Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2024, n. 21868
CASS
Sentenza 9 aprile 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, emessa il 9 aprile 2024. Le parti in causa hanno presentato ricorsi avverso una sentenza della Corte d'Appello di Taranto, che aveva parzialmente riformato una precedente decisione del Tribunale di Taranto. L'imputato e la società hanno contestato la responsabilità per malversazione e false comunicazioni sociali, sostenendo l'assenza di dolo e l'ignoranza inevitabile delle norme, nonché la mancanza di competenze contabili. La Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi dell'imputato, evidenziando che le argomentazioni erano generiche e non confrontavano adeguatamente la motivazione della Corte d'Appello. In particolare, ha sottolineato che il dolo era presente, dato che i fondi pubblici erano stati utilizzati per scopi diversi da quelli previsti. Per quanto riguarda la società, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso, annullando le statuizioni civili a suo carico, in quanto non era ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti di un ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa della normativa vigente, che esclude la responsabilità civile dell'ente nel contesto penale.

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Massime1

Nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato di un ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, non essendo l'istituto contemplato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'omissione è frutto di una consapevole scelta legislativa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2024, n. 21868
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21868
    Data del deposito : 9 aprile 2024

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