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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/12/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 30.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2832 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dagli avv.ti Gabriele Porto e Vincenza
ER ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv. Itala De Benedictis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.04.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo
Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione della pensione d'inabilità civile, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 28.03.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 16.04.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che anche dalla lettura della nuova consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione risulta confermato che: “… Per quanto riguarda l'artrosi polidistrettuale in obesa … si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale nel 60%.
Per quanto riguarda le note di broncopneumopatia cronica, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata la sua incidenza funzionale, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale nel 20%.
Per quanto riguarda la cardiopatia ipertensiva, considerato il discreto compenso emodinamico, considerata l'incidenza funzionale, potremo ascrivere tale patologia alla I/II classe NYHA e pertanto ne valuteremo l'incidenza nel 35%.
Gli esiti di asportazione di polipi uterini appaiono alla stato esclusivamente chirurgici e quindi di scarso impatto medico-legale; non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata l'incidenza funzionale, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 10%.
Abbiamo quindi le quattro percentuali relative alle quattro patologie in coesistenza;
procedendo ora alla “valutazione complessiva" secondo i criteri già descritti, ne scaturirà una percentuale totale del 82% invalidità che riconosce alla richiedente lo status di invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, ma non riconosce alla stessa la totale inabilità lavorativa;
per quanto riguarda la decorrenza, considerata documentazione sanitaria agli atti, considerata la cronicità delle patologie diagnosticate, considerato l'attuale esame obiettivo, si può riconoscere all'istante lo status di invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% a far data da almeno un anno dalla visita peritale e cioè dal mese di Giugno 2024” (cfr. conclusioni CTU).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del contestato requisito sanitario – sia da condividere, siccome logicamente e congruamente argomentata (né specificamente contestata) ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti. Ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda e riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, CP_ mentre restano definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica, già provvisoriamente liquidate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
a) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
b) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. CP_1
S.M.C.V., 28.12.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino