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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 20/02/2026, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2970/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16000/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Geset Italia Spa - 05946940631
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 58413 - 2025 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2707/2026 depositato il 12/02/2026 1 Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: Alla luce delle argomentazioni e delle precisazioni sin qui dedotte, il sig.
, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di I grado adita, in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere: a) in via principale e nel merito, dichiarare l'illegittimità dell'impugnata Intimazione di pagamento per tutti i motivi esposti;
b) per l'effetto, provvedere all'annullamento dell'Intimazione di pagamento n. 58413/2025, notificata a mezzo del servizio postale il 23 maggio 2025, ad oggetto il pagamento della TARI-TARES anno 2019-2020, sulla scorta di un prodromico Atto di accertamento esecutivo n. 130 del 24/05/2023, notificato il 22/07/2023, per un importo complessivo, comprensivo di interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica, di euro 1.156,62. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Ufficio resistente Ge.Se.T Italia S.p.A. (Società Gestione Riscossione Tributi): Per tutto quanto esposto la Ge.Se.T Italia spa
Conclude
Affinché l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli adita disattesa ogni contraria istanza ed eccezione Voglia così provvedere
Ricorrente_11) Rigettare il ricorso proposto dal sig. , in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) Confermare integralmente l'intimazione di pagamento n. 58413/25;
3) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava nei confronti della Ge.Se.T. Italia S.p.A. (Società Gestione Riscossione Tributi), nonché contro il Comune di Afragola (Na) una intimazione di pagamento n. 58413/25 per il mancato pagamento della TARI – TARES per gli anni 2019 - 2020, in relazione all'avviso di accertamento n. 130/23 per l'importo di euro 1.156,62. La parte ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con vittoria delle spese di lite con distrazione in favore del legale antistatario.
2 Ufficio resistente Ge.Se.T Italia S.p.A. si è costituita ritualmente chiedendo che all'On. Le Corte di Giustizia Tributaria adita, adita disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia rigettare il ricorso e confermare e condannare parte istante al pagamento delle competenze di giudizio.
Il Comune di Afragola (Na), benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
La Ge.Se.T. Italia s.p.a., nella qualità di concessionaria del servizio di gestione ordinaria e riscossione volontaria e coattiva e della gestione straordinaria dei tributi locali di Somma Vesuviana - contratto Rep. N.405/2018, ha notificato al contribuente l'intimazione di pagamento n. 58413/25 per il mancato pagamento della TARI – TARES per gli anni 2019 - 2020, in relazione all'avviso di accertamento n. 130/23 per l'importo di euro 1.156,62.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
Il provvedimento impugnato, infatti, contiene tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia per la tipologia specifica di atto, considerando che lo stesso segue atti già in precedenza notificati, nei quali erano analiticamente indicati gli importi dovuti e la lista degli immobili accertati.
Al destinatario, pertanto, sono stati forniti tutti gli elementi necessari per ricostruire l'iter seguito dall'Amministrazione, le ragioni dell'imposizione del tributo, gli elementi posti a base del calcolo operato, in perfetta sintonia con le disposizioni contenute nel d.lgs. 503/97 e nello Statuto del Contribuente.
3 In particolare, è bene ricordare che l'adeguatezza della motivazione dell'atto amministrativo non va valutata in astratto, ma deve essere verificata con diretto e immediato riferimento alla natura dell'atto stesso e alla corrispondenza tra la determinazione adottata e le acquisizioni dell'istruttoria.
In pratica la finalità della motivazione degli atti, nel caso specifico, è quella di mettere in condizione il contribuente di verificare agevolmente e immediatamente, mediante semplici operazioni aritmetiche, l'esattezza del calcolo dell'imposta dovuta o della differenza dell'imposta dovuta.
Il contribuente proponeva ricorso eccependo la violazione dell'art. 50 DPR 602/73 in quanto asserisce di aver impugnato l'avviso di cui sopra, atto presupposto dell'intimazione, e il relativo giudizio si sarebbe concluso con una sentenza di rigetto parziale.
Sulla infondatezza della dedotta violazione dell'art. 50 DPR 602/73
Non è fondata la doglianza di parte ricorrente circa la pretesa violazione dell'art. 50 del DPR 602/73.
L'avviso di accertamento n. 130/23 richiamato nell'intimazione impugnata è stato emesso ai sensi dell'art. 1, commi 792 della Legge 160/2019 che attribuisce all'accertamento valore di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica. L'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione è finalizzata a sollecitare il pagamento del credito già divenuto esecutivo. Ne deriva che non si configura alcuna violazione, poiché l'attività attuata da Ge.Se.T. è pienamente conforme al modello legale previsto per gli accertamenti esecutivi e alla normativa speciale che prevale sulla disciplina generale invocata dal ricorrente.
La pendenza dell'appello non sospende l'esecutività
Si precisa che l'avviso di accertamento esecutivo n. 130/23 è stato effettivamente oggetto di impugnazione da parte del contribuente. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, tale ricorso è stato integralmente rigettato con sentenza n. 9249/24, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado che ha ritenuto il ricorso “destituito di fondamento in fatto e in diritto, compensando integralmente le spese”. Il contribuente ha successivamente
4 proposto appello, ma non ha ottenuto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'accertamento.
La parte ricorrente afferma che, essendo pendente l'appello, l'accertamento non sarebbe definitivo.
Si sottolinea invece che, al contrario, il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato, salvo provvedimento del Giudice su istanza motivata.
Pertanto, anche dopo l'impugnazione e la pendenza del giudizio di appello, l'accertamento rimane esecutivo e la Ge.Se.T. deve attivare la riscossione.
Dunque, l'intimazione di pagamento opposta è legittima.
Legittimità dell'avviso di accertamento opposto
Nel merito, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione.
In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore (Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
Da tutto quanto sopra rappresentato e corroborato dal tenore degli accertamenti versati in atti emerge l'infondatezza della sollevata contestazione, occorre comunque evidenziare che l'eccezione sollevata sarebbe comunque infondata anche nell'ipotesi in cui il tributo fosse richiesto per liquidazione dell'imposta (e non è questo il caso).
5 Del resto la TARI, TARES, ICI sono tributi dovuti in autoliquidazione e le norme che la regolano stabiliscono che i versamenti debbono essere effettuati in autoliquidazione alle date di scadenza delle rate fissate dal Regolamento comunale.
Il Comune ha solo l'obbligo di informare il cittadino circa l'importo che deve pagare, tramite un servizio di portello e un servizio telefonico e/o con l'invio di una comunicazione e di un modello di pagamento precompilato. Con la conseguenza che nell'ipotesi di omessa ricezione dell'avviso di pagamento il contribuente è comunque tenuto al pagamento del tributo.
Nessun termine di decadenza o prescrizione si è maturato, nel caso in esame, per consentire di annullare gli atti di accertamento impugnati.
Sono infondate e destituite di fondamento anche tutte le altre deduzioni sollevate dalla difesa della parte ricorrente.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso proposto è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Riguardo al regime delle spese, tenuto conto dei principi della soccombenza, sono poste a carico della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00 oltre IVA e Cpa e altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, li 12 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16000/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Geset Italia Spa - 05946940631
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 58413 - 2025 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2707/2026 depositato il 12/02/2026 1 Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: Alla luce delle argomentazioni e delle precisazioni sin qui dedotte, il sig.
, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di I grado adita, in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere: a) in via principale e nel merito, dichiarare l'illegittimità dell'impugnata Intimazione di pagamento per tutti i motivi esposti;
b) per l'effetto, provvedere all'annullamento dell'Intimazione di pagamento n. 58413/2025, notificata a mezzo del servizio postale il 23 maggio 2025, ad oggetto il pagamento della TARI-TARES anno 2019-2020, sulla scorta di un prodromico Atto di accertamento esecutivo n. 130 del 24/05/2023, notificato il 22/07/2023, per un importo complessivo, comprensivo di interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica, di euro 1.156,62. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Ufficio resistente Ge.Se.T Italia S.p.A. (Società Gestione Riscossione Tributi): Per tutto quanto esposto la Ge.Se.T Italia spa
Conclude
Affinché l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli adita disattesa ogni contraria istanza ed eccezione Voglia così provvedere
Ricorrente_11) Rigettare il ricorso proposto dal sig. , in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) Confermare integralmente l'intimazione di pagamento n. 58413/25;
3) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava nei confronti della Ge.Se.T. Italia S.p.A. (Società Gestione Riscossione Tributi), nonché contro il Comune di Afragola (Na) una intimazione di pagamento n. 58413/25 per il mancato pagamento della TARI – TARES per gli anni 2019 - 2020, in relazione all'avviso di accertamento n. 130/23 per l'importo di euro 1.156,62. La parte ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con vittoria delle spese di lite con distrazione in favore del legale antistatario.
2 Ufficio resistente Ge.Se.T Italia S.p.A. si è costituita ritualmente chiedendo che all'On. Le Corte di Giustizia Tributaria adita, adita disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia rigettare il ricorso e confermare e condannare parte istante al pagamento delle competenze di giudizio.
Il Comune di Afragola (Na), benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
La Ge.Se.T. Italia s.p.a., nella qualità di concessionaria del servizio di gestione ordinaria e riscossione volontaria e coattiva e della gestione straordinaria dei tributi locali di Somma Vesuviana - contratto Rep. N.405/2018, ha notificato al contribuente l'intimazione di pagamento n. 58413/25 per il mancato pagamento della TARI – TARES per gli anni 2019 - 2020, in relazione all'avviso di accertamento n. 130/23 per l'importo di euro 1.156,62.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
Il provvedimento impugnato, infatti, contiene tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia per la tipologia specifica di atto, considerando che lo stesso segue atti già in precedenza notificati, nei quali erano analiticamente indicati gli importi dovuti e la lista degli immobili accertati.
Al destinatario, pertanto, sono stati forniti tutti gli elementi necessari per ricostruire l'iter seguito dall'Amministrazione, le ragioni dell'imposizione del tributo, gli elementi posti a base del calcolo operato, in perfetta sintonia con le disposizioni contenute nel d.lgs. 503/97 e nello Statuto del Contribuente.
3 In particolare, è bene ricordare che l'adeguatezza della motivazione dell'atto amministrativo non va valutata in astratto, ma deve essere verificata con diretto e immediato riferimento alla natura dell'atto stesso e alla corrispondenza tra la determinazione adottata e le acquisizioni dell'istruttoria.
In pratica la finalità della motivazione degli atti, nel caso specifico, è quella di mettere in condizione il contribuente di verificare agevolmente e immediatamente, mediante semplici operazioni aritmetiche, l'esattezza del calcolo dell'imposta dovuta o della differenza dell'imposta dovuta.
Il contribuente proponeva ricorso eccependo la violazione dell'art. 50 DPR 602/73 in quanto asserisce di aver impugnato l'avviso di cui sopra, atto presupposto dell'intimazione, e il relativo giudizio si sarebbe concluso con una sentenza di rigetto parziale.
Sulla infondatezza della dedotta violazione dell'art. 50 DPR 602/73
Non è fondata la doglianza di parte ricorrente circa la pretesa violazione dell'art. 50 del DPR 602/73.
L'avviso di accertamento n. 130/23 richiamato nell'intimazione impugnata è stato emesso ai sensi dell'art. 1, commi 792 della Legge 160/2019 che attribuisce all'accertamento valore di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica. L'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione è finalizzata a sollecitare il pagamento del credito già divenuto esecutivo. Ne deriva che non si configura alcuna violazione, poiché l'attività attuata da Ge.Se.T. è pienamente conforme al modello legale previsto per gli accertamenti esecutivi e alla normativa speciale che prevale sulla disciplina generale invocata dal ricorrente.
La pendenza dell'appello non sospende l'esecutività
Si precisa che l'avviso di accertamento esecutivo n. 130/23 è stato effettivamente oggetto di impugnazione da parte del contribuente. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, tale ricorso è stato integralmente rigettato con sentenza n. 9249/24, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado che ha ritenuto il ricorso “destituito di fondamento in fatto e in diritto, compensando integralmente le spese”. Il contribuente ha successivamente
4 proposto appello, ma non ha ottenuto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'accertamento.
La parte ricorrente afferma che, essendo pendente l'appello, l'accertamento non sarebbe definitivo.
Si sottolinea invece che, al contrario, il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato, salvo provvedimento del Giudice su istanza motivata.
Pertanto, anche dopo l'impugnazione e la pendenza del giudizio di appello, l'accertamento rimane esecutivo e la Ge.Se.T. deve attivare la riscossione.
Dunque, l'intimazione di pagamento opposta è legittima.
Legittimità dell'avviso di accertamento opposto
Nel merito, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione.
In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore (Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
Da tutto quanto sopra rappresentato e corroborato dal tenore degli accertamenti versati in atti emerge l'infondatezza della sollevata contestazione, occorre comunque evidenziare che l'eccezione sollevata sarebbe comunque infondata anche nell'ipotesi in cui il tributo fosse richiesto per liquidazione dell'imposta (e non è questo il caso).
5 Del resto la TARI, TARES, ICI sono tributi dovuti in autoliquidazione e le norme che la regolano stabiliscono che i versamenti debbono essere effettuati in autoliquidazione alle date di scadenza delle rate fissate dal Regolamento comunale.
Il Comune ha solo l'obbligo di informare il cittadino circa l'importo che deve pagare, tramite un servizio di portello e un servizio telefonico e/o con l'invio di una comunicazione e di un modello di pagamento precompilato. Con la conseguenza che nell'ipotesi di omessa ricezione dell'avviso di pagamento il contribuente è comunque tenuto al pagamento del tributo.
Nessun termine di decadenza o prescrizione si è maturato, nel caso in esame, per consentire di annullare gli atti di accertamento impugnati.
Sono infondate e destituite di fondamento anche tutte le altre deduzioni sollevate dalla difesa della parte ricorrente.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso proposto è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Riguardo al regime delle spese, tenuto conto dei principi della soccombenza, sono poste a carico della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00 oltre IVA e Cpa e altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, li 12 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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