Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3751/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Riccardo
Pappalardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3751 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.02.1998, elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'Avv. La Fata
Luigi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– attore –
CONTRO
cod. fisc. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nicotra Alessandro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuto –
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024.
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FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio il chiedendone la condanna, ai sensi degli artt. 2051 e Controparte_1
2043 c.c., al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi nel predetto Comune in data 9.04.2016 e quantificati in complessivi € 49.568,20.
In particolare, a fondamento delle proprie domande, l'attore ha allegato che quel giorno,
alle ore 21:00 circa, si trovava a percorrere a piedi un tratto scarsamente illuminato della via Orsini insieme ad alcuni amici, quando — a causa di un tombino situato sul lato destro del marciapiede, privo di copertura e di idonea segnalazione, nonché ricoperto da cartacce e vegetazione spontanea — è caduto rovinosamente per terra.
In conseguenza del sinistro, il danneggiato veniva condotto dal padre presso l'ospedale all'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo dove gli veniva diagnosticata una “frattura scomposta dell'epifisi distale del radio dx” (cfr. doc. 2).
Con comparsa del 7.03.2018 si è costituito il che ha richiesto il Controparte_1
rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale dell'attore e con l'escussione dei testi richiesti da quest'ultimo (v. verbali d'udienza del 4.11.2021 e del 14.04.2022), nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, assegnata la causa ad altro Giudice, le parti hanno precisato le conclusioni
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con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
14.11.2024 e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
In tema di responsabilità del custode per difetto di manutenzione e vigilanza del manto stradale trova applicazione l'art. 2051 c.c., secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Sulla base del suddetto disposto normativo, incombe sulla parte danneggiata la prova del nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento lesivo (nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa), mentre grava sul convenuto l'onere di dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, ossia il caso fortuito (nel cui ambito possono essere compresi tanto i fatti naturali, quanto del terzo o dello stesso danneggiato), in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
In sostanza, in tema di responsabilità da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'art. 2051 c.c., presuppone, ad opera del danneggiato, la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la cosa e il fatto dannoso, dovendo il custode rispondere dei danni provocati dalla cosa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass.,
Sez. III, 13.01.2015, n. 295).
Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass., 10/10/2008, n.
25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006, n. 3651).
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Tutto si gioca, quindi, sul piano di un accertamento di tipo “causale” (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del caso fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato.
Il custode è tenuto, cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce — cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) — nonché in ossequio al c.d.
principio di vicinanza della prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (v. Cass., Sez. III, 10.06.2020, n. 11096).
Sicché, in forza dell'art. 2051 c.c., “la condotta del danneggiato può quindi rilevare
unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti
caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa
all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua
alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a
escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato,
richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di
imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura
nella serie causale riconducibile alla cosa” (così Cass., Sez. III, 16.02.2021, n. 4035).
Con specifico riferimento ai danni arrecati da beni demaniali, poi, affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., occorre che dimostri
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“che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da
terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente
attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare
come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva
prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”
(Cass., Sez. VI, 31.03.2021, n. 8827).
Orbene, fatte queste premesse di ordine generale, deve ritenersi che l'attore abbia positivamente ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico relativo alla verificazione del sinistro, nonché al nesso di causalità tra la res in custodia e il danno lamentato.
Difatti, all'esito dell'istruttoria espletata, può dirsi provato il fatto storico allegato nell'atto introduttivo, la cui verificazione — secondo la dinamica ivi descritta — ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, della cui attendibilità
non vi è motivo di dubitare.
In particolare, il teste , all'udienza del 4.11.2021, riconoscendo lo Testimone_1
stato dei luoghi ritratto nelle fotografie esibitegli, ha fornito una ricostruzione precisa dell'evento dannoso e coerente con il complessivo quadro probatorio («Il fatto si è
verificato nel 2016, mi pare;
era un giorno di aprile, nel tardo pomeriggio-sera; io mi
trovavo con il mio amico e il mio amico ci Parte_1 Controparte_2
trovavamo sulla strada che noi chiamiamo “la strada della stazione”, di cui non
ricordo il nome;
io e stavamo andando ad un appuntamento, mentre CP_2
stava tornando a casa;
eravamo sul marciapiedi, ma non tutti, perché è Parte_1
molto piccolo, e quindi tre persone non ci entrano;
io probabilmente camminavo
direttamente sulla sede stradale;
, invece, era sul marciapiede e, a un certo Parte_1
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punto, mentre camminava, è inciampato in una specie di buco o tombino, non so
esattamente cosa fosse. Riconosco la via di cui ho riferito e riconosco “il buco” in cui è
inciampato, riprodotto in tutte le foto;
era buio e questo bubo non si vedeva in nessun
modo, anche perché c'erano delle erbacce sopra, e non era segnalato»).
Il teste all'udienza del 14.04.2022, ha pienamente confermato la Controparte_2
versione dei fatti fornita dal teste in precedenza escusso («Ero presente in occasione dei
fatti di cui è causa;
è successo cinque o sei anni fa, era periodo estivo, di sera;
ricordo
che c'era buio, molto buio;
preciso che sono originario di e in quel periodo CP_1
abitavo a eravamo io, e il nostro amico CP_1 Parte_1 [...]
; stavamo andando a piedi verso la stazione, per incontrare degli altri amici;
Tes_1
, in realtà, stava tornando a casa, eravamo io e che conoscevamo Parte_1 Tes_1
questi amici che dovevamo incontrare;
ad un certo punto è caduto perché Parte_1
c'era un buco che lui non ha visto;
si trattava di un tombino aperto, con dell'erba
sopra, e lui ci ha messo un piede;
è caduto e si è fratturato il polso»).
Entrambi i testi hanno altresì dichiarato che l'illuminazione pubblica era assente, poiché
i lampioni presenti lungo la via risultavano spenti, nonostante fosse sera.
Peraltro, risulta documentalmente provato che sul luogo del sinistro vi fosse un pozzetto di ispezione per la pubblica illuminazione del tutto privo di copertura, come evidenziato dalla documentazione fotografica allegata all'atto di citazione. Solo in data 11.04.2016,
quindi, a distanza di alcuni giorni dall'incidente, la Polizia Municipale del Comune di ha provveduto a mettere in sicurezza il sito, intervenendo con la copertura del CP_1
pozzetto al fine di evitare che si verificassero ulteriori pericoli. La documentazione prodotta dall'attore a supporto (v. doc. 10) comprova l'intervento dell'amministrazione
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comunale, che è avvenuto solo successivamente all'incidente, e fornisce un riscontro diretto a quanto rappresentato dall'attore e dichiarato dai testimoni.
A ciò si aggiunga che la presenza di erbacce che fuoriuscivano dal tombino,
chiaramente visibili nelle fotografie prodotte dall'attore, fa desumere che la buca, al momento del sinistro, fosse occulta alla vista e non percepibile agevolmente da un passante. La condizione di scarsa visibilità — determinata dall'assenza di illuminazione pubblica, in quanto i lampioni presenti risultavano spenti, e ulteriormente aggravata dalla vegetazione spontanea cresciuta sopra il pozzetto — conferma l'esistenza di un pericolo concreto, occulto e non evitabile neppure usando l'ordinaria diligenza da parte di chi si trovasse a transitare in quel tratto di marciapiede.
Inoltre, la circostanza allegata dal convenuto, secondo cui l'attore risiedeva CP_1
nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro, non trova alcun riscontro probatorio ed
è stata smentita dal teste . Va esclusa, dunque, l'asserita conoscenza preventiva Tes_1
del pericolo da parte dell'attore o una sua condotta imprudente (non essendo in ogni caso condivisibile, sotto il profilo teorico, che la mera prossimità abitativa possa, di per sé sola, tradursi in una effettiva e attuale conoscenza dello stato dei luoghi).
Di conseguenza, non sussiste alcun concorso di colpa dell'attore e la responsabilità
dell'evento deve essere interamente ascritta alla situazione di pericolo derivante dalla mancanza di manutenzione e segnalazione del pozzetto da parte dell'amministrazione comunale, che non ha adottato tempestivamente le misure di sicurezza necessarie,
nonché alla scarsa illuminazione della strada, che ha ulteriormente esposto i pedoni al rischio di infortuni.
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In definitiva, è evidente che — in assenza di elementi di segno contrario — la presenza del tombino privo di copertura sia stato il fattore causale che ha determinato l'evento dannoso patito dal Pt_1
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda spiegata, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento CP_1
dei danni patiti dall'attore a causa del sinistro de quo.
Passando adesso alla liquidazione del danno, giova osservare che l'evento ha determinato un danno biologico che dovrà essere risarcito facendo applicazione delle tabelle elaborate per l'anno 2024 dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (c.d.
tabelle milanesi), in quanto assunte come parametro di riferimento ampiamente diffuso sul territorio nazionale, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità
(cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III, 16.07.2024, n. 19506; v. anche Cass., Sez. III,
14.12.2024, n. 32563). Non può farsi applicazione, invece, della tabella stabilita per le lesioni micropermanenti (ossia quelle fino a 9 punti percentuali di invalidità) con decreto ministeriale a norma dell'art. 139 del D.lgs. n. 209 del 2005. In tema di danno biologico, infatti, fuori dai casi previsti dalla legge, “è precluso il ricorso in via
analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente
derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti previsto dal codice delle assicurazioni private (cfr. art. 139 cod. ass.), ossia mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, essendo invece congruo il
riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno
alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore “equo”, in grado
di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non
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presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità” (cfr. Cass., Sez. Lav.,
07.07.2015, n. 13982; v. anche Cass., Sez. III, 07.06.2011, n. 12408).
Nel caso di specie, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio — sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, condivise integralmente da questo Tribunale (v.
relazione del C.T.U. dott. , depositata il 27.02.2023) — ha accertato Persona_1
che, a causa del sinistro, l'attore ha riportato un danno biologico permanente del 6%, nonché un'inabilità temporanea assoluta di giorni 15 e un'inabilità temporanea parziale di ulteriori giorni 45 nella misura del 50%.
Nessuna prova è stata fornita, invece, con riferimento alla componente morale del danno
(i.e. da sofferenza interiore), né tale danno può desumersi in via presuntiva o ricorrendo a massime di esperienza, attesa la lieve entità delle lesioni riportate e l'assenza di elementi da cui, anche sotto il profilo indiziario, dedurre la sussistenza di un danno morale (quale vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, malinconia, tristezza, etc.).
Da ciò consegue che, con riguardo all'invalidità permanente — in assenza di prove relative alla componente morale del danno — andrà riconosciuta al danneggiato la sola componente dinamico-relazionale, con esclusione della componente prevista per la sofferenza interiore.
Diversamente, alla luce della documentazione medica in atti, va riconosciuta la componente morale dell'invalidità temporanea, la quale viene monetizzata dalle predette tabelle in maniera uniforme per tutti i soggetti, indipendentemente dall'età o dalla gravità dei postumi permanenti. Tale conclusione si giustifica proprio per la possibilità di fare ricorso a massime di esperienza comuni, che consentono di presumere, in via generale, un naturale stato di sofferenza interiore durante il periodo di convalescenza o riposo forzato successivo ad un evento traumatico. Questo periodo,
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infatti, è normalmente caratterizzato da una condizione di disagio, di perdita temporanea di autonomia e, spesso, di preoccupazione per le conseguenze dell'infortunio.
Tutto ciò chiarito, per quanto riguarda l'invalidità permanente, spetta all'attore, a titolo di danno non patrimoniale, tenuto conto della invalidità del 6% e dell'età dello stesso all'epoca del sinistro (18 anni compiuti), la somma di € 10.517,52 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di € 1.915,76, da moltiplicare per il grado di invalidità (6) e per il coefficiente (0,915) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea, così come accertata dal C.T.U., si liquida la somma di € 115,00 al giorno (comprensiva sia della componente dinamico- relazionale che di quella per sofferenza interiore), per un totale di € 4.312,50 in valori attuali (ossia € 1.725,00 per i giorni di invalidità temporanea assoluta ed € 2.587,50 per i giorni di invalidità temporanea parziale al 50%).
Pertanto, con riferimento al danno non patrimoniale risarcibile, si giunge alla somma complessiva di € 14.830,02.
L'importo in questione, in quanto calcolato ai valori attuali, andrà prima devalutato alla data dell'insorgenza del danno, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata.
Infatti, la suddetta somma, espresse in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi
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alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subìto sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del fatto. Questo viene dunque successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Nella fattispecie in esame, il credito risarcitorio spettante al devalutato e Pt_1
rivalutato nel modo già illustrato, ammonta ad € 16.331,06. A tale somma si giunge devalutando l'importo di € 14.830,02 al mese aprile 2016 (e ricavando così l'importo di
€ 12.195,74) e rivalutandolo dal 9.04.2016, ossia dalla data del sinistro, sino all'attualità
(così pervenendo ad € 14.830,02, a cui si aggiungono € 1.501,04 per interessi), per un totale di € 16.331,06.
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato l'ente convenuto – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Deve essere, inoltre, accordata a , a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale, la chiesta somma di € 457,20 per le spese sanitarie documentate (cfr. doc.
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16 allegato all'atto introduttivo) che il C.T.U. ha ritenuto congrue e riferibili all'evento traumatico (cfr. relazione peritale).
Ne consegue che il danno complessivo sofferto dall'attore a causa del sinistro per cui è
causa, come sopra determinato, ammonta ad € 16.788,26, di cui € 16.331,06 per il danno non patrimoniale ed € 457,20 per il danno di natura patrimoniale.
In base al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di , che Parte_1
vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 e dello scaglione di riferimento (compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00).
Visto l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per porre le spese di C.T.U., già
liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così
provvede:
CONDANNA il a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_1
somma di € 16.788,26 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate nella misura di € 5.077,00 (a cui si aggiungono € 545,00 Parte_1
per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
PONE in via definitiva a carico del le spese della consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio, liquidate come da decreto in atti.
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Così deciso in Termini Imerese, il 5/04/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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