CASS
Sentenza 2 febbraio 2021
Sentenza 2 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2021, n. 4012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4012 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PI FR, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 15/11/2019 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/11/2019, la Corte di appello di Messina confermò la sentenza del Tribunale di Messina in data 15/1/2019 con la quale FR PI era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e di 4.600,00 euro di multa per essersi reso responsabile, in concorso con il figlio AN, giudicato separatamente, dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo a), 110 cod. pen., 2 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo b), 110 e 697 cod. pen. (capo c): fatti accertati in Motta Camastra il 9/5/2018 e in data 11/5/2018. 1.1. Secondo quanto accertato nel corso del giudizio di merito, durante una perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione di FR PI, ove dimorava anche il figlio AN, i Carabinieri avevano rinvenuto, su indicazione di quest'ultimo, una pistola calibro 7.65, perfettamente funzionante, recante numero Penale Sent. Sez. 1 Num. 4012 Anno 2021 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/12/2020 di matricola 124100 non catalogato, occultata all'interno del caminetto, nonché, dietro il televisore, una busta di plastica contenente 6 colpi per pistola calibro 7.65 e, all'esterno dell'abitazione, occultati tra le pietre di un muretto a secco, 2 colpi calibro 12 per fucile. Successivamente, grazie ad alcune intercettazioni ambientali effettuate presso il carcere di Messina, ove AN PI era stato nel frattempo tradotto, era stato possibile accertare che quest'ultimo e l'odierno imputato detenevano anche un fucile (del tipo "lupara"), mai rinvenuto, nonché alcune munizioni, reperite a seguito di una ulteriore perquisizione effettuata su un veicolo dismesso, parcheggiato nel terreno prospiciente l'abitazione dei PI, delle quali non era stata fatta denuncia all'autorità amministrativa. Secondo i Giudici di merito, dal tenore delle conversazioni captate (intercorse tra AN e FR PI, nonché tra il primo, il fratello AL e la madre) doveva ritenersi dimostrato che i due imputati avessero concorso nella detenzione del compendio illecito descritto. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il solo FR PI, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Carmelo Moschella, deducendo sei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, relativo al capo a) della rubrica, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al principio del ragionevole dubbio, al travisamento e all'erronea valutazione della prova. Le sentenze non avrebbero spiegato perché l'interpretazione delle conversazioni intercettate da esse accolta dovesse essere preferita rispetto ad altre parimenti plausibili. Quanto alla decisione dell'imputato di non addossarsi la responsabilità al posto del figlio, incensurato, avversata dalla moglie e dal figlio AL e ritenuta espressione di una sua scelta strategica, essa in realtà non rappresenterebbe una ammissione di colpa;
mentre il riferimento al fatto che, assumendosi la responsabilità della detenzione, egli avrebbe «fatto la muffa in carcere» e che nessuno avrebbe potuto mandargli i soldi in carcere, esso avrebbe rappresentato la descrizione di quanto sarebbe avvenuto nel caso di una sua detenzione, essendo l'imputato l'unica fonte di reddito per il nucleo e non avendo i familiari la possibilità di mantenerlo. Analoga spiegazione assumerebbe la conversazione tra AN e la madre, in cui il primo spiegava alla donna che, nel caso in cui si fosse autoaccusato, il padre non sarebbe più uscito dal carcere. In ogni caso, anche ad ammettere la conoscenza dell'arma da parte dell'imputato, egli non avrebbe compiuto alcun atto concreto espressivo di disponibilità della stessa. RM restando che in occasione del colloquio con la madre, AN ne aveva 2 chiaramente rivendicato la proprietà; e che durante il colloquio tra padre e figlio, quest'ultimo aveva raccomandato al genitore di disfarsi delle munizioni nascoste nell'auto, della cui presenza, dunque, FR PI non sarebbe stato a conoscenza, posto che, diversamente, se ne sarebbe disfatto dopo la prima perquisizione, senza attendere le ulteriori ricerche da parte degli inquirenti. 2.2. Con il secondo motivo, anch'esso relativo al capo a), il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 7, legge n. 110 del 1975, 697 cod. pen., 5, legge n. 895 del 1967, nonché il vizio della motivazione in relazione alla definizione di arma comune da sparo attribuita alla pistola, priva di un accertamento da parte del Banco di prova;
nonché in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale, avvenuto senza considerare il rapporto tra ridotto calibro e ridotta potenzialità offensiva dell'arma (attesa l'assenza di caricatore e la impossibilità di sparare a ripetizione) e valorizzando circostanze non contemplate dalla norma (quali la presenza di munizioni, il mancato contributo all'accertamento dei fatti o le ragioni del possesso). 2.3. Con il terzo motivo, relativo al capo b), il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d), ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 5, legge n. 895 del 1967, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al principio del ragionevole dubbio e all'erronea valutazione della prova, non essendo stata dimostrata l'esistenza della "lupara", atteso che nella conversazione tra padre e figlio essi avrebbero fatto riferimento alla convinzione degli operanti che essa esistesse, fondata sul rinvenimento delle munizioni. Inoltre, quanto al colloquio tra i due fratelli, AL avrebbe una conoscenza indiretta dei fatti e, dunque, non si potrebbe riconoscergli alcuna particolare attendibilità, mentre il riferimento di AN al fatto che «fosse ancora là» sarebbe del tutto generico, potendo egli aver inteso menzionare le munizioni. E anche la frase dell'imputato, secondo cui l'avrebbero tenuta nel «frusciami», non sarebbe necessariamente riferibile alla lupara, mai rinvenuta, nemmeno in singole sue componenti, non essendo le munizioni indicative della presenza dell'arma. Anche in tal caso, la sentenza avrebbe dovuto applicare l'attenuante speciale di cui all'art. 5, legge n. 895 del 1967. 2.4. Con il quarto motivo, relativo al solo capo c), il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d), ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 697 cod. pen., 133-bis e 133- ter cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al principio del ragionevole dubbio e all'erronea valutazione della prova, avuto riguardo alla conversazione in cui il figlio aveva invitato il padre a eliminare le munizioni presenti sul veicolo e al fatto che ove 3 FR PI fosse stato a conoscenza della loro presenza, se ne sarebbe disfatto subito dopo la prima perquisizione. Sotto altro profilo, la pena pecuniaria sarebbe stata esclusa in ragione delle condizioni di difficoltà economica dell'imputato che avevano determinato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, laddove proprio tale condizione avrebbe dovuto giustificare l'applicazione della sola pena pecuniaria, debitamente ridotta. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 163 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, fondato sui precedenti penali, in realtà remoti e non gravi, sul mancato contributo nel rinvenimento dell'arma e sull'omessa indicazione del motivo del suo possesso, non considerando che, in realtà, FR PI non avrebbe saputo dove essa si trovava, nonché sul suo inserimento in contesti criminali, smentito dai risalenti precedenti penali e dall'assenza di carichi pendenti. Viene, infine, censurata la mancata sospensione condizionale della pena. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'erroneità del calcolo della pena e all'eccessività del carico sanzionatorio. L'applicazione, per il reato base, di una pena superiore alla metà rispetto alla forbice edittale, avrebbe dovuto essere motivata adeguatamente, mentre non sarebbe stata considerata la vetustà dell'arma, non sarebbe stata valutata l'intensità del dolo, né sarebbe emersa la destinazione delle armi alla commissione di reati;
e, ancora, non si sarebbe tenuto conto dei risalenti precedenti penali e dell'assenza di carichi pendenti. Inoltre, il calcolo sarebbe erroneo in quanto sarebbero stati contestati due reati, ai capi a) e b), anziché uno solo, sicché per il capo b) non si sarebbe dovuto fare luogo all'aumento a titolo di continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Muovendo dall'analisi delle censure svolte con riferimento al capo b), relativo alla detenzione del fucile del tipo "lupara", la sentenza impugnata ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sul contenuto della conversazione avvenuta in data 11/5/2018 tra FR PI e il figlio AN, nel corso della quale il padre, dopo avere rimproverato il figlio per la eccessiva disinvoltura 4 manifestata nel mostrare l'arma ad altri soggetti, aveva raccontato di essersi confidato sul da farsi con US RI, il quale gli aveva consigliato di disfarsene;
e, indi, aveva tranquillizzato il figlio dicendogli che l'avrebbero tenuta nascosta «nel frusciami». Tali conversazioni devono ritenersi chiaramente indicative di una piena disponibilità del fucile anche in capo al genitore, il quale aveva, anzi, palesato l'intenzione di dismetterne il possesso, risolvendosi, successivamente, nel senso di conservarlo, occultando l'arma in un luogo ritenuto sicuro. Ciò conformemente all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui ai fini della configurabilità del concorso in detenzione illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne (Sez. 1, n. 6796 del 22/1/2019, Susino Rv. 274806; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259479; Sez. 1, n. 45940 del 15/11/2011, Benavoli, Rv. 251585; Sez. 2, n. 11126 del 28/5/1991, Riggio, Rv. 188500; Sez. 1, n. 4494 del 29/9/1987, dep. 1988, Cappuccio, Rv. 178089). A fronte di tali univoche emergenze istruttorie, dinnanzi alle quali è del tutto irrilevante il fatto che l'arma non sia stata trovata, essendo la sua esistenza asseverata dalla citata conversazione e dal rinvenimento del relativo munizionamento, la Difesa, da un lato, si è limitata ad articolare una inammissibile rilettura delle intercettazioni, che la sentenza ha interpretato mantenendosi nei limiti di un opinabile ma non illogico apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994; Sez. 6, n. 17619 del 8/1/2008, Gionta, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11189 del 8/3/2012, Asaro, Rv. 252190; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558); e, dall'altro lato, ha svolto generiche considerazioni sulla scarsa consapevolezza del fratello AL in relazione ai fatti contestati, del tutto sganciata dalla motivazione offerta, sul punto, dalla sentenza impugnata. Ne consegue, pertanto, la complessiva infondatezza delle relative doglianze, le quali devono, pertanto, essere rigettate. 3. Venendo, quindi, alle censure formulate in relazione al capo a), vanno innanzitutto prese in esame le osservazioni difensive relative alla qualificazione della pistola come arma comune da sparo operata dalle due sentenze di merito. In proposito, giova osservare come la consolidata giurisprudenza di legittimità abbia da tempo affermato come l'inserimento nel Catalogo nazionale, ora soppresso, rilevasse unicamente ai fini della distinzione rispetto alle armi da guerra (Sez. 1, n. 12737 del 20/3/2012, Tomasello, Rv. 252561; Sez. 1, n. 23861 del 26/5/2010, Giannilivigni, Rv. 247944; Sez. 2, n. 28911 del 9/7/2008, Petito, Rv. 5 240636; Sez. 1, n. 3672 del 20/3/1996, Ferrandes, Rv. 204335); e come, analogamente, la presentazione dell'arma al Banco di prova sia tuttora finalizzata all'apposizione dei segni identificativi e come, in assenza di tale operazione, ciò possa rilevare ai fini della qualificazione come arma clandestina, ma non certo per escludere che si tratti di arma da sparo (cfr. Sez. 1, n. 6295 del 27/11/2018, dep. 2019, Loffredo Crescenzo, Rv. 274802; Sez. 1, n. 18778 del 27/3/2013, Reccia, Rv. 256014; Sez. 1, n. 25118 del 9/6/2010, Erion, Rv. 247712). RM restando che, nel caso in esame, i segni identificativi erano comunque presenti e che l'arma era perfettamente efficiente e meccanicamente funzionante, sia alla luce degli accertamenti operati dal RIS di Messina, sia del rinvenimento di un bossolo esploso dall'arma, a nulla rilevando, sul piano funzionale, la mancanza del caricatore. 3.1. Quanto, invece, alla ritenuta responsabilità dell'imputato in relazione al reato contestato al capo a), secondo le due sentenze, essa deve essere affermata in base a un insieme di elementi, di natura dichiarativa e logica, quali: a) la conversazione intercettata tra padre e figlio in data 11/5/2018, in cui il primo riferiva al secondo delle rimostranze rivoltegli dal figlio AL, aizzato dalla madre, per non essersi accollato la responsabilità del possesso dell'arma e in cui egli esprimeva la convinzione che, ove lo avesse fatto, sarebbe rimasto in carcere molto più a lungo del figlio;
b) la conversazione tra AN PI e la madre, in cui costei riferiva che tutto il paese criticava il marito per avere consentito che il figlio si assumesse integralmente la responsabilità per l'arma. A fronte di tali emergenze, non può, tuttavia, non rilevarsi che: a) in occasione della perquisizione domiciliare, la pistola era stata indicata ai Carabinieri dal solo AN PI;
b) era stato ancora una volta il figlio a invitare il padre a disfarsi della busta contenente le munizioni, poi rinvenute dai militari nel veicolo dismesso presente nelle adiacenze della casa familiare;
c) il figlio aveva ammesso, nel colloquio con la madre, che l'arma rinvenuta era la sua e non del padre. In relazione a tali circostanze, puntualmente messe in evidenza dal ricorso, la motivazione della sentenza appare gravemente carente, limitandosi a esporre gli elementi di fatto prima ricordati, ma senza compiere alcuna valutazione di sintesi del compendio indiziario, in specie con riferimento alle osservazioni difensive;
e, soprattutto, senza indicare quali concrete circostanze fossero indicative non soltanto di una conoscenza, da parte dell'odierno imputato, della presenza dell'arma all'interno dell'abitazione familiare, ma soprattutto della possibilità del soggetto di disporre della stessa in qualunque forma o comunque dimostrative del concorso, anche solo morale, prestato alla detenzione da parte del figlio, che quest'ultimo aveva rivendicato, in maniera esclusiva, in occasione del colloquio con la madre. 3.2. Altrettanto è, poi, a dirsi con riferimento alla contravvenzione contestata al capo c), rispetto alla quale la Corte di appello ha rinviato alle considerazioni 6 svolte dal Giudice di primo grado, che ha riportato la conversazione tra il padre e il figlio detenuto, in cui questi sollecitava il genitore a disfarsi delle munizioni nascoste nell'autovettura in disuso. Nell'occasione, FR PI era certamente consapevole del nascondiglio, avendo egli risposto, alle indicazioni del figlio, con l'espressione «lo so" (v. nota 1, pag. 4 della sentenza di primo grado), e tuttavia la sentenza non ha spiegato per quale motivo la mera conoscenza della presenza delle munizioni dovesse ritenersi dimostrativa anche di un contributo concorsuale dal medesimo prestato. Ne consegue, pertanto, che con riferimento ai reati contestati ai capi a) e c) si rende necessario un ulteriore sforzo motivazionale nella direzione di una puntuale disamina degli aspetti inerenti all'affermazione della responsabilità concorsuale dell'odierno imputato. 4. Tale necessità non viene meno, per quanto concerne il delitto di cui al capo a), per il fatto che la detenzione illegale di più armi in un unico contesto integra non un reato continuato ma un singolo reato, potendo il numero delle armi rilevare soltanto ai fini della determinazione della pena (Sez. 1, n. 44066 del 25/11/2010, Di Rosolini, Rv. 249053). Tale principio di diritto, qui riaffermato, comporta che, in ogni caso, quand'anche venisse riconosciuta la responsabilità dell'imputato per il delitto al medesimo ascritto al capo a), sarebbe in ogni caso configurabile, in rapporto all'accertata violazione di cui al capo b), un unico reato;
e, tuttavia, la circostanza sarebbe, in ogni caso, rilevante sia ai fini della eventuale configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895, sia ai fini della concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione all'eventuale aumento per la continuazione per il reato di cui al capo c), ove, in sede di rinvio, venisse riaffermata la responsabilità di FR PI. 5. Dall'accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo in punto di responsabilità per i reati di cui ai capi a) e c), consegue che devono ritenersi assorbite, ma non precluse, le censure sviluppate con il secondo motivo in relazione alla configurabilità, in relazione all'ipotesi di cui al capo a) dell'attenuante di cui all'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895, nonché con il quinto motivo in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai capi a) e c), sicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio su tali capi, alla Corte di appello di Reggio Calabria. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. 7
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi a) e c), con rinvio per nuovo giudizio su tali capi alla Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in data 4/12/2020
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/11/2019, la Corte di appello di Messina confermò la sentenza del Tribunale di Messina in data 15/1/2019 con la quale FR PI era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e di 4.600,00 euro di multa per essersi reso responsabile, in concorso con il figlio AN, giudicato separatamente, dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo a), 110 cod. pen., 2 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo b), 110 e 697 cod. pen. (capo c): fatti accertati in Motta Camastra il 9/5/2018 e in data 11/5/2018. 1.1. Secondo quanto accertato nel corso del giudizio di merito, durante una perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione di FR PI, ove dimorava anche il figlio AN, i Carabinieri avevano rinvenuto, su indicazione di quest'ultimo, una pistola calibro 7.65, perfettamente funzionante, recante numero Penale Sent. Sez. 1 Num. 4012 Anno 2021 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/12/2020 di matricola 124100 non catalogato, occultata all'interno del caminetto, nonché, dietro il televisore, una busta di plastica contenente 6 colpi per pistola calibro 7.65 e, all'esterno dell'abitazione, occultati tra le pietre di un muretto a secco, 2 colpi calibro 12 per fucile. Successivamente, grazie ad alcune intercettazioni ambientali effettuate presso il carcere di Messina, ove AN PI era stato nel frattempo tradotto, era stato possibile accertare che quest'ultimo e l'odierno imputato detenevano anche un fucile (del tipo "lupara"), mai rinvenuto, nonché alcune munizioni, reperite a seguito di una ulteriore perquisizione effettuata su un veicolo dismesso, parcheggiato nel terreno prospiciente l'abitazione dei PI, delle quali non era stata fatta denuncia all'autorità amministrativa. Secondo i Giudici di merito, dal tenore delle conversazioni captate (intercorse tra AN e FR PI, nonché tra il primo, il fratello AL e la madre) doveva ritenersi dimostrato che i due imputati avessero concorso nella detenzione del compendio illecito descritto. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il solo FR PI, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Carmelo Moschella, deducendo sei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, relativo al capo a) della rubrica, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al principio del ragionevole dubbio, al travisamento e all'erronea valutazione della prova. Le sentenze non avrebbero spiegato perché l'interpretazione delle conversazioni intercettate da esse accolta dovesse essere preferita rispetto ad altre parimenti plausibili. Quanto alla decisione dell'imputato di non addossarsi la responsabilità al posto del figlio, incensurato, avversata dalla moglie e dal figlio AL e ritenuta espressione di una sua scelta strategica, essa in realtà non rappresenterebbe una ammissione di colpa;
mentre il riferimento al fatto che, assumendosi la responsabilità della detenzione, egli avrebbe «fatto la muffa in carcere» e che nessuno avrebbe potuto mandargli i soldi in carcere, esso avrebbe rappresentato la descrizione di quanto sarebbe avvenuto nel caso di una sua detenzione, essendo l'imputato l'unica fonte di reddito per il nucleo e non avendo i familiari la possibilità di mantenerlo. Analoga spiegazione assumerebbe la conversazione tra AN e la madre, in cui il primo spiegava alla donna che, nel caso in cui si fosse autoaccusato, il padre non sarebbe più uscito dal carcere. In ogni caso, anche ad ammettere la conoscenza dell'arma da parte dell'imputato, egli non avrebbe compiuto alcun atto concreto espressivo di disponibilità della stessa. RM restando che in occasione del colloquio con la madre, AN ne aveva 2 chiaramente rivendicato la proprietà; e che durante il colloquio tra padre e figlio, quest'ultimo aveva raccomandato al genitore di disfarsi delle munizioni nascoste nell'auto, della cui presenza, dunque, FR PI non sarebbe stato a conoscenza, posto che, diversamente, se ne sarebbe disfatto dopo la prima perquisizione, senza attendere le ulteriori ricerche da parte degli inquirenti. 2.2. Con il secondo motivo, anch'esso relativo al capo a), il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 7, legge n. 110 del 1975, 697 cod. pen., 5, legge n. 895 del 1967, nonché il vizio della motivazione in relazione alla definizione di arma comune da sparo attribuita alla pistola, priva di un accertamento da parte del Banco di prova;
nonché in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale, avvenuto senza considerare il rapporto tra ridotto calibro e ridotta potenzialità offensiva dell'arma (attesa l'assenza di caricatore e la impossibilità di sparare a ripetizione) e valorizzando circostanze non contemplate dalla norma (quali la presenza di munizioni, il mancato contributo all'accertamento dei fatti o le ragioni del possesso). 2.3. Con il terzo motivo, relativo al capo b), il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d), ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 5, legge n. 895 del 1967, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al principio del ragionevole dubbio e all'erronea valutazione della prova, non essendo stata dimostrata l'esistenza della "lupara", atteso che nella conversazione tra padre e figlio essi avrebbero fatto riferimento alla convinzione degli operanti che essa esistesse, fondata sul rinvenimento delle munizioni. Inoltre, quanto al colloquio tra i due fratelli, AL avrebbe una conoscenza indiretta dei fatti e, dunque, non si potrebbe riconoscergli alcuna particolare attendibilità, mentre il riferimento di AN al fatto che «fosse ancora là» sarebbe del tutto generico, potendo egli aver inteso menzionare le munizioni. E anche la frase dell'imputato, secondo cui l'avrebbero tenuta nel «frusciami», non sarebbe necessariamente riferibile alla lupara, mai rinvenuta, nemmeno in singole sue componenti, non essendo le munizioni indicative della presenza dell'arma. Anche in tal caso, la sentenza avrebbe dovuto applicare l'attenuante speciale di cui all'art. 5, legge n. 895 del 1967. 2.4. Con il quarto motivo, relativo al solo capo c), il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d), ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 697 cod. pen., 133-bis e 133- ter cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al principio del ragionevole dubbio e all'erronea valutazione della prova, avuto riguardo alla conversazione in cui il figlio aveva invitato il padre a eliminare le munizioni presenti sul veicolo e al fatto che ove 3 FR PI fosse stato a conoscenza della loro presenza, se ne sarebbe disfatto subito dopo la prima perquisizione. Sotto altro profilo, la pena pecuniaria sarebbe stata esclusa in ragione delle condizioni di difficoltà economica dell'imputato che avevano determinato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, laddove proprio tale condizione avrebbe dovuto giustificare l'applicazione della sola pena pecuniaria, debitamente ridotta. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 163 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, fondato sui precedenti penali, in realtà remoti e non gravi, sul mancato contributo nel rinvenimento dell'arma e sull'omessa indicazione del motivo del suo possesso, non considerando che, in realtà, FR PI non avrebbe saputo dove essa si trovava, nonché sul suo inserimento in contesti criminali, smentito dai risalenti precedenti penali e dall'assenza di carichi pendenti. Viene, infine, censurata la mancata sospensione condizionale della pena. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'erroneità del calcolo della pena e all'eccessività del carico sanzionatorio. L'applicazione, per il reato base, di una pena superiore alla metà rispetto alla forbice edittale, avrebbe dovuto essere motivata adeguatamente, mentre non sarebbe stata considerata la vetustà dell'arma, non sarebbe stata valutata l'intensità del dolo, né sarebbe emersa la destinazione delle armi alla commissione di reati;
e, ancora, non si sarebbe tenuto conto dei risalenti precedenti penali e dell'assenza di carichi pendenti. Inoltre, il calcolo sarebbe erroneo in quanto sarebbero stati contestati due reati, ai capi a) e b), anziché uno solo, sicché per il capo b) non si sarebbe dovuto fare luogo all'aumento a titolo di continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Muovendo dall'analisi delle censure svolte con riferimento al capo b), relativo alla detenzione del fucile del tipo "lupara", la sentenza impugnata ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sul contenuto della conversazione avvenuta in data 11/5/2018 tra FR PI e il figlio AN, nel corso della quale il padre, dopo avere rimproverato il figlio per la eccessiva disinvoltura 4 manifestata nel mostrare l'arma ad altri soggetti, aveva raccontato di essersi confidato sul da farsi con US RI, il quale gli aveva consigliato di disfarsene;
e, indi, aveva tranquillizzato il figlio dicendogli che l'avrebbero tenuta nascosta «nel frusciami». Tali conversazioni devono ritenersi chiaramente indicative di una piena disponibilità del fucile anche in capo al genitore, il quale aveva, anzi, palesato l'intenzione di dismetterne il possesso, risolvendosi, successivamente, nel senso di conservarlo, occultando l'arma in un luogo ritenuto sicuro. Ciò conformemente all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui ai fini della configurabilità del concorso in detenzione illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne (Sez. 1, n. 6796 del 22/1/2019, Susino Rv. 274806; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259479; Sez. 1, n. 45940 del 15/11/2011, Benavoli, Rv. 251585; Sez. 2, n. 11126 del 28/5/1991, Riggio, Rv. 188500; Sez. 1, n. 4494 del 29/9/1987, dep. 1988, Cappuccio, Rv. 178089). A fronte di tali univoche emergenze istruttorie, dinnanzi alle quali è del tutto irrilevante il fatto che l'arma non sia stata trovata, essendo la sua esistenza asseverata dalla citata conversazione e dal rinvenimento del relativo munizionamento, la Difesa, da un lato, si è limitata ad articolare una inammissibile rilettura delle intercettazioni, che la sentenza ha interpretato mantenendosi nei limiti di un opinabile ma non illogico apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994; Sez. 6, n. 17619 del 8/1/2008, Gionta, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11189 del 8/3/2012, Asaro, Rv. 252190; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558); e, dall'altro lato, ha svolto generiche considerazioni sulla scarsa consapevolezza del fratello AL in relazione ai fatti contestati, del tutto sganciata dalla motivazione offerta, sul punto, dalla sentenza impugnata. Ne consegue, pertanto, la complessiva infondatezza delle relative doglianze, le quali devono, pertanto, essere rigettate. 3. Venendo, quindi, alle censure formulate in relazione al capo a), vanno innanzitutto prese in esame le osservazioni difensive relative alla qualificazione della pistola come arma comune da sparo operata dalle due sentenze di merito. In proposito, giova osservare come la consolidata giurisprudenza di legittimità abbia da tempo affermato come l'inserimento nel Catalogo nazionale, ora soppresso, rilevasse unicamente ai fini della distinzione rispetto alle armi da guerra (Sez. 1, n. 12737 del 20/3/2012, Tomasello, Rv. 252561; Sez. 1, n. 23861 del 26/5/2010, Giannilivigni, Rv. 247944; Sez. 2, n. 28911 del 9/7/2008, Petito, Rv. 5 240636; Sez. 1, n. 3672 del 20/3/1996, Ferrandes, Rv. 204335); e come, analogamente, la presentazione dell'arma al Banco di prova sia tuttora finalizzata all'apposizione dei segni identificativi e come, in assenza di tale operazione, ciò possa rilevare ai fini della qualificazione come arma clandestina, ma non certo per escludere che si tratti di arma da sparo (cfr. Sez. 1, n. 6295 del 27/11/2018, dep. 2019, Loffredo Crescenzo, Rv. 274802; Sez. 1, n. 18778 del 27/3/2013, Reccia, Rv. 256014; Sez. 1, n. 25118 del 9/6/2010, Erion, Rv. 247712). RM restando che, nel caso in esame, i segni identificativi erano comunque presenti e che l'arma era perfettamente efficiente e meccanicamente funzionante, sia alla luce degli accertamenti operati dal RIS di Messina, sia del rinvenimento di un bossolo esploso dall'arma, a nulla rilevando, sul piano funzionale, la mancanza del caricatore. 3.1. Quanto, invece, alla ritenuta responsabilità dell'imputato in relazione al reato contestato al capo a), secondo le due sentenze, essa deve essere affermata in base a un insieme di elementi, di natura dichiarativa e logica, quali: a) la conversazione intercettata tra padre e figlio in data 11/5/2018, in cui il primo riferiva al secondo delle rimostranze rivoltegli dal figlio AL, aizzato dalla madre, per non essersi accollato la responsabilità del possesso dell'arma e in cui egli esprimeva la convinzione che, ove lo avesse fatto, sarebbe rimasto in carcere molto più a lungo del figlio;
b) la conversazione tra AN PI e la madre, in cui costei riferiva che tutto il paese criticava il marito per avere consentito che il figlio si assumesse integralmente la responsabilità per l'arma. A fronte di tali emergenze, non può, tuttavia, non rilevarsi che: a) in occasione della perquisizione domiciliare, la pistola era stata indicata ai Carabinieri dal solo AN PI;
b) era stato ancora una volta il figlio a invitare il padre a disfarsi della busta contenente le munizioni, poi rinvenute dai militari nel veicolo dismesso presente nelle adiacenze della casa familiare;
c) il figlio aveva ammesso, nel colloquio con la madre, che l'arma rinvenuta era la sua e non del padre. In relazione a tali circostanze, puntualmente messe in evidenza dal ricorso, la motivazione della sentenza appare gravemente carente, limitandosi a esporre gli elementi di fatto prima ricordati, ma senza compiere alcuna valutazione di sintesi del compendio indiziario, in specie con riferimento alle osservazioni difensive;
e, soprattutto, senza indicare quali concrete circostanze fossero indicative non soltanto di una conoscenza, da parte dell'odierno imputato, della presenza dell'arma all'interno dell'abitazione familiare, ma soprattutto della possibilità del soggetto di disporre della stessa in qualunque forma o comunque dimostrative del concorso, anche solo morale, prestato alla detenzione da parte del figlio, che quest'ultimo aveva rivendicato, in maniera esclusiva, in occasione del colloquio con la madre. 3.2. Altrettanto è, poi, a dirsi con riferimento alla contravvenzione contestata al capo c), rispetto alla quale la Corte di appello ha rinviato alle considerazioni 6 svolte dal Giudice di primo grado, che ha riportato la conversazione tra il padre e il figlio detenuto, in cui questi sollecitava il genitore a disfarsi delle munizioni nascoste nell'autovettura in disuso. Nell'occasione, FR PI era certamente consapevole del nascondiglio, avendo egli risposto, alle indicazioni del figlio, con l'espressione «lo so" (v. nota 1, pag. 4 della sentenza di primo grado), e tuttavia la sentenza non ha spiegato per quale motivo la mera conoscenza della presenza delle munizioni dovesse ritenersi dimostrativa anche di un contributo concorsuale dal medesimo prestato. Ne consegue, pertanto, che con riferimento ai reati contestati ai capi a) e c) si rende necessario un ulteriore sforzo motivazionale nella direzione di una puntuale disamina degli aspetti inerenti all'affermazione della responsabilità concorsuale dell'odierno imputato. 4. Tale necessità non viene meno, per quanto concerne il delitto di cui al capo a), per il fatto che la detenzione illegale di più armi in un unico contesto integra non un reato continuato ma un singolo reato, potendo il numero delle armi rilevare soltanto ai fini della determinazione della pena (Sez. 1, n. 44066 del 25/11/2010, Di Rosolini, Rv. 249053). Tale principio di diritto, qui riaffermato, comporta che, in ogni caso, quand'anche venisse riconosciuta la responsabilità dell'imputato per il delitto al medesimo ascritto al capo a), sarebbe in ogni caso configurabile, in rapporto all'accertata violazione di cui al capo b), un unico reato;
e, tuttavia, la circostanza sarebbe, in ogni caso, rilevante sia ai fini della eventuale configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895, sia ai fini della concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione all'eventuale aumento per la continuazione per il reato di cui al capo c), ove, in sede di rinvio, venisse riaffermata la responsabilità di FR PI. 5. Dall'accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo in punto di responsabilità per i reati di cui ai capi a) e c), consegue che devono ritenersi assorbite, ma non precluse, le censure sviluppate con il secondo motivo in relazione alla configurabilità, in relazione all'ipotesi di cui al capo a) dell'attenuante di cui all'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895, nonché con il quinto motivo in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai capi a) e c), sicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio su tali capi, alla Corte di appello di Reggio Calabria. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. 7
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi a) e c), con rinvio per nuovo giudizio su tali capi alla Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in data 4/12/2020