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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/11/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De IS Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 948/2025 promossa con ricorso depositato in data 04/09/2025 da
, nato a [...], il [...] Parte_1
(C.F. ) e residente in [...] e C.F._1
, nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
) e residente in [...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Chiara Schiavi del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17/09/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 23/07/2005 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Ascoli
Piceno, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2005 al n. 125 parte 2
Serie A);
- dall'unione coniugale nasceva un figlio: , nato a [...] Persona_1
Tronto il 1°/4/2007;
- in data 26 ottobre 2010 il Tribunale di Ascoli Piceno omologava la separazione consensuale tra i suddetti coniugi alle condizioni tutte di cui al ricorso ed al verbale di udienza del 5/10/2010;
- dalla data della separazione i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati e non vi è stata alcuna riconciliazione;
pertanto, la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
a) Essi coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza e con obbligo di comunicare ogni variazione nei termini di legge;
b) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per Parte_1 Parte_2
il mantenimento del figlio , fino a quando il medesimo non diventerà Persona_1
economicamente indipendente, entro e non oltre il trenta di ogni mese, un assegno mensile di euro duecento (ovvero euro 200,00) a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato all'ex coniuge. Il contributo al mantenimento sopra indicato verrà corrisposto direttamente al figlio della coppia a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al medesimo in caso di iscrizione alla facoltà universitaria ovvero ad un'accademia dal medesimo scelte nella prosecuzione del proprio percorso di studi. Le somme versate a titolo di mantenimento saranno rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
c) i coniugi provvederanno al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio secondo il protocollo sulle spese straordinarie vigente dinanzi il
Tribunale di Ascoli Piceno che si allega previo accordo in merito alle stesse nonché esibizione di regolare documentazione giustificativa;
d) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
e) stante la maggiore età del figlio, le parti hanno deciso di lasciare ampia libertà allo stesso di decidere i modi ed i tempi delle visite e della permanenza presso il padre, in quanto vivrà presso la madre, in Monteprandone (AP), alla via dei Tigli n. 22/E, nell'abitazione di proprietà della sig.ra ; Parte_2
f) i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni variazione di residenza o domicilio;
g) le parti dichiarano di aver già provveduto alla definizione di ogni altra questione patrimoniale inerente il pregresso rapporto di coniugio per cui non hanno reciprocamente alcunché da pretendere l'uno dell'altro;
h) i coniugi convengono, sin d'ora, di voler procedere in assenza di udienza di comparizione dei coniugi, a tal proposito dichiarando espressamente di non volersi riconciliare, prediligendo la trattazione attraverso note scritte.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De IS e fissava per il giorno 6/11/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla
L. 55 dell'11.5.2015; di talché è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli del figlio
[...]
, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Per_1
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 23/07/2005 ad Ascoli Piceno, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 Parte 2 Serie A N. 125, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 27/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De IS Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De IS Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 948/2025 promossa con ricorso depositato in data 04/09/2025 da
, nato a [...], il [...] Parte_1
(C.F. ) e residente in [...] e C.F._1
, nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
) e residente in [...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Chiara Schiavi del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17/09/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 23/07/2005 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Ascoli
Piceno, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2005 al n. 125 parte 2
Serie A);
- dall'unione coniugale nasceva un figlio: , nato a [...] Persona_1
Tronto il 1°/4/2007;
- in data 26 ottobre 2010 il Tribunale di Ascoli Piceno omologava la separazione consensuale tra i suddetti coniugi alle condizioni tutte di cui al ricorso ed al verbale di udienza del 5/10/2010;
- dalla data della separazione i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati e non vi è stata alcuna riconciliazione;
pertanto, la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
a) Essi coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza e con obbligo di comunicare ogni variazione nei termini di legge;
b) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per Parte_1 Parte_2
il mantenimento del figlio , fino a quando il medesimo non diventerà Persona_1
economicamente indipendente, entro e non oltre il trenta di ogni mese, un assegno mensile di euro duecento (ovvero euro 200,00) a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato all'ex coniuge. Il contributo al mantenimento sopra indicato verrà corrisposto direttamente al figlio della coppia a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al medesimo in caso di iscrizione alla facoltà universitaria ovvero ad un'accademia dal medesimo scelte nella prosecuzione del proprio percorso di studi. Le somme versate a titolo di mantenimento saranno rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
c) i coniugi provvederanno al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio secondo il protocollo sulle spese straordinarie vigente dinanzi il
Tribunale di Ascoli Piceno che si allega previo accordo in merito alle stesse nonché esibizione di regolare documentazione giustificativa;
d) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
e) stante la maggiore età del figlio, le parti hanno deciso di lasciare ampia libertà allo stesso di decidere i modi ed i tempi delle visite e della permanenza presso il padre, in quanto vivrà presso la madre, in Monteprandone (AP), alla via dei Tigli n. 22/E, nell'abitazione di proprietà della sig.ra ; Parte_2
f) i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni variazione di residenza o domicilio;
g) le parti dichiarano di aver già provveduto alla definizione di ogni altra questione patrimoniale inerente il pregresso rapporto di coniugio per cui non hanno reciprocamente alcunché da pretendere l'uno dell'altro;
h) i coniugi convengono, sin d'ora, di voler procedere in assenza di udienza di comparizione dei coniugi, a tal proposito dichiarando espressamente di non volersi riconciliare, prediligendo la trattazione attraverso note scritte.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De IS e fissava per il giorno 6/11/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla
L. 55 dell'11.5.2015; di talché è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli del figlio
[...]
, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Per_1
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 23/07/2005 ad Ascoli Piceno, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 Parte 2 Serie A N. 125, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 27/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De IS Dott.ssa Alessandra Panichi