Articolo 2 della Legge 19 dicembre 1973, n. 837
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 gennaio 1974
Art. 2.
Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo , secondo , terzo , sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , modificato dall' articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e successive modificazioni e integrazioni, e' elevato di 3 milioni per le ipotesi di cui al primo e settimo comma, di lire 2 milioni per le ipotesi di cui al terzo e sesto comma e di lire 1 milione per la ipotesi di cui al secondo comma, in favore dei proprietari che, alla data del 1 gennaio 1973, non abbiano iniziato o non abbiano completato la ricostruzione delle unita' immobiliari distrutte, danneggiate o trasferite per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963.
Alla spesa derivante dall'applicazione del comma precedente si fara' fronte con i fondi di cui all'articolo 5 della presente legge.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974