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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 888/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via S. Valentino, Parte_1
n. 90, cod. fisc. , , nato a [...] il 12 aprile C.F._1 Parte_2
1953 ed ivi residente, alla via Serrazzeta, n. 91, cod. fisc. , C.F._2
, nata a [...] il [...], residente in Parte_3
Sarno, alla via Serrazzeta, n. 91, cod. fisc. , , nata C.F._3 Parte_4
a Sarno il 6 gennaio 1960 ed ivi residente, alla via Fraina, n. 50, cod. fisc.
, , nato a [...] il 13 novembre C.F._4 Parte_5
1984, residente in [...], cod. fisc. , C.F._5
, nata a [...] l'[...], residente in [...], cod. fisc. , , nata a C.F._6 Parte_7
Sarno il 19 gennaio 1998 ed ivi residente, alla via S. Valentino, n. 90, cod. fisc.
, , nato a [...] il [...] ed C.F._7 Parte_8 ivi residente, alla via Fraina, n. 50, cod. fisc. C.F._8 Parte_9
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Fraina, n. 50, cod.
[...] fisc. , nata a [...] il [...] ed ivi C.F._9 Parte_10 residente, alla via Serrazzeta, n. 91, cod. fisc. , C.F._10 Parte_1 nato a [...] l'[...] ed ivi residente, alla via Serrazzeta, n. 91, cod. fisc.
1 , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._11 appello, dall'avv. Giuseppe Crescenzo, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Sarno, alla via Nuova Lavorate, n. 62; appellanti
E
, con sede in piazza IV Novembre, cod. fisc. , p. iva Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_2 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ketura Chiosi, con il quale elettivamente domicilia in Sarno, presso la Casa Comunale;
appellato
NONCHE'
con sede in Roma, cod. fisc. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 [...]
, con sede in Roma, cod. fisc. , in persona del legale CP_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domiciliano, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58; intimati ex art. 332, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1212/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “accogliere integralmente l'appello e, previo rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto prodotto eccepito e difeso, riformare la sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno n 1212/24 e per l'effetto 1) accertare e dichiarare, in via incidenter tantum, e sulla scorta della documentazione relativa al procedimento penale innanzi indicato, che la fattispecie per cui è causa integra gli estremi di un fatto- reato;
2) accertare e dichiarare la responsabilità del solo appellato convenuto CP_1
per tutti i fatti come rappresentati nella premessa dell'atto introduttivo;
3)
[...] condannare il solo appellato convenuto al pagamento in favore degli Controparte_1 istanti del danno da perdita parentale … loro spettante come di seguito quantificato, operando una media tra i valori previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano e/o equivalenti come quelle di Roma: 1) nato a [...] il [...], la Parte_1 complessiva somma di euro 700.000,00 così distinta: euro 270.000,00 per la perdita del padre euro 270.000,00 per la perdita della madre euro Parte_5 Persona_1
2 160.000,00 per la perdita della sorella 2) , nato a [...] il Persona_2 Parte_2
12/04/1953, la complessiva somma di euro 700.000,00 così distinta: euro 270.000,00 per la perdita del padre euro 270.000,00 per la perdita della madre Parte_5 Per_1
euro 160.000,00 per la perdita della sorella 3) nata
[...] Persona_2 Parte_4
a Sarno il 06/01/1960, la complessiva somma di euro 700.000,00 così distinta: euro
270.000,00 per la perdita del padre euro 270.000,00 per la perdita della Parte_5 madre euro 160.000,00 per la perdita della sorella 4) Persona_1 Persona_2
nata a [...] l'[...] (e deceduta il 4/8/19 e pertanto per gli eredi Persona_3 intervenuti: 1) nato a [...] il [...], già costituito in proprio;
2) Parte_1 [...] nato a [...]. il 13/11/84, intervenuto anche in proprio;
3) Pt_5 Parte_6 nata a [...]. l'11/7/87, intervenuta anche in proprio;
4) nata a [...] il Parte_7
19/1/98, intervenuta anche in proprio) la complessiva somma di euro 150.000,00 così distinta: euro 50.000,00 per la perdita del suocero euro 50.000,00 per la Parte_5 perdita della suocera euro 50.000,00 per la perdita della cognata Persona_1 Per_2
5) nata a [...] il [...], la complessiva somma di euro
[...] Parte_3
150.000,00 così distinta: euro 50.000,00 per la perdita del suocero euro Parte_5
50.000,00 per la perdita della suocera euro 50.000,00 per la perdita Persona_1 della cognata;
6) , nato a [...] il [...] (e deceduto Persona_2 Persona_4 il 30/11/16 e pertanto per gli eredi intervenuti: 1) nata a [...] il [...], Parte_4 già costituita in proprio;
2) , nato a [...] il [...], intervenuto anche Parte_8 in proprio e 3) , nata a [...] il [...], intervenuta anche in proprio); Parte_9 la complessiva somma di euro 150.000,00 così distinta: euro 50.000,00 per la perdita del suocero euro 50.000,00 per la perdita della suocera Parte_5 Persona_1 euro 50.000,00 per la perdita della cognata;
7) nato a [...] Persona_2 Parte_5
Inferiore il 13/11/84, la complessiva somma di euro 450.000,00 così distinta: euro
150.000,00 per la perdita del nonno euro 150.000,00 per la perdita della Parte_5 nonna euro 150.000,00 per la perdita della zia;
8) Persona_1 Persona_2 [...]
nata a [...] il [...], la complessiva somma di euro 450.000,00 Parte_6 così distinta: euro 150.000,00 per la perdita del nonno euro 150.000,00 Parte_5 per la perdita della nonna euro 150.000,00 per la perdita della zia Persona_1
9) , nata a [...] il [...], la complessiva somma di euro Persona_2 Parte_7
450.000,00 così distinta: euro 150.000,00 per la perdita del nonno euro Parte_5
150.000,00 per la perdita della nonna euro 150.000,00 per la perdita Persona_1 della zia;
10) , nato a [...] il [...] (intervenuto anche Persona_2 Parte_8
3 quale erede di deceduto in data 30/11/16); la complessiva somma di Persona_4 euro 450.000,00 così distinta: euro 150.000,00 per la perdita del nonno Parte_5 euro 150.000,00 per la perdita della nonna euro 150.000,00 per la Persona_1 perdita della zia;
11) , nata a [...] il [...] (intervenuta Persona_2 Parte_9 anche quale erede di deceduto in data 30/11/16); la complessiva somma Persona_4 di euro 450.000,00 così distinta: euro 150.000,00 per la perdita del nonno Parte_5 euro 150.000,00 per la perdita della nonna euro 150.000,00 per la Persona_1 perdita della zia;
12) nata a [...] il [...], la complessiva Persona_2 Parte_10 somma di euro 450.000,00 così distinta: euro 150.000,00 per la perdita del nonno
[...]
euro 150.000,00 per la perdita della nonna euro 150.000,00 Pt_5 Persona_1 per la perdita della zia 13) nato a [...] il [...], la Persona_2 Parte_1 complessiva somma di euro 450.000,00 così distinta: euro 150.000,00 per la perdita del nonno euro 150.000,00 per la perdita della nonna euro Parte_5 Persona_1
150.000,00 per la perdita della zia o in quella somma anche maggiore che Persona_2
l'adita Giustizia vorrà determinare sempre sulla scorta delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e/o dal Tribunale di Roma. Tutte le somme così come indicate, o quelle come quantificate dall'On.le Giudicante, con interessi e rivalutazione dal momento del fatto
(5/5/98) fino all'effettivo soddisfo;
4) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze professionali, ai sensi del DM 55/14 e del DM 37/18, calcolate sul valore indeterminato della domanda, con aumento del 330% per presenza di più parti, oltre aumento del 15% per spese generali, oltre CA e IVA se dovuta, come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “si chiede alla Ecc.ma
Corte la riconferma della sentenza di primo grado, avendo il Giudice di primo grado rigettato tutte le domande avanzate dagli attori e dagli intervenuti, per intervenuta prescrizione, la quale è sempre stata richiesta dal e dalle altre Controparte_1
NI. Si contestano, ancora una volta, tutte le domande richieste formulate dalle parti attorie e si insiste nelle proprie richieste nella riconferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese per giudizio temerario”; per le intimate NI AL (come da comparsa di costituzione) – “le
Amministrazione appellate concludono per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5996/2011 della Corte d'Appello Penale di Napoli, confermata dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 19507/2013, , all'epoca dei fatti CP_4
4 Sindaco del , veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione Controparte_1 per il reato di cui agli artt. 113, 40 e 589, commi 1 e 3, cod. pen., per avere, in violazione di regole di comune esperienza, prudenza, diligenza e di leggi e regolamenti, cagionato la morte di centotrentasette persone in occasione dell'alluvione del 5 maggio 1998, nonché, in via solidale con la il e il Controparte_2 Controparte_3
, quali responsabili civili, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in Controparte_1 separata sede, e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro
30.000,00 in favore delle costituite parti civili.
Con sentenza n. 1212/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2347/2015 RGC, promosso da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 dai rispettivi coniugi e nei Persona_3 Parte_3 Persona_4 confronti della del e del Controparte_2 Controparte_3
per sentirli condannare, in via solidale, al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali patiti a causa del decesso dei congiunti (padre di , Parte_5 Parte_1
e e suocero di e Parte_2 Parte_4 Persona_3 Parte_3
), (madre di , e Persona_4 Persona_1 Parte_1 Parte_2 Pt_4
e suocera di e ) e
[...] Persona_3 Parte_3 Persona_4 Per_2
(sorella di e e cognata di
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_4 Per_3
e ), verificatosi nel corso dell'alluvione
[...] Parte_3 Persona_4 del 5 maggio 1998, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dagli attori e dagli intervenuti (classe 1984), (poi costituitisi, Parte_5 Parte_6 Parte_7 unitamente al padre , anche quali eredi della madre deceduta Parte_1 Persona_3 il 4 agosto 2019), , (già costituitisi, unitamente alla Parte_8 Parte_9 madre quali eredi del padre , deceduto il 30 novembre Parte_4 Persona_4
2016), e (classe 1985), tutti nipoti di (classe Parte_10 Parte_1 Parte_5
1927), e ritenendo prescritto il diritto azionato in Persona_1 Persona_2 giudizio;
2) compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello (classe 1956), Parte_1 [...]
, (classe 1984), Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
(classe 1985) con atto di citazione notificato il 6 agosto 2024, assumendo Parte_1 che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, i documenti prodotti dagli intervenuti (classe 1984), , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , e (classe 1985) al momento
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_1
5 della costituzione in giudizio, avvenuta dopo il decorso del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., per dimostrare la loro legittimazione ad agire non erano inutilizzabili per tardiva produzione, giacché diretti ad attestare soltanto la loro relazione parentale con
(classe 1927), e , senza comportare alcuna Parte_5 Persona_1 Persona_2 lesione del contraddittorio e del diritto di difesa;
peraltro, la legittimazione attiva degli intervenuti come nipoti di (classe 1927), e Parte_5 Persona_1 Persona_2 era desumibile dalla documentazione prodotta al momento della loro costituzione in giudizio anche quali eredi degli attori e , ex artt. 110 e Persona_3 Persona_4
302 c.p.c., sicché il Tribunale di Salerno non avrebbe potuto implicitamente negarla;
2) il giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del , atteso che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata soltanto Controparte_1 dalla e del;
3) la domanda Controparte_2 Controparte_3 risarcitoria era fondata e meritevole di accoglimento nei confronti del . Controparte_1
Costituitisi in giudizio con comparse di risposta rispettivamente depositate il 18 settembre
2024 e il 10 dicembre 2024, le NI AL, nei cui confronti, tuttavia, la sentenza di primo grado non era stata impugnata, e il contestavano la Controparte_1 fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 25 settembre 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 13 ottobre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale (classe 1984), Parte_5 [...]
, , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
(classe 1985) lamentano che il Tribunale di Salerno ha ritenuto inutilizzabili Parte_1
i documenti prodotti al momento del loro intervento volontario nel giudizio, implicitamente escludendone la legittimazione attiva, occorre osservare che la titolarità, in capo a tali parti, del diritto di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a causa del decesso dei nonni (classe 1927) e nonché Parte_5 Persona_1 della zia risultava dimostrata a prescindere dai certificati degli stati di Persona_2 famiglia depositati il 23 maggio 2017 con la comparsa di costituzione nel processo.
Ed infatti, e , da un lato, (classe Parte_8 Parte_9 Parte_5
1984), e dall'altro, documentavano di essere figli, Parte_6 Parte_7
6 rispettivamente, di (coniuge di e di Persona_4 Parte_4 Persona_3
(coniuge di e, dunque, nipoti di (classe 1927), Parte_1 Parte_5 Per_1
e nel costituirsi in giudizio, ex artt. 110 e 302 c.p.c., quali eredi
[...] Persona_2 dei genitori medio tempore deceduti ( e , sicché nessun Persona_4 Persona_3 dubbio poteva residuare sulla titolarità della situazione giuridica soggettiva da essi azionata con l'atto di intervento.
Per quanto attiene alla titolarità del diritto controverso in capo a e a Parte_10 Pt_1
(classe 1985), il , a seguito del loro intervento in giudizio quali
[...] Controparte_1 nipoti dei defunti (classe 1927), e non Parte_5 Persona_1 Persona_2 solo non sollevava alcuna eccezione in merito alla sussistenza di tale rapporto parentale, ma, nel contrastare l'accoglimento della domanda risarcitoria, ne riconosceva implicitamente la legittimazione sostanziale attiva, rendendola non più contestabile (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. ord. 24 settembre 2018, n.
22525; Cass. ord. 22 aprile 2025, n. 10435).
In sostanza, a prescindere dall'utilizzabilità dei documenti prodotti da Parte_5
(classe 1984), , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e (classe 1985), i certificati degli stati di famiglia Parte_10 Parte_1 ritualmente depositati dagli eredi di e e, in ogni caso, il Persona_3 Persona_4 contegno processuale del consentivano di ritenerne dimostrata aliunde Controparte_1 la titolarità attiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame, con il quale i congiunti di
[...]
(classe 1927), e sostengono che, ad onta di Pt_5 Persona_1 Persona_2 quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, il , nel costituirsi in giudizio Controparte_1 con comparsa depositata il 24 giugno 2015, non sollevò l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione del rapporto parentale.
Ed invero, come risulta per tabulas, il formulò, per la prima volta, Controparte_1
l'eccezione di prescrizione del diritto in contestazione con le note di trattazione prodotte il 23 dicembre 2020 per l'udienza del 14 gennaio 2021 e, quindi, dopo la comparsa conclusionale depositata il 20 gennaio 2020 e la rimessione della causa sul ruolo, disposta con ordinanza del 12 agosto 2020, in tal modo decadendo dalla facoltà di proporla nei confronti non solo degli attori (classe 1956), , Parte_1 Parte_2 Parte_4
e , ma anche degli intervenuti Persona_3 Parte_3 Persona_4
(classe 1984), , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e (classe 1985), costituitisi in giudizio Parte_9 Parte_10 Parte_1
7 sin dal 23 maggio 2017 (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 12 gennaio 2012, n. 315; Cass. ord. 24 novembre 2023, n. 32720; Cass. ord. 22 aprile 2025, n. 10432).
L'errore valutativo commesso dal Tribunale di Salerno nel ritenere ritualmente proposta dal l'eccezione di prescrizione e, di conseguenza, nel rigettare le Controparte_1 domande risarcitorie spiegate nei suoi confronti dai congiunti di (classe Parte_5
1927), e impone di esaminarle nel merito. Persona_1 Persona_2
Al riguardo, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 651, comma 1, c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale.
Nell'art. 651 c.p.p., invero, è implicito il principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo, sicché il giudicato penale di condanna fa stato non solo a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile, ma anche nei riguardi del responsabile civile che sia intervenuto nel processo penale (cfr. Cass. 13 giugno 2016, n. 12115).
Ne deriva che, a fronte della proposizione di una domanda risarcitoria fondata su una sentenza penale irrevocabile di condanna, il giudice adito non può compiere alcuna indagine sulla responsabilità ascritta all'imputato, giacché definitivamente sancita da una statuizione vincolante ai fini decisionali, dovendo limitarsi ad accertare l'eventuale esistenza del danno derivante dalla condotta illecita e a procedere alla sua liquidazione.
Nella fattispecie de qua agitur, non può revocarsi in dubbio che il decesso di
[...]
(classe 1927), e verificatosi, unitamente a Pt_5 Persona_1 Persona_2 quello di altre centotrentaquattro persone, in occasione dell'alluvione del 5 maggio 1998
a causa delle colpose omissioni in cui incorse il Sindaco del , per non Controparte_1 aver tempestivamente allertato dell'imminente pericolo la popolazione, cui, di contro, inoltrava avvisi tranquillizzanti, per non aver disposto l'evacuazione delle persone residenti nelle zone a rischio quale unica condotta salvifica possibile, per non aver convocato ed insediato con urgenza il comitato locale per la protezione civile e per non aver segnalato prontamente alla Prefettura di Salerno la gravità degli eventi al fine di consentirne gli interventi di competenza, abbia arrecato danni non patrimoniali scaturenti dalla perdita del rapporto parentale con le vittime almeno a (classe 1956), Parte_1
8 , , Parte_2 Parte_4 Persona_3 Parte_3 Persona_4
(classe 1984), , e Parte_5 Parte_6 Parte_8 Parte_10
(classe 1985). Parte_1
Ed invero, il danno da perdita del rapporto parentale si identifica in quel pregiudizio che va al di là del crudo dolore che la morte di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi nel vuoto costituito dal non poter più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto a mancare e, dunque, nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione di pensieri e progetti, sull'affidamento reciproco, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti familiari, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto e nell'alterazione che tale evento inevitabilmente genera anche nelle relazioni tra i superstiti (cfr. Cass. 9 maggio 2011, n.
10107; Cass. ord. 13 aprile 2018, n. 9196).
In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, sulla base delle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale nonché ad apprezzare la gravità e l'effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti con il congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, anche se al di fuori di una configurazione formale, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno con il danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr., ex plurimis, Cass. 31 gennaio 2019, n. 2788; Cass. ord. 24 aprile
2019, n. 11212; Cass. 11 novembre 2019, n. 28989; Cass. ord. 25 luglio 2025, n. 21339).
Del resto, la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in un'ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, come vulnus interno al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni sua manifestazione, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cosiddetto lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto).
Ne consegue che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta
9 istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice profilo della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o variazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (cfr., ex ceteris, Cass. 17 gennaio
2018, n. 901; Cass. ord. 28 settembre 2018, n. 23469).
Inoltre, nell'ipotesi di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale,
l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva, ai sensi dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità di quella relazione, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per il quale è connaturato all'essere umano soffrire per la morte di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, man mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva sussistenza di un legame affettivo, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza, che, comunque, può assumere valore indiziario (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 15 febbraio 2018, n. 3767; Cass. 11 novembre 2019, n. 28989;
Cass. ord. 7 ottobre 2024, n. 26185; Cass. 30 luglio 2025, n. 21988).
Con la domanda introduttiva del giudizio, i germani (classe 1956), Parte_1 [...]
, unitamente ai rispettivi coniugi Parte_2 Parte_4 Persona_3 Parte_3
e , deducevano che, con i defunti (classe 1927),
[...] Persona_4 Parte_5
e era intercorso “un intenso, continuo e duraturo Persona_1 Persona_2 vincolo familiare caratterizzato da un ampio nucleo familiare (oggi venuto meno); da una continua frequentazione e da particolari abitudini di vita, da intime relazioni di parentela
e cioè reciproci legami affettivi, solidali e anche di sostegno economico”, 2) “quasi tutte le sere alternandosi o anche tutti insieme si recavano dai loro genitori di modo che la famiglia di origine non venisse mai lasciata sola”; 3) “tutte le domeniche la famiglia di origine era completamente riunita per tutta la giornata: la mattina ci si recava in Chiesa poi si pranzava a casa dei genitori degli istanti (circa 18 persone) per poi tornare di sera alle proprie abitazioni”; 4) “tra gli istanti e i loro genitori e sorella vi era un intenso rapporto personale caratterizzato da una reciproca affettuosità tanto è che durante le feste, nei compleanni e onomastici era abitudine reciproca farsi dei regali anche con somme di denaro”, comprovando tali circostanze fattuali con le risultanze dell'escussione testimoniale e, segnatamente, con le deposizioni rese all'udienza del 20 aprile 2018 da e vicini di casa delle vittime dell'alluvione del 5 Testimone_1 Parte_5 maggio 1998 e, dunque, persone idonee a riferire con un elevato grado di attendibilità in ordine alle loro consuetudini di vita e ai rapporti con i congiunti.
10 Anche tra le vittime (classe 1927), e e i Parte_5 Persona_1 Persona_2 nipoti (classe 1984), , Parte_5 Parte_6 Parte_8 [...]
e (classe 1985) deve ritenersi dimostrata, in via presuntiva, la Pt_10 Parte_1 sussistenza di un rapporto affettivo leso dall'illecito commesso dal Sindaco del Comune di Sarno, giacché l'accertata frequentazione, da parte dei loro genitori, dei componenti della famiglia di origine per mantenerne inalterate unione e tradizioni soprattutto in occasione di festività e ricorrenze radicava in loro, secondo l'id quod plerumque accidit, un naturale coinvolgimento relazionale ed emotivo con i nonni e la zia, quali ulteriori figure parentali con cui condividere pensieri, esperienze e momenti di aggregazione.
Di contro, non può considerarsi configurabile l'esistenza di un'apprezzabile relazione parentale tra (classe 1927), e e le nipoti Parte_5 Persona_1 Persona_2 più piccole (nata il [...]) e (nata il 19 gennaio Parte_9 Parte_7
1998), giacché costoro, all'epoca del verificarsi dell'evento lesivo (5 maggio 1998), erano bambine di tenerissima età, avendo rispettivamente un anno e cinque mesi ed appena quattro mesi, sicché non potevano aver instaurato con i nonni e la zia un consolidato rapporto affettivo la cui perdita sarebbe stata suscettibile di risarcimento.
Ed infatti, in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può ravvisarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, giacché si tratterebbe di un pregiudizio futuro soltanto eventuale, né quale danno da lesione del rapporto parentale, non potendo sussistere una compromissione del godimento postumo di beni che la relazione familiare avrebbe consentito.
In particolare, “la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le 'utilità' che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone … una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le 'utilità' che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente. E che l'infante non ha” (cfr. Cass. 26 aprile 2022, n. 12987).
In ordine alla determinazione del quantum debeatur, è opportuno preliminarmente osservare che, in caso di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze della fattispecie concreta, ma anche l'uniformità del giudizio in casi analoghi, il nocumento derivante dalla perdita del rapporto parentale deve essere quantificato sulla base di una tabella strutturata mediante il “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti giudiziari, la modularità e l'elencazione di parametri
11 fattuali rilevanti, tra cui, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione,
a meno che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza ricorrere a tale tabella (cfr., ex ceteris, Cass. 21 aprile 2021,
n. 10579; Cass. ord. 29 settembre 2021, n. 26300; Cass. ord. 28 febbraio 2023, n. 5948).
Le tabelle del Tribunale di Milano pubblicate nel giugno del 2022 ed aggiornate all'1 gennaio 2024 con il coefficiente di rivalutazione dell'1,162268 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da lesione del rapporto parentale, giacché fondate su un sistema “a punto variabile”, il cui valore base è stato ricavato da quelli stabiliti dalla precedente formulazione “a forbice”, che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e di quella secondaria, alla loro convivenza, alla sopravvivenza di altri congiunti nonché alla qualità
e all'intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa pura, purché sorretta da adeguata motivazione (cfr. Cass. ord. 16 dicembre 2022, n. 37009).
Pertanto, muovendo dai valori monetari previsti dalla pregressa formulazione “a forbice” del 2018, il Tribunale di Milano, con il nuovo sistema tabellare, ha ricavato il valore base sia del punto applicabile nell'ipotesi della perdita di genitori, di figli, del coniuge non separato, del partner dell'unione civile e del convivente di fatto, sia del punto utilizzabile per il caso della perdita di fratelli e nipoti.
In particolare, si è stabilito che i punti attribuibili non possono superare i 118 per la tabella relativa alla perdita di genitori, di figli, del coniuge non separato, del partner dell'unione civile e del convivente di fatto e i 116 per quella riguardante la perdita di fratelli e nipoti, con un “cap” pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, onde consentire la liquidazione del più elevato valore risarcibile in diverse ipotesi e non in un caso soltanto, fatta sempre salva la ricorrenza di circostanze eccezionali.
La pubblicazione di due tabelle con una differente distribuzione dei punti consente anche di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado, del coniuge e delle persone assimilate da quelli previsti per la perdita di parenti di secondo grado.
Dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione dei punti, quattro hanno natura oggettiva e, come tali, sono dimostrabili, alla stregua di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria, anche mediante documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva ed investe sia gli aspetti dinamico-relazionali, in termini di
12 stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della lesione del rapporto parentale, sia quelli della sofferenza interiore, profili, tuttavia, che occorre comunque allegare e provare, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., anche sulla base di presunzioni, non essendo configurabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa.
Pertanto, in applicazione della tabella rielaborata dal Tribunale di Milano nel 2024 al fine di determinare il danno non patrimoniale da perdita di un genitore, a (classe Parte_1
1956), devono essere assegnati, per la morte del padre, sessantatré punti, di cui sedici punti
(parametro A) per l'età della vittima primaria al momento del fatto illecito del 5 maggio
1998 (vale a dire anni settanta, essendo nato il [...]), venti Parte_5 punti (parametro B) per avere l'appellante, a quell'epoca, anni quarantadue (essendo nato il [...]), dodici punti (parametro D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani e e quindici punti (parametro E), pari Parte_2 Pt_4 alla metà di quelli attribuibili, per la qualità e l'intensità della relazione affettiva intercorsa con il congiunto fino alla data del decesso.
Per il decesso della madre, a devono essere parimenti assegnati sessantatré Parte_1 punti, di cui sedici punti (parametro A) per l'età della vittima primaria al momento del fatto illecito (vale a dire anni sessantasei, essendo nata il 24 ottobre Persona_1
1931), venti punti (parametro B) per avere l'appellante, a quell'epoca, anni quarantadue
(essendo nato il [...]), dodici punti (parametro D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani e e quindici punti (parametro E), Parte_2 Pt_4 pari alla metà di quelli attribuibili, per la qualità e l'intensità della relazione affettiva intercorsa con la congiunta fino alla data del decesso.
Per il decesso della sorella a devono essere assegnati cinquantadue Per_2 Parte_1 punti, di cui sedici punti (parametro A) per l'età della vittima al momento del fatto illecito
(vale a dire anni trentadue, essendo nata il [...]), quattordici punti Persona_2
(parametro B) per avere l'appellante, a quell'epoca, quarantadue anni (essendo nato il [...]), dodici punti (parametro D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani e e dieci punti (parametro E) per la qualità e l'intensità Parte_2 Pt_4 della relazione affettiva intercorsa con la congiunta fino al momento del decesso.
Dovendo la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale avvenire sulla base della tabella vigente al momento della decisione e, dunque, nel caso di specie, di quella aggiornata all'1 gennaio 2024 (cfr., ex ceteris, Cass. 11 maggio 2012, n. 7272; Cass. 11 ottobre 2016, n. 20381; Cass. ord. 16 dicembre 2022, n. 37009), (classe Parte_1
13 1956) ha diritto di ottenere dal , a titolo risarcitorio, la somma di euro Controparte_1
246.393,00 (pari ad euro 3.911,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per sessantatré punti) per la perdita di ciascuno dei due genitori e quella di euro 88.296,00
(pari ad euro 1.698,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per cinquantadue punti) per il decesso della sorella, per il complessivo importo di euro
581.082,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 (data dell'evento lesivo) ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza (cfr., ex plurimis, Cass. 10 marzo 2006, n.
5234; Cass. 3 marzo 2009, n. 5054; Cass. ord. 10 aprile 2018, n. 8766).
Sulla somma innanzi liquidata, (classe 1956) ha diritto di conseguire la Parte_1 corresponsione degli ulteriori interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Ed infatti, con la sentenza definitiva con la quale viene compiuta la liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta, con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi (cfr., ex ceteris, Cass. 6 novembre 1996, n. 9648; Cass. 11 marzo 2004, n. 4983; cfr. Cass. 14 aprile 2011, n. 8507).
Analogamente, a devono essere assegnati, per la morte del padre Parte_2 [...]
sessantatré punti, di cui sedici punti (parametro A) per l'età della vittima primaria Pt_5 al momento del fatto illecito, venti punti (parametro B) per avere l'appellante, a quell'epoca, anni quarantacinque (essendo nato il [...]), dodici punti (parametro
D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani (classe 1956) Parte_1
e e quindici punti (parametro E) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva Pt_4 intercorsa con il congiunto fino alla data del decesso.
Per il decesso della madre a devono essere assegnati Persona_1 Parte_2 sempre sessantatré punti, di cui sedici punti (parametro A) per l'età della vittima primaria al momento del fatto illecito, venti punti (parametro B) per avere l'appellante a quell'epoca quarantacinque anni, dodici punti (parametro D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani (classe 1956) e e quindici punti Parte_1 Pt_4
(parametro E) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva intercorsa con la congiunta fino alla data del decesso.
Per il decesso della sorella a devono essere assegnati Per_2 Parte_2 cinquantadue punti, di cui sedici punti (parametro A) per l'età della vittima al momento del fatto illecito, quattordici punti (parametro B) per avere l'appellante, a quell'epoca,
14 quarantacinque anni, dodici punti (parametro D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani (classe 1956) e e dieci punti (parametro Parte_1 Pt_4
E) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva intercorsa con la congiunta fino al momento del decesso.
Dovendo la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale avvenire sulla base della tabella vigente al momento della decisione e, dunque, nel caso di specie, di quella aggiornata all'1 gennaio 2024, ha diritto di ottenere dal Parte_2 CP_1
, a titolo risarcitorio, la somma di euro 246.393,00 (pari ad euro 3.911,00, valore
[...] base del punto previsto nella tabella del 2024, per sessantatré punti) per la perdita di ciascuno dei due genitori e quella di euro 88.296,00 (pari ad euro 1.698,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per cinquantadue punti) per il decesso della sorella, per il complessivo importo di euro 581.082,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
A devono essere assegnati, per la morte del padre Parte_4 Parte_5 sessantacinque punti, di cui sedici punti (parametro A) per l'età della vittima primaria al momento del fatto illecito, ventidue punti (parametro B) per avere l'appellante, a quell'epoca, trentotto anni (essendo nata il [...]), dodici punti (parametro D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani (classe 1956) e Parte_1
e quindici punti (parametro E) per la qualità e l'intensità della relazione Parte_2 affettiva intercorsa con il congiunto fino alla data del decesso.
Per il decesso della madre a devono essere assegnati Persona_1 Parte_4 sempre sessantacinque punti, di cui sedici punti (parametro A) per l'età della vittima primaria al momento del fatto illecito, ventidue punti (parametro B) per avere l'appellante,
a quell'epoca, trentotto anni, dodici punti (parametro D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani (classe 1956) e e quindici punti Parte_1 Parte_2
(parametro E) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva intercorsa con la congiunta fino alla data del decesso.
Per il decesso della sorella a devono essere assegnati Per_2 Parte_4 cinquantaquattro punti, di cui sedici punti (parametro A) per l'età della vittima al momento del fatto illecito, sedici punti (parametro B) per avere l'appellante, a quell'epoca, trentotto anni, dodici punti (parametro D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani (classe 1956) e e dieci punti (parametro E) per la qualità Parte_1 Parte_2
e l'intensità della relazione affettiva intercorsa con la congiunta fino al suo decesso.
15 Dovendo la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale avvenire sulla base della tabella vigente al momento della decisione e, dunque, nel caso di specie, di quella aggiornata all'1 gennaio 2024, ha diritto di ottenere dal , a Parte_4 Controparte_1 titolo risarcitorio, la somma di euro 254.215,00 (pari ad euro 3.911,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per sessantacinque punti) per la perdita di ciascuno dei due genitori e quella di euro 91.692,00 (pari ad euro 1.698,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per cinquantaquattro punti) per il decesso della sorella, per il complessivo importo di euro 600.122,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici
Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Non prevedendo le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale patito da nuore e generi a causa del decesso dei suoceri e, quindi, della perdita del relativo rapporto affettivo, tale pregiudizio può essere determinato, in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056, comma 1, cod. civ., nella misura di 1/3 dell'entità del risarcimento dovuto ai figli per la morte dei genitori in applicazione dei parametri ivi stabiliti.
In tale prospettiva, gli eredi di ( nato il [...], Persona_3 Parte_1
nato il [...], e ) hanno il Parte_5 Parte_6 Parte_7 diritto di ricevere dal , a titolo di risarcimento del danno patito dalla Controparte_1 dante causa per la perdita dei suoceri (classe 1927) e Parte_5 Persona_1 la somma di euro 82.131,00 (pari ad 1/3 di euro 246.393,00, importo dovuto al figlio Pt_1
, nato il [...]) per il decesso di ciascuno di essi e, dunque, il complessivo
[...] importo di euro 164.262,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Del pari, ha il diritto di ricevere dal , a titolo di Parte_3 Controparte_1 risarcimento del danno sofferto per la perdita dei suoceri (classe 1927) e Parte_5
la somma di euro 82.131,00 (pari ad 1/3 di euro 246.393,00, importo Persona_1 dovuto al loro figlio ) per il decesso di ciascuno di essi e, dunque, il Parte_2 complessivo importo di euro 164.262,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici
Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Gli eredi di ( e ), a Persona_4 Parte_4 Parte_8 Parte_9 loro volta, hanno diritto di ottenere dal , a titolo di risarcimento del danno Controparte_1
16 patito dal dante causa per la perdita dei suoceri (classe 1927) e Parte_5 Per_1
la somma di euro 84.738,00 (pari ad 1/3 di euro 254.215,00, importo dovuto
[...] alla figlia per il decesso di ciascuno di essi e, dunque, il complessivo importo Parte_4 di euro 169.476,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Parimenti, in mancanza di criteri tabellari per la determinazione dal danno subito per la morte di un cognato o una cognata, tale pregiudizio può essere liquidato, in via equitativa, nella misura di 1/3 dell'entità del risarcimento dovuto per il decesso di un fratello o di una sorella in applicazione dei parametri elaborati dal Tribunale di Milano.
Pertanto, gli eredi di ( nato il [...], Persona_3 Parte_1 [...]
nato il [...], e ) hanno il diritto di Pt_5 Parte_6 Parte_7 ricevere dal Comune di Sarno, a titolo di risarcimento del danno sofferto dalla dante causa per il decesso della cognata , la somma di euro 29.432,00 (pari ad 1/3 della Persona_2 somma di euro 88.296,00, dovuta al MA , nato il [...]), oltre Parte_1 interessi legali, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
ha il diritto di ottenere dal , a titolo di risarcimento Parte_3 Controparte_1 del danno patito per la morte della cognata la somma di euro 29.432,00 Persona_2
(pari ad 1/3 della somma di euro 88.296,00, dovuta al MA ), oltre Parte_2 interessi legali, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Infine, gli eredi di e hanno Persona_4 Parte_4 Parte_8 Pt_9 il diritto di ricevere dal , a titolo di risarcimento del danno subito dal Controparte_1 dante causa per il decesso della cognata la somma di euro 30.564,00 (pari Persona_2 ad 1/3 della somma di euro 91.692,00, dovuta alla germana , oltre interessi Parte_4 al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale sofferto dai nipoti per la morte dei nonni, il pregiudizio per la perdita del relativo rapporto parentale può essere liquidato in applicazione dei criteri stabiliti dalla tabella del Tribunale di Milano per risarcire il nocumento patito dal nonno per la perdita di un nipote.
Ne deriva che a (classe 1984), (classe 1987), Parte_5 Parte_6 [...]
(classe 1981) e (classe 1985) devono essere assegnati, per la morte Pt_10 Parte_1
17 del nonno (classe 1927), cinquantasei punti ciascuno, di cui dieci punti Parte_5
(parametro A) per l'età della vittima primaria al momento del fatto illecito, venti punti
(parametro B) per avere gli appellanti, a quell'epoca, meno di venti anni, sedici punti
(parametro D) per non avere trovato conforto nella sopravvivenza della nonna Per_1
anch'ella defunta il 5 maggio 1998, e dieci punti (parametro E) per la qualità e
[...]
l'intensità della relazione affettiva intercorsa con il congiunto fino alla data del decesso.
Dovendo la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale avvenire sulla base della tabella vigente al momento della decisione e, dunque, nel caso di specie, di quella aggiornata all'1 gennaio 2024, (classe 1984), (classe Parte_5 Parte_6
1987), (classe 1981) e (classe 1985) hanno diritto di ottenere Parte_10 Parte_1 dal Comune di Sarno, a titolo di risarcimento del danno per il decesso del nonno, la somma di euro 95.088,00 ciascuno (pari ad euro 1.698,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per cinquantasei punti), oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Analogamente, a (classe 1984), (classe 1987), Parte_5 Parte_6 [...]
(classe 1981) e (classe 1985) devono essere assegnati, per la morte Pt_10 Parte_1 della nonna cinquantasei punti ciascuno, di cui dieci punti (parametro Persona_1
A) per l'età della vittima primaria al momento del fatto illecito, ventidue punti (parametro
B) per avere gli appellanti, a quell'epoca, meno di venti anni, sedici punti (parametro D) per non avere trovato conforto nella sopravvivenza del nonno (classe Persona_5
1927), anch'egli defunto il 5 maggio 1998, e dieci punti (parametro E) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva intercorsa con il congiunta fino alla data del decesso.
Dovendo la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale avvenire sulla base della tabella vigente al momento della decisione e, dunque, nel caso di specie, di quella aggiornata all'1 gennaio 2024, (classe 1984), (classe Parte_5 Parte_6
1987), (classe 1981) e (classe 1985) hanno diritto di ottenere Parte_10 Parte_1 dal Comune di Sarno, a titolo di risarcimento del danno per il decesso della nonna, la somma di euro 95.088,00 ciascuno (pari ad euro 1.698,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per cinquantasei punti), oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici
Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
In mancanza di criteri tabellari per la determinazione dal danno non patrimoniale subito per la morte di uno zio o di una zia, tale pregiudizio può essere liquidato, in via equitativa,
18 nella misura di 1/3 dell'entità del risarcimento dovuto per il decesso di un nonno o di una nonna in applicazione dei parametri elaborati dal Tribunale di Milano.
Ne consegue che (classe 1984), (classe 1987), Parte_5 Parte_6 [...]
(classe 1981) e (classe 1985) hanno il diritto di ottenere dal Pt_10 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno patito per la perdita della zia Controparte_1 Per_2
la somma di euro 31.696,00 ciascuno, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi
[...] su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici
Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Infine, a , il più piccolo dei nipoti aventi diritto al risarcimento del Parte_8 danno derivante dalla perdita dei nonni, essendo nato il [...], devono essere assegnati, per la morte di ciascuno di essi, cinquantuno punti, di cui dieci punti (parametro
A) per l'età delle vittime primarie al momento del fatto illecito, venti punti (parametro B) per avere l'appellante, a quell'epoca, meno di venti anni, sedici punti (parametro D) per non avere trovato conforto nella sopravvivenza di alcuno dei due e cinque punti
(parametro E), in ragione della sua giovanissima età, per la qualità e l'intensità della relazione affettiva intercorsa con i congiunti fino alla data del loro decesso.
Pertanto, ha il diritto di ottenere dal , a titolo di Parte_8 Controparte_1 risarcimento del danno sofferto per la morte dei nonni, la somma di euro 86.598,00 (pari ad euro 1.698,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per cinquantuno punti) per il decesso di ciascuno di essi e, dunque, il complessivo importo di euro
173.196,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Il pregiudizio patito da per la perdita della zia può essere Parte_8 Persona_2 liquidato, in via equitativa, nella misura di 1/3 del risarcimento dovuto al nipote per la morte di un nonno o di una nonna e, quindi, nella somma di euro 28.866,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
In definitiva, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, il , quale responsabile civile dell'evento lesivo del 5 maggio 1998, Controparte_1 deve essere condannato, nelle misure innanzi indicate, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da (classe 1956), in proprio e quale erede di Parte_1 Per_3
, in proprio e quale erede di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, (classe 1984) e in proprio e quali Persona_4 Parte_5 Parte_6
19 eredi di , in proprio e quale erede di , Persona_3 Parte_8 Persona_4
(classe 1985), , quale erede di Parte_10 Parte_1 Parte_7 Persona_3
e , quale erede di , a causa ed in conseguenza del Parte_9 Persona_4 decesso dei congiunti (classe 1927), e Parte_5 Persona_1 Persona_2
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza delle eccezioni sollevate dal CP_1
per contrastare l'accoglimento della domanda proposta dai congiunti delle vittime
[...] dell'alluvione del 5 maggio 1998, devono gravare sull'Ente locale e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00, in ragione dell'entità dei danni risarcibili, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalle controparti, per il primo grado, in euro 41.707,81 per esborsi e compensi, di cui euro 34.562,81 (euro 562,81 per esborsi, euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva, euro
12.000,00 per la fase istruttoria ed euro 14.000,00 per la fase decisionale) in favore di
, , (e dei suoi eredi), Parte_1 Parte_2 Parte_4 Persona_3 [...]
e (e dei suoi eredi) nonché (per la sola fase decisionale) di Parte_3 Persona_4
(classe 1984), , e Parte_5 Parte_6 Parte_8 Parte_10
(classe 1985) ed euro 7.145,00 (euro 545,00 per esborsi, euro 4.000,00 per Parte_1 la fase di studio ed euro 2.600,00 per la fase introduttiva) in favore di Parte_5
(classe 1984), , e Parte_6 Parte_8 Parte_10 Parte_1
(classe 1985), e, per il secondo grado, in euro 24.804,00, di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 24.000,00 per compenso (euro 9.000,00 per la fase di studio, euro 5.000,00 per la fase introduttiva ed euro 10.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Giuseppe Crescenzo,
20 nella qualità di procuratore distrattario degli appellanti, ex art. 93, comma 1, c.p.c., non potendo trovare applicazione la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del richiamato testo normativo in assenza di una specifica differenziazione tra le posizioni soggettive dei singoli assistiti.
Irripetibili sono le spese sostenute dalla e dal Controparte_2
per il secondo grado del giudizio, atteso che i , la e Controparte_3 Pt_5 Pt_3
i non hanno proposto alcuna domanda nei loro confronti, avendo notificato Per_4
l'atto di appello alle NI AL soltanto ai fini della denuntiatio litis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 332, comma 1, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 16 febbraio 2012, n.
2208; Cass. 21 marzo 2016, n. 5508; Cass. ord. 15 novembre 2021, n. 34174).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da (classe 1956), , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(classe 1984), , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e (classe 1985) avverso la sentenza n. Parte_9 Parte_10 Parte_1
1212/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 6 agosto 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna il al pagamento: a) in favore di Controparte_1
(nato il [...]), della complessiva somma di euro 581.082,00, Parte_1 oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
b) in favore di
[...]
, nato il [...], della complessiva somma di euro 581.082,00, oltre Parte_2 interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
c) in favore di Parte_4 nata il [...], della complessiva somma di euro 600.122,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
d) in favore degli eredi di Per_3
21 ( nato il [...], nato il 13 novembre Per_3 Parte_1 Parte_5
1984, nata l'[...], e , nata il 19 gennaio Parte_6 Parte_7
1998) la complessiva somma di euro 193.694,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici
Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
e) in favore di nata il [...], la Parte_3 complessiva somma di euro 193.694,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
f) in favore degli eredi di ( nata Persona_4 Parte_4 il 6 gennaio 1960, , nato il [...], e , Parte_8 Parte_9 nata il [...]) la complessiva somma di euro 200.040,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
g) in favore di nato Parte_5 il 13 novembre 1984, la complessiva somma di euro 221.872,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
h) in favore di nata l'11 luglio Parte_6
1987, la complessiva somma di euro 221.872,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici
Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
i) in favore di nata il [...], la Parte_10 complessiva somma di euro 221.872,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
l) in favore di nato l'[...] la Parte_1 complessiva somma di euro 221.872,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo
22 devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
m) in favore di , nato il [...], la Parte_8 complessiva somma di euro 202.062,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna il alla refusione, in favore dell'avv. Giuseppe Crescenzo, Controparte_1 quale procuratore distrattario di , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Per_3
(e dei suoi eredi), (e dei suoi eredi),
[...] Parte_3 Persona_4
(classe 1984), , Parte_5 Parte_6 Parte_8 Parte_10
e (classe 1985), ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del doppio grado Parte_1 del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 41.707,81 per esborsi e compensi difensivi, di cui euro 34.562,81 (euro 562,81 per esborsi, euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva, euro 12.000,00 per la fase istruttoria ed euro 14.000,00 per la fase decisionale) in favore di , Parte_1 [...]
, (e dei suoi eredi), e Parte_2 Parte_4 Persona_3 Parte_3
(e dei suoi eredi) nonché (per la sola fase decisionale) di Persona_4 [...]
(classe 1984), , e Pt_5 Parte_6 Parte_8 Parte_10
(classe 1985) ed euro 7.145,00 (euro 545,00 per esborsi, euro 4.000,00 Parte_1 per la fase di studio ed euro 2.600,00 per la fase introduttiva) in favore di
[...]
(classe 1984), , e Pt_5 Parte_6 Parte_8 Parte_10
(classe 1985), e, per il secondo grado, in euro 24.804,00, di cui euro Parte_1
804,00 per esborsi ed euro 24.000,00 per compenso difensivo (euro 9.000,00 per la fase di studio, euro 5.000,00 per la fase introduttiva ed euro 10.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. dichiara irripetibili le spese sostenute dalla e Controparte_2 dal per il secondo grado del giudizio. Controparte_3
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
23
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 888/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via S. Valentino, Parte_1
n. 90, cod. fisc. , , nato a [...] il 12 aprile C.F._1 Parte_2
1953 ed ivi residente, alla via Serrazzeta, n. 91, cod. fisc. , C.F._2
, nata a [...] il [...], residente in Parte_3
Sarno, alla via Serrazzeta, n. 91, cod. fisc. , , nata C.F._3 Parte_4
a Sarno il 6 gennaio 1960 ed ivi residente, alla via Fraina, n. 50, cod. fisc.
, , nato a [...] il 13 novembre C.F._4 Parte_5
1984, residente in [...], cod. fisc. , C.F._5
, nata a [...] l'[...], residente in [...], cod. fisc. , , nata a C.F._6 Parte_7
Sarno il 19 gennaio 1998 ed ivi residente, alla via S. Valentino, n. 90, cod. fisc.
, , nato a [...] il [...] ed C.F._7 Parte_8 ivi residente, alla via Fraina, n. 50, cod. fisc. C.F._8 Parte_9
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Fraina, n. 50, cod.
[...] fisc. , nata a [...] il [...] ed ivi C.F._9 Parte_10 residente, alla via Serrazzeta, n. 91, cod. fisc. , C.F._10 Parte_1 nato a [...] l'[...] ed ivi residente, alla via Serrazzeta, n. 91, cod. fisc.
1 , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._11 appello, dall'avv. Giuseppe Crescenzo, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Sarno, alla via Nuova Lavorate, n. 62; appellanti
E
, con sede in piazza IV Novembre, cod. fisc. , p. iva Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_2 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ketura Chiosi, con il quale elettivamente domicilia in Sarno, presso la Casa Comunale;
appellato
NONCHE'
con sede in Roma, cod. fisc. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 [...]
, con sede in Roma, cod. fisc. , in persona del legale CP_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domiciliano, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58; intimati ex art. 332, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1212/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “accogliere integralmente l'appello e, previo rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto prodotto eccepito e difeso, riformare la sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno n 1212/24 e per l'effetto 1) accertare e dichiarare, in via incidenter tantum, e sulla scorta della documentazione relativa al procedimento penale innanzi indicato, che la fattispecie per cui è causa integra gli estremi di un fatto- reato;
2) accertare e dichiarare la responsabilità del solo appellato convenuto CP_1
per tutti i fatti come rappresentati nella premessa dell'atto introduttivo;
3)
[...] condannare il solo appellato convenuto al pagamento in favore degli Controparte_1 istanti del danno da perdita parentale … loro spettante come di seguito quantificato, operando una media tra i valori previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano e/o equivalenti come quelle di Roma: 1) nato a [...] il [...], la Parte_1 complessiva somma di euro 700.000,00 così distinta: euro 270.000,00 per la perdita del padre euro 270.000,00 per la perdita della madre euro Parte_5 Persona_1
2 160.000,00 per la perdita della sorella 2) , nato a [...] il Persona_2 Parte_2
12/04/1953, la complessiva somma di euro 700.000,00 così distinta: euro 270.000,00 per la perdita del padre euro 270.000,00 per la perdita della madre Parte_5 Per_1
euro 160.000,00 per la perdita della sorella 3) nata
[...] Persona_2 Parte_4
a Sarno il 06/01/1960, la complessiva somma di euro 700.000,00 così distinta: euro
270.000,00 per la perdita del padre euro 270.000,00 per la perdita della Parte_5 madre euro 160.000,00 per la perdita della sorella 4) Persona_1 Persona_2
nata a [...] l'[...] (e deceduta il 4/8/19 e pertanto per gli eredi Persona_3 intervenuti: 1) nato a [...] il [...], già costituito in proprio;
2) Parte_1 [...] nato a [...]. il 13/11/84, intervenuto anche in proprio;
3) Pt_5 Parte_6 nata a [...]. l'11/7/87, intervenuta anche in proprio;
4) nata a [...] il Parte_7
19/1/98, intervenuta anche in proprio) la complessiva somma di euro 150.000,00 così distinta: euro 50.000,00 per la perdita del suocero euro 50.000,00 per la Parte_5 perdita della suocera euro 50.000,00 per la perdita della cognata Persona_1 Per_2
5) nata a [...] il [...], la complessiva somma di euro
[...] Parte_3
150.000,00 così distinta: euro 50.000,00 per la perdita del suocero euro Parte_5
50.000,00 per la perdita della suocera euro 50.000,00 per la perdita Persona_1 della cognata;
6) , nato a [...] il [...] (e deceduto Persona_2 Persona_4 il 30/11/16 e pertanto per gli eredi intervenuti: 1) nata a [...] il [...], Parte_4 già costituita in proprio;
2) , nato a [...] il [...], intervenuto anche Parte_8 in proprio e 3) , nata a [...] il [...], intervenuta anche in proprio); Parte_9 la complessiva somma di euro 150.000,00 così distinta: euro 50.000,00 per la perdita del suocero euro 50.000,00 per la perdita della suocera Parte_5 Persona_1 euro 50.000,00 per la perdita della cognata;
7) nato a [...] Persona_2 Parte_5
Inferiore il 13/11/84, la complessiva somma di euro 450.000,00 così distinta: euro
150.000,00 per la perdita del nonno euro 150.000,00 per la perdita della Parte_5 nonna euro 150.000,00 per la perdita della zia;
8) Persona_1 Persona_2 [...]
nata a [...] il [...], la complessiva somma di euro 450.000,00 Parte_6 così distinta: euro 150.000,00 per la perdita del nonno euro 150.000,00 Parte_5 per la perdita della nonna euro 150.000,00 per la perdita della zia Persona_1
9) , nata a [...] il [...], la complessiva somma di euro Persona_2 Parte_7
450.000,00 così distinta: euro 150.000,00 per la perdita del nonno euro Parte_5
150.000,00 per la perdita della nonna euro 150.000,00 per la perdita Persona_1 della zia;
10) , nato a [...] il [...] (intervenuto anche Persona_2 Parte_8
3 quale erede di deceduto in data 30/11/16); la complessiva somma di Persona_4 euro 450.000,00 così distinta: euro 150.000,00 per la perdita del nonno Parte_5 euro 150.000,00 per la perdita della nonna euro 150.000,00 per la Persona_1 perdita della zia;
11) , nata a [...] il [...] (intervenuta Persona_2 Parte_9 anche quale erede di deceduto in data 30/11/16); la complessiva somma Persona_4 di euro 450.000,00 così distinta: euro 150.000,00 per la perdita del nonno Parte_5 euro 150.000,00 per la perdita della nonna euro 150.000,00 per la Persona_1 perdita della zia;
12) nata a [...] il [...], la complessiva Persona_2 Parte_10 somma di euro 450.000,00 così distinta: euro 150.000,00 per la perdita del nonno
[...]
euro 150.000,00 per la perdita della nonna euro 150.000,00 Pt_5 Persona_1 per la perdita della zia 13) nato a [...] il [...], la Persona_2 Parte_1 complessiva somma di euro 450.000,00 così distinta: euro 150.000,00 per la perdita del nonno euro 150.000,00 per la perdita della nonna euro Parte_5 Persona_1
150.000,00 per la perdita della zia o in quella somma anche maggiore che Persona_2
l'adita Giustizia vorrà determinare sempre sulla scorta delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e/o dal Tribunale di Roma. Tutte le somme così come indicate, o quelle come quantificate dall'On.le Giudicante, con interessi e rivalutazione dal momento del fatto
(5/5/98) fino all'effettivo soddisfo;
4) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze professionali, ai sensi del DM 55/14 e del DM 37/18, calcolate sul valore indeterminato della domanda, con aumento del 330% per presenza di più parti, oltre aumento del 15% per spese generali, oltre CA e IVA se dovuta, come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “si chiede alla Ecc.ma
Corte la riconferma della sentenza di primo grado, avendo il Giudice di primo grado rigettato tutte le domande avanzate dagli attori e dagli intervenuti, per intervenuta prescrizione, la quale è sempre stata richiesta dal e dalle altre Controparte_1
NI. Si contestano, ancora una volta, tutte le domande richieste formulate dalle parti attorie e si insiste nelle proprie richieste nella riconferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese per giudizio temerario”; per le intimate NI AL (come da comparsa di costituzione) – “le
Amministrazione appellate concludono per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5996/2011 della Corte d'Appello Penale di Napoli, confermata dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 19507/2013, , all'epoca dei fatti CP_4
4 Sindaco del , veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione Controparte_1 per il reato di cui agli artt. 113, 40 e 589, commi 1 e 3, cod. pen., per avere, in violazione di regole di comune esperienza, prudenza, diligenza e di leggi e regolamenti, cagionato la morte di centotrentasette persone in occasione dell'alluvione del 5 maggio 1998, nonché, in via solidale con la il e il Controparte_2 Controparte_3
, quali responsabili civili, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in Controparte_1 separata sede, e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro
30.000,00 in favore delle costituite parti civili.
Con sentenza n. 1212/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2347/2015 RGC, promosso da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 dai rispettivi coniugi e nei Persona_3 Parte_3 Persona_4 confronti della del e del Controparte_2 Controparte_3
per sentirli condannare, in via solidale, al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali patiti a causa del decesso dei congiunti (padre di , Parte_5 Parte_1
e e suocero di e Parte_2 Parte_4 Persona_3 Parte_3
), (madre di , e Persona_4 Persona_1 Parte_1 Parte_2 Pt_4
e suocera di e ) e
[...] Persona_3 Parte_3 Persona_4 Per_2
(sorella di e e cognata di
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_4 Per_3
e ), verificatosi nel corso dell'alluvione
[...] Parte_3 Persona_4 del 5 maggio 1998, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dagli attori e dagli intervenuti (classe 1984), (poi costituitisi, Parte_5 Parte_6 Parte_7 unitamente al padre , anche quali eredi della madre deceduta Parte_1 Persona_3 il 4 agosto 2019), , (già costituitisi, unitamente alla Parte_8 Parte_9 madre quali eredi del padre , deceduto il 30 novembre Parte_4 Persona_4
2016), e (classe 1985), tutti nipoti di (classe Parte_10 Parte_1 Parte_5
1927), e ritenendo prescritto il diritto azionato in Persona_1 Persona_2 giudizio;
2) compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello (classe 1956), Parte_1 [...]
, (classe 1984), Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
(classe 1985) con atto di citazione notificato il 6 agosto 2024, assumendo Parte_1 che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, i documenti prodotti dagli intervenuti (classe 1984), , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , e (classe 1985) al momento
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_1
5 della costituzione in giudizio, avvenuta dopo il decorso del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., per dimostrare la loro legittimazione ad agire non erano inutilizzabili per tardiva produzione, giacché diretti ad attestare soltanto la loro relazione parentale con
(classe 1927), e , senza comportare alcuna Parte_5 Persona_1 Persona_2 lesione del contraddittorio e del diritto di difesa;
peraltro, la legittimazione attiva degli intervenuti come nipoti di (classe 1927), e Parte_5 Persona_1 Persona_2 era desumibile dalla documentazione prodotta al momento della loro costituzione in giudizio anche quali eredi degli attori e , ex artt. 110 e Persona_3 Persona_4
302 c.p.c., sicché il Tribunale di Salerno non avrebbe potuto implicitamente negarla;
2) il giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del , atteso che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata soltanto Controparte_1 dalla e del;
3) la domanda Controparte_2 Controparte_3 risarcitoria era fondata e meritevole di accoglimento nei confronti del . Controparte_1
Costituitisi in giudizio con comparse di risposta rispettivamente depositate il 18 settembre
2024 e il 10 dicembre 2024, le NI AL, nei cui confronti, tuttavia, la sentenza di primo grado non era stata impugnata, e il contestavano la Controparte_1 fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 25 settembre 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 13 ottobre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale (classe 1984), Parte_5 [...]
, , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
(classe 1985) lamentano che il Tribunale di Salerno ha ritenuto inutilizzabili Parte_1
i documenti prodotti al momento del loro intervento volontario nel giudizio, implicitamente escludendone la legittimazione attiva, occorre osservare che la titolarità, in capo a tali parti, del diritto di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a causa del decesso dei nonni (classe 1927) e nonché Parte_5 Persona_1 della zia risultava dimostrata a prescindere dai certificati degli stati di Persona_2 famiglia depositati il 23 maggio 2017 con la comparsa di costituzione nel processo.
Ed infatti, e , da un lato, (classe Parte_8 Parte_9 Parte_5
1984), e dall'altro, documentavano di essere figli, Parte_6 Parte_7
6 rispettivamente, di (coniuge di e di Persona_4 Parte_4 Persona_3
(coniuge di e, dunque, nipoti di (classe 1927), Parte_1 Parte_5 Per_1
e nel costituirsi in giudizio, ex artt. 110 e 302 c.p.c., quali eredi
[...] Persona_2 dei genitori medio tempore deceduti ( e , sicché nessun Persona_4 Persona_3 dubbio poteva residuare sulla titolarità della situazione giuridica soggettiva da essi azionata con l'atto di intervento.
Per quanto attiene alla titolarità del diritto controverso in capo a e a Parte_10 Pt_1
(classe 1985), il , a seguito del loro intervento in giudizio quali
[...] Controparte_1 nipoti dei defunti (classe 1927), e non Parte_5 Persona_1 Persona_2 solo non sollevava alcuna eccezione in merito alla sussistenza di tale rapporto parentale, ma, nel contrastare l'accoglimento della domanda risarcitoria, ne riconosceva implicitamente la legittimazione sostanziale attiva, rendendola non più contestabile (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. ord. 24 settembre 2018, n.
22525; Cass. ord. 22 aprile 2025, n. 10435).
In sostanza, a prescindere dall'utilizzabilità dei documenti prodotti da Parte_5
(classe 1984), , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e (classe 1985), i certificati degli stati di famiglia Parte_10 Parte_1 ritualmente depositati dagli eredi di e e, in ogni caso, il Persona_3 Persona_4 contegno processuale del consentivano di ritenerne dimostrata aliunde Controparte_1 la titolarità attiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame, con il quale i congiunti di
[...]
(classe 1927), e sostengono che, ad onta di Pt_5 Persona_1 Persona_2 quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, il , nel costituirsi in giudizio Controparte_1 con comparsa depositata il 24 giugno 2015, non sollevò l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione del rapporto parentale.
Ed invero, come risulta per tabulas, il formulò, per la prima volta, Controparte_1
l'eccezione di prescrizione del diritto in contestazione con le note di trattazione prodotte il 23 dicembre 2020 per l'udienza del 14 gennaio 2021 e, quindi, dopo la comparsa conclusionale depositata il 20 gennaio 2020 e la rimessione della causa sul ruolo, disposta con ordinanza del 12 agosto 2020, in tal modo decadendo dalla facoltà di proporla nei confronti non solo degli attori (classe 1956), , Parte_1 Parte_2 Parte_4
e , ma anche degli intervenuti Persona_3 Parte_3 Persona_4
(classe 1984), , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e (classe 1985), costituitisi in giudizio Parte_9 Parte_10 Parte_1
7 sin dal 23 maggio 2017 (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 12 gennaio 2012, n. 315; Cass. ord. 24 novembre 2023, n. 32720; Cass. ord. 22 aprile 2025, n. 10432).
L'errore valutativo commesso dal Tribunale di Salerno nel ritenere ritualmente proposta dal l'eccezione di prescrizione e, di conseguenza, nel rigettare le Controparte_1 domande risarcitorie spiegate nei suoi confronti dai congiunti di (classe Parte_5
1927), e impone di esaminarle nel merito. Persona_1 Persona_2
Al riguardo, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 651, comma 1, c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale.
Nell'art. 651 c.p.p., invero, è implicito il principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo, sicché il giudicato penale di condanna fa stato non solo a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile, ma anche nei riguardi del responsabile civile che sia intervenuto nel processo penale (cfr. Cass. 13 giugno 2016, n. 12115).
Ne deriva che, a fronte della proposizione di una domanda risarcitoria fondata su una sentenza penale irrevocabile di condanna, il giudice adito non può compiere alcuna indagine sulla responsabilità ascritta all'imputato, giacché definitivamente sancita da una statuizione vincolante ai fini decisionali, dovendo limitarsi ad accertare l'eventuale esistenza del danno derivante dalla condotta illecita e a procedere alla sua liquidazione.
Nella fattispecie de qua agitur, non può revocarsi in dubbio che il decesso di
[...]
(classe 1927), e verificatosi, unitamente a Pt_5 Persona_1 Persona_2 quello di altre centotrentaquattro persone, in occasione dell'alluvione del 5 maggio 1998
a causa delle colpose omissioni in cui incorse il Sindaco del , per non Controparte_1 aver tempestivamente allertato dell'imminente pericolo la popolazione, cui, di contro, inoltrava avvisi tranquillizzanti, per non aver disposto l'evacuazione delle persone residenti nelle zone a rischio quale unica condotta salvifica possibile, per non aver convocato ed insediato con urgenza il comitato locale per la protezione civile e per non aver segnalato prontamente alla Prefettura di Salerno la gravità degli eventi al fine di consentirne gli interventi di competenza, abbia arrecato danni non patrimoniali scaturenti dalla perdita del rapporto parentale con le vittime almeno a (classe 1956), Parte_1
8 , , Parte_2 Parte_4 Persona_3 Parte_3 Persona_4
(classe 1984), , e Parte_5 Parte_6 Parte_8 Parte_10
(classe 1985). Parte_1
Ed invero, il danno da perdita del rapporto parentale si identifica in quel pregiudizio che va al di là del crudo dolore che la morte di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi nel vuoto costituito dal non poter più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto a mancare e, dunque, nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione di pensieri e progetti, sull'affidamento reciproco, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti familiari, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto e nell'alterazione che tale evento inevitabilmente genera anche nelle relazioni tra i superstiti (cfr. Cass. 9 maggio 2011, n.
10107; Cass. ord. 13 aprile 2018, n. 9196).
In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, sulla base delle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale nonché ad apprezzare la gravità e l'effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti con il congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, anche se al di fuori di una configurazione formale, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno con il danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr., ex plurimis, Cass. 31 gennaio 2019, n. 2788; Cass. ord. 24 aprile
2019, n. 11212; Cass. 11 novembre 2019, n. 28989; Cass. ord. 25 luglio 2025, n. 21339).
Del resto, la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in un'ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, come vulnus interno al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni sua manifestazione, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cosiddetto lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto).
Ne consegue che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta
9 istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice profilo della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o variazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (cfr., ex ceteris, Cass. 17 gennaio
2018, n. 901; Cass. ord. 28 settembre 2018, n. 23469).
Inoltre, nell'ipotesi di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale,
l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva, ai sensi dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità di quella relazione, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per il quale è connaturato all'essere umano soffrire per la morte di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, man mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva sussistenza di un legame affettivo, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza, che, comunque, può assumere valore indiziario (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 15 febbraio 2018, n. 3767; Cass. 11 novembre 2019, n. 28989;
Cass. ord. 7 ottobre 2024, n. 26185; Cass. 30 luglio 2025, n. 21988).
Con la domanda introduttiva del giudizio, i germani (classe 1956), Parte_1 [...]
, unitamente ai rispettivi coniugi Parte_2 Parte_4 Persona_3 Parte_3
e , deducevano che, con i defunti (classe 1927),
[...] Persona_4 Parte_5
e era intercorso “un intenso, continuo e duraturo Persona_1 Persona_2 vincolo familiare caratterizzato da un ampio nucleo familiare (oggi venuto meno); da una continua frequentazione e da particolari abitudini di vita, da intime relazioni di parentela
e cioè reciproci legami affettivi, solidali e anche di sostegno economico”, 2) “quasi tutte le sere alternandosi o anche tutti insieme si recavano dai loro genitori di modo che la famiglia di origine non venisse mai lasciata sola”; 3) “tutte le domeniche la famiglia di origine era completamente riunita per tutta la giornata: la mattina ci si recava in Chiesa poi si pranzava a casa dei genitori degli istanti (circa 18 persone) per poi tornare di sera alle proprie abitazioni”; 4) “tra gli istanti e i loro genitori e sorella vi era un intenso rapporto personale caratterizzato da una reciproca affettuosità tanto è che durante le feste, nei compleanni e onomastici era abitudine reciproca farsi dei regali anche con somme di denaro”, comprovando tali circostanze fattuali con le risultanze dell'escussione testimoniale e, segnatamente, con le deposizioni rese all'udienza del 20 aprile 2018 da e vicini di casa delle vittime dell'alluvione del 5 Testimone_1 Parte_5 maggio 1998 e, dunque, persone idonee a riferire con un elevato grado di attendibilità in ordine alle loro consuetudini di vita e ai rapporti con i congiunti.
10 Anche tra le vittime (classe 1927), e e i Parte_5 Persona_1 Persona_2 nipoti (classe 1984), , Parte_5 Parte_6 Parte_8 [...]
e (classe 1985) deve ritenersi dimostrata, in via presuntiva, la Pt_10 Parte_1 sussistenza di un rapporto affettivo leso dall'illecito commesso dal Sindaco del Comune di Sarno, giacché l'accertata frequentazione, da parte dei loro genitori, dei componenti della famiglia di origine per mantenerne inalterate unione e tradizioni soprattutto in occasione di festività e ricorrenze radicava in loro, secondo l'id quod plerumque accidit, un naturale coinvolgimento relazionale ed emotivo con i nonni e la zia, quali ulteriori figure parentali con cui condividere pensieri, esperienze e momenti di aggregazione.
Di contro, non può considerarsi configurabile l'esistenza di un'apprezzabile relazione parentale tra (classe 1927), e e le nipoti Parte_5 Persona_1 Persona_2 più piccole (nata il [...]) e (nata il 19 gennaio Parte_9 Parte_7
1998), giacché costoro, all'epoca del verificarsi dell'evento lesivo (5 maggio 1998), erano bambine di tenerissima età, avendo rispettivamente un anno e cinque mesi ed appena quattro mesi, sicché non potevano aver instaurato con i nonni e la zia un consolidato rapporto affettivo la cui perdita sarebbe stata suscettibile di risarcimento.
Ed infatti, in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può ravvisarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, giacché si tratterebbe di un pregiudizio futuro soltanto eventuale, né quale danno da lesione del rapporto parentale, non potendo sussistere una compromissione del godimento postumo di beni che la relazione familiare avrebbe consentito.
In particolare, “la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le 'utilità' che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone … una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le 'utilità' che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente. E che l'infante non ha” (cfr. Cass. 26 aprile 2022, n. 12987).
In ordine alla determinazione del quantum debeatur, è opportuno preliminarmente osservare che, in caso di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze della fattispecie concreta, ma anche l'uniformità del giudizio in casi analoghi, il nocumento derivante dalla perdita del rapporto parentale deve essere quantificato sulla base di una tabella strutturata mediante il “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti giudiziari, la modularità e l'elencazione di parametri
11 fattuali rilevanti, tra cui, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione,
a meno che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza ricorrere a tale tabella (cfr., ex ceteris, Cass. 21 aprile 2021,
n. 10579; Cass. ord. 29 settembre 2021, n. 26300; Cass. ord. 28 febbraio 2023, n. 5948).
Le tabelle del Tribunale di Milano pubblicate nel giugno del 2022 ed aggiornate all'1 gennaio 2024 con il coefficiente di rivalutazione dell'1,162268 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da lesione del rapporto parentale, giacché fondate su un sistema “a punto variabile”, il cui valore base è stato ricavato da quelli stabiliti dalla precedente formulazione “a forbice”, che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e di quella secondaria, alla loro convivenza, alla sopravvivenza di altri congiunti nonché alla qualità
e all'intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa pura, purché sorretta da adeguata motivazione (cfr. Cass. ord. 16 dicembre 2022, n. 37009).
Pertanto, muovendo dai valori monetari previsti dalla pregressa formulazione “a forbice” del 2018, il Tribunale di Milano, con il nuovo sistema tabellare, ha ricavato il valore base sia del punto applicabile nell'ipotesi della perdita di genitori, di figli, del coniuge non separato, del partner dell'unione civile e del convivente di fatto, sia del punto utilizzabile per il caso della perdita di fratelli e nipoti.
In particolare, si è stabilito che i punti attribuibili non possono superare i 118 per la tabella relativa alla perdita di genitori, di figli, del coniuge non separato, del partner dell'unione civile e del convivente di fatto e i 116 per quella riguardante la perdita di fratelli e nipoti, con un “cap” pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, onde consentire la liquidazione del più elevato valore risarcibile in diverse ipotesi e non in un caso soltanto, fatta sempre salva la ricorrenza di circostanze eccezionali.
La pubblicazione di due tabelle con una differente distribuzione dei punti consente anche di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado, del coniuge e delle persone assimilate da quelli previsti per la perdita di parenti di secondo grado.
Dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione dei punti, quattro hanno natura oggettiva e, come tali, sono dimostrabili, alla stregua di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria, anche mediante documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva ed investe sia gli aspetti dinamico-relazionali, in termini di
12 stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della lesione del rapporto parentale, sia quelli della sofferenza interiore, profili, tuttavia, che occorre comunque allegare e provare, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., anche sulla base di presunzioni, non essendo configurabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa.
Pertanto, in applicazione della tabella rielaborata dal Tribunale di Milano nel 2024 al fine di determinare il danno non patrimoniale da perdita di un genitore, a (classe Parte_1
1956), devono essere assegnati, per la morte del padre, sessantatré punti, di cui sedici punti
(parametro A) per l'età della vittima primaria al momento del fatto illecito del 5 maggio
1998 (vale a dire anni settanta, essendo nato il [...]), venti Parte_5 punti (parametro B) per avere l'appellante, a quell'epoca, anni quarantadue (essendo nato il [...]), dodici punti (parametro D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani e e quindici punti (parametro E), pari Parte_2 Pt_4 alla metà di quelli attribuibili, per la qualità e l'intensità della relazione affettiva intercorsa con il congiunto fino alla data del decesso.
Per il decesso della madre, a devono essere parimenti assegnati sessantatré Parte_1 punti, di cui sedici punti (parametro A) per l'età della vittima primaria al momento del fatto illecito (vale a dire anni sessantasei, essendo nata il 24 ottobre Persona_1
1931), venti punti (parametro B) per avere l'appellante, a quell'epoca, anni quarantadue
(essendo nato il [...]), dodici punti (parametro D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani e e quindici punti (parametro E), Parte_2 Pt_4 pari alla metà di quelli attribuibili, per la qualità e l'intensità della relazione affettiva intercorsa con la congiunta fino alla data del decesso.
Per il decesso della sorella a devono essere assegnati cinquantadue Per_2 Parte_1 punti, di cui sedici punti (parametro A) per l'età della vittima al momento del fatto illecito
(vale a dire anni trentadue, essendo nata il [...]), quattordici punti Persona_2
(parametro B) per avere l'appellante, a quell'epoca, quarantadue anni (essendo nato il [...]), dodici punti (parametro D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani e e dieci punti (parametro E) per la qualità e l'intensità Parte_2 Pt_4 della relazione affettiva intercorsa con la congiunta fino al momento del decesso.
Dovendo la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale avvenire sulla base della tabella vigente al momento della decisione e, dunque, nel caso di specie, di quella aggiornata all'1 gennaio 2024 (cfr., ex ceteris, Cass. 11 maggio 2012, n. 7272; Cass. 11 ottobre 2016, n. 20381; Cass. ord. 16 dicembre 2022, n. 37009), (classe Parte_1
13 1956) ha diritto di ottenere dal , a titolo risarcitorio, la somma di euro Controparte_1
246.393,00 (pari ad euro 3.911,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per sessantatré punti) per la perdita di ciascuno dei due genitori e quella di euro 88.296,00
(pari ad euro 1.698,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per cinquantadue punti) per il decesso della sorella, per il complessivo importo di euro
581.082,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 (data dell'evento lesivo) ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza (cfr., ex plurimis, Cass. 10 marzo 2006, n.
5234; Cass. 3 marzo 2009, n. 5054; Cass. ord. 10 aprile 2018, n. 8766).
Sulla somma innanzi liquidata, (classe 1956) ha diritto di conseguire la Parte_1 corresponsione degli ulteriori interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Ed infatti, con la sentenza definitiva con la quale viene compiuta la liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta, con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi (cfr., ex ceteris, Cass. 6 novembre 1996, n. 9648; Cass. 11 marzo 2004, n. 4983; cfr. Cass. 14 aprile 2011, n. 8507).
Analogamente, a devono essere assegnati, per la morte del padre Parte_2 [...]
sessantatré punti, di cui sedici punti (parametro A) per l'età della vittima primaria Pt_5 al momento del fatto illecito, venti punti (parametro B) per avere l'appellante, a quell'epoca, anni quarantacinque (essendo nato il [...]), dodici punti (parametro
D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani (classe 1956) Parte_1
e e quindici punti (parametro E) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva Pt_4 intercorsa con il congiunto fino alla data del decesso.
Per il decesso della madre a devono essere assegnati Persona_1 Parte_2 sempre sessantatré punti, di cui sedici punti (parametro A) per l'età della vittima primaria al momento del fatto illecito, venti punti (parametro B) per avere l'appellante a quell'epoca quarantacinque anni, dodici punti (parametro D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani (classe 1956) e e quindici punti Parte_1 Pt_4
(parametro E) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva intercorsa con la congiunta fino alla data del decesso.
Per il decesso della sorella a devono essere assegnati Per_2 Parte_2 cinquantadue punti, di cui sedici punti (parametro A) per l'età della vittima al momento del fatto illecito, quattordici punti (parametro B) per avere l'appellante, a quell'epoca,
14 quarantacinque anni, dodici punti (parametro D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani (classe 1956) e e dieci punti (parametro Parte_1 Pt_4
E) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva intercorsa con la congiunta fino al momento del decesso.
Dovendo la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale avvenire sulla base della tabella vigente al momento della decisione e, dunque, nel caso di specie, di quella aggiornata all'1 gennaio 2024, ha diritto di ottenere dal Parte_2 CP_1
, a titolo risarcitorio, la somma di euro 246.393,00 (pari ad euro 3.911,00, valore
[...] base del punto previsto nella tabella del 2024, per sessantatré punti) per la perdita di ciascuno dei due genitori e quella di euro 88.296,00 (pari ad euro 1.698,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per cinquantadue punti) per il decesso della sorella, per il complessivo importo di euro 581.082,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
A devono essere assegnati, per la morte del padre Parte_4 Parte_5 sessantacinque punti, di cui sedici punti (parametro A) per l'età della vittima primaria al momento del fatto illecito, ventidue punti (parametro B) per avere l'appellante, a quell'epoca, trentotto anni (essendo nata il [...]), dodici punti (parametro D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani (classe 1956) e Parte_1
e quindici punti (parametro E) per la qualità e l'intensità della relazione Parte_2 affettiva intercorsa con il congiunto fino alla data del decesso.
Per il decesso della madre a devono essere assegnati Persona_1 Parte_4 sempre sessantacinque punti, di cui sedici punti (parametro A) per l'età della vittima primaria al momento del fatto illecito, ventidue punti (parametro B) per avere l'appellante,
a quell'epoca, trentotto anni, dodici punti (parametro D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani (classe 1956) e e quindici punti Parte_1 Parte_2
(parametro E) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva intercorsa con la congiunta fino alla data del decesso.
Per il decesso della sorella a devono essere assegnati Per_2 Parte_4 cinquantaquattro punti, di cui sedici punti (parametro A) per l'età della vittima al momento del fatto illecito, sedici punti (parametro B) per avere l'appellante, a quell'epoca, trentotto anni, dodici punti (parametro D) per avere trovato conforto nella sopravvivenza dei germani (classe 1956) e e dieci punti (parametro E) per la qualità Parte_1 Parte_2
e l'intensità della relazione affettiva intercorsa con la congiunta fino al suo decesso.
15 Dovendo la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale avvenire sulla base della tabella vigente al momento della decisione e, dunque, nel caso di specie, di quella aggiornata all'1 gennaio 2024, ha diritto di ottenere dal , a Parte_4 Controparte_1 titolo risarcitorio, la somma di euro 254.215,00 (pari ad euro 3.911,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per sessantacinque punti) per la perdita di ciascuno dei due genitori e quella di euro 91.692,00 (pari ad euro 1.698,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per cinquantaquattro punti) per il decesso della sorella, per il complessivo importo di euro 600.122,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici
Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Non prevedendo le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale patito da nuore e generi a causa del decesso dei suoceri e, quindi, della perdita del relativo rapporto affettivo, tale pregiudizio può essere determinato, in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056, comma 1, cod. civ., nella misura di 1/3 dell'entità del risarcimento dovuto ai figli per la morte dei genitori in applicazione dei parametri ivi stabiliti.
In tale prospettiva, gli eredi di ( nato il [...], Persona_3 Parte_1
nato il [...], e ) hanno il Parte_5 Parte_6 Parte_7 diritto di ricevere dal , a titolo di risarcimento del danno patito dalla Controparte_1 dante causa per la perdita dei suoceri (classe 1927) e Parte_5 Persona_1 la somma di euro 82.131,00 (pari ad 1/3 di euro 246.393,00, importo dovuto al figlio Pt_1
, nato il [...]) per il decesso di ciascuno di essi e, dunque, il complessivo
[...] importo di euro 164.262,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Del pari, ha il diritto di ricevere dal , a titolo di Parte_3 Controparte_1 risarcimento del danno sofferto per la perdita dei suoceri (classe 1927) e Parte_5
la somma di euro 82.131,00 (pari ad 1/3 di euro 246.393,00, importo Persona_1 dovuto al loro figlio ) per il decesso di ciascuno di essi e, dunque, il Parte_2 complessivo importo di euro 164.262,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici
Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Gli eredi di ( e ), a Persona_4 Parte_4 Parte_8 Parte_9 loro volta, hanno diritto di ottenere dal , a titolo di risarcimento del danno Controparte_1
16 patito dal dante causa per la perdita dei suoceri (classe 1927) e Parte_5 Per_1
la somma di euro 84.738,00 (pari ad 1/3 di euro 254.215,00, importo dovuto
[...] alla figlia per il decesso di ciascuno di essi e, dunque, il complessivo importo Parte_4 di euro 169.476,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Parimenti, in mancanza di criteri tabellari per la determinazione dal danno subito per la morte di un cognato o una cognata, tale pregiudizio può essere liquidato, in via equitativa, nella misura di 1/3 dell'entità del risarcimento dovuto per il decesso di un fratello o di una sorella in applicazione dei parametri elaborati dal Tribunale di Milano.
Pertanto, gli eredi di ( nato il [...], Persona_3 Parte_1 [...]
nato il [...], e ) hanno il diritto di Pt_5 Parte_6 Parte_7 ricevere dal Comune di Sarno, a titolo di risarcimento del danno sofferto dalla dante causa per il decesso della cognata , la somma di euro 29.432,00 (pari ad 1/3 della Persona_2 somma di euro 88.296,00, dovuta al MA , nato il [...]), oltre Parte_1 interessi legali, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
ha il diritto di ottenere dal , a titolo di risarcimento Parte_3 Controparte_1 del danno patito per la morte della cognata la somma di euro 29.432,00 Persona_2
(pari ad 1/3 della somma di euro 88.296,00, dovuta al MA ), oltre Parte_2 interessi legali, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Infine, gli eredi di e hanno Persona_4 Parte_4 Parte_8 Pt_9 il diritto di ricevere dal , a titolo di risarcimento del danno subito dal Controparte_1 dante causa per il decesso della cognata la somma di euro 30.564,00 (pari Persona_2 ad 1/3 della somma di euro 91.692,00, dovuta alla germana , oltre interessi Parte_4 al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale sofferto dai nipoti per la morte dei nonni, il pregiudizio per la perdita del relativo rapporto parentale può essere liquidato in applicazione dei criteri stabiliti dalla tabella del Tribunale di Milano per risarcire il nocumento patito dal nonno per la perdita di un nipote.
Ne deriva che a (classe 1984), (classe 1987), Parte_5 Parte_6 [...]
(classe 1981) e (classe 1985) devono essere assegnati, per la morte Pt_10 Parte_1
17 del nonno (classe 1927), cinquantasei punti ciascuno, di cui dieci punti Parte_5
(parametro A) per l'età della vittima primaria al momento del fatto illecito, venti punti
(parametro B) per avere gli appellanti, a quell'epoca, meno di venti anni, sedici punti
(parametro D) per non avere trovato conforto nella sopravvivenza della nonna Per_1
anch'ella defunta il 5 maggio 1998, e dieci punti (parametro E) per la qualità e
[...]
l'intensità della relazione affettiva intercorsa con il congiunto fino alla data del decesso.
Dovendo la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale avvenire sulla base della tabella vigente al momento della decisione e, dunque, nel caso di specie, di quella aggiornata all'1 gennaio 2024, (classe 1984), (classe Parte_5 Parte_6
1987), (classe 1981) e (classe 1985) hanno diritto di ottenere Parte_10 Parte_1 dal Comune di Sarno, a titolo di risarcimento del danno per il decesso del nonno, la somma di euro 95.088,00 ciascuno (pari ad euro 1.698,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per cinquantasei punti), oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Analogamente, a (classe 1984), (classe 1987), Parte_5 Parte_6 [...]
(classe 1981) e (classe 1985) devono essere assegnati, per la morte Pt_10 Parte_1 della nonna cinquantasei punti ciascuno, di cui dieci punti (parametro Persona_1
A) per l'età della vittima primaria al momento del fatto illecito, ventidue punti (parametro
B) per avere gli appellanti, a quell'epoca, meno di venti anni, sedici punti (parametro D) per non avere trovato conforto nella sopravvivenza del nonno (classe Persona_5
1927), anch'egli defunto il 5 maggio 1998, e dieci punti (parametro E) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva intercorsa con il congiunta fino alla data del decesso.
Dovendo la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale avvenire sulla base della tabella vigente al momento della decisione e, dunque, nel caso di specie, di quella aggiornata all'1 gennaio 2024, (classe 1984), (classe Parte_5 Parte_6
1987), (classe 1981) e (classe 1985) hanno diritto di ottenere Parte_10 Parte_1 dal Comune di Sarno, a titolo di risarcimento del danno per il decesso della nonna, la somma di euro 95.088,00 ciascuno (pari ad euro 1.698,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per cinquantasei punti), oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici
Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
In mancanza di criteri tabellari per la determinazione dal danno non patrimoniale subito per la morte di uno zio o di una zia, tale pregiudizio può essere liquidato, in via equitativa,
18 nella misura di 1/3 dell'entità del risarcimento dovuto per il decesso di un nonno o di una nonna in applicazione dei parametri elaborati dal Tribunale di Milano.
Ne consegue che (classe 1984), (classe 1987), Parte_5 Parte_6 [...]
(classe 1981) e (classe 1985) hanno il diritto di ottenere dal Pt_10 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno patito per la perdita della zia Controparte_1 Per_2
la somma di euro 31.696,00 ciascuno, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi
[...] su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici
Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Infine, a , il più piccolo dei nipoti aventi diritto al risarcimento del Parte_8 danno derivante dalla perdita dei nonni, essendo nato il [...], devono essere assegnati, per la morte di ciascuno di essi, cinquantuno punti, di cui dieci punti (parametro
A) per l'età delle vittime primarie al momento del fatto illecito, venti punti (parametro B) per avere l'appellante, a quell'epoca, meno di venti anni, sedici punti (parametro D) per non avere trovato conforto nella sopravvivenza di alcuno dei due e cinque punti
(parametro E), in ragione della sua giovanissima età, per la qualità e l'intensità della relazione affettiva intercorsa con i congiunti fino alla data del loro decesso.
Pertanto, ha il diritto di ottenere dal , a titolo di Parte_8 Controparte_1 risarcimento del danno sofferto per la morte dei nonni, la somma di euro 86.598,00 (pari ad euro 1.698,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per cinquantuno punti) per il decesso di ciascuno di essi e, dunque, il complessivo importo di euro
173.196,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Il pregiudizio patito da per la perdita della zia può essere Parte_8 Persona_2 liquidato, in via equitativa, nella misura di 1/3 del risarcimento dovuto al nipote per la morte di un nonno o di una nonna e, quindi, nella somma di euro 28.866,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza.
In definitiva, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, il , quale responsabile civile dell'evento lesivo del 5 maggio 1998, Controparte_1 deve essere condannato, nelle misure innanzi indicate, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da (classe 1956), in proprio e quale erede di Parte_1 Per_3
, in proprio e quale erede di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, (classe 1984) e in proprio e quali Persona_4 Parte_5 Parte_6
19 eredi di , in proprio e quale erede di , Persona_3 Parte_8 Persona_4
(classe 1985), , quale erede di Parte_10 Parte_1 Parte_7 Persona_3
e , quale erede di , a causa ed in conseguenza del Parte_9 Persona_4 decesso dei congiunti (classe 1927), e Parte_5 Persona_1 Persona_2
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza delle eccezioni sollevate dal CP_1
per contrastare l'accoglimento della domanda proposta dai congiunti delle vittime
[...] dell'alluvione del 5 maggio 1998, devono gravare sull'Ente locale e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00, in ragione dell'entità dei danni risarcibili, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalle controparti, per il primo grado, in euro 41.707,81 per esborsi e compensi, di cui euro 34.562,81 (euro 562,81 per esborsi, euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva, euro
12.000,00 per la fase istruttoria ed euro 14.000,00 per la fase decisionale) in favore di
, , (e dei suoi eredi), Parte_1 Parte_2 Parte_4 Persona_3 [...]
e (e dei suoi eredi) nonché (per la sola fase decisionale) di Parte_3 Persona_4
(classe 1984), , e Parte_5 Parte_6 Parte_8 Parte_10
(classe 1985) ed euro 7.145,00 (euro 545,00 per esborsi, euro 4.000,00 per Parte_1 la fase di studio ed euro 2.600,00 per la fase introduttiva) in favore di Parte_5
(classe 1984), , e Parte_6 Parte_8 Parte_10 Parte_1
(classe 1985), e, per il secondo grado, in euro 24.804,00, di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 24.000,00 per compenso (euro 9.000,00 per la fase di studio, euro 5.000,00 per la fase introduttiva ed euro 10.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Giuseppe Crescenzo,
20 nella qualità di procuratore distrattario degli appellanti, ex art. 93, comma 1, c.p.c., non potendo trovare applicazione la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del richiamato testo normativo in assenza di una specifica differenziazione tra le posizioni soggettive dei singoli assistiti.
Irripetibili sono le spese sostenute dalla e dal Controparte_2
per il secondo grado del giudizio, atteso che i , la e Controparte_3 Pt_5 Pt_3
i non hanno proposto alcuna domanda nei loro confronti, avendo notificato Per_4
l'atto di appello alle NI AL soltanto ai fini della denuntiatio litis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 332, comma 1, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 16 febbraio 2012, n.
2208; Cass. 21 marzo 2016, n. 5508; Cass. ord. 15 novembre 2021, n. 34174).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da (classe 1956), , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(classe 1984), , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e (classe 1985) avverso la sentenza n. Parte_9 Parte_10 Parte_1
1212/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 6 agosto 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna il al pagamento: a) in favore di Controparte_1
(nato il [...]), della complessiva somma di euro 581.082,00, Parte_1 oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
b) in favore di
[...]
, nato il [...], della complessiva somma di euro 581.082,00, oltre Parte_2 interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
c) in favore di Parte_4 nata il [...], della complessiva somma di euro 600.122,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
d) in favore degli eredi di Per_3
21 ( nato il [...], nato il 13 novembre Per_3 Parte_1 Parte_5
1984, nata l'[...], e , nata il 19 gennaio Parte_6 Parte_7
1998) la complessiva somma di euro 193.694,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici
Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
e) in favore di nata il [...], la Parte_3 complessiva somma di euro 193.694,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
f) in favore degli eredi di ( nata Persona_4 Parte_4 il 6 gennaio 1960, , nato il [...], e , Parte_8 Parte_9 nata il [...]) la complessiva somma di euro 200.040,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
g) in favore di nato Parte_5 il 13 novembre 1984, la complessiva somma di euro 221.872,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
h) in favore di nata l'11 luglio Parte_6
1987, la complessiva somma di euro 221.872,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici
Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
i) in favore di nata il [...], la Parte_10 complessiva somma di euro 221.872,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
l) in favore di nato l'[...] la Parte_1 complessiva somma di euro 221.872,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo
22 devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
m) in favore di , nato il [...], la Parte_8 complessiva somma di euro 202.062,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo devalutato al 5 maggio 1998 ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna il alla refusione, in favore dell'avv. Giuseppe Crescenzo, Controparte_1 quale procuratore distrattario di , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Per_3
(e dei suoi eredi), (e dei suoi eredi),
[...] Parte_3 Persona_4
(classe 1984), , Parte_5 Parte_6 Parte_8 Parte_10
e (classe 1985), ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del doppio grado Parte_1 del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 41.707,81 per esborsi e compensi difensivi, di cui euro 34.562,81 (euro 562,81 per esborsi, euro 5.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva, euro 12.000,00 per la fase istruttoria ed euro 14.000,00 per la fase decisionale) in favore di , Parte_1 [...]
, (e dei suoi eredi), e Parte_2 Parte_4 Persona_3 Parte_3
(e dei suoi eredi) nonché (per la sola fase decisionale) di Persona_4 [...]
(classe 1984), , e Pt_5 Parte_6 Parte_8 Parte_10
(classe 1985) ed euro 7.145,00 (euro 545,00 per esborsi, euro 4.000,00 Parte_1 per la fase di studio ed euro 2.600,00 per la fase introduttiva) in favore di
[...]
(classe 1984), , e Pt_5 Parte_6 Parte_8 Parte_10
(classe 1985), e, per il secondo grado, in euro 24.804,00, di cui euro Parte_1
804,00 per esborsi ed euro 24.000,00 per compenso difensivo (euro 9.000,00 per la fase di studio, euro 5.000,00 per la fase introduttiva ed euro 10.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. dichiara irripetibili le spese sostenute dalla e Controparte_2 dal per il secondo grado del giudizio. Controparte_3
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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