Versione
1 gennaio 1973
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18 febbraio 1999
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27 marzo 1999
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Art. 14. (((Imponibili medi) )) (( 1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:
a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;
b) per le attivita' di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.
2. Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile e' determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attivita' di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile e' costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreche' i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.
3. E' data facolta' di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria. )) --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D. Lgs. 26 febbario 1999 n. 60 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2000".
a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;
b) per le attivita' di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.
2. Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile e' determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attivita' di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile e' costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreche' i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.
3. E' data facolta' di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria. )) --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D. Lgs. 26 febbario 1999 n. 60 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2000".
Commentari • 16
- 1. Risoluzione del 26/11/2002 n. 371 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 26 novembre 2002 · 14.459239
[…] del DPR 26 ottobre 1972, n.633, ai fini del calcolo dell\'imposta sul valore aggiunto. Il comma 3 dell\'art. 14 del citato DPR n. 640 del 1972 prevede la possibilita\' di optare per la determinazione dell\'imponibile ai fini dell\'imposta sugli intrattenimenti nei modi ordinari - con i criteri dettati
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Giurisprudenza • 81
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- spese di soccombenza·
- art. 14-bis dPR 640/1972·
- prova contraria·
- accertamento fiscale·
- autorizzazione apparecchi da gioco·
- partecipazioni societarie non qualificate·
- art. 14 dPR 640/1972·
- ritenuta IRPEF