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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/10/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, in funzione di giudice del
Lavoro, all'udienza del 9 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di “note scritte” sostitutive, previa discussione, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 843/2024 R.G.C vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Pepoli;
Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Rimini in Via XXIII Settembre 1845 n. 107 presso e nello studio del nominato difensore, come da investitura in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia del resistente. CP_1
Deve essere accolto il ricorso depositato in data 23 ottobre 2024, con il quale il ricorrente domandava l'assegnazione del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente istituita con la legge 107 del 13 luglio 2015, per gli anni in cui aveva prestato servizio annuale di insegnamento in favore del Controparte_1 che gli aveva negato detto beneficio in quanto assunto a tempo determinato. In particolare, il ricorrente, dipendente del con plurimi contratti a tempo Controparte_1 determinato, in qualità di insegnante presso l'Istituto Tecnico Industriale “E. Divini” di San
EV CH per l'a.s.. 2023/2024 e presso l'Istituto Superiore “F. Filelfo” di Tolentino per l'a.s. 2024/2025, rivendicava l'assegnazione della somma di € 1.000,00 pari a 2 annualità del beneficio;
Anzitutto, il ricorrente, come dedotto nel ricorso introduttivo, è attualmente in servizio presso il resistente. CP_1
Gli elementi documentali prodotti, tra cui i contratti di assunzione, provano la sua assunzione per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 con contratti a termine fino alla fine di ciascun anno scolastico in cui ha prestato servizio.
Sul conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio della Carta Docenti nel periodo in cui
è stato assunto con contratto a termine, vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che ricostruisce il contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici in cui è stato introdotto l'istituto della Carta Docente.
Secondo l'insegnamento contenuto nella citata sentenza per “didattica annua”, quindi per individuare i docenti precari che non devono subire discriminazione del beneficio della Carta
Docenti, si deve prendere in considerazione l'art. 4 della L. 124 del 1999, che individua come supplenze annuali quelle conferite entro la data del 31 dicembre e che rimango fino al termine dell'anno scolastico in quanto si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Nello specifico il comma 1 del citato art. 4 prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto,
n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il successivo comma 2 stabilisce che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
Nel caso di specie va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 poiché in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE. Disapplicazione tuttavia limitata all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio: “In altre parole, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass.
29961/2023). Di conseguenza va riconosciuto il diritto del ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici in cui
è stato assunto con contratti a termine almeno entro il 31 dicembre fino alla fine dell'anno scolastico.
Dunque il convenuto va condannato a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e CP_1 le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 1.000,00, quale contributo alla sua formazione professionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'avvocato anticipatario, come da dispositivo, tenuto conto della attività espletata in sede giudiziale (una unica udienza) e della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 843/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede: 1) dichiara la contumacia del , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.;
2) accertato il diritto del ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con l'art. 4 Parte_1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore del CP_1 medesimo della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 1.000,00, in relazione agli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
3) condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente al pagamento delle spese CP_1 processuali, che liquida in € 336,00 per compenso professionale, € 49,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Macerata, 9 ottobre 2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, in funzione di giudice del
Lavoro, all'udienza del 9 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di “note scritte” sostitutive, previa discussione, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 843/2024 R.G.C vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Pepoli;
Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Rimini in Via XXIII Settembre 1845 n. 107 presso e nello studio del nominato difensore, come da investitura in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia del resistente. CP_1
Deve essere accolto il ricorso depositato in data 23 ottobre 2024, con il quale il ricorrente domandava l'assegnazione del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente istituita con la legge 107 del 13 luglio 2015, per gli anni in cui aveva prestato servizio annuale di insegnamento in favore del Controparte_1 che gli aveva negato detto beneficio in quanto assunto a tempo determinato. In particolare, il ricorrente, dipendente del con plurimi contratti a tempo Controparte_1 determinato, in qualità di insegnante presso l'Istituto Tecnico Industriale “E. Divini” di San
EV CH per l'a.s.. 2023/2024 e presso l'Istituto Superiore “F. Filelfo” di Tolentino per l'a.s. 2024/2025, rivendicava l'assegnazione della somma di € 1.000,00 pari a 2 annualità del beneficio;
Anzitutto, il ricorrente, come dedotto nel ricorso introduttivo, è attualmente in servizio presso il resistente. CP_1
Gli elementi documentali prodotti, tra cui i contratti di assunzione, provano la sua assunzione per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 con contratti a termine fino alla fine di ciascun anno scolastico in cui ha prestato servizio.
Sul conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio della Carta Docenti nel periodo in cui
è stato assunto con contratto a termine, vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che ricostruisce il contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici in cui è stato introdotto l'istituto della Carta Docente.
Secondo l'insegnamento contenuto nella citata sentenza per “didattica annua”, quindi per individuare i docenti precari che non devono subire discriminazione del beneficio della Carta
Docenti, si deve prendere in considerazione l'art. 4 della L. 124 del 1999, che individua come supplenze annuali quelle conferite entro la data del 31 dicembre e che rimango fino al termine dell'anno scolastico in quanto si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Nello specifico il comma 1 del citato art. 4 prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto,
n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il successivo comma 2 stabilisce che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
Nel caso di specie va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 poiché in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE. Disapplicazione tuttavia limitata all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio: “In altre parole, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass.
29961/2023). Di conseguenza va riconosciuto il diritto del ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici in cui
è stato assunto con contratti a termine almeno entro il 31 dicembre fino alla fine dell'anno scolastico.
Dunque il convenuto va condannato a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e CP_1 le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 1.000,00, quale contributo alla sua formazione professionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'avvocato anticipatario, come da dispositivo, tenuto conto della attività espletata in sede giudiziale (una unica udienza) e della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 843/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede: 1) dichiara la contumacia del , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.;
2) accertato il diritto del ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con l'art. 4 Parte_1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore del CP_1 medesimo della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 1.000,00, in relazione agli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
3) condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente al pagamento delle spese CP_1 processuali, che liquida in € 336,00 per compenso professionale, € 49,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Macerata, 9 ottobre 2025
Il Giudice