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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/10/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2301/2021 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Calvani e C.F._1 dall'Avv. Andrea Stramaccia, in virtù di procura agli atti, e domiciliato presso i loro indirizzi PEC e Email_1
Email_2 opponente
nei confronti di
1 Controparte_1
(Cod. Fisc. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Ussi, in virtù di procura P.IVA_1 agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Carrara (MS), Piazza II Giugno
n. 14 opposta
Oggetto: opposizione a stato passivo
CONCLUSIONI
2 Per l'opponente (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
18.12.2023, in sostituzione dell'udienza di p.c. del 16.01.2024):
“Voglia il Tribunale di Massa, Sezione fallimentare, Giudice del rinvio – accertata la sussistenza e la costituzione di appalto irregolare di mere prestazioni lavorative tra il sig. ed i formali datori di lavoro, rapporti da ritenersi del tutto simulati e fittizi a fronte Pt_1 di un dissimulato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il sig. Pt_1
e la società utilizzatrice – accogliere l'opposizione allo stato passivo. CP_1
Dichiarato costituito il rapporto direttamente tra il sig. e la fallita voglia Pt_1 CP_1 ammettere l'odierno opponente allo stato passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 per i seguenti crediti:
€ 4.047,75 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità, come disposto dalla Suprema Corte di Cassazione.”
Per l'opposta (cfr. comparsa conclusionale depositata il 04.05.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta, per le ragioni tutte di cui in atti:
1. rigettare integralmente l'opposizione proposta da in quanto le Parte_1 allegazioni del ricorso sono assolutamente generiche ed inidonee a ritenere assolto
l'onere della prova in capo all'opponente, ed in quanto infondata in fatto ed in diritto, così confermando il decreto di esecutorietà dello stato passivo del fallimento della “
[...]
, reso dal G.D. dott. Alessandro Pellegri;
Controparte_1
2. con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.05.2019, proponeva, ex art. 98 e 99 della Parte_1
Legge Fallimentare, opposizione allo stato passivo del
[...]
(d'ora innanzi , chiedendo che, previo Controparte_2 CP_1 accertamento che i rapporti di lavoro dallo stesso intrattenuti e succedutisi formalmente alle dipendenze con i vari datori alternatisi nel periodo dal 10.07.2014 al 31.12.2016, con mansioni di operaio di V livello ai sensi del C.C.N.L. Metalmeccanici Industria, erano riconducibili ad un appalto irregolare di mere prestazioni lavorative, in violazione dell'art. 29, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 276/2003, dissimulando il proprio reale rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della predetta venisse ammesso allo stato CP_1 passivo, in via privilegiata, il proprio dedotto credito a titolo di T.F.R. (già insinuato nello stesso con domanda di ammissione tardiva presentata il 26.03.2019), maturato in riferimento al suindicato periodo e quantificato in € 4.047,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, credito escluso dal Giudice Delegato con il provvedimento del 18.04.2019, in forza del quale era stato reso esecutivo il medesimo stato passivo, sul rilievo della carenza di prova dell'assunto dell'odierno opponente in merito al prospettato effettivo rapporto lavorativo.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via Controparte_1 pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale fallimentare adito dalla controparte, essendo a proprio dire funzionalmente competente il Giudice del Lavoro, presupponendo la domanda volta alla realizzazione del credito preteso l'accertamento del rapporto lavorativo controverso, a quest'ultimo riservato, valendo la cd. vis actractiva del foro fallimentare esclusivamente in riferimento a quelle a contenuto patrimoniale conseguenti all'eventuale accoglimento della prima da parte del Giudice del Lavoro. Eccepiva, inoltre, la decadenza dall'esercizio della pretesa fatta valere ex adverso, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 4 lett. d. della L. n. 183/2010 e dell'art. 6 della L. n. 604/1966 (espressamente richiamata dalla prima previsione), sul rilievo per cui il lavoratore aveva omesso di impugnare il licenziamento per effetto del quale era cessato il rapporto lavorativo entro il termine perentorio di 60 giorni e proporre la domanda giudiziale con deposito del relativo ricorso, a pena di inefficacia, entro i successivi 180 giorni, risultando quindi il in base alla succitata disciplina, Pt_1 decaduto dalla facoltà di chiedere l'accertamento del presunto rapporto di lavoro
4 asseritamente intrattenuto con con la conseguente inammissibilità CP_1 dell'opposizione. Nel merito, resisteva alla stessa, contestando in fatto e in diritto l'avversa prospettazione.
Con decreto del 15.10.2019, il Tribunale adito, in composizione collegiale, respingeva l'opposizione del sul rilievo della ritenuta competenza funzionale del Giudice Pt_1 del Lavoro ai fini dell'accertamento del rapporto lavorativo asseritamente dissimulato, sotto il profilo soggettivo, da quelli risultanti formalmente. Avverso tale ultimo provvedimento, il spiegava, ex art. 99 L.F., ricorso in Cassazione, notificato il Pt_1
11.11.2019, impugnativa accolta dalla Corte di Cassazione con ordinanza in data
18.05.2021, in forza della quale veniva enunciato il principio per il quale ove la domanda di accertamento del rapporto di lavoro abbia funzione meramente strumentale all'accertamento del credito dedotto la competenza funzionale è demandata alla competenza del Giudice fallimentare e non a quella del Giudice del Lavoro, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Massa in diversa composizione per un nuovo esame.
La causa veniva quindi riassunta dinanzi allo stesso Tribunale adito ed istruita in forma documentale e mediante l'assunzione di prove testimoniali ed, infine, trattenuta in decisione sule conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2023, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§
Sintetizzata la materia del contendere nei termini sin qui esposti, in riferimento alla tutela del lavoratore l'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 opera una distinzione tra appalto genuino, caratterizzato, in conformità allo schema prefigurato dall'art. 1655 c.c., da gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o del servizio in capo all'imprenditore, dall'appalto irregolare, consistente nella mera somministrazione di prestazioni (comma 1), prevedendo, in tale ultima ipotesi, il diritto del lavoratore di conseguire in sede giudiziale il riconoscimento della costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenza dell'effettivo utilizzatore della prestazione resa
(comma 3 bis), con le conseguenze che ne derivano, anche in ordine alle proprie
5 pretese retributive (quale risulta innegabilmente essere quella, avente ad oggetto il
T.F.R. relativo al periodo lavorativo dedotto, oggetto di insinuazione al passivo fallimentare di . CP_1
Ciò posto, va in primo luogo disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del
Tribunale fallimentare adito nelle forme di cui agli artt. 98 e 99 del R.D. n. 267/1942.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio, ormai consolidato, secondo cui la ripartizione del potere cognitivo tra Giudice del Lavoro e
Tribunale fallimentare dipende dalla natura e funzione della domanda proposta dall'interessato, nel senso che, qualora essa sia volta alla tutela della posizione del lavoratore nei confronti dell'impresa, in relazione all'accertamento, alla vigenza ed alla cessazione del rapporto, se del caso associata a domande tese al riconoscimento di diritti a contenuto patrimoniale o non patrimoniale correlati allo status di lavoratore, ovvero di rilievo previdenziale, estranei all'esigenza della par condicio creditorum, la relativa cognizione è demandata al Giudice del Lavoro, quale Giudice del rapporto;
mentre nel caso – che risulta per l'appunto ricorrere nella fattispecie in esame – in cui il lavoratore faccia valere nei confronti della procedura un diritto a contenuto patrimoniale già sorto nei confronti del datore di lavoro in bonis, con effetto meramente endoconcorsuale, in vista della partecipazione al concorso con gli altri creditori, la controversia è retta dal rito fallimentare e quindi riservata al Tribunale in composizione collegiale, assumendo la decisione in ordine alla sussistenza del rapporto lavorativo controverso una precipua ed esclusiva funzione strumentale alla tutela del credito. Più precisamente, Al giudice del lavoro spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore, essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt.
4, 35, 36 e 37 Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto ed alla sua corretta qualificazione e qualità.
Al giudice fallimentare sono invece riservati l'accertamento e la qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso.
La prefigurata distinzione del diverso ambito cognitorio rispettivamente del giudice del lavoro e del giudice fallimentare corrisponde in modo coerente alla diversità, per causa petendi e petitum, delle domande riguardanti il rapporto, di spettanza del primo, e di ammissione al passivo, di spettanza invece del secondo. Nelle prime rileva, infatti, sotto il profilo della causa petendi, un interesse del lavoratore alla
6 tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio. Nelle seconde rileva invece soltanto
l'interesse alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito, rispetto al quale
l'accertamento del presupposto causale dei relativi diritti patrimoniali è meramente strumentale a detta partecipazione. Quanto al petitum, la distinzione è posta tra le domande del lavoratore intese ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, nella cognizione del giudice del lavoro, ovvero dirette alla realizzazione di diritti di credito a contenuto patrimoniale, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, nella cognizione del giudice fallimentare.” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 12833/2020, conf., ex plurimis, Id. n.
13530/2024, n. 94/2024, n. 25055/2022, n. 29285/2021, Id. n. 7990/2018).
Nel caso in questione, dall'esame degli atti si evince inequivocabilmente che il Pt_1 non ha affatto agito a tutela della propria posizione all'interno dell'impresa nei confronti della quale ha dedotto essersi instaurato e svolto il rapporto di lavoro nel periodo oggetto di domanda, ma soltanto per una finalità meramente endoconcorsuale, ovvero al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al T.F.R. nel contesto del passivo fallimentare, onde conseguirne il pagamento nei confronti del Fondo di Garanzia costituito presso l' (ex art. 2 della L. n. 297/1982), con conseguente attrazione CP_3 della controversia al rito ed alla competenza fallimentare.
Anche l'eccezione di decadenza spiegata dalla Curatela ex art. 32 comma 4 lett. d) della
L. n. 183/2010 e dell'art. 6 della L. n. 604/1966 va disattesa, ove si consideri che, come ha avuto modo di chiarire la più recente giurisprudenza della Corte regolatrice, il termine di decadenza stabilito dalla disciplina appena citata “non trova applicazione nel caso di azione tendente alla costituzione od all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro nei confronti di un datore di lavoro "occulto", diverso da quello formalmente apparente, … laddove non vi siano atti formali da impugnare riconducibili al primo” (cfr.
Cass. Sez. Lav. n. 24437/2022); vale a dire “alle ipotesi – in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto – nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso” (cfr. Cass.
Sez. Lav. n. 40652/2021, conf. Id. n. 11901/2024). Nell'iter motivazionale sotteso
7 all'affermazione del principio appena enunciato, il Supremo Collegio ha posto in rilievo come “trattandosi di una limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria di non poco conto, tanto da dovere ritenere che la norma oggetto di esame abbia carattere di eccezionalità, si impone una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d)” e come “tale rìgorosità deve confrontarsi necessariamente con i limiti previsti dalla nostra Costituzione (artt. 2,111 e 117), dal diritto Euro-unitario (art. 47 della Carta di
IZ … e dal diritto convenzionale (art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), nel senso che occorre pur sempre tenere conto dei possibili profili di illegittimità con riguardo ad un ambito applicativo di tipo estensivo o analogico della norma in questione”; ribadendo, in tale contesto, la necessità, già affermata con le recenti decisioni n. 30490/2021 e n. 14131/2020 della medesima Corte, “ai fini della operatività della decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, di un provvedimento o di un atto da impugnare”, non potendosi invece “estendere analogicamente ad un "fatto" (cessazione dell'attività del lavoratore) una norma calibrata in relazione ad atti scritti e recettizi ovvero a fatti tipizzati”, di modo che, in definitiva, “sia nei casi di richiesta di costituzione … sia nei casi di richiesta di accertamento … del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, ragion per cui, in definitiva, “fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta
o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale … atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina.” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 40652/2021 cit., parte motiva).
Costituiva quindi onere della Curatela opposta dare prova dell'esistenza di un atto datoriale formale che abbia posto termine al rapporto lavorativo, quale presupposto di applicabilità dell'eccepita decadenza, onere non assolto in giudizio, non evincendosi traccia documentale di un atto di tal genere nelle produzioni acquisite. In tale contesto, le allegazioni difensive della stessa opposta inerenti all'asserito invio al di una Pt_1 comunicazione di una lettera di interruzione del rapporto lavorativo inviata proveniente
8 dalla ditta La OS PE, l'ultima con la quale è stato formalizzato il rapporto nel periodo dedotto a fondamento dell'insinuazione del credito nel passivo fallimentare, comunicazione “necessariamente ricevuta prima del 7/03/2017, ossia prima della data nella quale al è stata riconosciuta la NASPI”, si configurano inconferenti, a Pt_1 fronte della rimarcata carenza di prova di un atto scritto interruttivo del rapporto lavorativo medesimo, la cui esistenza, data di formazione e ricezione non possono essere dimostrate in chiave presuntiva, in difetto di precisi riscontri documentali di sorta.
La mancata dimostrazione di tale atto scritto (e dei suoi elementi formali e contenutistici appena indicati), in buona sostanza, esclude l'applicazione dell'eccepita decadenza.
Quanto al merito, la successione, senza soluzione di continuità, nell'arco temporale dal
10.07.2014 al 31.12.2016, dei periodi lavorativi formalizzati con All Service & CP_4
Construction di , e Ditta Impiantistica La OS Controparte_5 Controparte_6
PE, quali specificamente allegati con l'atto di opposizione, ha trovato riscontro nella documentazione prodotta a corredo della stessa, sub A (contratti di lavoro, buste paga ed estratto contributivo e nelle deposizioni rese dai testi escussi, CP_3 [...]
, , , colleghi di lavoro Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 dell'opponente, i quali hanno confermato, altresì, gli orari lavorativi effettivamente osservati dal medesimo (corrispondenti a quelli standard seguiti da tutto il personale operante nello stabilimento di Viale Zaccagna in Carrara), quali allegati in atti da quest'ultimo a fondamento della determinazione della retribuzione differita pretesa in giudizio (sub specie di T.F.R.) e, ciò che soprattutto rileva, che le direttive e gli ordini esecutivi specifici sul luogo di lavoro erano impartiti loro da , socio di CP_7 CP_1
non già da addetti incaricati dalle imprese con le quali era stato formalizzato il
[...] rapporto lavorativo;
che quest'ultimo raccoglieva anche le richieste di ferie degli operai assunti dalle ditte esterne, tra i quali l'odierno opponente, che il riceveva anche le CP_7 comunicazioni relative ad eventuali assenze per malattia provenienti dai lavoratori, che nella realizzazione dei macchinari per il marmo cui essi erano adibiti venivano utilizzati strumenti ed attrezzature messi a disposizione dal medesimo (teste CP_7 Tes_3 che il pagamento degli stipendi era sì effettuato dalle ditte che li avevano assunti, ma ciò dopo che quest'ultimo, socio di aveva procurato loro, con preventivi bonifici, CP_1 la provvista a tal fine occorrente (teste ). Alla luce dell'esperita istruttoria Tes_1 testimoniale, in definitiva, è emerso riscontro della titolarità del potere organizzativo,
9 direttivo e di controllo (integrante carattere rivelatore dell'effettiva posizione datoriale) in capo a quest'ultima società; sussistendo nella specie, in virtù delle univoche e convergenti deposizioni acquisite, gli elementi tipici dell'interposizione (fittizia) manodopera da parte di imprese datrici di lavoro apparenti, in funzione di dissimulazione dell'effettiva titolarità del rapporto lavorativo in capo alla stessa L'opponente, CP_1 in effetti, ha fornito prova della carenza dei requisiti occorrenti ai fini della sussistenza di un effettivo regolare contratto di appalto in capo alle imprese che operarono in quel sito in quel periodo e che assunsero formalmente lo stesso tali essendo: il Pt_1 possesso effettivo di un'autonoma organizzazione, propria dell'appaltatore; l'essere la prestazione lavorativa resa nell'ambito di detta organizzazione finalizzata ad un autonomo risultato produttivo;
la concreta esecuzione del contratto in conformità allo schema prefigurato dall'art. 1655 c.c. e, quindi, la reale titolarità di autonomia gestionale propria dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, l'attività di direzione del personale addetto alle lavorazioni, consistente anche nella scelta delle modalità e della tempistica delle stesse. La dimostrazione del difetto di tali essenziali connotati dell'appalto genuino (nel caso in questione emersa all'esito dell'esperita istruttoria, per quanto dianzi chiarito) giustifica, in definitiva, l'accertamento dell'avvenuta interposizione fittizia di mere prestazioni di lavoro, a vantaggio dell'impresa utilizzatrice, in violazione del divieto già stabilito dall' (abrogato) art. 1 della L n. 1368/1960 ed attualmente trasfuso nell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n.
7034/2011, Id. n. 19920/2011, Id. n. 27105/2018, Id. n. 30694/2018, Id. n. 15557/2019,
Id. n. 12551/2020). Né vale ad escludere l'interposizione illecita di manodopera – e quindi l'imputazione del rapporto, dal lato datoriale, in capo al formale committente –
l'ipotetica carenza, in capo a quest'ultimo, dell'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, come ha avuto modo di rimarcare la più avveduta giurisprudenza,
“nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 12551/2020 cit.).
Per il resto, non osta evidentemente all'accertamento dell'illecito appena rimarcato, alla luce delle univoche emergenze istruttorie, di per sé, il fatto che il risulti l'unico Pt_1 lavoratore di ditte esterne che operarono in quel sito produttivo ad intraprendere un'iniziativa giudiziale quale quella che ha dato ingresso al presente procedimento. Né
10 vala ad integrare dimostrazione del pagamento parziale del T.F.R. preteso che in una delle buste paga allegate all'atto di opposizione riporti tra gli emolumenti di spettanza del lavoratore l'importo di “Euro 696,33 per TFR”, atteso che, a fronte dell'espressa contestazione, da parte del di averlo effettivamente percepito per il titolo Pt_1 appena indicato, costituiva onere dell'opposta fornire la prova sul punto, onere che non risulta assolto;
dovendosi al riguardo osservare che, per consolidata giurisprudenza,
“le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna, ma non anche dell'effettivo pagamento della somma ivi riportata, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto dalle stesse risultante e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore”
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 20932/2025, conf. Id. n. 32548/2023, Id n. 21770/2022, Id. n.
21699/2018). Il fatto, infine, che le ore lavorative risultanti dalle buste paga prodotte non corrispondano a quelle rivendicate dall'opponente non vale, di per sé solo, ad escludere la fondatezza dell'assunto dei quest'ultimo sul punto, avendo esso trovato riscontro nelle convergenti dichiarazioni rese dai testi escussi, per quanto sin qui chiarito, essendosi la prestazione evidentemente protratta oltre l'orario lavorativo per il quale il lavoratore era stato assicurato.
Stante la fondatezza della domanda, il credito per T.F.R. oggetto della domanda di insinuazione al passivo fallimentare risulta essere stato quantificato dal in Pt_1 misura corrispondente al conteggio sindacale dimesso a corredo dell'opposizione, in aderenza all'inquadramento rivendicato (e peraltro evincibile dalle lettere di assunzione provenienti dalle appartenenti datrici di lavoro succedutesi) e predisposto in maniera chiara e dettagliata, in applicazione della disciplina convenzionale di cui al C.C.N.L. di riferimento, che non è contestato in causa essere stata adottata da nei CP_1 rapporti contrattuali con il proprio personale;
di tal che la contestazione dello stesso conteggio ad opera della controparte, così come svolta (cfr. comparsa di costituzione, pag. 14), risulta assolutamente generica ed, in quanto tale inefficace, secondo consolidata giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 37788/2021, Id. n. 5949/2018, Id.
n 29236/2017, Id. n. 9285/2003).
Il credito retributivo dedotto, in conclusione, va ammesso al passivo fallimentare di CP_1
nella misura oggetto di domanda, maggiorata di rivalutazione monetaria ed
[...]
11 interessi legali, a norma del combinato disposto di cui all'art. 429 comma 3 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. cod. proc. civ..
Il regime delle spese processuali, comprensivo di quelle della fase del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, viene definito in applicazione del principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 99 del R.D. n. 267/1942 da
, dichiara che l'esecuzione dei contratti di lavoro in forza dei quali Parte_1
ha lavorato per le ditte che ebbero formalmente ad assumerlo nel Parte_1 periodo dal 10.07.2014 al 31.12.2016 ha integrato un appalto illecito di mere prestazioni lavorative, delle quali ha beneficiato, quale utilizzatrice, Società Elettrotecnica Italiana
(S.E.I.) s.r.l., in violazione dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003, ed ammette in via privilegiata, ex art. 1751 bis n. 1, in applicazione del comma 3 bis del precitato art. 29, allo stato passivo del fallimento della stessa il credito a titolo di T.F.R. in CP_1 favore del predetto opponente in riferimento al suindicato periodo lavorativo, per l'importo capitale di € 4.047,75, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dal dì del dovuto.
Condanna la Curatela opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, in relazione alla fase svoltasi dinanzi a questo Tribunale (comprensiva del giudizio di rinvio), e che liquida in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, in relazione alla fase svoltasi dinanzi alla Corte di Cassazione.
Così deciso in Massa, il 16.09.2025
Il Presidente estensore
dott. Domenico Provenzano
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