Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 25/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 2001 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Giudice Onorario di Asti, Dr. Salvatore Sorgi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
Sig. , rappresentato/a/e/i e difeso/a/e/i dall'Avv. COPPA PAOLA, presso il Parte_1 cui studio in Alba (CN), in Via Ospedale 13 è elettivamente domiciliato per delega in calce.
Attore
CONTRO
Sigg. rappresentata/o/e/i e difesa/o/e/i disgiuntamente e/o Controparte_1 congiuntamente dall' Avv.to e dall'Avv.to , presso il cui studio rispettivamente in è/sono elettivamente domiciliati per delega in calce
Convenuto
OGGETTO: Contratto di Deposito
CONCLUSIONI
Voglia il Giudice Onorario, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
NEL MERITO: Per l'attore In via principale: dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. al risarcimento Controparte_1 del danno subito dal sig. per la mancata consegna e restituzione dei 4 flipper, come Parte_1 meglio indicati in premessa, in misura pari ad € 57.568,00 ovvero veriore somma, maggiore o minore, ritenuta da questo Giudice e risultante all'esito di eventuale disponenda CTU
In ogni caso:
- con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa e di patrocinio.
Depositato ricorso introduttivo in data 03/10/2024, l'attore evocava in giudizio avanti al
Tribunale di Asti la controparte, perchè ivi venisse accertato il danno subito dal Sig. a Parte_1 seguito della mancata consegna e restituzione di nr. 4 flipper, per un valore complessivo di €.
57.568/00 o veriore somma, maggiore o minore, ritenuta in sede giudiziale e risultante all'esito di eventuale disponenda CTU.
Parti convenuta non si costituiva in giudizio e né compariva.
Pronunciata la contumacia di parte resistente, una volta verificata la regolarità della eseguita notifica, e ritenuta la causa esaurientemente istruita il G.O. rimetteva parte ricorrente avanti a sé per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito delle precisate conclusioni e della discussione orale, il G.O. tratteneva la causa a sentenza.
Si viene, quindi, per la pronuncia ed il deposito della decisione, chiarendo che il mancato rispetto del termine ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. è da ricondurre a diversi impegni presso l'Amministrazione di appartenenza.
In fatto
Parte ricorrente espone i seguenti fatti:
- Aver lasciato in deposito e custodia a controparte nr. 4 flipper di sua proprietà, di ognuno dei quali viene riportato il presunto prezzo (sul punto si riporta al doc. 9 in atti di parte ricorrente);
- Controparte si è assunto l'obbligo di restituire tali beni, ricevuti in deposito e custodia, come da dichiarazione con firma autografa del 31.12.2023 (sul punto si riporta al doc. 1 in atti di parte ricorrente);
- Alla scadenza del menzionato termine nessuno dei 4 flipper vengono restituiti e ciò anche a dispetto della ricevuta diffida ad adempiere (in tal senso doc. 2 in atti di parte ricorrente);
- In forza di successivo decreto ingiuntivo telematico nr. 436 del 16.04.2024, emesso dal
Tribunale di Asti e munito di formula provvisoriamente esecutiva, viene ingiunto a controparte di consegnare al ricorrente immediatamente i nr. 4 flipper sopracitati;
- Seguiva la richiesta di pignoramento e di consegna dei beni c/o il debitore esecutato, nonché due tentativi di accesso presso la residenza del debitore esecuto in esecuzione dell'ingiunto ordine di consegna, entrambi con esito negativo;
- L'emesso decreto ingiuntivo, in data 24.09.2024, veniva dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c.
In diritto
Il ricorrente sostiene la tesi dell'intervenuto rapporto contrattuale di deposito di beni mobili ex art. 1766 c.c., in forza del quale controparte ha assunto il proprio obbligo di custodia e consegna di nr. 4 flipper.
Non avendo assolto all'assunto obbligo nei termini, come da dichiarazione allegata in atti (doc. nr. 1 in atti diparte ricorrente), il ricorrente, nel dedurre l'inadempienza contrattuale di controparte, chiede ex art. 1218 c.c. il conseguente risarcimento del danno nella misura del valore di mercato di tali beni, ovvero per un importo complessivo di €. 57.568/00; Circa il quantum del risarcimento, come richiesto in atti e sopra riportato, il ricorrente si avvale di quotazioni di mercato tratte da siti web (doc. 9 in atti di parte ricorrente), ritenendo peraltro precluso ogni esame sul valore dei riferiti flipper, stante l'intervenuta efficacia di giudicato assunta dal decreto non opposto.
Considerato il punto in diritto ed in ragione delle conclusioni, di cui al ricorso introduttivo, va esaminato preliminarmente il tema sulla prova dell'inadempimento di una obbligazione contrattuale.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità (ex plurimis CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533), il creditore, che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Non vi è dubbio che ricorra un'ipotesi di inadempienza contrattuale (mancato assolvimento dell'obbligo di consegna di nr. 4 flipper ex art. 1766 c.c.) per cui, secondo le richiamate indicazioni della giurisprudenza di legittimità in tema di incombenti probatori, sul ricorrente, che lamenta l'inadempienza di controparte e chiede il risarcimento del danno, grava l'onere di produrre il titolo negoziale o legale del suo diritto, mentre su parte resistente incombe l'onere di provare l'intervenuta consegna dei richiesti e menzionati beni o in alternativa l'impossibilità ad assolvere a tale obbligo per causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ove rientra il caso fortuito, nonché il fatto del terzo o dello ricorrente stesso.
Non vi è dubbio che il ricorrente abbia assolto prontamente alla prova dell'inadempimento, producendo l'emesso decreto ingiuntivo del Trib. di Asti nr. 436 del 16.04.2024, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione ex art. 647 c.p.c.
Nonostante l'intimato precetto, regolarmente notificato in data 30.04.2024 (doc. 5 in atti di parte ricorrente) e i successivi due tentativi di esecuzione dell'ordine di consegna c/o il luogo di residenza del debitore (nessun ricorso, però, all'assistenza della forza pubblica ex art. 513 co. 2 c.pc.), ove presumibilmente vengono custoditi i 4 flipper, ad oggi l'obbligo di restituzione in capo alla controparte non è stato assolto.
Dato l'intervenuto decreto ingiuntivo del Trib. di Asti e in considerazione della natura definitiva della sua efficacia, per mancata opposizione ex art. 647 c.p.c., l'emesso provvedimento monitorio ha acquisito efficacia di giudicato, non soltanto in ordine all'azionato credito (rectius dir. alla restituzione), ma anche in relazione al relativo titolo posto a fondamento del preteso diritto.
Ovvero, il provvedimento monitorio contiene una statuizione definitiva, non solo sull'obbligo di consegna dei flipper, ma anche sul titolo, sui cui si fonda l'obbligo a carico di parte resistente, e sulla lamentata inadempienza di quest'ultimo, il quale nulla può a questo punto opporre in via di azione o eccezione in merito al definito e sciolto rapporto di deposito ex art. 1766 c.c. Peraltro, risultando il resistente parte contumaciale, nessuna azione o eccezione risulta mossa o depositata in atti.
Tenuto conto delle conclusioni in atti e, quindi, dell'avanzata istanza di risarcimento del danno, nonchè visto l'art. 1223 c.c., il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente rimane, però, subordinato alla raggiunta prova sia della perdita subita dal creditore
(danno emergente) che del mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità fra inadempimento e danno).
La costante giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. sent. nr 24632/15) ritiene, infatti, che per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità.
Se l'efficacia di giudicato, assunta dal decreto ingiuntivo non opposto e diventato definitivo ex art. 647 c.p.c., non pone problemi in punto di intervenuto titolo, così come sull'accertato inadempimento, diversa è la questione in tema di accertamento dell'an e del quantum debeatur del preteso diritto al risarcimento.
Quanto alla vexata quaestio della vis expansiva del giudicato, secondo la concorde giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ., sez. II, sent. 6628/06), “se l'accertamento dell'esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico - giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e, pertanto, spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto.
Analogamente, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo”.
E' di tutta evidenza che se la forza di giudicato del provvedimento monitorio definitivo copre il preteso diritto ed il relativo titolo, tuttavia non si estende ai fatti, che determinano un mutamento del petitum, laddove questi risulti essere diverso da quello contenuto nel ricorso esaminato dal decreto ingiutivo.
L'analisi rimane ferma anche tenuto conto di Cassazione più recente (ex plurimis Cass. Civ., sez. II, sent. 8937/24), la quale sostiene che “il principio, secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”.
Al di là della diversa natura del diritto azionato con il ricorso ex art. 638 c.p.c. (diritto di restituzione in capo al ricorrente e correlato obbligo di fare per il debitore ingiunto), viene, comunque, ribadita la regola, secondo cui la forza di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo definitivo copre il dedotto e deducibile, precludendo così ogni successivo riesame di nuovi argomenti ed elementi, ove relativi solo allo stesso “petitum”.
Nel corrente giudizio, accertato in via definitiva sia il titolo, su cui si fonda il diritto di restituzione dei flipper, che l'inadempienza contrattuale di controparte, tuttavia, in considerazione del fatto che le conclusioni dell'atto introduttivo contengono un'istanza avente ad oggetto un bene della vita (una somma di denaro a risarcimento del subito e presunto danno) diverso da quello contenuto nell'intervenuto giudicato, incombe su parte ricorrente anche il compito di fornire la prova sia del danno emergente, che del lucro cessante ex art. 1223 c.c.
Ribadito che l'efficacia di giudicato del pronunciato e definitivo decreto ingiuntivo in alcun modo possa servire a provare il valore di mercato dei beni mobili de quibus, non risulta, a parere dello scrivente, che il ricorrente abbia assolto in alcun modo al proprio incombente.
Quanto, poi, al criterio di liquidazione in particolare del danno emergente, come nella vicenda de qua, costante giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ., sez. II, sent. 6651/03) ribadisce che “nello specifico tema del risarcimento del danno per equivalente monetario, in caso di inadempimento contrattuale di un'obbligazione di fare, questa Corte ha sempre affermato il principio per cui tale risarcimento riveste natura e svolge funzione sostitutiva della prestazione mancata, e gli effetti della situazione pregiudizievole permangono sino a quando il danno sia risarcito, ossia fino alla data della sentenza se la riparazione sia stata richiesta al giudice;
cosicché il pregiudizio derivante dalla mancata acquisizione di un bene deve essere risarcito con la prestazione del suo equivalente in danaro, determinato con riferimento al momento in cui avviene la liquidazione e non a quello in cui si realizza la violazione contrattuale”.
In assenza di una perizia di parte e, comunque, non ricorrendo le condizioni per una CTU sui beni de quibus, anche perchè non risultano accessibili i luoghi laddove gli stessi risultano astrattamente in custodia, non è in alcun modo possibile valutarne lo stato di fatto per così procedere nel corso del giudizio alla liquidazione di una somma di denaro equivalente, in sostituzione del bene perduto. Di certo e ragionevolmente non costituiscono valori attendibili di mercato, in quanto riferite al prodotto di primo consumo, quelle contenute in atti di parte ricorrente e tratte dal web, che peraltro costituiscono valutazioni di difficile lettura in riferimento ai modelli “Metallica Limited Edition” e
“The Munster Limited Edition” (doc. 9 in atti di parte ricorrente).
Tenuto conto di quanto fin qui esposto, quindi, le conclusioni di parte ricorrente non meritano di essere accolte per quanto in parte motiva.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso, depositato in data 03/10/2024 , dal – Parte_1 attore – con il quale veniva convenuto in giudizio , – parte convenuta Controparte_1 contumace - , contrariis reiectis, così provvede:
RESPINGE
Il preteso diritto di risarcimento, di cui alle conclusioni in atti
DICHIARA
Nulla dovuto al ricorrente. ed infine, nulla
DISPONE
In punto spese di lite, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 91.c.p.c.
Sentenza pubblicata con la sottoscrizione in forma digitale del presente verbale ed immediatamente depositata in cancelleria
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Asti, lì 22/06/2025 il G.O.
Salvatore Sorgi