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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/07/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 909/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 909/2025 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 16/06/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], C.da Cicirata, elettivamente domiciliata in Avola (SR), C.so Garibaldi n.130, presso lo studio dell'avv. Simona Vaccarisi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Avola (SR), Via Goldoni n. 6, elettivamente domiciliato in Avola (SR), Via Napoli n. 26, presso lo studio dell'avv. Corrado Guerri, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 25/03/2025, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile, il giorno 21/08/2015 in
Avola (SR) (Atto n. 25, Parte I, Anno 2015).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Avola (SR) il giorno 21/08/2015;
pagina1 di 4 - che dalla loro unione è nato il figlio (a Noto, il 23/12/2015), ad oggi minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologazione n.285/2017 dell'11/07/2017;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 31/03/2025, il Presidente fissava udienza del 16/06/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. “Pronunzia sullo status
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Avola il 21/08/2015, trascritto nel registro dello Stato civile del comune di Avola dell'anno 2015 Ufficio Volume
1 n°25 Parte 1;
2. Responsabilità genitoriale
Affidare il figlio in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (per esempio interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza
pagina2 di 4 Confermare anagraficamente la collocazione del figlio presso la abitazione della madre e disporre che il padre possa vederlo e tenerlo con sé, secondo liberi accordi tra le parti per come già avviene dalla avvenuta separazione.
4. Assegnazione della casa coniugale
Assegnare la casa coniugale sita in Avola C.da Cicirata, di proprietà della famiglia di origine della sig.ra a quest'ultima con tutti gli arredi nella sua qualità di genitore Parte_1
collocatario prevalente dei figli.
4 Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli
a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Per_2 Parte_2
versando a , nella qualità di genitore collocatario prevalente, in via Parte_1
anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, l'importo mensile di € 400,00, importo sottoposto
a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, oltre al 50 % delle spese straordinarie così per come previste dalle Linee Guida in uso presso il Tribunale di Siracusa;
La sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento dell'importo di € 100,00 Parte_1
concordato in sede di separazione personale dei coniugi.
La sig.ra continuerà a percepire per intero l'assegno unico del figlio Parte_1
. Per_1
Le parti pertanto dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Parte_2
celebrato con rito civile, il giorno 21/08/2015 in Avola (SR) (Atto n. 25, Parte I, Anno 2015), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 24/06/2025.
pagina3 di 4
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 909/2025 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 16/06/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], C.da Cicirata, elettivamente domiciliata in Avola (SR), C.so Garibaldi n.130, presso lo studio dell'avv. Simona Vaccarisi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Avola (SR), Via Goldoni n. 6, elettivamente domiciliato in Avola (SR), Via Napoli n. 26, presso lo studio dell'avv. Corrado Guerri, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 25/03/2025, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile, il giorno 21/08/2015 in
Avola (SR) (Atto n. 25, Parte I, Anno 2015).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Avola (SR) il giorno 21/08/2015;
pagina1 di 4 - che dalla loro unione è nato il figlio (a Noto, il 23/12/2015), ad oggi minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologazione n.285/2017 dell'11/07/2017;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 31/03/2025, il Presidente fissava udienza del 16/06/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. “Pronunzia sullo status
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Avola il 21/08/2015, trascritto nel registro dello Stato civile del comune di Avola dell'anno 2015 Ufficio Volume
1 n°25 Parte 1;
2. Responsabilità genitoriale
Affidare il figlio in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (per esempio interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza
pagina2 di 4 Confermare anagraficamente la collocazione del figlio presso la abitazione della madre e disporre che il padre possa vederlo e tenerlo con sé, secondo liberi accordi tra le parti per come già avviene dalla avvenuta separazione.
4. Assegnazione della casa coniugale
Assegnare la casa coniugale sita in Avola C.da Cicirata, di proprietà della famiglia di origine della sig.ra a quest'ultima con tutti gli arredi nella sua qualità di genitore Parte_1
collocatario prevalente dei figli.
4 Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli
a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Per_2 Parte_2
versando a , nella qualità di genitore collocatario prevalente, in via Parte_1
anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, l'importo mensile di € 400,00, importo sottoposto
a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, oltre al 50 % delle spese straordinarie così per come previste dalle Linee Guida in uso presso il Tribunale di Siracusa;
La sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento dell'importo di € 100,00 Parte_1
concordato in sede di separazione personale dei coniugi.
La sig.ra continuerà a percepire per intero l'assegno unico del figlio Parte_1
. Per_1
Le parti pertanto dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Parte_2
celebrato con rito civile, il giorno 21/08/2015 in Avola (SR) (Atto n. 25, Parte I, Anno 2015), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 24/06/2025.
pagina3 di 4
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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