Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 04/03/2026, n. 37
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Sentenza 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Legittimità dell'erogazione pensionistica

    La Corte ha ritenuto che le somme non fossero state erogate per errore dell'INPS, ma in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata in appello. L'indebito è sorto a seguito della riforma giurisdizionale.

  • Rigettato
    Irripetibilità del preteso indebito per esclusiva imputabilità dell'errore all'INPS e buona fede dell'accipiens

    La Corte ha escluso l'applicabilità delle norme sulla ripetizione dell'indebito pensionistico dovute a errore dell'ente erogatore, poiché l'erogazione era avvenuta in esecuzione di una sentenza. La buona fede del ricorrente è stata esclusa in quanto era a conoscenza del procedimento di revocazione e dell'esito sfavorevole della sentenza di appello.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione di recupero

    La Corte ha ritenuto generica l'eccezione di prescrizione, non articolata in termini fattuali e giuridici, e l'ha rigettata.

  • Rigettato
    Nullità della notifica PEC

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, applicando il principio del raggiungimento dello scopo della notifica, dato che il destinatario ha esercitato pienamente il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991

    La Corte ha escluso l'applicabilità di tale norma poiché disciplina l'indebito di natura reddituale e il termine di decadenza decorre solo da quando l'indebito è giuridicamente esistente ed esigibile, cosa avvenuta solo dopo la sentenza di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 04/03/2026, n. 37
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 37
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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