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Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 4796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4796 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FI IV NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIBUNALE MILITARE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
lette/sentite le conclusioni del PG L - VX • -7121.,t)-4.; ..it-ek c-e-u. tt..9 c 3.3 pert J2-5> i i - ott( Penale Sent. Sez. 1 Num. 4796 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 13/10/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 21 gennaio 2021 il Tribunale Militare di Verona - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di AN VI NI la revoca della pena sospesa di cui alla sentenza emessa in data 13 novembre 2017 (irrevocabile il 6 febbraio 2018), per inadempimento dei correlati obblighi risarcitori. 1.1 In premessa, la decisione esamina il profilo processuale in punto di validità della udienza camerale, risolvendolo in senso affermativo. Risulta in particolare che il giorno dell'udienza - fissata per le ore 12 - è pervenuta da parte del AN alle ore 10.46 una PEC con cui si rappresentava l'impossibilità di partecipare all'udienza per motivi di salute (con allegazione di un certificato medico). La comunicazione è stata visionata dal Tribunale dopo la trattazione di udienza. Sul punto il Tribunale evidenzia che in nessun atto antecedente il AN aveva manifestato la volontà di presenziare all'udienza e pertanto il dedotto impedimento, anche se fosse stato conosciuto tempestivamente dal Collegio, non avrebbe determinato il rinvio della trattazione. Inoltre si evidenzia che nei procedimenti camerali la richiesta di partecipazione deve precedere la rappresentazione dell'impedimento, lì dove nel caso in esame le due situazioni sono state rappresentate in un unico atto. 1.2 Nel merito, il Tribunale osserva che il AN era in condizioni tali da realizzare l'adempimento, posto che la decisione è divenuta irrevocabile nel febbraio del 2018, in un momento in cui il AN percepiva regolare stipendio (sino al marzo del 2019), era titolare di un conto associato ad un dossier titoli (in essere al settembre del 2020) su cui risultano bonifici che gli consentivano di adempiere. Inoltre, dopo aver ottenuto nel giugno del 2018 una rateizzazione, versava solo una rata mensile, disinteressandosi del residuo adempimento. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - AN VI NI, articolando più motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento. 2 Si ritiene illegittima, per violazione del contraddittorio, la trattazione di udienza nonostante la comunicazione da parte del AN della volontà di partecipare e del contestuale impedimento. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione. AN ha realizzato un adempimento parziale (1800 euro su 5000) ed ha successivamente ottenuto una rateizzazione, in ragione del mutato quadro occupazionale. La retribuzione indicata nella decisione (sino a marzo del 2019, era stata ridotta del 50%). Da qui la deduzione di manifesta illogicità della motivazione. 2.3 Al terzo motivo si deduce violazione del canone legale del favor rei, trattandosi di esecuzione relativa a fatti depenalizzati. 2.4 Al quarto motivo si deduce vizio del procedimento verificatosi in sede di cognizione, tale da invalidare la sentenza di condanna. fl-ii 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Il dedotto vizio del procedimento - al primo motivo di ricorso - non sussiste. Ed invero la richiesta di presenziare perveniva contestualmente alla rappresentazione dell'impedimento lo stesso giorno di udienza, lì dove deve essere trasmessa in precedenza (v. Sez. I n. 2865 del 13.12.2012, dep. 2013, rv 254701), potendo essere delegato l'ascolto al Magistrato di Sorveglianza nell'ipotesi di cui all'art. 666 comma 4 cod.proc.pen.. Nessun rilievo ha pertanto l'avvenuto esame della domanda in un momento posteriore alla trattazione, come si è ritenuto in sede di merito, con rigetto del motivo di ricorso. 3.2 I restanti motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza. Ed invero è principio consolidato quello per cui la revoca della pena sospesa - ove subordinata al risarcimento dei danni - non possa disporsi lì dove emerga l'assoluta impossibilità di adempiere (tra le molte, Sez. I n. 43905 del 14.10.2013, rv 257587). l/ N. Tale condizione, tuttavia, deve essere dimostrata dal soggetto obbligato in modo adeguato e spetta al giudice dell'esecuzione valutare l'attendibilità e la rilevanza delle condizioni di fatto dedotte (Sez. VI n. 33020 del 8.5.2014, rv 260555). Nel caso in esame a fronte di verifica ampia e argomentata, da parte del giudice della esecuzione, della possibilità di realizzare l'adempimento (peraltro rateizzato) il ricorrente oppone non già specifiche circostanza di fatto ma una doglianza del tutto generica, non essendo state introdotte - già in sede di merito - ragioni effettivamente ostative al versamento dell'importo, così come rateizzato. 3.3 I fatti oggetto del giudizio di cognizione, inoltre, hanno tuttora rilievo penale (trattandosi di disobbedienza aggravata, insubordinazione con ingiuria e diffamazione aggravata), né le eventuali nullità verificatesi nel giudizio di cognizione sopravvivono, per principio generale, al giudicato (v. da ultimo Sez. U 2021 ric. Lovric rv 280931). Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Prrsi ent
lette/sentite le conclusioni del PG L - VX • -7121.,t)-4.; ..it-ek c-e-u. tt..9 c 3.3 pert J2-5> i i - ott( Penale Sent. Sez. 1 Num. 4796 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 13/10/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 21 gennaio 2021 il Tribunale Militare di Verona - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di AN VI NI la revoca della pena sospesa di cui alla sentenza emessa in data 13 novembre 2017 (irrevocabile il 6 febbraio 2018), per inadempimento dei correlati obblighi risarcitori. 1.1 In premessa, la decisione esamina il profilo processuale in punto di validità della udienza camerale, risolvendolo in senso affermativo. Risulta in particolare che il giorno dell'udienza - fissata per le ore 12 - è pervenuta da parte del AN alle ore 10.46 una PEC con cui si rappresentava l'impossibilità di partecipare all'udienza per motivi di salute (con allegazione di un certificato medico). La comunicazione è stata visionata dal Tribunale dopo la trattazione di udienza. Sul punto il Tribunale evidenzia che in nessun atto antecedente il AN aveva manifestato la volontà di presenziare all'udienza e pertanto il dedotto impedimento, anche se fosse stato conosciuto tempestivamente dal Collegio, non avrebbe determinato il rinvio della trattazione. Inoltre si evidenzia che nei procedimenti camerali la richiesta di partecipazione deve precedere la rappresentazione dell'impedimento, lì dove nel caso in esame le due situazioni sono state rappresentate in un unico atto. 1.2 Nel merito, il Tribunale osserva che il AN era in condizioni tali da realizzare l'adempimento, posto che la decisione è divenuta irrevocabile nel febbraio del 2018, in un momento in cui il AN percepiva regolare stipendio (sino al marzo del 2019), era titolare di un conto associato ad un dossier titoli (in essere al settembre del 2020) su cui risultano bonifici che gli consentivano di adempiere. Inoltre, dopo aver ottenuto nel giugno del 2018 una rateizzazione, versava solo una rata mensile, disinteressandosi del residuo adempimento. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - AN VI NI, articolando più motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento. 2 Si ritiene illegittima, per violazione del contraddittorio, la trattazione di udienza nonostante la comunicazione da parte del AN della volontà di partecipare e del contestuale impedimento. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione. AN ha realizzato un adempimento parziale (1800 euro su 5000) ed ha successivamente ottenuto una rateizzazione, in ragione del mutato quadro occupazionale. La retribuzione indicata nella decisione (sino a marzo del 2019, era stata ridotta del 50%). Da qui la deduzione di manifesta illogicità della motivazione. 2.3 Al terzo motivo si deduce violazione del canone legale del favor rei, trattandosi di esecuzione relativa a fatti depenalizzati. 2.4 Al quarto motivo si deduce vizio del procedimento verificatosi in sede di cognizione, tale da invalidare la sentenza di condanna. fl-ii 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Il dedotto vizio del procedimento - al primo motivo di ricorso - non sussiste. Ed invero la richiesta di presenziare perveniva contestualmente alla rappresentazione dell'impedimento lo stesso giorno di udienza, lì dove deve essere trasmessa in precedenza (v. Sez. I n. 2865 del 13.12.2012, dep. 2013, rv 254701), potendo essere delegato l'ascolto al Magistrato di Sorveglianza nell'ipotesi di cui all'art. 666 comma 4 cod.proc.pen.. Nessun rilievo ha pertanto l'avvenuto esame della domanda in un momento posteriore alla trattazione, come si è ritenuto in sede di merito, con rigetto del motivo di ricorso. 3.2 I restanti motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza. Ed invero è principio consolidato quello per cui la revoca della pena sospesa - ove subordinata al risarcimento dei danni - non possa disporsi lì dove emerga l'assoluta impossibilità di adempiere (tra le molte, Sez. I n. 43905 del 14.10.2013, rv 257587). l/ N. Tale condizione, tuttavia, deve essere dimostrata dal soggetto obbligato in modo adeguato e spetta al giudice dell'esecuzione valutare l'attendibilità e la rilevanza delle condizioni di fatto dedotte (Sez. VI n. 33020 del 8.5.2014, rv 260555). Nel caso in esame a fronte di verifica ampia e argomentata, da parte del giudice della esecuzione, della possibilità di realizzare l'adempimento (peraltro rateizzato) il ricorrente oppone non già specifiche circostanza di fatto ma una doglianza del tutto generica, non essendo state introdotte - già in sede di merito - ragioni effettivamente ostative al versamento dell'importo, così come rateizzato. 3.3 I fatti oggetto del giudizio di cognizione, inoltre, hanno tuttora rilievo penale (trattandosi di disobbedienza aggravata, insubordinazione con ingiuria e diffamazione aggravata), né le eventuali nullità verificatesi nel giudizio di cognizione sopravvivono, per principio generale, al giudicato (v. da ultimo Sez. U 2021 ric. Lovric rv 280931). Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Prrsi ent