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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est.-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1364 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. NIGRO ULDERICO presso il quale elettivamente domicilia
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2
procura in atti, dall'avv. NIGRO ULDERICO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/01/2024, e Parte_1 Parte_2
premettendo:
[...]
di aver contratto matrimonio a Napoli il 03/01/2008; che dal matrimonio erano nate due figlie: il 1.05.2008, e l'11.02.2014; Per_1 Per_2
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Pronunciata la separazione personale con sentenza del Tribunale di Napoli n. 166/24 depositata il 28.6.24, munita di attestazione di passaggio in giudicato, e rimessa la causa sul ruolo,
1 per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza cartolare.
Nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso delle figlie, la loro collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento in favore delle figlie di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per l'udienza cartolare fissata pervenivano note sottoscritte dalle parti nelle quali le stesse, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda, da intendersi rivolta alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio attesa l'annotazione nella parte prima dei registri, è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I figli sono affidati ad entrambi, come per legge, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre SI.ra . Entrambi i genitori, limitatamente alle decisioni su Parte_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità Parte_2 Parte_2
di seguito indicati:
- il diritto di visita del padre nei confronti dei figli in ragione di un incontro settimanale, nei giorni di mercoledi, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, nonché, alternativamente un fine settimana si ed uno no, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva;
- il diritto del padre a tenere con sé i figli per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di
Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno
2 in anno il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo. 1l padre, inoltre, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la sig.ra
entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
Parte_1
4. Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli, l'importo complessivo di € 500,00 (cinquecento/00Euro), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come le spese mediche (da documentare), spese scolastiche (da documentare), spese extrascolastiche (da documentare);
5. Nulla è previsto per il mantenimento della SI.ra da parte del SI. Parte_1
; Parte_2
6. I SIg.ri e danno la loro massima disponibilità nella Parte_1 Parte_2 gestione delle figlie minori nel caso in cui dovessero sorgere esigenze personali”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il
03/01/2008 (atto n. 1, parte I, S. Sez. L, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
• omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata
3 dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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