TAR Venezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 51
TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il ricorso principale è stato proposto avverso una scheda valutativa che è stata successivamente annullata in autotutela dall'amministrazione e sostituita da una nuova scheda, impugnata con motivi aggiunti. Pertanto, è venuto meno l'interesse alla decisione sul ricorso principale.

  • Accolto
    Illegittimità per violazione degli artt.688 e 689 del d.P.R. 90/2010 – violazione delle “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze armate” – illogicità, contraddittorietà, irrazionalità intrinseca - violazione del principio di necessaria armonia e conseguenzialità – vizio di motivazione – errore e travisamento – violazione del principio di buon andamento della p.a. – sviamento – ingiustizia manifesta

    La Corte ha ritenuto che, nonostante le correzioni apportate dai revisori abbiano reso coerente il giudizio finale con le valutazioni analitiche, questi ultimi non abbiano fornito alcuna motivazione a sostegno delle nuove e peggiorative valutazioni. Questo vizio di motivazione, unito al succedersi di atti annullati per vizi analoghi, ha privato di attendibilità e obiettività il giudizio complessivamente reso dai revisori, i quali sembrano aver agito con l'intento di difendere la propria originaria valutazione.

  • Accolto
    Illegittimità per violazione degli artt.688 e 689 del d.P.R. 90/2010 – violazione delle “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze armate” – illogicità, contraddittorietà, irrazionalità intrinseca - violazione del principio di necessaria armonia e conseguenzialità – vizio di motivazione – errore e travisamento – violazione del principio di buon andamento della p.a. – sviamento – ingiustizia manifesta

    La Corte ha ritenuto che, nonostante le correzioni apportate dai revisori abbiano reso coerente il giudizio finale con le valutazioni analitiche, questi ultimi non abbiano fornito alcuna motivazione a sostegno delle nuove e peggiorative valutazioni. Questo vizio di motivazione, unito al succedersi di atti annullati per vizi analoghi, ha privato di attendibilità e obiettività il giudizio complessivamente reso dai revisori, i quali sembrano aver agito con l'intento di difendere la propria originaria valutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 51
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 51
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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