Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00051/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01311/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Mazzola e Pierfrancesco Saltari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, Ministero della difesa, Aeronautica militare, -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della scheda valutativa n. d'ordine -OMISSIS- dell’11 luglio 2022, del Ministero della difesa, Aeronautica militare, -OMISSIS--OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 febbraio 2023:
- della scheda valutativa n. d'ordine -OMISSIS- del 30 novembre 2022, del Ministero della Difesa, Aeronautica Militare, -OMISSIS-, -OMISSIS-, a firma de il -OMISSIS-., ricompilata in ritenuta ottemperanza di quanto disposto con il Foglio N. -OMISSIS- del 21 ottobre 2022 della -OMISSIS-., con il quale è stata annullata in autotutela la scheda valutativa n. -OMISSIS-, relativa al periodo di valutazione del ricorrente 9 novembre 2020 – 8 novembre 2021, del 11.07.2022;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. OL CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS-, ha proposto ricorso avverso la scheda valutativa n. d'ordine -OMISSIS-dell’11 luglio 2022, riferendo, in fatto, che:
- con ricorso gerarchico aveva impugnato la scheda valutativa n. -OMISSIS- del 24 dicembre 2021, con la quale gli era stata attribuita la qualifica di “ superiore alla media ”, inferiore a quella di “ eccellente ”, che era stata proposta dal compilatore della scheda, ma non condivisa dai revisori.
- il ricorso gerarchico era stato accolto con decreto del 23 maggio 2022;
- nella nuova scheda valutativa, ricompilata, il 13 luglio 2022, in ottemperanza alla decisione del ricorso gerarchico, nonostante, ancora una volta, la proposta di qualifica di “ eccellente ” formulata dal compilatore, gli è stato attribuito nuovamente il giudizio di “ superiore alla media ”, per il diverso parere nuovamente espresso dai due revisori.
2. Il ricorrente è quindi insorto avverso tale scheda valutativa, deducendo i seguenti motivi:
2.1. “ Illegittimità per violazione degli artt.688 e 689 del d.P.R. 90/2010 – violazione delle “ Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze armate ” – illogicità, contraddittorietà, irrazionalità intrinseca, violazione del principio di necessaria armonia e conseguenzialità – vizio di motivazione – errore e travisamento ”;
2.1.2. “ Illegittimità per violazione degli artt.688 e 689 del d.P.R. 90/2010 – mancanza di obiettività della valutazione – eccesso di potere - sviamento – illogicità, contraddittorietà, irrazionalità intrinseca – arbitrarietà delle valutazioni e mancanza di genuinità – vizio di motivazione – errore e travisamento – violazione delle “ Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze armate”.
3. Nelle more del giudizio, con provvedimento del 21 ottobre 2022, il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare ha annullato, in autotutela, la scheda valutativa gravata.
In data 5 dicembre 2022, è stata, quindi, redatta una nuova scheda valutativa.
4. Avverso tale ulteriore atto, il ricorrente, il 22 febbraio 2023, ha proposto motivi aggiunti, deducendo, in diritto:
4.1. “ Illegittimità per violazione degli artt.688 e 689 del d.P.R. 90/2010 – violazione delle “ Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze armate ” – illogicità, contraddittorietà, irrazionalità intrinseca - violazione del principio di necessaria armonia e conseguenzialità – vizio di motivazione – errore e travisamento – violazione del principio di buon andamento della p.a. – sviamento – ingiustizia manifesta ”;
4.2. “ Illegittimità per violazione degli artt.688 e 689 del d.P.R. 90/2010 – violazione delle “ Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze armate ” – illogicità, contraddittorietà, irrazionalità intrinseca - violazione del principio di necessaria armonia e conseguenzialità – vizio di motivazione – errore e travisamento – violazione del principio di buon andamento della p.a. – sviamento – ingiustizia manifesta ”.
5. L’amministrazione, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
6. All’udienza di merito straordinaria del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interessa alla decisione del ricorso principale, in quanto avente ad oggetto un provvedimento, la scheda valutativa del 23 maggio 2022, che è stato annullato in autotutela e, poi, sostituito dalla scheda datata 5 dicembre 2022, impugnata con in motivi aggiunti.
Il ricorso principale è quindi divenuto improcedibile.
2. Passando all’esame del merito, il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto.
3. La scheda valutativa è un documento caratteristico la cui disciplina primaria è contenuta nel d.lgs. 15 marzo 2010, n.66, recante il codice dell’ordinamento militare, agli artt.1025 e ss.
A mente dell’art.1026 del codice, “ I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente ”.
Tale disciplina è integrata dal d.P.R. 15 marzo 2010, n.90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, agli artt.688 e ss.
L’allegato B al Testo unico contiene, poi, la scheda-tipo da utilizzare per formulare le valutazioni, che risulta così suddivisa, al suo interno:
- nella parte iniziale, vi sono le voci analitiche interne che comprendono diversi fattori valutativi, a loro volta raggruppate nelle sottovoci “ qualità fisiche morali e di carattere ”, “ qualità intellettuali e culturali ” e “ qualità professionali ”, rispetto alle quali i valutatori, per ognuna, sono chiamati a scegliere, barrando la corrispondente casella, fra cinque gradi di valutazione, da un livello minimo ad un livello massimo;
- vi sono, poi, i giudizi testuali ed il giudizio complessivo finale;
- infine, la qualifica, che è scelta fra “ eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente ” (allegato B citato).
Secondo quanto precisato dalla costante giurisprudenza amministrativa, “ nella compilazione delle schede valutative, la motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate (qualità fisiche, morali e di carattere, qualità culturali ed intellettuali, qualità professionali, qualità specifiche), cosicché il giudizio finale va ritenuto congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia e conseguenzialità con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna voce ” (Consiglio di Stato, parere 1323 del 29 ottobre 2024; in termini, anche Consiglio di Stato, parere 923/2020) .
Da ciò consegue che, in primo luogo, le varie parti che compongono la scheda valutativa devono essere fra loro in rapporto armonia e conseguenzialità, e che, in secondo luogo, i giudizi testuali e quello finale nonché la qualifica conseguono ai giudizi espressi nella compilazione delle voci analitiche interne, rappresentandone la sintesi.
4. Così delimitato il quadro normativo ed individuate le chiavi interpretative offerte dalla giurisprudenza, può passarsi all’esame della vicenda oggetto del presente giudizio e dei motivi dedotti con il ricorso per motivi aggiunti, che possono trattarsi congiuntamente, in considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica.
In merito, per quanto il giudizio, vista la improcedibilità del ricorso principale, debba qui esprimersi sul documento caratteristico impugnato con i motivi aggiuntisi, si ritiene opportuno analizzare, comunque, tutti i diversi documenti valutativi che si sono succeduti, per avere un quadro complessivo dell’azione amministrativa.
4.1. La prima scheda valutativa, datata 24 dicembre 2021, era stata annullata all’esito del ricorso gerarchico proposto dall’odierno ricorrente, in quanto erano “ emers[i] chiaramente:
- disarmonia e contraddittorietà tra i giudizi analitici, descrittivi e finali del Compilatore, il quale attribuisce al ricorrente la qualifica finale di eccellente a fronte del declassamento della voce analitica n.24: senso della disciplina, come noto di particolare valenza, attribuendo allo stesso “…un discreto senso di lealtà e riservatezza…”, in contrasto con l’attribuzione del valore apicale alla voce n. 7 lealtà, affermando, infine che “…Nel periodo di valutazione, si è adoperato con iniziativa…necessitando talvolta di supervisione e coordinamento esterno…”;
- carenza di motivazione, disarmonia e contraddittorietà dei giudizi del 1° e del 2° Revisore che, in parere di non concordanza con il Compilatore, abbattono le voci analitiche n.4: esemplarità e n.7: lealtà ad un livello corrispondente a inferiore alla media, omettendo di motivare diffusamente tale repentino abbassamento nei rispettivi giudizi sintetico-descrittivi, declassando altresì le qualità professionali relative alle voci n.14: gestione del personale, n.16: capacità di lavorare in gruppo, n.17: capacità relazionali e n.18: motivazione al lavoro e dedizione ad un livello corrispondente a superiore alla media, concordando, al contrario, con il compilatore per quanto concerne la voce n.27: rendimento, quest’ultimo, in particolare, attestato ad un livello apicale evidentemente incompatibile, tra l’altro, con l’attribuzione della qualifica finale di superiore alla media ”.
Con la medesima decisione si era altresì rimarcata la necessità di rispettare le indicazioni rese con la circolare del 25 luglio 2011, adottata dalla medesima autorità, secondo cui, in caso di repentini abbassamenti di qualifica dopo una serie ininterrotta di valutazioni apicali, l’atto deve essere supportato da adeguato apparato motivazionale.
4.2. Nella successiva scheda del 13 luglio 2022, redatta all’esito del ricorso gerarchico, il giudizio finale di “ superiore alla media ”, già contestato dal ricorrente, è stato comunque confermato.
Tuttavia, dall’esame di tale documento, traspare nuovamente la mancanza di armonia e conseguenzialità fra le valutazioni analitiche ed i giudizi finali del primo e secondo revisore.
In particolare, il giudizio del primo revisore è intrinsecamente contraddittorio, laddove concorda su tutte le valutazioni analitiche, salvo una, del compilatore, eppure, alla fine, contrariamente alla proposta di quest’ultimo per un giudizio finale di “ eccellente ”, esprime nuovamente un giudizio di “ superiore alla media ”, con ciò reiterando quel difetto di coerenza fra valutazioni analitiche e giudizio finale già stigmatizzato in sede giustiziale.
Inoltre, risulta un evidente contraddizione anche nei giudizi descrittivi espressi dai due revisori, che, adombrando il dubbio di voler comunque difendere la propria originaria valutazione e mantenere l’esito già espresso con la prima scheda valutativa annullata, risultano molto più gravi e negativi nei confronti dell’interessato rispetto ai giudizi già espressi con la precedente scheda, esprimendo una valutazione che, tuttavia, avrebbe giustificato un giudizio finale addirittura inferiore a quello di “ superiore alla media ”.
4.3. Tali aspetti sono stati condivisi dall’amministrazione militare, che, con provvedimento del 21 ottobre 2022, ha annullato in autotutela tale seconda scheda, ritenendo che, ancora una volta, “ non è stato assicurato il necessario rapporto di armonia e consequenzialità tra le aggettivazioni analitiche selezionate dall’autorità valutatrice, i giudizi formulati dal compilatore/1° revisore/2° revisore, il giudizio finale e le qualifiche attribuite ”.
4.4. Passando ora all’esame della scheda valutativa impugnata coi motivi aggiunti, le censure mosse coi motivi aggiunti risultano fondate, nei limiti di seguito indicati, rinvenendosi in essa i medesimi vizi già riscontrati nei due precedenti documenti caratteristici.
Dall’esame del nuovo documento, risulta che i revisori hanno, da un lato, reso giudizi inferiori per alcune voci analitiche, dall’altro addolcito i giudizi conclusivi, con lo scopo di restituire coerenza e armonia alla complessiva valutazione.
Senonché, quanto alle voci analitiche, come condivisibilmente rilevato da parte ricorrente, il primo revisore, nel correggere, in peggio, la propria valutazione, ha omesso di addurre ragioni giustificative, limitandosi ad esprimere una valutazione di non concordanza, ciò che manifesta un evidente vizio di motivazione, tanto più grave ove si consideri che il documento in esame rappresenta la terza versione del medesimo documento caratteristico, succedendo a due schede redatte per il medesimo periodo, entrambe già annullate per i medesimi vizi.
Quanto poi ai giudizi conclusivi, i due revisori hanno ripetuto i vizi motivazionali che avevano portato all’annullamento in sede giustiziale della prima scheda valutativa, avendo nuovamente omesso di motivare diffusamente in ordine al repentino abbassamento di qualifica.
Sicché, se è vero che le correzioni apportate dai revisori, fra voci analitiche e giudizi conclusivi, hanno reso coerente il complessivo giudizio delle voci analitiche interne con la qualifica finale di “ superiore alla media ”, che si è inteso mantenere – così superando il vizio riscontrato nella decisione del ricorso gerarchico ed anche nel provvedimento di annullamento in autotutela, di mancanza di “ armonia e conseguenzialità ” fra le varie parti della scheda valutativa – è altresì vero che, nella nuova scheda, i revisori – che sono i medesimi delle precedenti schede annullate – non hanno fornito alcuna motivazione a sostegno delle nuove e deteriori valutazioni.
A fronte di ciò, tenuto, altresì, conto della complessiva azione amministrativa, come sin qui esaminata, e del succedersi dei provvedimenti adottati, non può non condividersi il rilievo di parte ricorrente, secondo cui gli interventi di modifica delle proprie precedenti valutazioni nel nuovo documento qui in esame, per quanto astrattamente “ idone[i] a raggiungere lo scopo della coerenza del giudizio finale con le singole valutazioni ”, hanno privato, in concreto, di “ attendibilità ed obiettività ” il giudizio complessivamente reso dai due revisori, che, in considerazione di quanto rilevato, pare piuttosto esprimere l’intento di difendere, comunque, la propria originaria valutazione, mantenendo l’esito già espresso con la prima scheda valutativa annullata.
5. Per le esposte ragioni, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre va accolto il ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento dell’atto con esso impugnato, salva l’ulteriore attività amministrativa.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- condanna l’amministrazione intimata a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €. 2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco DI, Presidente
NA BA, Primo Referendario
OL CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL CO | Marco DI |
IL SEGRETARIO