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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/03/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3700/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 3700/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza la sentenza n. 5011/2017 emessa dal Giudice di Pace di Salerno in data 11.10.2017, vertente
TRA
e rappresentate e difese, giusta procura rilasciata su foglio Parte_1 CP_1 separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione in appello, dall'avv. Carla
Lauretano, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Positano, alla via San Giovanni n. 10;
APPELLANTI
E
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, ma congiunto CP_2 ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Marcello Falcone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Meridionale n. 7;
APPELLATO
E
“ ” Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate in atti (cfr., per le appellanti, la nota del
9.7.2024; per l'appellato costituito, la nota del 1.7.2024), da intendersi riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.4.2018, e proponevano appello Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 5011/2017, depositata in data 11.10.2017, emessa dal Giudice di Pace di
Salerno. Ed invero, le odierne appellanti esponevano che, con atto di citazione notificato in data 24.09.2014, la IGnora veniva citata in giudizio dal IGnor , dinanzi all'Ufficio del Parte_1 CP_2
Giudice di Pace di Salerno, al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 7.6.2014, alle ore 8:00 circa, allorquando il IG. circolava in sella CP_2
alla propria bicicletta in Positano alla via Statale.
In particolare, il IG. evidenziava che, in tali circostanze, giunto all'altezza dell'incrocio di CP_2
via C.Colombo, in Positano (SA), veniva investito dal motociclo Kimco tg. AZ70074, di proprietà di ed assicurato per la R.C.A. con la ”, condotto nell'occasione dalla Parte_1 Controparte_3 di lei figlia , la quale, nell'immettersi sulla S.S. 163 TA (via G.Marconi), CP_1 provenendo dalla via Cristoforo Colombo, non rispettava il segnale di “STOP” posto sul suo senso di marcia.
In conseguenza del sinistro, la bicicletta dell'attore riportava vari danni al telaio, ai comandi cambio, alla curva manubrio ed alle ruote;
inoltre, anche il vestiario indossato dallo stesso ciclista, ossia la ed i calzini copriscarpa, si laceravano irrimediabilmente. Infine, il IG. Controparte_4 CP_2
riportava le conseguenze pregiudizievoli accertate come da relativo verbale di pronto soccorso:
“dolenzia alla articolazione della spalla e della caviglia sx. FLC escoriate coscia SX ferita all'anca ed alla coscia”.
Evidenziando di aver infruttuosamente inoltrato invito per una composizione bonaria della lite alla
”, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della Controparte_3
conducente del motociclo tg. AZ70074, nella causazione del sinistro oggetto di causa, con conseguente condanna della proprietaria del veicolo, in solido con la compagnia Parte_1 assicurativa convenuta, al pagamento della somma di € 5.650,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale così patito, nonché dell'ulteriore importo di € 1.026,81 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, in data 7.1.2014 si costituiva la IG.ra instando per il Parte_1 rigetto dell'altrui domanda e richiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patiti con riguardo al motociclo. In pari data si costituiva in giudizio anche la IG.ra , quale CP_1
interventrice volontaria, al fine di conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalle lesioni patite a seguito della verificazione del sinistro per cui è causa.
In particolare, entrambe le parti contestavano il verificarsi del fatto storico posto a fondamento dell'avversa richiesta risarcitoria evidenziando che la responsabilità del sinistro fosse da addebitarsi esclusivamente al IGnor , il quale alla guida della bicicletta, transitando a forte velocità, CP_2 in discesa, sulla S.S.163 TA, in direzione FI, colpiva il motociclo Kimco, facendolo rovinare a terra unitamente alla conducente , che nulla poteva fare per evitare l'evento. CP_1
Tanto premesso, concludevano instando per il rigetto della domanda, e per la condanna al risarcimento, rispettivamente per i danni subiti dal motociclo, e per i danni subiti da , CP_1
con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 28.12.2014, si costituiva la la quale eccepiva, Controparte_3 preliminarmente, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda;
contestando nel merito l'infondatezza della stessa, concludeva per il rigetto con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria orale mediante l'escussione dei testi ammessi, ed espletata la CTU, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 5011.2017 del 11.10.2017, il Giudice di Pace di Salerno accoglieva la domanda attorea, con condanna della IGnora in solido con la compagnia assicurativa Parte_1 [...]
al pagamento della somma di € 4.175,00, e al pagamento delle spese di lite in favore del CP_3
IG. . CP_2
Sicché, e impugnavano la predetta sentenza, rilevandone la Parte_1 CP_1
contraddittorietà e insufficienza della motivazione;
in particolare, si dolevano del fatto che il Giudice di Pace aveva erroneamente interpretato le risultanze dell'istruttoria.
A dire delle appellanti, infatti, dalle dichiarazioni dei testi escussi per conto di parte convenuta emergeva chiaramente l'esclusiva responsabilità dell'odierno appellato.
Nello specifico, dalle dichiarazioni del teste , e della IGnora Testimone_1 Testimone_2 si sarebbe evinto che la conducente del motociclo aveva già attraversato parte dell'incrocio allorquando veniva impattata dalla bicicletta condotta dal IGnor , il quale procedeva ad CP_2
elevata velocità.
Inoltre, lamentavano l'erroneità della valutazione del Giudice di pace in riferimento alle risultanze della C.T.U., dalla quale se ne discostava sia in riferimento all'accertamento delle modalità del sinistro, sia in riferimento alla quantificazione dei danni.
Tanto premesso, concludevano instando perché, in riforma dell'impugnata sentenza, , CP_2
quale unico responsabile del sinistro oggetto di causa, fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal veicolo di proprietà della IGnora nonché, al risarcimento delle Parte_1
lesioni patite da;
instava, in via gradata, per il riconoscimento del concorso colposo ai CP_1 sensi dell'art. 2054 c.c., oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio ed attribuzione in favore del procuratore antistatario. Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.9.2018 si costituiva nel giudizio di appello , evidenziando, nel merito, l'infondatezza degli CP_2
avversi motivi di gravame.
Pertanto, concludeva instando per il rigetto dell'appello, con condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
All'udienza dell'21.12.2022 veniva dichiarata la contumacia della che, pur Controparte_3
ritualmente citata in giudizio, non si costituiva.
Acquisito agli atti di causa il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 10.7.2024. Disposta la sostituzione di tale udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 19.8.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Gli appelli sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Deve anzitutto rilevarsi la tempestività delle impugnazioni: a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 11.10.2017, l'appello veniva tempestivamente notificato in data
10.4.2018.
Deve inoltre rilevarsi l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dell'impugnazione.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017, n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano state prospettate da parte delle appellanti le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale, onde deve riscontrarsi l'ammissibilità dell'appello in parte qua.
Occorre a questo punto soffermarsi sui motivi di doglianza formulati in questa sede.
In linea del tutto preliminare occorre soffermarsi sulla disciplina prevista in materia ex art. 2054 c.c., che regola la responsabilità derivante dai danni prodotti dalla circolazione dei veicoli. Più in particolare, la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma c.c. in caso di scontro tra veicoli, ha natura secondaria, operando soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ovvero nell'ipotesi in cui non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI;
12.3.2020, n. 7061). Ne consegue, pertanto, che il giudice di merito possa stabilire ex officio se la condotta del danneggiato si ponga come causa prossima del danno;
e che quindi nel caso di scontro, ove si ravvisi la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenersi superata la predetta presunzione, essendo necessario verificare in concreto se l'altro conducente abbia tenuto o meno una condotta di guida corretta (Cass. Civ., Sez.
III, 20.3.2020, n. 7479).
Peraltro, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti può riscontrarsi anche tramite l'accertamento indiretto del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 9.3.2020, n. 6655).
Proprio sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche occorrerà quindi verificare gli esiti dell'attività istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio.
Si è avuto modo di rilevare che l'odierno appellato deduceva che la propria bicicletta era stata impattata dal veicolo di proprietà della IGnora e condotta dalla figlia di quest'ultima: più in Pt_1 particolare, nell'attraversare l'incrocio tra la S.S. 163 TA (via G.Marconi) e via Cristoforo
Colombo veniva colpita dal motociclo di controparte, che non si fermava al segnale di Stop.
Risulta in atti la relazione di incidente stradale redatta da parte dei Carabinieri di FI (doc. n. 3 della produzione del primo grado di giudizio del IG. ). Gli stessi, sulla base dei rilievi CP_2
effettuati, e del posizionamento dei veicoli, che si trovavano ancora nella posizione statica successiva all'impatto, concludevano nel senso che “il motociclo, proveniente da via Cristoforo Colombo
Comune di Positano, diretto verso il centro. Giunto all'incrocio non dava la precedenza alla bicicletta che proveniva dal centro diretto ad FI ed a causa dell'incrocio in prossimità di una curva senza visuale non riusciva ad evitare l'impatto. Giova precisare che tale incrocio risulta pericoloso causa la scarsissima visibilità tanto che è presente uno specchio che permette
l'effettuazione della manovra in sicurezza”.
Il teste dichiarava: “Preciso che erano gli inizi del mese di giugno del 2014, ricordo Testimone_3
era sabato verso le ore 7 del mattino;
noi, ovvero io, e eravamo CP_2 Controparte_5
in bici e percorrevamo la statale che da Positano porta ad FI e seguivamo tale direzione.
Eravamo giunti alla località Sponda, ove vi è un incrocio, noi marciavamo in fila indiana sotto il muro lato destro, procedendo ad una velocità di 30 km/h circa. era avanti e mi CP_2 precedeva di una decina di metri. Giunti all'incrocio improvvisamente sbucò un motorino che non si era fermato allo STOP. pur frenando non riuscì ad evitare l'impatto con il motorino, CP_2 anche noi che seguivamo, evitavamo per poco di cadere. Preciso che il motorino proveniva da una traversa laterale rispetto la strada statale che percorrevamo. Preciso che il motorino era sulla nostra carreggiata.”
Ancora, precisava che: “la bicicletta di si ruppe in due pezzi, e cadendo si ruppero CP_2
ruote, freni ed accessori. Lui non riportò gravi lesioni personali solo escoriazioni e nessuna frattura.”
Lo stesso escusso dai Carabinieri all'epoca del sinistro, rilasciava dichiarazioni di Testimone_3
analogo tenore (cfr. verbale dei Carabinieri in atti).
Il teste che pure stava percorrendo la medesima strada in bicicletta ed era Testimone_4
l'ultimo della fila composta da e dichiarava che gli stessi non CP_2 Testimone_3 stavano circolando a velocità sostenuta. All'improvviso, sbucava da una strada laterale un motorino che invadeva la loro carreggiata;
il IG. non poteva fare nulla per evitare l'impatto che fu CP_2
frontale; entrambi i veicoli cadevano così in terra. La bici si rompeva in due. Il IG. ripotava CP_2
delle escoriazioni.
Per contro, la teste che non aveva assistito al sinistro, ma sopraggiungeva sul Testimone_2 luogo successivamente, dichiarava che il motorino aveva già superato lo “stop”; tanto poteva riferire essenzialmente sulla scorta della posizione dei veicoli come rinvenuta sui luoghi di causa. Eppure, alcuno specifico rilievo poteva offrire con riguardo alla ricostruzione del sinistro. rilasciava le seguenti dichiarazioni: “Ricordo l'incidente per cui è causa Testimone_1
verificatosi agli inizi di giugno del 2014, verso le 8.00 ca. del mattino. Stavo venendo da Praiano dove avevo fatto una consegna per la pescheria dove lavoro, quando giunto a Positano all'altezza del Bivio Sponda vidi che la IG.ra a bordo del suo motorino, completata quasi la CP_1
manovra di svolta, veniva presa in pieno da una bicicletta da corsa che proveniva da Sorrento direzione FI. Preciso che la IG.ra a causa dell'impatto cadeva sul lato destro. CP_1
Preciso che la IG.ra proveniva dalla strada di via C. Colombo e si immetteva sulla CP_1
strada statale in direzione Sorrento. Riconosco le foto relative al motorino condotto dalla IG.ra
e i danni relativi, foto che sottoscrivo. Preciso, altresì, che a causa della caduta la CP_1
IG.ra riportò lesioni al braccio e al viso. Ricordo che la bicicletta procedeva a velocità CP_1
sostenuta, anche perché la strada statale in direzione FI è in discesa. Preciso, inoltre, che il punto in cui si è verificato l'incidente presenta una curva e l'incidente si è verificato appena dopo la curva…Preciso che la strada da dove proveniva la IG.ra presenta al termine uno stop. CP_1
Preciso, altresì, che esiste anche uno specchio. Preciso che l'urto è avvenuto frontale per la bici e laterale per il motorino. Preciso che l'impatto è avvenuto sulla linea di mezzeria, quando il motorino era già prevalentemente nella propria corsia”. Sulla scorta delle dichiarazioni così rese, nonché dei rilievi fotografici in atti e degli accertamenti effettuati in loco da parte dei Carabinieri, risulta innanzitutto sufficientemente riscontrato che la IGnora non aveva arrestato la marcia in corrispondenza dello stop, così violando il più CP_1 generale disposto di cui all'art. 145 d.lgs. n. 285/1992. Per altro verso, deve pure evidenziarsi che la stessa IGnora aveva inoltre impegnato l'intersezione senza apprestare la massima prudenza CP_1
nel verificare il sopraggiungere di altri veicoli sui luoghi in esame;
tanto, a maggior ragione tenuto conto delle scarse condizioni di visibilità che pure erano riscontrate con riferimento al caso di specie.
Ne deriva, pertanto, come risulti adeguatamente riscontrato l'effettivo contributo eziologico della stessa alla verificazione del sinistro per cui è causa.
Eppure, non risulta sufficientemente provata la totale assenza di responsabilità del IG. in CP_2
ordine alla causazione del sinistro in esame.
Sotto tale profilo, deve anzitutto darsi atto che tutti i ciclisti marciavano in fila indiana ad una velocità di circa trenta chilometri all'ora. Tanto, nonostante la “scarsissima visibilità” dell'intersezione, tra l'altro posta in prossimità di una curva senza visuale.
Ed invero, non risulta adeguatamente riscontrato che il IG. avesse tenuto una condotta di CP_2 guida prudente nell'approcciare a tale intersezione. Non erano invero rilevati segni di frenata sulla strada. Per altro verso, tenuto conto della obiettiva conformazione dello stato dei luoghi, deve rilevarsi che la velocità asseritamente tenuta dai ciclisti, di circa trenta chilometri orari, sul predetto tratto di strada, non fosse compatibile con il canone di prudenza che avrebbe dovuto essere garantito nel caso di specie. Infatti, avuto riguardo alla concreta dinamica del sinistro, nonché al presumibile punto di impatto, obiettivamente riconducibile in una posizione obiettivamente avanzata rispetto al segnale di stop, come è dato rilevare dalla documentazione fotografica in atti, è possibile rilevare quanto segue.
Da un lato risulta sufficientemente provato che il motociclo stava perfezionando la manovra di immissione sulla corsia di pertinenza della bicicletta;
dall'altro, che la bicicletta stesse circolando ad una velocità inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, e presumibilmente superiore anche a trenta chilometri orari, tenuto conto anche del tratto in discesa. Sotto tale profilo, risulta adeguatamente riscontrato che, laddove il IG. avesse mantenuto una velocità adeguata rispetto allo stato dei CP_2 luoghi, considerata la IGnificativa pericolosità dell'incrocio, il sinistro si sarebbe verificato con conseguenze di gravità senz'altro inferiore.
Sicché, sulla scorta degli elementi di prova in atti, deve rilevarsi come il sinistro debba imputarsi alla condotta di guida della IG.ra per la quota dell'ottanta percento, dovendosi invece CP_1
addebitare la restante quota del venti percento in capo al IG. . CP_2 È fondata anche la doglianza attinente all'erronea quantificazione dei danni operata da parte del giudice di prime cure, che concludeva nel senso del riconoscimento dell'importo complessivo pari ad
€ 4.025,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale riferibile alla bicicletta in esame.
Sulla scorta degli elementi di prova in atti risulta anzitutto adeguatamente provato che la bicicletta in esame avesse riportato dei danni, così come l'abbigliamento ed il vestiario utilizzato dal IG. : CP_2
la bicicletta, più in particolare, si rompeva in due pezzi.
Sotto tale specifico profilo, invero, l'ausiliario del giudice provvedeva a quantificare i danni così accertati nell'importo complessivo pari ad € 2.339,35, I.V.A. inclusa: il danno al telaio ed alla forcella era pari ad € 1.425,00; quello alla ruota anteriore, ad € 337,50; il danno al copertoncino poteva quantificarsi in € 25,00, mentre il danno alla salopette ed ai calzini copriscarpe tecnici, ammontava ad €70,00.
Le conclusioni dell'ausiliario del giudice, logiche e condivisibili, vanno senz'altro condivise in questa sede, tenuto conto delle ricerche di mercato effettuate dal C.T.U.; il valore della bicicletta, tra l'altro, ammontava ad € 2.339,35. Vanno pertanto senz'altro condivise le repliche offerte dall'ausiliario alle osservazioni rese dalle parti (pagg. 5 e ss. dell'elaborato peritale): ed invero, a fronte di tali condivisibili accertamenti, non risulta in alcun modo adeguatamente provato che, per contro,
l'ammontare dei danni così patiti dovesse parametrarsi alla somma di € 5.650,00, risultando il preventivo in atti così depositato del tutto generico.
Né, a fronte di tali rilievi, è stato in alcun modo meglio precisato come e per quali termini, per contro, il danno dovesse essere diversamente quantificato.
Parimenti condivisibili devono ritenersi le repliche offerte rispetto alle osservazioni dedotte da parte delle odierne appellanti, che vanno senz'altro richiamate in questa sede.
Ne deriva, pertanto, che non risulta adeguatamente motivato il convincimento del giudice di prime cure con riferimento alla diversa quantificazione del danno così patito, per l'ammontare pari ad €
4.025,00, dovendosi pertanto riparametrare l'importo dovuto alla diversa somma di € 2.339,35.
Va invece rigettato il motivo di doglianza attinente all'erronea quantificazione del danno biologico, dovendosi cionondimeno integrare la motivazione così resa.
Con specifico riferimento al danno non patrimoniale così riscontrato, deve aversi preliminarmente riguardo all'elaborazione ermeneutica sul punto, che ha trovato una prima importante sistematizzazione con il celebre arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 dell'11.11.2008.
In tal senso, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Quindi, mentre il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043 c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile
“solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006
e 28 d.lgs. n. 150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno
“biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n. 209/2005.
Ancora, particolarmente IGnificativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata delle stesse, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso.
Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno.
Non può quindi riconoscerci cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà.
Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
5.7.2017, n. 16601), l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie. Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi puntualmente previsti dal legislatore, quali, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n. 24, 2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Infine, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che siano altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità
(Cass. Civ., Sez. III, 2.2.2007, n. 2311), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. Civ., Sez. III, 23.9.2013, n. 21716), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa
(Cass. Civ., Sez. III, 28.6.2019, n. 17411).
Nel caso di specie, dal referto ospedaliero attinente al sinistro per cui è causa, risulta che il IG.
aveva riportato “ferita dell'anca e della coscia, senza menzione di complicazioni;
contusione CP_2 della regione della spalla;
contusione della caviglia”; il danneggiato veniva così dimesso con prognosi di tre giorni.
Alcun dubbio si poneva in merito alla riconducibilità eziologica dei danni così riscontrati al sinistro per cui è causa: risulta pertanto adeguatamente provato che l'odierno appellato avesse riportato un'invalidità temporanea parziale, equitativamente valutabile, tenuto conto della diagnosi così effettuata, alla percentuale del settantacinque percento.
Nel caso di specie, il Tribunale, in via equitativa, ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attore adottando come riferimento, ai sensi dell'art. 139 d.lgs. n. 209/2005, la tabella delle micropermanenti di cui all'ultimo D.M. 16.7.2024 (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 8.11.2018, n. 28496).
Tale danno biologico, pertanto, deve computarsi nel corrispondente importo pari ad € 124,29; inoltre, tenuto conto della componente di sofferenza morale patita da parte del danneggiato, tenuto conto delle modalità dell'impatto e dall'astratta configurabilità del reato di lesioni colpose, deve senz'altro riconoscersi l'ulteriore incremento previsto dall'art. 139, III, comma d.lgs. n. 209/2005.
Ne consegue, pertanto, la congruità dell'importo così liquidato da parte del giudice di prime cure.
Né risultano essere stati allegati, prima ancora che provati, IGnificativi elementi, da parte delle odierne appellanti, volti a riscontrare una diversa quantificazione degli importi in esame.
Va infine accolto l'ulteriore motivo di doglianza attinente al rigetto delle domande risarcitorie formulate da parte delle odierne appellanti. Quanto alla posizione della IG.ra , risulta in atti il referto del pronto soccorso con CP_1 riguardo alle lesioni riportate a causa del sinistro in esame: erano riscontrate “contusioni multiple al volto e agli arti”, riconoscendosi la prognosi di cinque giorni. Risulta in atti anche il certificato a firma del dott. del 13.6.2014, da cui si evidenziava che l'appellante non era ancora Per_1
guarita.
Ebbene, sulla scorta della documentazione in atti, deve ritenersi adeguatamente provato che la stessa IG.ra avesse riportato un'invalidità temporanea parziale pure valutabile per la percentuale CP_1 complessiva pari al 75%, di cinque giorni, avuto riguardo all'entità delle conseguenze pregiudizievoli così accertate. Non risultano allegati, prima ancora che provati, ulteriori elementi da cui poter inferire una diversa quantificazione del danno non patrimoniale così accertato.
Sicché, tenuto conto dei medesimi parametri tabellari indicati in precedenza, viene in rilievo l'importo di € 207,15; va altresì riconosciuto in questa sede l'ulteriore incremento del venti percento (pari ad €
41,40), tenuto conto della IGnificativa sofferenza a tal uopo patita, avuto riguardo alla dinamica del sinistro, al dolore presumibilmente patito ed all'astratta configurabilità del reato delle lesioni colpose.
Ne deriva, pertanto, il complessivo importo pari ad € 248,55.
Va parimenti accolta la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale patito da parte della IG.ra con riguardo ai danni attinenti al motociclo riferibili al sinistro per cui è causa e Parte_1
confermati da parte del teste Ebbene, tenuto conto delle visibili condizioni di usura del Tes_1
motociclo in esame, peraltro immatricolato nel 2001, non risulta obiettivamente ragionevole la stima individuata nel preventivo depositato in atti e datato 17.3.2015, per l'ammontare di € 1.014,38.
Ed invero, avuto riguardo alle circostanze così evidenziate in precedenza, e considerata la documentazione fotografica in atti, il danno in esame può equitativamente quantificarsi in € 200,00.
Infine, tenuto conto delle percentuali di corresponsabilità delle parti in causa, dovrà decurtarsi la quota del venti percento alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno in favore del IG.
, per un totale complessivo pari ad € 1.871,55 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale CP_2
(previo scomputo dell'importo di € 467,80) e di € 120,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (previo scomputo dell'importo di € 30,00).
Analogamente a dirsi con riferimento alle posizioni delle odierne appellanti, dovendosi pertanto decurtare la corrispondente quota dell'ottanta percento: ne deriva, pertanto, il riconoscimento dell'importo di € 49,60 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito da parte della IG.ra
(previo scomputo dell'importo di € 198,95) e di € 40,00 in favore della IG.ra CP_1 [...]
(previo scomputo dell'importo di € 160,00). Pt_1
Trattandosi di debiti di valore, va preliminarmente rilevato che, essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del perfezionamento dell'illecito (7.6.2014), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. Civ.,
SS.UU., 17.2.1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 7.6.2014 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Non resta che disciplinare le spese di lite del doppio grado di giudizio (ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
III, 29.10.2019, n. 27606).
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate per la quota dei due terzi, con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra le appellanti ed il IG. , tenuto conto CP_2
del limitato accoglimento delle impugnazioni proposte;
la restante quota di un terzo segue la soccombenza del IG. , ed è liquidata per intero come in dispositivo, secondo i valori minimi CP_2 del relativo scaglione di riferimento del D.M. n. 55/2014 (da € 1.101,00 ad € 5.200,00), tenuto conto della natura dell'oggetto del contendere, dovendosi escludere, quanto al presente grado di giudizio, i compensi attinenti alla fase istruttoria e di trattazione, non essendo stata svolta alcuna attività rilevante ex art. 4, V comma l. c) D.M. n. 55/2014 (arg. ex plurimis da Cass. Civ., Sez. VI, 16.11.2021, n.
34575), con attribuzione in favore dell'avv. Carla Lauretano.
Va dichiarata la compensazione delle spese di lite con riferimento alla posizione della Controparte_3
, nei cui confronti non veniva formulata alcuna domanda da parte delle odierne appellanti.
[...]
La reciproca soccombenza delle parti con riguardo al primo grado di giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite per la quota di un quarto con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra il IG. , la IG.ra e la;
per la restante CP_2 Parte_1 Controparte_3 quota dei tre quarti, le spese di lite sono poste a carico della IG.ra e della Pt_1 Controparte_3
, in solido tra loro, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e sono liquidate per intero
[...]
come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente al valore della lite (da € 1.101,00 ad € 5.200,00), con attribuzione in favore dell'avv.
Marcello Falcone.
Il limitatissimo accoglimento delle istanze della IG.ra giustifica la compensazione delle CP_1
spese di lite con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra la stessa parte ed il IG. Marcello
Falcone.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'aumento di cui all'art. 4, II comma D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto non solo dell'oggettiva identità delle questioni giuridiche prospettate dalle parti appellanti, ma anche dell'unicità della linea difensiva seguita dalle stesse (Cass.
Civ., Sez. III, 19.5.2021, n. 13595). Per analoghi motivi, le spese di C.T.U. devono porsi a carico della IG.ra e della Parte_1
, in solido tra loro, per la quota di tre quarti;
per la restante quota di un quarto Controparte_3
devono invece porsi a carico del IG. . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti nell'interesse di e di , Parte_1 CP_1 nei confronti di e della , avverso la sentenza n. 5011/17 emessa CP_2 Controparte_3
dal Giudice di Pace di Salerno, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie gli appelli, e, per l'effetto, accertata la responsabilità della IG.ra e della CP_1 IG.ra nei limiti della quota dell'ottanta percento, e del IG. nei Parte_1 CP_2
limiti della quota del venti percento, in ordine alla verificazione del sinistro avvenuto in data
7.6.2014, intorno alle ore 8:00, in Positano (SA), in riforma dell'impugnata sentenza,
a) condanna la IG.ra e la , in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_3 pagamento, in favore del IG. , dell'importo pari ad € 1.871,55 a titolo di CP_2 risarcimento del danno patrimoniale, e dell'importo di € 120,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
b) condanna il IG. al pagamento, in favore della IG.ra CP_2 Parte_1 dell'importo di € 49,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
c) condanna il IG. al pagamento, in favore della IG.ra , CP_2 CP_1 dell'importo di € 40,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
2) compensa per la quota dei due terzi le spese di lite del presente grado di giudizio con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra le appellanti ed il IG. e condanna CP_2 quest'ultimo alla refusione, in favore delle medesime appellanti, della restante quota della di un terzo delle spese di lite, che si liquidano in € 174,00 per spese vive ed in € 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Carla Lauretano;
3) compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra le appellanti e la;
Controparte_3
4) compensa per la quota di un quarto le spese di lite del primo grado di giudizio con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra il IG. , la IG.ra e la CP_2 CP_6
e condanna la IG.ra e la , in Controparte_3 CP_6 Controparte_3 solido tra loro, alla refusione, in favore del IG. , della restante quota dei tre CP_2 quarti delle spese di lite, che si liquidano in € 280,00 per spese vive ed in € 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Marcello Falcone;
5) compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra il IG. e CP_2
la IG.ra ; CP_1
6) spese di C.T.U. a definitivo carico della IG.ra e della Parte_1 Controparte_7
in solido tra loro, per la quota di tre quarti, nonché del IG. , per la restante
[...] CP_2
quota di un quarto.
Così deciso in Salerno, il 1.3.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 3700/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza la sentenza n. 5011/2017 emessa dal Giudice di Pace di Salerno in data 11.10.2017, vertente
TRA
e rappresentate e difese, giusta procura rilasciata su foglio Parte_1 CP_1 separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione in appello, dall'avv. Carla
Lauretano, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Positano, alla via San Giovanni n. 10;
APPELLANTI
E
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, ma congiunto CP_2 ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Marcello Falcone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Meridionale n. 7;
APPELLATO
E
“ ” Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate in atti (cfr., per le appellanti, la nota del
9.7.2024; per l'appellato costituito, la nota del 1.7.2024), da intendersi riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.4.2018, e proponevano appello Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 5011/2017, depositata in data 11.10.2017, emessa dal Giudice di Pace di
Salerno. Ed invero, le odierne appellanti esponevano che, con atto di citazione notificato in data 24.09.2014, la IGnora veniva citata in giudizio dal IGnor , dinanzi all'Ufficio del Parte_1 CP_2
Giudice di Pace di Salerno, al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 7.6.2014, alle ore 8:00 circa, allorquando il IG. circolava in sella CP_2
alla propria bicicletta in Positano alla via Statale.
In particolare, il IG. evidenziava che, in tali circostanze, giunto all'altezza dell'incrocio di CP_2
via C.Colombo, in Positano (SA), veniva investito dal motociclo Kimco tg. AZ70074, di proprietà di ed assicurato per la R.C.A. con la ”, condotto nell'occasione dalla Parte_1 Controparte_3 di lei figlia , la quale, nell'immettersi sulla S.S. 163 TA (via G.Marconi), CP_1 provenendo dalla via Cristoforo Colombo, non rispettava il segnale di “STOP” posto sul suo senso di marcia.
In conseguenza del sinistro, la bicicletta dell'attore riportava vari danni al telaio, ai comandi cambio, alla curva manubrio ed alle ruote;
inoltre, anche il vestiario indossato dallo stesso ciclista, ossia la ed i calzini copriscarpa, si laceravano irrimediabilmente. Infine, il IG. Controparte_4 CP_2
riportava le conseguenze pregiudizievoli accertate come da relativo verbale di pronto soccorso:
“dolenzia alla articolazione della spalla e della caviglia sx. FLC escoriate coscia SX ferita all'anca ed alla coscia”.
Evidenziando di aver infruttuosamente inoltrato invito per una composizione bonaria della lite alla
”, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della Controparte_3
conducente del motociclo tg. AZ70074, nella causazione del sinistro oggetto di causa, con conseguente condanna della proprietaria del veicolo, in solido con la compagnia Parte_1 assicurativa convenuta, al pagamento della somma di € 5.650,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale così patito, nonché dell'ulteriore importo di € 1.026,81 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, in data 7.1.2014 si costituiva la IG.ra instando per il Parte_1 rigetto dell'altrui domanda e richiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patiti con riguardo al motociclo. In pari data si costituiva in giudizio anche la IG.ra , quale CP_1
interventrice volontaria, al fine di conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalle lesioni patite a seguito della verificazione del sinistro per cui è causa.
In particolare, entrambe le parti contestavano il verificarsi del fatto storico posto a fondamento dell'avversa richiesta risarcitoria evidenziando che la responsabilità del sinistro fosse da addebitarsi esclusivamente al IGnor , il quale alla guida della bicicletta, transitando a forte velocità, CP_2 in discesa, sulla S.S.163 TA, in direzione FI, colpiva il motociclo Kimco, facendolo rovinare a terra unitamente alla conducente , che nulla poteva fare per evitare l'evento. CP_1
Tanto premesso, concludevano instando per il rigetto della domanda, e per la condanna al risarcimento, rispettivamente per i danni subiti dal motociclo, e per i danni subiti da , CP_1
con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 28.12.2014, si costituiva la la quale eccepiva, Controparte_3 preliminarmente, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda;
contestando nel merito l'infondatezza della stessa, concludeva per il rigetto con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria orale mediante l'escussione dei testi ammessi, ed espletata la CTU, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 5011.2017 del 11.10.2017, il Giudice di Pace di Salerno accoglieva la domanda attorea, con condanna della IGnora in solido con la compagnia assicurativa Parte_1 [...]
al pagamento della somma di € 4.175,00, e al pagamento delle spese di lite in favore del CP_3
IG. . CP_2
Sicché, e impugnavano la predetta sentenza, rilevandone la Parte_1 CP_1
contraddittorietà e insufficienza della motivazione;
in particolare, si dolevano del fatto che il Giudice di Pace aveva erroneamente interpretato le risultanze dell'istruttoria.
A dire delle appellanti, infatti, dalle dichiarazioni dei testi escussi per conto di parte convenuta emergeva chiaramente l'esclusiva responsabilità dell'odierno appellato.
Nello specifico, dalle dichiarazioni del teste , e della IGnora Testimone_1 Testimone_2 si sarebbe evinto che la conducente del motociclo aveva già attraversato parte dell'incrocio allorquando veniva impattata dalla bicicletta condotta dal IGnor , il quale procedeva ad CP_2
elevata velocità.
Inoltre, lamentavano l'erroneità della valutazione del Giudice di pace in riferimento alle risultanze della C.T.U., dalla quale se ne discostava sia in riferimento all'accertamento delle modalità del sinistro, sia in riferimento alla quantificazione dei danni.
Tanto premesso, concludevano instando perché, in riforma dell'impugnata sentenza, , CP_2
quale unico responsabile del sinistro oggetto di causa, fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal veicolo di proprietà della IGnora nonché, al risarcimento delle Parte_1
lesioni patite da;
instava, in via gradata, per il riconoscimento del concorso colposo ai CP_1 sensi dell'art. 2054 c.c., oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio ed attribuzione in favore del procuratore antistatario. Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.9.2018 si costituiva nel giudizio di appello , evidenziando, nel merito, l'infondatezza degli CP_2
avversi motivi di gravame.
Pertanto, concludeva instando per il rigetto dell'appello, con condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
All'udienza dell'21.12.2022 veniva dichiarata la contumacia della che, pur Controparte_3
ritualmente citata in giudizio, non si costituiva.
Acquisito agli atti di causa il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 10.7.2024. Disposta la sostituzione di tale udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 19.8.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Gli appelli sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Deve anzitutto rilevarsi la tempestività delle impugnazioni: a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 11.10.2017, l'appello veniva tempestivamente notificato in data
10.4.2018.
Deve inoltre rilevarsi l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dell'impugnazione.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017, n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano state prospettate da parte delle appellanti le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale, onde deve riscontrarsi l'ammissibilità dell'appello in parte qua.
Occorre a questo punto soffermarsi sui motivi di doglianza formulati in questa sede.
In linea del tutto preliminare occorre soffermarsi sulla disciplina prevista in materia ex art. 2054 c.c., che regola la responsabilità derivante dai danni prodotti dalla circolazione dei veicoli. Più in particolare, la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma c.c. in caso di scontro tra veicoli, ha natura secondaria, operando soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ovvero nell'ipotesi in cui non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI;
12.3.2020, n. 7061). Ne consegue, pertanto, che il giudice di merito possa stabilire ex officio se la condotta del danneggiato si ponga come causa prossima del danno;
e che quindi nel caso di scontro, ove si ravvisi la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenersi superata la predetta presunzione, essendo necessario verificare in concreto se l'altro conducente abbia tenuto o meno una condotta di guida corretta (Cass. Civ., Sez.
III, 20.3.2020, n. 7479).
Peraltro, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti può riscontrarsi anche tramite l'accertamento indiretto del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 9.3.2020, n. 6655).
Proprio sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche occorrerà quindi verificare gli esiti dell'attività istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio.
Si è avuto modo di rilevare che l'odierno appellato deduceva che la propria bicicletta era stata impattata dal veicolo di proprietà della IGnora e condotta dalla figlia di quest'ultima: più in Pt_1 particolare, nell'attraversare l'incrocio tra la S.S. 163 TA (via G.Marconi) e via Cristoforo
Colombo veniva colpita dal motociclo di controparte, che non si fermava al segnale di Stop.
Risulta in atti la relazione di incidente stradale redatta da parte dei Carabinieri di FI (doc. n. 3 della produzione del primo grado di giudizio del IG. ). Gli stessi, sulla base dei rilievi CP_2
effettuati, e del posizionamento dei veicoli, che si trovavano ancora nella posizione statica successiva all'impatto, concludevano nel senso che “il motociclo, proveniente da via Cristoforo Colombo
Comune di Positano, diretto verso il centro. Giunto all'incrocio non dava la precedenza alla bicicletta che proveniva dal centro diretto ad FI ed a causa dell'incrocio in prossimità di una curva senza visuale non riusciva ad evitare l'impatto. Giova precisare che tale incrocio risulta pericoloso causa la scarsissima visibilità tanto che è presente uno specchio che permette
l'effettuazione della manovra in sicurezza”.
Il teste dichiarava: “Preciso che erano gli inizi del mese di giugno del 2014, ricordo Testimone_3
era sabato verso le ore 7 del mattino;
noi, ovvero io, e eravamo CP_2 Controparte_5
in bici e percorrevamo la statale che da Positano porta ad FI e seguivamo tale direzione.
Eravamo giunti alla località Sponda, ove vi è un incrocio, noi marciavamo in fila indiana sotto il muro lato destro, procedendo ad una velocità di 30 km/h circa. era avanti e mi CP_2 precedeva di una decina di metri. Giunti all'incrocio improvvisamente sbucò un motorino che non si era fermato allo STOP. pur frenando non riuscì ad evitare l'impatto con il motorino, CP_2 anche noi che seguivamo, evitavamo per poco di cadere. Preciso che il motorino proveniva da una traversa laterale rispetto la strada statale che percorrevamo. Preciso che il motorino era sulla nostra carreggiata.”
Ancora, precisava che: “la bicicletta di si ruppe in due pezzi, e cadendo si ruppero CP_2
ruote, freni ed accessori. Lui non riportò gravi lesioni personali solo escoriazioni e nessuna frattura.”
Lo stesso escusso dai Carabinieri all'epoca del sinistro, rilasciava dichiarazioni di Testimone_3
analogo tenore (cfr. verbale dei Carabinieri in atti).
Il teste che pure stava percorrendo la medesima strada in bicicletta ed era Testimone_4
l'ultimo della fila composta da e dichiarava che gli stessi non CP_2 Testimone_3 stavano circolando a velocità sostenuta. All'improvviso, sbucava da una strada laterale un motorino che invadeva la loro carreggiata;
il IG. non poteva fare nulla per evitare l'impatto che fu CP_2
frontale; entrambi i veicoli cadevano così in terra. La bici si rompeva in due. Il IG. ripotava CP_2
delle escoriazioni.
Per contro, la teste che non aveva assistito al sinistro, ma sopraggiungeva sul Testimone_2 luogo successivamente, dichiarava che il motorino aveva già superato lo “stop”; tanto poteva riferire essenzialmente sulla scorta della posizione dei veicoli come rinvenuta sui luoghi di causa. Eppure, alcuno specifico rilievo poteva offrire con riguardo alla ricostruzione del sinistro. rilasciava le seguenti dichiarazioni: “Ricordo l'incidente per cui è causa Testimone_1
verificatosi agli inizi di giugno del 2014, verso le 8.00 ca. del mattino. Stavo venendo da Praiano dove avevo fatto una consegna per la pescheria dove lavoro, quando giunto a Positano all'altezza del Bivio Sponda vidi che la IG.ra a bordo del suo motorino, completata quasi la CP_1
manovra di svolta, veniva presa in pieno da una bicicletta da corsa che proveniva da Sorrento direzione FI. Preciso che la IG.ra a causa dell'impatto cadeva sul lato destro. CP_1
Preciso che la IG.ra proveniva dalla strada di via C. Colombo e si immetteva sulla CP_1
strada statale in direzione Sorrento. Riconosco le foto relative al motorino condotto dalla IG.ra
e i danni relativi, foto che sottoscrivo. Preciso, altresì, che a causa della caduta la CP_1
IG.ra riportò lesioni al braccio e al viso. Ricordo che la bicicletta procedeva a velocità CP_1
sostenuta, anche perché la strada statale in direzione FI è in discesa. Preciso, inoltre, che il punto in cui si è verificato l'incidente presenta una curva e l'incidente si è verificato appena dopo la curva…Preciso che la strada da dove proveniva la IG.ra presenta al termine uno stop. CP_1
Preciso, altresì, che esiste anche uno specchio. Preciso che l'urto è avvenuto frontale per la bici e laterale per il motorino. Preciso che l'impatto è avvenuto sulla linea di mezzeria, quando il motorino era già prevalentemente nella propria corsia”. Sulla scorta delle dichiarazioni così rese, nonché dei rilievi fotografici in atti e degli accertamenti effettuati in loco da parte dei Carabinieri, risulta innanzitutto sufficientemente riscontrato che la IGnora non aveva arrestato la marcia in corrispondenza dello stop, così violando il più CP_1 generale disposto di cui all'art. 145 d.lgs. n. 285/1992. Per altro verso, deve pure evidenziarsi che la stessa IGnora aveva inoltre impegnato l'intersezione senza apprestare la massima prudenza CP_1
nel verificare il sopraggiungere di altri veicoli sui luoghi in esame;
tanto, a maggior ragione tenuto conto delle scarse condizioni di visibilità che pure erano riscontrate con riferimento al caso di specie.
Ne deriva, pertanto, come risulti adeguatamente riscontrato l'effettivo contributo eziologico della stessa alla verificazione del sinistro per cui è causa.
Eppure, non risulta sufficientemente provata la totale assenza di responsabilità del IG. in CP_2
ordine alla causazione del sinistro in esame.
Sotto tale profilo, deve anzitutto darsi atto che tutti i ciclisti marciavano in fila indiana ad una velocità di circa trenta chilometri all'ora. Tanto, nonostante la “scarsissima visibilità” dell'intersezione, tra l'altro posta in prossimità di una curva senza visuale.
Ed invero, non risulta adeguatamente riscontrato che il IG. avesse tenuto una condotta di CP_2 guida prudente nell'approcciare a tale intersezione. Non erano invero rilevati segni di frenata sulla strada. Per altro verso, tenuto conto della obiettiva conformazione dello stato dei luoghi, deve rilevarsi che la velocità asseritamente tenuta dai ciclisti, di circa trenta chilometri orari, sul predetto tratto di strada, non fosse compatibile con il canone di prudenza che avrebbe dovuto essere garantito nel caso di specie. Infatti, avuto riguardo alla concreta dinamica del sinistro, nonché al presumibile punto di impatto, obiettivamente riconducibile in una posizione obiettivamente avanzata rispetto al segnale di stop, come è dato rilevare dalla documentazione fotografica in atti, è possibile rilevare quanto segue.
Da un lato risulta sufficientemente provato che il motociclo stava perfezionando la manovra di immissione sulla corsia di pertinenza della bicicletta;
dall'altro, che la bicicletta stesse circolando ad una velocità inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, e presumibilmente superiore anche a trenta chilometri orari, tenuto conto anche del tratto in discesa. Sotto tale profilo, risulta adeguatamente riscontrato che, laddove il IG. avesse mantenuto una velocità adeguata rispetto allo stato dei CP_2 luoghi, considerata la IGnificativa pericolosità dell'incrocio, il sinistro si sarebbe verificato con conseguenze di gravità senz'altro inferiore.
Sicché, sulla scorta degli elementi di prova in atti, deve rilevarsi come il sinistro debba imputarsi alla condotta di guida della IG.ra per la quota dell'ottanta percento, dovendosi invece CP_1
addebitare la restante quota del venti percento in capo al IG. . CP_2 È fondata anche la doglianza attinente all'erronea quantificazione dei danni operata da parte del giudice di prime cure, che concludeva nel senso del riconoscimento dell'importo complessivo pari ad
€ 4.025,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale riferibile alla bicicletta in esame.
Sulla scorta degli elementi di prova in atti risulta anzitutto adeguatamente provato che la bicicletta in esame avesse riportato dei danni, così come l'abbigliamento ed il vestiario utilizzato dal IG. : CP_2
la bicicletta, più in particolare, si rompeva in due pezzi.
Sotto tale specifico profilo, invero, l'ausiliario del giudice provvedeva a quantificare i danni così accertati nell'importo complessivo pari ad € 2.339,35, I.V.A. inclusa: il danno al telaio ed alla forcella era pari ad € 1.425,00; quello alla ruota anteriore, ad € 337,50; il danno al copertoncino poteva quantificarsi in € 25,00, mentre il danno alla salopette ed ai calzini copriscarpe tecnici, ammontava ad €70,00.
Le conclusioni dell'ausiliario del giudice, logiche e condivisibili, vanno senz'altro condivise in questa sede, tenuto conto delle ricerche di mercato effettuate dal C.T.U.; il valore della bicicletta, tra l'altro, ammontava ad € 2.339,35. Vanno pertanto senz'altro condivise le repliche offerte dall'ausiliario alle osservazioni rese dalle parti (pagg. 5 e ss. dell'elaborato peritale): ed invero, a fronte di tali condivisibili accertamenti, non risulta in alcun modo adeguatamente provato che, per contro,
l'ammontare dei danni così patiti dovesse parametrarsi alla somma di € 5.650,00, risultando il preventivo in atti così depositato del tutto generico.
Né, a fronte di tali rilievi, è stato in alcun modo meglio precisato come e per quali termini, per contro, il danno dovesse essere diversamente quantificato.
Parimenti condivisibili devono ritenersi le repliche offerte rispetto alle osservazioni dedotte da parte delle odierne appellanti, che vanno senz'altro richiamate in questa sede.
Ne deriva, pertanto, che non risulta adeguatamente motivato il convincimento del giudice di prime cure con riferimento alla diversa quantificazione del danno così patito, per l'ammontare pari ad €
4.025,00, dovendosi pertanto riparametrare l'importo dovuto alla diversa somma di € 2.339,35.
Va invece rigettato il motivo di doglianza attinente all'erronea quantificazione del danno biologico, dovendosi cionondimeno integrare la motivazione così resa.
Con specifico riferimento al danno non patrimoniale così riscontrato, deve aversi preliminarmente riguardo all'elaborazione ermeneutica sul punto, che ha trovato una prima importante sistematizzazione con il celebre arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 dell'11.11.2008.
In tal senso, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Quindi, mentre il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043 c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile
“solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006
e 28 d.lgs. n. 150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno
“biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n. 209/2005.
Ancora, particolarmente IGnificativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata delle stesse, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso.
Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno.
Non può quindi riconoscerci cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà.
Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
5.7.2017, n. 16601), l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie. Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi puntualmente previsti dal legislatore, quali, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n. 24, 2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Infine, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che siano altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità
(Cass. Civ., Sez. III, 2.2.2007, n. 2311), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. Civ., Sez. III, 23.9.2013, n. 21716), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa
(Cass. Civ., Sez. III, 28.6.2019, n. 17411).
Nel caso di specie, dal referto ospedaliero attinente al sinistro per cui è causa, risulta che il IG.
aveva riportato “ferita dell'anca e della coscia, senza menzione di complicazioni;
contusione CP_2 della regione della spalla;
contusione della caviglia”; il danneggiato veniva così dimesso con prognosi di tre giorni.
Alcun dubbio si poneva in merito alla riconducibilità eziologica dei danni così riscontrati al sinistro per cui è causa: risulta pertanto adeguatamente provato che l'odierno appellato avesse riportato un'invalidità temporanea parziale, equitativamente valutabile, tenuto conto della diagnosi così effettuata, alla percentuale del settantacinque percento.
Nel caso di specie, il Tribunale, in via equitativa, ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attore adottando come riferimento, ai sensi dell'art. 139 d.lgs. n. 209/2005, la tabella delle micropermanenti di cui all'ultimo D.M. 16.7.2024 (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 8.11.2018, n. 28496).
Tale danno biologico, pertanto, deve computarsi nel corrispondente importo pari ad € 124,29; inoltre, tenuto conto della componente di sofferenza morale patita da parte del danneggiato, tenuto conto delle modalità dell'impatto e dall'astratta configurabilità del reato di lesioni colpose, deve senz'altro riconoscersi l'ulteriore incremento previsto dall'art. 139, III, comma d.lgs. n. 209/2005.
Ne consegue, pertanto, la congruità dell'importo così liquidato da parte del giudice di prime cure.
Né risultano essere stati allegati, prima ancora che provati, IGnificativi elementi, da parte delle odierne appellanti, volti a riscontrare una diversa quantificazione degli importi in esame.
Va infine accolto l'ulteriore motivo di doglianza attinente al rigetto delle domande risarcitorie formulate da parte delle odierne appellanti. Quanto alla posizione della IG.ra , risulta in atti il referto del pronto soccorso con CP_1 riguardo alle lesioni riportate a causa del sinistro in esame: erano riscontrate “contusioni multiple al volto e agli arti”, riconoscendosi la prognosi di cinque giorni. Risulta in atti anche il certificato a firma del dott. del 13.6.2014, da cui si evidenziava che l'appellante non era ancora Per_1
guarita.
Ebbene, sulla scorta della documentazione in atti, deve ritenersi adeguatamente provato che la stessa IG.ra avesse riportato un'invalidità temporanea parziale pure valutabile per la percentuale CP_1 complessiva pari al 75%, di cinque giorni, avuto riguardo all'entità delle conseguenze pregiudizievoli così accertate. Non risultano allegati, prima ancora che provati, ulteriori elementi da cui poter inferire una diversa quantificazione del danno non patrimoniale così accertato.
Sicché, tenuto conto dei medesimi parametri tabellari indicati in precedenza, viene in rilievo l'importo di € 207,15; va altresì riconosciuto in questa sede l'ulteriore incremento del venti percento (pari ad €
41,40), tenuto conto della IGnificativa sofferenza a tal uopo patita, avuto riguardo alla dinamica del sinistro, al dolore presumibilmente patito ed all'astratta configurabilità del reato delle lesioni colpose.
Ne deriva, pertanto, il complessivo importo pari ad € 248,55.
Va parimenti accolta la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale patito da parte della IG.ra con riguardo ai danni attinenti al motociclo riferibili al sinistro per cui è causa e Parte_1
confermati da parte del teste Ebbene, tenuto conto delle visibili condizioni di usura del Tes_1
motociclo in esame, peraltro immatricolato nel 2001, non risulta obiettivamente ragionevole la stima individuata nel preventivo depositato in atti e datato 17.3.2015, per l'ammontare di € 1.014,38.
Ed invero, avuto riguardo alle circostanze così evidenziate in precedenza, e considerata la documentazione fotografica in atti, il danno in esame può equitativamente quantificarsi in € 200,00.
Infine, tenuto conto delle percentuali di corresponsabilità delle parti in causa, dovrà decurtarsi la quota del venti percento alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno in favore del IG.
, per un totale complessivo pari ad € 1.871,55 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale CP_2
(previo scomputo dell'importo di € 467,80) e di € 120,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (previo scomputo dell'importo di € 30,00).
Analogamente a dirsi con riferimento alle posizioni delle odierne appellanti, dovendosi pertanto decurtare la corrispondente quota dell'ottanta percento: ne deriva, pertanto, il riconoscimento dell'importo di € 49,60 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito da parte della IG.ra
(previo scomputo dell'importo di € 198,95) e di € 40,00 in favore della IG.ra CP_1 [...]
(previo scomputo dell'importo di € 160,00). Pt_1
Trattandosi di debiti di valore, va preliminarmente rilevato che, essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del perfezionamento dell'illecito (7.6.2014), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. Civ.,
SS.UU., 17.2.1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 7.6.2014 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Non resta che disciplinare le spese di lite del doppio grado di giudizio (ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
III, 29.10.2019, n. 27606).
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate per la quota dei due terzi, con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra le appellanti ed il IG. , tenuto conto CP_2
del limitato accoglimento delle impugnazioni proposte;
la restante quota di un terzo segue la soccombenza del IG. , ed è liquidata per intero come in dispositivo, secondo i valori minimi CP_2 del relativo scaglione di riferimento del D.M. n. 55/2014 (da € 1.101,00 ad € 5.200,00), tenuto conto della natura dell'oggetto del contendere, dovendosi escludere, quanto al presente grado di giudizio, i compensi attinenti alla fase istruttoria e di trattazione, non essendo stata svolta alcuna attività rilevante ex art. 4, V comma l. c) D.M. n. 55/2014 (arg. ex plurimis da Cass. Civ., Sez. VI, 16.11.2021, n.
34575), con attribuzione in favore dell'avv. Carla Lauretano.
Va dichiarata la compensazione delle spese di lite con riferimento alla posizione della Controparte_3
, nei cui confronti non veniva formulata alcuna domanda da parte delle odierne appellanti.
[...]
La reciproca soccombenza delle parti con riguardo al primo grado di giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite per la quota di un quarto con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra il IG. , la IG.ra e la;
per la restante CP_2 Parte_1 Controparte_3 quota dei tre quarti, le spese di lite sono poste a carico della IG.ra e della Pt_1 Controparte_3
, in solido tra loro, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e sono liquidate per intero
[...]
come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente al valore della lite (da € 1.101,00 ad € 5.200,00), con attribuzione in favore dell'avv.
Marcello Falcone.
Il limitatissimo accoglimento delle istanze della IG.ra giustifica la compensazione delle CP_1
spese di lite con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra la stessa parte ed il IG. Marcello
Falcone.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'aumento di cui all'art. 4, II comma D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto non solo dell'oggettiva identità delle questioni giuridiche prospettate dalle parti appellanti, ma anche dell'unicità della linea difensiva seguita dalle stesse (Cass.
Civ., Sez. III, 19.5.2021, n. 13595). Per analoghi motivi, le spese di C.T.U. devono porsi a carico della IG.ra e della Parte_1
, in solido tra loro, per la quota di tre quarti;
per la restante quota di un quarto Controparte_3
devono invece porsi a carico del IG. . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti nell'interesse di e di , Parte_1 CP_1 nei confronti di e della , avverso la sentenza n. 5011/17 emessa CP_2 Controparte_3
dal Giudice di Pace di Salerno, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie gli appelli, e, per l'effetto, accertata la responsabilità della IG.ra e della CP_1 IG.ra nei limiti della quota dell'ottanta percento, e del IG. nei Parte_1 CP_2
limiti della quota del venti percento, in ordine alla verificazione del sinistro avvenuto in data
7.6.2014, intorno alle ore 8:00, in Positano (SA), in riforma dell'impugnata sentenza,
a) condanna la IG.ra e la , in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_3 pagamento, in favore del IG. , dell'importo pari ad € 1.871,55 a titolo di CP_2 risarcimento del danno patrimoniale, e dell'importo di € 120,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
b) condanna il IG. al pagamento, in favore della IG.ra CP_2 Parte_1 dell'importo di € 49,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
c) condanna il IG. al pagamento, in favore della IG.ra , CP_2 CP_1 dell'importo di € 40,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
2) compensa per la quota dei due terzi le spese di lite del presente grado di giudizio con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra le appellanti ed il IG. e condanna CP_2 quest'ultimo alla refusione, in favore delle medesime appellanti, della restante quota della di un terzo delle spese di lite, che si liquidano in € 174,00 per spese vive ed in € 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Carla Lauretano;
3) compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra le appellanti e la;
Controparte_3
4) compensa per la quota di un quarto le spese di lite del primo grado di giudizio con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra il IG. , la IG.ra e la CP_2 CP_6
e condanna la IG.ra e la , in Controparte_3 CP_6 Controparte_3 solido tra loro, alla refusione, in favore del IG. , della restante quota dei tre CP_2 quarti delle spese di lite, che si liquidano in € 280,00 per spese vive ed in € 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Marcello Falcone;
5) compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra il IG. e CP_2
la IG.ra ; CP_1
6) spese di C.T.U. a definitivo carico della IG.ra e della Parte_1 Controparte_7
in solido tra loro, per la quota di tre quarti, nonché del IG. , per la restante
[...] CP_2
quota di un quarto.
Così deciso in Salerno, il 1.3.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato