Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 04/03/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
In nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 37/2026
Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 24272 del registro di Segreteria
proposto da
S. G., nato a MI (MI) il MI (cod. fisc.: MI), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. Fabio Tamborino (cod. fisc.: [...]), con studio in Corigliano-Rossano, A.U. Rossano, contrada Lacuna n. 8, con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: fabiotamborino@pec.it;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (80078750587), In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. Caterina Battaglia (cod. fisc.: [...]), posta elettronica certificata: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall’avv. Silvia Parisi (cod. fisc.: [...]), posta elettronica certificata: avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it) come da procura generale ad lites versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, n. 11, presso la sede dell’Avvocatura INPS;
per l’annullamento previa sospensione, del provvedimento di “recupero importo non dovuto pagato sulla pensione del sig. S. G. IOCTPS n. MI (iscrizione n. MI )”, con il quale l’INPS di Cosenza ha richiesto l’importo lordo delle somme indebitamente ricevute pari ad euro 28.604,80, e di ogni altro atto precedente, concomitante, successivo e/o comunque connesso all’atto di recupero, ancorché non conosciuto nei suoi estremi.
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Uditi, nelle pubbliche udienze del 26 gennaio 2026 e del 23 febbraio 2026 le parti.
Ritenuto in
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 7 maggio 2025, il sig. S. G., già Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza il 14 settembre 2007, ha impugnato il provvedimento INPS di recupero dell’indebito pensionistico notificatogli il 22 ottobre 2023, relativo alla posizione IOCTPS n. MI (iscrizione n. MI), per l’importo lordo complessivo di euro 28.604,80. Il ricorrente ha chiesto in via principale l’accertamento della legittimità dell’erogazione; in via subordinata, la declaratoria di irripetibilità del preteso indebito per esclusiva imputabilità dell’errore all’INPS, nonché la restituzione delle somme già trattenute. Ha altresì chiesto la sospensione cautelare ex art. 161 c.g.c. e la condanna alle spese.
2. Il ricorrente ha richiamato la circolare INPS n. 47/2018 e l’art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991, rilevando la singolarità di un recupero azionato nell’ottobre 2023, per importi asseritamente non dovuti dal 14 settembre 2007 e contestando il vizio di motivazione.
3. Il ricorrente ha inoltre eccepito l’irripetibilità dell’indebito per assenza di dolo e la buona fede dell’accipiens e, la prescrizione dell’azione di recupero.
4. Con memoria difensiva del 24 maggio 2025 l’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, ha contro dedotto sul vizio di motivazione depositando copia della comunicazione- pec del 1° settembre 2023 (prot. INPS.2500.01/09/2023.0444286), con la quale aveva informato il sig. S. G. dell’avvio del procedimento di recupero, in esecuzione del D.M. n. 74/2023 e della sentenza n. 155/2022 della Sez. III centrale d’Appello della Corte dei conti.
5. L’istanza di sospensione cautelare posta dal ricorrente è stata respinta con ordinanza n. MI di questa Sezione giurisdizionale all'esito dell'udienza camerale, tenutasi in data 9 giugno 2025. Con decreto dell’11 ottobre 2025 è stata fissata l'udienza di discussione nel merito per il giorno 26 gennaio 2026. Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati.
6. All'udienza del 26 gennaio 2026 la parte resistente ha prodotto una copia della comunicazione pec di avvio del procedimento, che presentava ambiguità temporale; pertanto, concordemente alle parti è stato disposto il rinvio della discussione per consentire all’INPS di produrre chiarimenti.
7. Con memoria integrativa del 18 febbraio 2026, il ricorrente ha eccepito: la nullità della notifica per utilizzo di un indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi; la mancata produzione della ricevuta di accettazione, l'invalidità della firma digitale sulla ricevuta di consegna; l'inidoneità probatoria del file allegato.
8. All’udienza del 23 febbraio 2026 i difensori delle parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
9. In via preliminare, devono essere disattese le eccezioni sollevate dal ricorrente con la memoria integrativa del 18 febbraio 2026, relative alla validità della comunicazione PEC del 1° settembre 2023. Sull’eccepita nullità della notifica per utilizzo di indirizzo PEC non risultante nei pubblici elenchi.
L’eccezione è infondata. Secondo orientamento consolidato la notifica a mezzo PEC non è nulla ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all’oggetto dell’atto. (Cassazione SS.UU. sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022). Nel caso di specie, la notifica ha pienamente raggiunto il suo scopo, avendo il destinatario acquisito piena conoscenza dell’atto e potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, come dimostrato dalla stessa proposizione delle eccezioni in esame. Ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., la nullità non può essere pronunciata quando l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. Sulle restanti eccezioni, con riguardo alla mancata produzione della ricevuta di accettazione, alla dedotta invalidità della firma digitale del gestore sulla ricevuta di consegna, nonché all’asserita idoneità probatoria del file allegato in formato .doc, le eccezioni restano tutte assorbite dal principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c., applicabile anche al processo contabile. Il ricorrente ha dimostrato di aver avuto piena conoscenza della comunicazione, avendola espressamente richiamata negli atti introduttivi senza mai contestarne la ricezione. La comunicazione del 1° settembre 2023, inoltre, non ha inciso sulla pretesa restitutoria. Le eccezioni devono pertanto essere tutte respinte.
10. Nel merito, ai fini della decisione viene in rilievo che la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, con sentenza n. 415/2019 del 30 ottobre 2019, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. S., aveva riconosciuto il diritto dello stesso a vedersi ricalcolare la quota A e B di pensione con l’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/1973 poiché “se per il personale civile in effetti l'aliquota di rendimento da applicare è del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all'art. 44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d'essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall'art. 44, comma 1”. Ne era conseguito il provvedimento DM n. 24 del 25.02.2020 con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri aveva rideterminato la pensione del sig. S., liquidata dall’INPS unitamente al rateo di pensione di agosto 2020 e agli arretrati, adeguando quindi il trattamento pensionistico. Avverso la sentenza n. 415/2019 proponevano impugnazione: il Ministero della Difesa con appello principale (RG n. 56277), e l’INPS, con appello incidentale. La Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, con sentenza n. 193/2021, dichiarava inammissibile l’appello del Ministero per difetto di legittimazione attiva e, per effetto della caducazione ex art. 184, comma 6, c.g.c. inammissibile, altresì, l’appello incidentale dell’INPS, con compensazione delle spese.
11. L’INPS proponeva, quindi, ricorso per revocazione della sentenza n. 193/2021, ai sensi dell’art. 202, lettera f), c.g.c., deducendo un errore di fatto del Collegio di appello nel computo dei termini processuali, per avere erroneamente qualificato come tardivo l’appello incidentale dell’Istituto, tempestivo, invece, alla luce della sospensione straordinaria dei termini, disposta dalla normativa emergenziale COVID 19. La Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, con sentenza n. 155/2022 del 9 marzo 2022, accoglieva il ricorso per revocazione, annullava la sentenza n. 193/2021 e, procedendo al riesame nel merito dell’appello dell’INPS già iscritto al n. RG 56277, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla decisione delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021, riformava parzialmente la sentenza n. 415/2019 statuendo che “il trattamento di quiescenza del pensionato, difformemente a quanto liquidato dal giudice di primo grado, deve essere rideterminato in applicazione dei criteri sopra esposti ovverossia calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del 2,44% annuo”. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il DM n. 74 del 4 maggio 2023, a modifica e sostituzione del precedente provvedimento DM n. 24 del 25 febbraio 2020, provvedeva alla riliquidazione della pensione del sig. S., in conformità alla pronuncia rescissoria e, conseguentemente l’INPS provvedeva al recupero delle somme indebitamente corrisposte.
12. Occorre rilevare che il regime normativo invocato dal ricorrente – fondato sull’art. 52 della l. n. 88 del 1989 e sull’art. 13, comma 1, della l. n. 412 del 1991 – non è applicabile alla fattispecie in esame. Tali disposizioni disciplinano la ripetizione dell’indebito pensionistico scaturito da un errore dell’ente erogatore nella liquidazione o nella variazione del trattamento, ovverosia le ipotesi in cui l’amministrazione abbia corrisposto somme in misura superiore al dovuto per errore di fatto o di diritto a sé imputabile, in assenza di titolo ab initio. Nella presente fattispecie manca invece il presupposto fondante di tale regime: le somme contestate non sono state erogate per errore dell’INPS, bensì in esecuzione della sentenza n. 415/2019 di questa Sezione, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 169 c.g.c., che attribuiva al ricorrente il diritto al ricalcolo con aliquota del 2,93%. L’indebito non è dunque riconducibile a un errore dell’ente, ma alla riforma in appello della statuizione giurisdizionale che aveva costituito il titolo dell’erogazione. La giurisprudenza in materia pensionistica ha da tempo chiarito che sussiste una netta differenza tra il recupero di un indebito trattamento pensionistico, erroneamente corrisposto dall’amministrazione e il recupero di somme conseguite per effetto di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, poi riformata in senso sfavorevole per il pensionato (cfr. Sez. Riunite, sent. n. 18/2017/QM; Sez. I app., sent. n. 31/2015; Sez. II App., sent. n. 700/2015). Nel secondo caso – che ricorre nella presente fattispecie – ciò che rileva non è la condizione soggettiva di buona fede del percettore, bensì unicamente l’assenza di causa del pagamento, accertata con la sentenza riformatrice, che non dà luogo alle condizioni per l’irripetibilità delle somme; pertanto, anche a voler scrutinare la buona fede del ricorrente, secondo i criteri elaborati per gli indebiti da errore dell’ente, essa non potrebbe in ogni caso essere riconosciuta. Il sig. S. era stato reso edotto del procedimento di revocazione promosso dall’INPS già con la notifica del ricorso per revocazione dell’ottobre 2021 e, successivamente dell’esito della sentenza n. 155/2022 che lo aveva definito in senso a lui sfavorevole. L'INPS aveva comunicato al ricorrente, con pec del 1° settembre 2023 (prot. n. 0444286), l'avvio del procedimento di recupero a seguito della pronuncia rescissoria. Il ricorrente era pertanto consapevole, prima dell'emissione del provvedimento di recupero del 12 ottobre 2023, della definizione del giudizio in senso sfavorevole e della conseguente obbligazione restitutoria. In tale situazione non è configurabile alcun affidamento tutelabile: la buona fede richiede una condizione di ignoranza scusabile circa l'indebita percezione, incompatibile con la conoscenza della sentenza riformatrice e del relativo iter processuale (cfr. C. conti, Sez. Riunite, sent. n. 7/QM/2007). L'esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva non è qualificabile come errore dell'istituto erogatore; difetta pertanto il presupposto per l'applicazione dell’istituto della ripetizione dell’indebito.
Non trova applicazione neppure l'art. 47, comma 6-quinquies, d.l. n. 269/2003, conv. dalla l. n. 326/2003, che stabilisce l'irripetibilità delle somme erogate in esecuzione di sentenze successivamente riformate. Tale disposizione, di carattere eccezionale, è espressamente limitata alla materia dell'esposizione ad amianto e non è applicabile al caso di specie.
13. Secondo il principio di cui alla sentenza n. 18/2017/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte, le somme liquidate in esecuzione di una sentenza del giudice provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non possono considerarsi indebite nel senso tecnico dell’art. 2033 c.c.: l’obbligo di restituzione non discende da un’assenza originaria di causa dell’attribuzione patrimoniale – che al momento dell’erogazione era sorretta dal titolo giurisdizionale costituito dalla sentenza di primo grado – bensì dall’effetto espansivo esterno della riforma, che travolge retroattivamente tutti gli effetti della sentenza riformata, compresi quelli già realizzati in sede esecutiva. L’obbligo restitutorio integra, pertanto, non un’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., bensì il ripristino della anteriore situazione patrimoniale della parte, definitivamente vittoriosa in giudizio. Il fondamento normativo di tale obbligo restitutorio va individuato nell’art. 336, comma 2, c.p.c. – applicabile al processo contabile in forza del rinvio esterno di cui all’art. 7 c.g.c. – il quale stabilisce che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, travolgendo quindi anche le erogazioni effettuate in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata.
14. Tale obbligo restitutorio assume nel caso di specie una connotazione di particolare cogenza, in ragione della natura giuridica della pronuncia riformatrice. La sentenza n. 155/2022 è una sentenza rescissoria emessa all'esito di un giudizio di revocazione per errore di fatto ex art. 202, lett. f), c.g.c. Essa ha dapprima rimosso la sentenza n. 193/2021 — che aveva consolidato in apparenza il giudicato a favore del ricorrente — e ha quindi riesaminato e riformato nel merito la sentenza n. 415/2019, ai sensi dell'art. 204 c.g.c. Il giudicato così formatosi ha superato non solo il vaglio ordinario del giudizio di appello, ma anche il controllo straordinario proprio del mezzo di impugnazione della revocazione, risultando pertanto definitivo e non più contestabile sotto alcun profilo. L'efficacia preclusiva di tale giudicato — che non si limita a quanto dedotto nel precedente giudizio, ma si estende a tutto ciò che avrebbe potuto essere fatto valere e non lo è stato (cfr. C. conti, Sez. giurisd. Calabria, sent. n. 24256 del 10 novembre 2025) — rende incontestabile l'assenza di causa delle erogazioni effettuate in eccesso rispetto all'aliquota del 2,44% e ne impone il recupero quale conseguenza necessaria e inderogabile. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi di certezza dei rapporti giuridici e di effettività della tutela giurisdizionale, consentendo alla parte soccombente — all'esito di una vicenda processuale svoltasi su tre gradi di giudizio — di conservare i frutti economici di una pronuncia integralmente superata.
15. Non fondato è il richiamo, effettuato dal ricorrente, all’art. 13 secondo comma della legge n. 412/1991. Tale disposizione non trova applicazione nel caso di specie per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, essa disciplina la decadenza dal diritto di recupero conseguente all’omessa verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati e presuppone quindi un indebito di natura reddituale, del tutto assente nella presente fattispecie. In secondo luogo, e in termini assorbenti, il dies a quo del termine di decadenza ivi previsto non può essere anteriore al momento in cui l’indebito è divenuto giuridicamente esistente e il relativo credito restitutorio esigibile. Prima della sentenza n. 155/2022 il S. aveva pieno titolo a percepire le somme erogate in esecuzione della sentenza n. 415/2019, sicché nessun credito restitutorio era configurabile e nessun termine poteva decorrere. La pretesa restitutoria è sorta con la pronuncia definitiva d’appello del 2022 ed è stata azionata nel 2023, entro qualsiasi termine che si voglia ritenere applicabile.
Con riguardo alla prescrizione eccepita la questione sollevata risulta generica non potendosi rilevare alcuna articolazione fattuale e giuridica riguardo al termine ed alla norma, essa pertanto non può esser accolta.
Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato in ogni sua parte.
16. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., ricorrendo l’ipotesi del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Calabria, in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da G. S. contro l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 Il Giudice
ST EN
Firmato digitalmente
Depositata in data 3.3.2026 Il Funzionario Dott.ssa Francesca Deni
Firmato digitalmente
In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Catanzaro, (data della firma digitale).
Il responsabile della Segreteria pensioni Dott.ssa Francesca Deni
Firmato digitalmente il 3.3.2026