Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02814/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06808/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6808 del 2025, proposto da
IA AC, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1150/2025, depositata e resa pubblica il 13.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 6737/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.11.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. AB EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1.- Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n. 1150/2025, pubblicata in data 13 marzo 2025.
Detta pronuncia, nel merito, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all’assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per l’anno scolastico 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, oltre interessi.
La ricorrente espone che la sentenza è stata notificata al Ministero resistente in data 30 luglio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dalla legge. Successivamente, non essendo stata proposta impugnazione, la pronuncia è passata in giudicato, come attestato dalla competente cancelleria in data 17 novembre 2025.
Lamenta la parte ricorrente che, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine di legge, l'Amministrazione non ha dato spontanea esecuzione al giudicato, persistendo nell'inadempimento.
Pertanto, con il presente gravame, notificato in data 4 dicembre 2025, la ricorrente chiede a questo Tribunale di ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza indicata. Chiede, inoltre, per il caso di perdurante inerzia, la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito con atto di mera forma depositato in data 12 dicembre 2025, senza svolgere specifiche difese né allegare prova dell'avvenuto adempimento.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione alla camera di consiglio dell’8 aprile 2026.
2.- Il ricorso è ricevibile, ammissibile e fondato.
In via preliminare, il Collegio deve esaminare la sussistenza delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità dell'azione di ottemperanza proposta, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a..
Sotto il profilo della ricevibilità, il ricorso risulta depositato nel rispetto dei termini processuali. Trattandosi di giudizio da definirsi con il rito camerale, i termini processuali sono dimezzati ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a. Dagli atti di causa emerge che il deposito del ricorso è avvenuto nel rispetto del termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione, perfezionatasi in data 4 dicembre 2025.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, l'azione di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
A tal fine, è onere della parte ricorrente comprovare la sussistenza di due presupposti processuali:
1. il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l'esecuzione; tale condizione è pienamente soddisfatta nel caso di specie, essendo stato depositato il certificato della cancelleria del Tribunale di Napoli Nord, datato 17 novembre 2025, che attesta la mancata impugnazione della sentenza n. 1150/2025 e il suo conseguente passaggio in giudicato;
2. il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 secondo cui le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e che prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che tale termine costituisca una condizione di ammissibilità (o procedibilità) anche per il giudizio di ottemperanza. Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Napoli Nord è stata notificata all'Amministrazione resistente in data 30 luglio 2025, mentre il presente ricorso per l'ottemperanza è stato notificato in data 4 dicembre 2025. È pertanto evidente che il termine di 120 giorni è ampiamente decorso, rendendo l'azione ammissibile.
3.- Nel merito, il ricorso è fondato. La sentenza del giudice ordinario, della quale si chiede l'esecuzione, possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale è tenuta a porre in essere tutte le attività necessarie per dare concreta attuazione al bene della vita riconosciuto in sede giurisdizionale alla parte vittoriosa.
Nel caso di specie, l'obbligo scaturente dal giudicato consiste nella costituzione della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" e nel conseguente accredito della somma di € 500,00, oltre interessi.
A fronte del chiaro e inequivocabile comando giudiziale, l'Amministrazione intimata, pur essendosi formalmente costituita nel presente giudizio, non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto, neanche parzialmente, a quanto statuito dal giudice del lavoro, né ha addotto ragioni ostative all'esecuzione.
L'inadempimento dell'Amministrazione deve, pertanto, ritenersi pienamente accertato.
Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, provvedendo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, ad assegnare alla parte ricorrente la “Carta elettronica” e ad accreditare sulla stessa l'importo nominale di € 500,00, oltre agli accessori di legge come liquidati nel titolo giudiziale .
In considerazione della possibilità di un'ulteriore inerzia da parte dell'Amministrazione, si ritiene necessario, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente e per ragioni di effettività della tutela giurisdizionale, nominare sin d'ora un Commissario ad acta. Per il caso di inutile decorso del termine sopra assegnato, viene nominato il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un dirigente dell'ufficio. Il Commissario, su istanza della parte ricorrente, si insedierà e compirà tutti gli atti necessari per l'integrale esecuzione del giudicato entro i successivi sessanta giorni.
Deve essere accolta anche la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora (c.d. astreinte), ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Tale norma prevede che il giudice, su richiesta di parte, "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato". La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali". Pertanto, l'Amministrazione resistente è condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto, a decorrere dalla data di comunicazione della presente sentenza e fino al giorno dell'effettivo adempimento.
4.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), lo accoglie e per l’effetto:
Ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1150/2025, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore;
Nomina, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il suddetto termine, quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un funzionario dirigente, il quale provvederà, su istanza di parte, al compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro i successivi sessanta giorni;
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento della penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con la decorrenza indicate in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato se versato, da distrarsi in favore dell'avv. Guido Marone, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OC VA, Presidente FF
AB EI, Primo Referendario, Estensore
Mara AT, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AB EI | OC VA |
IL SEGRETARIO