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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 784/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4358/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 55622500001703 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 30/10/2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 556225000001703 – notificata il 2.09.2025 – con la quale la Publiservizi srl gli aveva richiesto il pagamento di euro 880,35 quale TARI dovuta al Comune di Caserta per l'anno 2017 (rectius 2016).
Il ricorrente, assistito dall'avv. Difensore_1, eccepiva:
1) la mancata notifica degli atti presupposti;
2) l'intervenuta decadenza e/o prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento;
con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva Publiservizi srl che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando, tra l'altro, che i prodromici avvisi di accertamento erano stati notificati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice rileva preliminarmente che Publiservizi srl ha documentato l'avvenuta rituale notifica dei prodromico avviso di pagamento n. 1902201600029709 (notificato in data 6.04.2016 a mani proprie del contribuente), di una pluralità di ingiunzioni fiscali (notificate tutte per compiuta giacenza) e, da ultimo, dell'intimazione di pagamento n. 55622400004658, notificata in data 24.02.2025 a Nominativo_2, qualificatasi persona di famiglia.
L'avvenuta notifica dei predetti atti rende infondato il primo motivo di ricorso in quanto i prodromici risultano ritualmente notificati.
La predetta avvenuta notifica dell'avviso di pagamento, prima, e delle ingiunzioni fiscali - intimazioni di pagamento, poi, rende, altresì, infondato il secondo motivo di ricorso in quanto – visti i plurimi atti interruttivi
- non è decorso il termine quinquennale affinché possa dirsi verificata la decadenza e/o prescrizione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Alla pronunzia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento a favore di Publiservizi srl delle spese di giudizio nella misura di euro 200,00 (duecento/00).
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4358/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 55622500001703 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 30/10/2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 556225000001703 – notificata il 2.09.2025 – con la quale la Publiservizi srl gli aveva richiesto il pagamento di euro 880,35 quale TARI dovuta al Comune di Caserta per l'anno 2017 (rectius 2016).
Il ricorrente, assistito dall'avv. Difensore_1, eccepiva:
1) la mancata notifica degli atti presupposti;
2) l'intervenuta decadenza e/o prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento;
con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva Publiservizi srl che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando, tra l'altro, che i prodromici avvisi di accertamento erano stati notificati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice rileva preliminarmente che Publiservizi srl ha documentato l'avvenuta rituale notifica dei prodromico avviso di pagamento n. 1902201600029709 (notificato in data 6.04.2016 a mani proprie del contribuente), di una pluralità di ingiunzioni fiscali (notificate tutte per compiuta giacenza) e, da ultimo, dell'intimazione di pagamento n. 55622400004658, notificata in data 24.02.2025 a Nominativo_2, qualificatasi persona di famiglia.
L'avvenuta notifica dei predetti atti rende infondato il primo motivo di ricorso in quanto i prodromici risultano ritualmente notificati.
La predetta avvenuta notifica dell'avviso di pagamento, prima, e delle ingiunzioni fiscali - intimazioni di pagamento, poi, rende, altresì, infondato il secondo motivo di ricorso in quanto – visti i plurimi atti interruttivi
- non è decorso il termine quinquennale affinché possa dirsi verificata la decadenza e/o prescrizione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Alla pronunzia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento a favore di Publiservizi srl delle spese di giudizio nella misura di euro 200,00 (duecento/00).