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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6166/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Francavilla Marittima - Tributi 87072 Francavilla Marittima CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1978056240000142 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ( codice fiscale CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 (codice fiscale CF_Difensore_1) ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica al COMUNE di FRANCAVILLA MARITTIMA e a LaBconsulenze S.r.l. – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'accertamento esecutivo n.1978056240000142 del 7 maggio 2024 per
I.M.U. 2019 recante richiesta di versamento della somma di € 24,00 oltre accessori.
A fondamento del gravame, la ricorrente ha posto una articolata congerie di censure:
1. violazione art.
6-bis legge 212/20003 – atto annullabile per mancata attivazione del preliminare contraddittorio;
2. inesistenza dell'atto per inesistenza della notifica;
3. inesistenza dell'atto per carenza di sottoscrizione autografa;
4. nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione.;
Il Comune di Francavilla Marittima non si è costituito in giudizio.
Di contro, ha depositato memoria la LABCONSULENZE S.r.l. resistendo analiticamente a tutte le doglianze.
Il ricorrente ha depositato memoria di replica.
All'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, deve essere valutata – e disattesa – l'eccezione di carenza di valida procura legittimante la visione del fascicolo da parte della Difesa di LABCONSULENZE S.r.l., società emittente l'avviso di accertamento impugnato.
Deve rilevarsi che nessuna invalidità nella procura allegata dalla difesa della Società sopra menzionata, sia in sede ammissione alla visione sia in sede di costituzione, è possibile ritenere dimostrata, avuto riguardo al principio secondo il quale “nel giudizio di merito, il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., è integrato allorché essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, all'atto cui accede e non sia ad esso successiva”. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto speciale la procura, rilasciata dall'appellato su foglio A4, materialmente separata dalla comparsa di costituzione in appello, ma telematicamente congiunta ad essa, per essere contenuta nella medesima "busta telematica", Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 5610 del 03/03/2025): nel caso di specie, infatti, la procura risulta essere stata depositata unitamente sia alla istanza di visibilità sia alla comparsa di costituzione in data 22 ottobre 2024 nel medesimo frangente.
Sfornita di pregio è la questione legata alla presunta invalidità della notifica.
Ferma la considerazione secondo la quale l'eventuale irregolarità della notifica non varrebbe in ogni caso a determinare la nullità dell'atto notificato, deve ricordarsi che in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149
c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico (cfr. Cass. Civ. Sez. V, 14 novembre 2019 n. 29642).
Assume poi valore assorbente la regola a mente della quale eventuali nullità della notifica dell'atto – peraltro non ricorrenti – sono suscettibili di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160
c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. V, 13 gennaio 2016 n. 384).
Richiamate le coordinate motivazionali esplicitate dalla Suprema Corte sul punto in via generale (cfr. Cass.
Civ. Sez. V, 30 ottobre 2018 n. 27561 sulla mancata osservanza della modalità di notifica ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) e fermo il principio secondo il quale non si sarebbe comunque a cospetto di alcuna violazione degli artt. 24, 3, comma 1, e 111, commi 1 e 2 Cost. (Cass. Civ. Sez. 6-5,
21.2.2018, n. 4275), deve essere riaffermato il generale principio secondo il quale – escluso che si possa discorrere di inesistenza della notificazione – ove anche si volesse ipotizzare la sussistenza di un vizio comportante la nullità della notifica, quest'ultima dovrebbe considerarsi comunque sanata ex art. 156 cod. proc. civ. a seguito della tempestiva proposizione del ricorso con ampio spiegamento delle tesi defensionali.
Il provvedimento risulta essere completo in ogni sua parte;
contiene ampio preambolo normativo e regolamentare;
ancora, è dato rinvenire l'indicazione di tutti i provvedimenti comunali fondanti le determinazioni adottate e la menzione dell'immobile soggetto a tassazione.
Si ricava poi la conclusione che il ricorso sia generico e del tutto avulso da concreti riferimenti fattuali al provvedimento, rimanendo del tutto indimostrata la testi circa la non dovutezza della somma.
Tanto vale anche a superare l'eccezione circa il difetto di sottoscrizione, non essendo in alcuna misura dubbia la riferibilità dell'atto alla società incaricata dall'Amministrazione e recando l'atto comunque l'attestazione circa la firma digitale apposta da soggetto legittimato.
La motivazione è sussistente, sì come si ha modo di rilevare mediante semplice visione del provvedimento;
giova anche sottolineare che null'altro può rilevarsi sul punto, tenuto conto del carattere generico delle doglianze.
Il provvedimento in questione, anzi, presenta ampia ed esaustiva motivazione afferente al mancato pagamento: l'atto contiene analitica indicazione delle singole somme dovute e del calcolo della sanzione e delle relative causali, inequivocabilmente legate all'omesso versamento della somma indicata a titolo di IMU in relazione all'immobile individuato con menzione dei dati catastali.
In ultimo, occorre rilevare che nel caso di accertamento IMU, il comma 2 del nuovo articolo 6-bis della legge
212/2000 ha stabilito che sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, quelli di pronta liquidazione e gli atti di controllo formale della dichiarazione del contribuente.
E tanto ricorre nel caso di specie.
Si impone, conclusivamente, il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. I, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di LABCONSULENZE S.r.l., che liquida in euro 120 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6166/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Francavilla Marittima - Tributi 87072 Francavilla Marittima CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1978056240000142 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ( codice fiscale CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 (codice fiscale CF_Difensore_1) ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica al COMUNE di FRANCAVILLA MARITTIMA e a LaBconsulenze S.r.l. – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'accertamento esecutivo n.1978056240000142 del 7 maggio 2024 per
I.M.U. 2019 recante richiesta di versamento della somma di € 24,00 oltre accessori.
A fondamento del gravame, la ricorrente ha posto una articolata congerie di censure:
1. violazione art.
6-bis legge 212/20003 – atto annullabile per mancata attivazione del preliminare contraddittorio;
2. inesistenza dell'atto per inesistenza della notifica;
3. inesistenza dell'atto per carenza di sottoscrizione autografa;
4. nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione.;
Il Comune di Francavilla Marittima non si è costituito in giudizio.
Di contro, ha depositato memoria la LABCONSULENZE S.r.l. resistendo analiticamente a tutte le doglianze.
Il ricorrente ha depositato memoria di replica.
All'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, deve essere valutata – e disattesa – l'eccezione di carenza di valida procura legittimante la visione del fascicolo da parte della Difesa di LABCONSULENZE S.r.l., società emittente l'avviso di accertamento impugnato.
Deve rilevarsi che nessuna invalidità nella procura allegata dalla difesa della Società sopra menzionata, sia in sede ammissione alla visione sia in sede di costituzione, è possibile ritenere dimostrata, avuto riguardo al principio secondo il quale “nel giudizio di merito, il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., è integrato allorché essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, all'atto cui accede e non sia ad esso successiva”. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto speciale la procura, rilasciata dall'appellato su foglio A4, materialmente separata dalla comparsa di costituzione in appello, ma telematicamente congiunta ad essa, per essere contenuta nella medesima "busta telematica", Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 5610 del 03/03/2025): nel caso di specie, infatti, la procura risulta essere stata depositata unitamente sia alla istanza di visibilità sia alla comparsa di costituzione in data 22 ottobre 2024 nel medesimo frangente.
Sfornita di pregio è la questione legata alla presunta invalidità della notifica.
Ferma la considerazione secondo la quale l'eventuale irregolarità della notifica non varrebbe in ogni caso a determinare la nullità dell'atto notificato, deve ricordarsi che in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149
c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico (cfr. Cass. Civ. Sez. V, 14 novembre 2019 n. 29642).
Assume poi valore assorbente la regola a mente della quale eventuali nullità della notifica dell'atto – peraltro non ricorrenti – sono suscettibili di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160
c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. V, 13 gennaio 2016 n. 384).
Richiamate le coordinate motivazionali esplicitate dalla Suprema Corte sul punto in via generale (cfr. Cass.
Civ. Sez. V, 30 ottobre 2018 n. 27561 sulla mancata osservanza della modalità di notifica ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) e fermo il principio secondo il quale non si sarebbe comunque a cospetto di alcuna violazione degli artt. 24, 3, comma 1, e 111, commi 1 e 2 Cost. (Cass. Civ. Sez. 6-5,
21.2.2018, n. 4275), deve essere riaffermato il generale principio secondo il quale – escluso che si possa discorrere di inesistenza della notificazione – ove anche si volesse ipotizzare la sussistenza di un vizio comportante la nullità della notifica, quest'ultima dovrebbe considerarsi comunque sanata ex art. 156 cod. proc. civ. a seguito della tempestiva proposizione del ricorso con ampio spiegamento delle tesi defensionali.
Il provvedimento risulta essere completo in ogni sua parte;
contiene ampio preambolo normativo e regolamentare;
ancora, è dato rinvenire l'indicazione di tutti i provvedimenti comunali fondanti le determinazioni adottate e la menzione dell'immobile soggetto a tassazione.
Si ricava poi la conclusione che il ricorso sia generico e del tutto avulso da concreti riferimenti fattuali al provvedimento, rimanendo del tutto indimostrata la testi circa la non dovutezza della somma.
Tanto vale anche a superare l'eccezione circa il difetto di sottoscrizione, non essendo in alcuna misura dubbia la riferibilità dell'atto alla società incaricata dall'Amministrazione e recando l'atto comunque l'attestazione circa la firma digitale apposta da soggetto legittimato.
La motivazione è sussistente, sì come si ha modo di rilevare mediante semplice visione del provvedimento;
giova anche sottolineare che null'altro può rilevarsi sul punto, tenuto conto del carattere generico delle doglianze.
Il provvedimento in questione, anzi, presenta ampia ed esaustiva motivazione afferente al mancato pagamento: l'atto contiene analitica indicazione delle singole somme dovute e del calcolo della sanzione e delle relative causali, inequivocabilmente legate all'omesso versamento della somma indicata a titolo di IMU in relazione all'immobile individuato con menzione dei dati catastali.
In ultimo, occorre rilevare che nel caso di accertamento IMU, il comma 2 del nuovo articolo 6-bis della legge
212/2000 ha stabilito che sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, quelli di pronta liquidazione e gli atti di controllo formale della dichiarazione del contribuente.
E tanto ricorre nel caso di specie.
Si impone, conclusivamente, il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. I, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di LABCONSULENZE S.r.l., che liquida in euro 120 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.