Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 16/04/2026, n. 6839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6839 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06839/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16190/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16190 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Jenny Lopresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro Pro Tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Ricorso avverso decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. RD SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso, i motivi e la cronologia degli eventi relativi allo stesso;
-in data -OMISSIS- viene notificata la comunicazione di preavviso di rigetto (cfr doc. 2) individuante una notizia di reato del -OMISSIS-;
- la difesa invia al Ministero in data -OMISSIS- istanza di sospensione del procedimento per ricercare l’effettiva sussistenza della contestazione mossa tenuto conto delle
restrizioni OV per l’accesso agli uffici del tribunale, rinvenuto un rilievo penalistico diverso rispetto a quanto contestato (decreto penale di condanna rispetto a comunicazione di notizia di reato) provvedeva a richiedere avanti al Tribunale di Sorveglianza istanza di riabilitazione del reato commesso che interveniva in data -OMISSIS- (cfr doc-4).
- in data -OMISSIS- lo scrivente difensore inviava seconda memoria difensiva contenente l’ordinanza di estinzione del Tribunale di Sorveglianza di Venezia;
- in data -OMISSIS- (cfr 5) veniva notificato il provvedimento di rigetto riportante motivi diversi e aggiuntivi rispetto alla comunicazione di preavviso di rigetto: da “ulteriori accertamenti è emerso che il procedimento si è concluso con decreto penale di condanna n. -OMISSIS- del Tribunale di Treviso” che non teneva in considerazione né motivava circa l’intervenuta riabilitazione da parte del Tribunale di Sorveglianza.
Il ricorrente ha dimostrato nella seconda memoria di essere stato riabilitato, di essere inserito ed integrato socialmente unitamente alla famiglia divenendo un contributo per la comunità (cfr 7,8);
L’amministrazione in luogo in emettere un provvedimento di rigetto avrebbe dovuto emettere nuova comunicazione di rigetto contenente il motivo nuovo individuato ed in ogni caso in ossequio alla normativa OV disposta dal decreto Cura Italia consentire la sospensione del
procedimento e garantire il diritto di difesa al difensore tenuto conto che anche i tribunali consentivano limitatissimi ingressi contingentati.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e che perciò vada respinto.
Per la loro connessione logica ed omogeneità funzionale le censure dedotte possono essere trattate congiuntamente.
Giova premettere che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, come si desume dall'art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza "può" essere concessa.
Ne deriva che, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e sulle sue possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino, con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità.
Lo straniero, con il provvedimento di concessione della cittadinanza, è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri. Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’Amministrazione ritenga che il cittadino straniero possegga ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza, ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr. in termini, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 29 settembre 2022 n. 8390 e 23 dicembre 2019, n. 8734).
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una motivazione che appaia logica, coerente e ragionevole.
In proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. III, 29 settembre 2022, n. 8390) ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale come quello in esame, il sindacato del Giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
Applicando le descritte coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia legittimamente ancorato il proprio giudizio negativo ai fini della formulazione del giudizio prognostico sull’inserimento del ricorrente nella comunità nazionale, al suo coinvolgimento in un procedimento penale per il reato di cui all’art. 624 del codice penale, poi definito con decreto di condanna e successiva riabilitazione.
Il ricorrente lamenta che l’Amministrazione non avrebbe tenuto in giusta considerazione l’esito a lui favorevole del procedimento penale in questione.
La doglianza è infondata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il comportamento dell'istante, nonostante l’estinzione del reato, rimane valutabile come fatto storico e, pertanto, può essere, come accaduto nel caso in esame, ragionevolmente considerato indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. in termini, TAR Lazio, sez. V bis, 8 gennaio 2025, n. 324).
Al riguardo, infatti, si è condivisibilmente precisato che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e la condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che egli possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato, anche considerato che “le valutazioni volte all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano valutate negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057).
Non sono fondate neanche le doglianze con cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione dell’integrazione, sua e della sua famiglia, nel tessuto sociale italiano testimoniata dall’attività lavorativa svolta.
Tale circostanza non può infatti assurgere ad elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno il constatato motivo ostativo alla concessione dello status di cittadino, visto che lo stabile inserimento costituisce il prerequisito della richiesta di cittadinanza.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi normativamente previsti), si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
Infine anche la censura richiedente una nuova comunicazione ex 10 bis è infondata, posto che la motivazione presunta nuova in realtà rientra nella già avvenuta conoscenza della ragione fondante il diniego- vale a dire la precedente condanna per furto, sicchè una nuova comunicazione si sarebbe tradotta in un inutile aggravio procedimentale.
Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
Sussistono giuste ragioni, in considerazione della mancanza di difese scritte da parte della resistente Amministrazione e delle peculiarità della materia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD SA, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.