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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/12/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 818/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI II sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Stefania Deiana Presidente relatore Susanna Zanda Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da col patrocinio dell'avv. LAURA MARRAS Parte_1 nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. GRAZIELLA MELONI Controparte_1 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI LE PARTI HANNO RASSEGNATO LE SEGUENTI CONCLUSIONI CONGIUNTE: “1.- I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori che provvederanno alla loro educazione, Per_1 Per_2 cura e istruzione concordando le scelte più importanti;
2.- avrà collocazione prevalente presso Per_1 la residenza paterna con mantenimento diretto da parte del padre, e la madre potrà vederlo ogni qualvolta lo desideri compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del ragazzo. 3.- avrà collocazione prevalente presso la residenza materna con mantenimento diretto da parte Per_2 della madre, e il padre potrà vederlo ogni qualvolta lo desideri compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del ragazzo. 4.- Entrambi i genitori potranno liberamente continuare a vedere e tenere con sé i minori tenendo conto anche dei loro desideri ed impegni, preferibilmente almeno due volte a settimana.
5-. Per le festività sarà seguito il principio dell'alternanza, con facoltà di entrambi i genitori di allontanarsi da Sassari con i figli, preferibilmente prevedendo che i due fratelli stiano insieme a casa dell'uno o dell'altro genitore. 6.- Anche durante le vacanze estive, le parti si accorderanno per prevedere dei periodi in cui i due minori potranno stare insieme a casa dell'uno o dell'altro genitore. 7.- Assegno unico di entrambi i minori riscosso solo dalla madre, con obbligo reciproco di mantenimento di ciascun figlio (€ 200,00 mensili a carico di ogni genitore per il minore non convivente). 8.- Entrambi i genitori avranno accesso al registro elettronico di entrambi i figli e potranno ritirarli anticipatamente qualora necessario, tenendo conto della collocazione prevalente degli stessi. 9.- Con l'accordo dei genitori potranno essere derogate le sovra indicate condizioni di affidamento nel rispetto del diritto dei minori alla bigenitorialità, e quindi a mantenere rapporti costanti con entrambe le figure genitoriali. 10.- Nel caso di trasferimento di per oltre un mese presso la Per_1
pagina 1 di 3 residenza materna, il padre provvederà al suo mantenimento mediante il versamento della somma di € 250,00. 11.- I genitori si impegnano altresì a contenere ogni eccesso di conflittualità in presenza dei minori nel loro preminente interesse, e si impegnano a non interferire, se non necessario, nelle comunicazioni telefoniche tra e con l'uno o l'altro genitore. 12.- I genitori si Per_1 Per_2 obbligano a far mantenere ad e rapporti regolari e continuativi con gli ascendenti ed i Per_1 Per_2 parenti di entrambi. 13.- I genitori prenderanno di comune accordo tutte le decisioni inerenti i minori, ferma restando la facoltà del genitore collocatario di adottare autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione;
verranno comunque decisi di comune accordo e preventivamente gli impegni extra scolastici, ludici e/o sportivi e sociali dei minori. 14.- Entrambi i genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie di cura e istruzione preventivamente concordate e debitamente documentate nonché, all'inizio di ogni anno scolastico, all'acquisto di libri e di materiale didattico sempre nella misura del 50%. Spese interamente compensate”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4 aprile 2025 chiedeva dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto il 14 febbraio 2009 con , unione dalla quale Controparte_1 erano nati i figli il 21 ottobre 2009 e il 22 settembre 2013. Esponeva che dopo la Per_1 Per_2 sentenza di separazione, omologata da questo tribunale l'11 luglio 2022, la convivenza non era più ripresa ed era manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Domandava anche che fosse mantenuto l'affidamento condiviso dei figli, all'epoca della separazione residenti presso la dimora familiare con la madre assegnataria che vi abitava col suo nuovo compagno e col figlio nato da tale relazione. Esponeva che la persistente, grave conflittualità fra i coniugi aveva dato luogo a serie difficoltà nella gestione del nuovo assetto familiare, le cui criticità avevano determinato anche l'intervento dei servizi sociali di Sassari e l'attivazione del servizio educativo. Aggiungeva che il figlio maggiore , a causa di difficoltà nel rapporto col compagno della madre, Per_1 si era trasferito presso esso ricorrente che provvedeva interamente al suo mantenimento e, dopo una grave crisi personale, aveva di recente ripreso a frequentare il secondo anno dell'istituto alberghiero, mentre il secondogenito era rimasto presso la casa materna. Concludeva quindi affinché il tribunale prendesse atto della sopravvenuta, differente collocazione dei due figli, disponendo di conseguenza sulla loro residenza e sui rispettivi obblighi di mantenimento a carico dei genitori, precisando di essere occupato come operaio agricolo, con un reddito annuo pari a circa € 23.320,66, mentre la signora svolgeva lavori saltuari come operatrice sociosanitaria. CP_1
Si costituiva la resistente e, non opponendosi alla domanda di divorzio, rappresentava come l'unione matrimoniale fosse cessata a causa dei comportamenti vessatori del coniuge, resosi responsabile di gravi condotte nei suoi confronti che avevano dato luogo anche a denunce penali, nonché all'intervento presso il nucleo familiare dei servizi sociali e degli educatori. Aggiungeva che entrambi i figli, tuttora residenti presso di sé, avevano manifestato disturbi nel comportamento e difficoltà personali riconducibili alle gravi tensioni provocate nel nucleo familiari dalle condotte inappropriate del
Parte_1
Concludeva chiedendo l'affidamento esclusivo dei minori, con conferma della loro collocazione presso la madre e con previsione dell'obbligo a carico del ricorrente di un contributo per il mantenimento di entrambi di almeno 700 euro mensili, nonché di corrisponderle un assegno divorzile. Comparse anche personalmente le parti alla prima udienza, nel corso della quale entrambe pagina 2 di 3 confermavano la prevalente residenza del figlio nella dimora dei nonni paterni, presso cui Per_1 alloggiava il nell'ulteriore corso del giudizio le parti pervenivano alla formulazione delle Parte_1 conclusioni congiunte come riportate in epigrafe. Intervenuto il Pubblico Ministero, la causa era quindi rimessa al collegio per la decisione all'udienza cartolare del 2 dicembre 2025, sulle conclusioni sopra trascritte.
*** La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta. Le concordi allegazioni delle parti consentono infatti di ritenere indiscussa la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi. In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni come riportate in espositiva che appaiono conformi all'interesse dei figli minori di mantenere rapporti continuativi e significativi coi genitori, ricevendo cure, mantenimento ed educazione da entrambi. Le spese processuali sono compensate, in ragione della definizione concordata della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari il 14 febbraio 2009 fra
, trascritto nei registri degli atti Parte_1 Controparte_1 di matrimonio del medesimo comune al n.3, parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni di cui in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Sassari di procedere all'annotazione della presente sentenza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Spese compensate. Sassari, 4 dicembre 2025 Il Presidente estensore Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI II sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Stefania Deiana Presidente relatore Susanna Zanda Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da col patrocinio dell'avv. LAURA MARRAS Parte_1 nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. GRAZIELLA MELONI Controparte_1 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI LE PARTI HANNO RASSEGNATO LE SEGUENTI CONCLUSIONI CONGIUNTE: “1.- I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori che provvederanno alla loro educazione, Per_1 Per_2 cura e istruzione concordando le scelte più importanti;
2.- avrà collocazione prevalente presso Per_1 la residenza paterna con mantenimento diretto da parte del padre, e la madre potrà vederlo ogni qualvolta lo desideri compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del ragazzo. 3.- avrà collocazione prevalente presso la residenza materna con mantenimento diretto da parte Per_2 della madre, e il padre potrà vederlo ogni qualvolta lo desideri compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del ragazzo. 4.- Entrambi i genitori potranno liberamente continuare a vedere e tenere con sé i minori tenendo conto anche dei loro desideri ed impegni, preferibilmente almeno due volte a settimana.
5-. Per le festività sarà seguito il principio dell'alternanza, con facoltà di entrambi i genitori di allontanarsi da Sassari con i figli, preferibilmente prevedendo che i due fratelli stiano insieme a casa dell'uno o dell'altro genitore. 6.- Anche durante le vacanze estive, le parti si accorderanno per prevedere dei periodi in cui i due minori potranno stare insieme a casa dell'uno o dell'altro genitore. 7.- Assegno unico di entrambi i minori riscosso solo dalla madre, con obbligo reciproco di mantenimento di ciascun figlio (€ 200,00 mensili a carico di ogni genitore per il minore non convivente). 8.- Entrambi i genitori avranno accesso al registro elettronico di entrambi i figli e potranno ritirarli anticipatamente qualora necessario, tenendo conto della collocazione prevalente degli stessi. 9.- Con l'accordo dei genitori potranno essere derogate le sovra indicate condizioni di affidamento nel rispetto del diritto dei minori alla bigenitorialità, e quindi a mantenere rapporti costanti con entrambe le figure genitoriali. 10.- Nel caso di trasferimento di per oltre un mese presso la Per_1
pagina 1 di 3 residenza materna, il padre provvederà al suo mantenimento mediante il versamento della somma di € 250,00. 11.- I genitori si impegnano altresì a contenere ogni eccesso di conflittualità in presenza dei minori nel loro preminente interesse, e si impegnano a non interferire, se non necessario, nelle comunicazioni telefoniche tra e con l'uno o l'altro genitore. 12.- I genitori si Per_1 Per_2 obbligano a far mantenere ad e rapporti regolari e continuativi con gli ascendenti ed i Per_1 Per_2 parenti di entrambi. 13.- I genitori prenderanno di comune accordo tutte le decisioni inerenti i minori, ferma restando la facoltà del genitore collocatario di adottare autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione;
verranno comunque decisi di comune accordo e preventivamente gli impegni extra scolastici, ludici e/o sportivi e sociali dei minori. 14.- Entrambi i genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie di cura e istruzione preventivamente concordate e debitamente documentate nonché, all'inizio di ogni anno scolastico, all'acquisto di libri e di materiale didattico sempre nella misura del 50%. Spese interamente compensate”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4 aprile 2025 chiedeva dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto il 14 febbraio 2009 con , unione dalla quale Controparte_1 erano nati i figli il 21 ottobre 2009 e il 22 settembre 2013. Esponeva che dopo la Per_1 Per_2 sentenza di separazione, omologata da questo tribunale l'11 luglio 2022, la convivenza non era più ripresa ed era manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Domandava anche che fosse mantenuto l'affidamento condiviso dei figli, all'epoca della separazione residenti presso la dimora familiare con la madre assegnataria che vi abitava col suo nuovo compagno e col figlio nato da tale relazione. Esponeva che la persistente, grave conflittualità fra i coniugi aveva dato luogo a serie difficoltà nella gestione del nuovo assetto familiare, le cui criticità avevano determinato anche l'intervento dei servizi sociali di Sassari e l'attivazione del servizio educativo. Aggiungeva che il figlio maggiore , a causa di difficoltà nel rapporto col compagno della madre, Per_1 si era trasferito presso esso ricorrente che provvedeva interamente al suo mantenimento e, dopo una grave crisi personale, aveva di recente ripreso a frequentare il secondo anno dell'istituto alberghiero, mentre il secondogenito era rimasto presso la casa materna. Concludeva quindi affinché il tribunale prendesse atto della sopravvenuta, differente collocazione dei due figli, disponendo di conseguenza sulla loro residenza e sui rispettivi obblighi di mantenimento a carico dei genitori, precisando di essere occupato come operaio agricolo, con un reddito annuo pari a circa € 23.320,66, mentre la signora svolgeva lavori saltuari come operatrice sociosanitaria. CP_1
Si costituiva la resistente e, non opponendosi alla domanda di divorzio, rappresentava come l'unione matrimoniale fosse cessata a causa dei comportamenti vessatori del coniuge, resosi responsabile di gravi condotte nei suoi confronti che avevano dato luogo anche a denunce penali, nonché all'intervento presso il nucleo familiare dei servizi sociali e degli educatori. Aggiungeva che entrambi i figli, tuttora residenti presso di sé, avevano manifestato disturbi nel comportamento e difficoltà personali riconducibili alle gravi tensioni provocate nel nucleo familiari dalle condotte inappropriate del
Parte_1
Concludeva chiedendo l'affidamento esclusivo dei minori, con conferma della loro collocazione presso la madre e con previsione dell'obbligo a carico del ricorrente di un contributo per il mantenimento di entrambi di almeno 700 euro mensili, nonché di corrisponderle un assegno divorzile. Comparse anche personalmente le parti alla prima udienza, nel corso della quale entrambe pagina 2 di 3 confermavano la prevalente residenza del figlio nella dimora dei nonni paterni, presso cui Per_1 alloggiava il nell'ulteriore corso del giudizio le parti pervenivano alla formulazione delle Parte_1 conclusioni congiunte come riportate in epigrafe. Intervenuto il Pubblico Ministero, la causa era quindi rimessa al collegio per la decisione all'udienza cartolare del 2 dicembre 2025, sulle conclusioni sopra trascritte.
*** La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta. Le concordi allegazioni delle parti consentono infatti di ritenere indiscussa la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi. In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni come riportate in espositiva che appaiono conformi all'interesse dei figli minori di mantenere rapporti continuativi e significativi coi genitori, ricevendo cure, mantenimento ed educazione da entrambi. Le spese processuali sono compensate, in ragione della definizione concordata della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari il 14 febbraio 2009 fra
, trascritto nei registri degli atti Parte_1 Controparte_1 di matrimonio del medesimo comune al n.3, parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni di cui in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Sassari di procedere all'annotazione della presente sentenza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Spese compensate. Sassari, 4 dicembre 2025 Il Presidente estensore Stefania Deiana
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