Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03319/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01657/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Spriveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) il provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal I Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa e notificato in data 26.06.2024, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza finalizzata ad ottenere il “Rimborso delle spese di patrocinio legale”, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.L. n. 67 del 25.03.1997, convertito nella Legge n. 135 del 23.05.1997, presentata dal ricorrente;
2) ogni altro atto, ancorché non conosciuto, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto e conseguenziale;
e per l’accertamento
del proprio diritto al rimborso delle spese di patrocinio legale,
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata alla relativa liquidazione per una somma pari a € 8.333,34, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. FR ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, è stato militare appartenente all’Arma dei Carabinieri, a decorrere dal 26.01.1984 sino alla data di inizio della sua quiescenza, ossia l’1.10.2021.
Il ricorrente è stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa in relazione ai reati di cui agli artt.-OMISSIS- c.p., nell’ambito del procedimento penale n.-OMISSIS- R.G.N.R., concluso con l’ordinanza di archiviazione n. -OMISSIS-
Tale procedimento è originato dalla denuncia-querela sporta in data -OMISSIS-, in forza presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, per una presunta aggressione subita in luogo di lavoro dall’odierno ricorrente, che all’epoca dei fatti rivestiva l’incarico di Comandante presso tale Stazione.
In data 11.01.2023 il ricorrente ha trasmesso al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Miliare, a mezzo pec, un’istanza finalizzata ad ottenere il “Rimborso delle spese di patrocinio legale”, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.L. n. 67 del 25.03.1997, convertito nella Legge n. 135 del 23.05.1997, allegando la relativa “nota dei compensi” emessa dal proprio difensore di fiducia del ricorrente con riferimento a tale indagine penale.
Con preavviso di rigetto notificato il 16.02.2024 la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha riscontrato la predetta istanza, evidenziando che l’Ufficio Distrettuale di Catania dell’Avvocatura dello Stato avesse ritenuto mancante, mediante parere prot. n. -OMISSIS-, il presupposto del richiesto rimborso, ossia la necessaria strumentalità tra la condotta del dipendente e la funzionalizzazione di essa al perseguimento dei fini istituzionali dell’Amministrazione di appartenenza.
A seguito della presentazione, da parte del ricorrente, di osservazioni ai sensi dell’art. 10- bis della L. 241/1990, con provvedimento n. -OMISSIS-, notificato il 26.06.2024, la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, previo ulteriore parere prot. n. -OMISSIS- reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ha rigettato l’istanza di rimborso.
2. Con ricorso notificato in data 21.09.2024 e nello stesso giorno depositato il sig. -OMISSIS-ha impugnato, chiedendone l’annullamento: 1) il predetto provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal I Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale, notificato in data 26.06.2024; 2) ogni altro atto, ancorché non conosciuto, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto e conseguenziale.
Il ricorrente ha altresì chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto al rimborso delle spese di patrocinio legale e di condannare l’Amministrazione intimata alla relativa liquidazione per una somma pari a € 8.333,34, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo.
Il ricorso è stato presentato per il seguente, unico, motivo di diritto: Violazione e falsa applicazione di legge; violazione art. 18, comma 1 decreto legge 25 marzo 1997, n. 67; violazione legge 23 maggio 1997, n. 135; eccesso di potere per difetto di motivazione .
2.1. Il ricorrente lamenta, in particolare, la violazione di quanto previsto, in particolare, dall’art. 18 del D.L. n. 67/1997, il quale prevede che “ Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato ”.
Secondo la prospettazione di parte i fatti da cui ha avuto origine il procedimento penale n.-OMISSIS- R.G.N.R. avrebbero ad oggetto un’attività svolta dal ricorrente nell’assolvimento dei propri obblighi istituzionali, in quanto correlati alla specifica funzione svolta dal medesimo nell’ambito dell’Amministrazione di appartenenza, ossia di Comandante della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 30.09.2024 e, con successiva memoria del 19.03.2025, ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione dei due pareri obbligatori e vincolanti resi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, i quali, secondo l’Ente che resiste in giudizio, avrebbero natura di atti endoprocedimentali immediatamente lesivi.
Nel merito, l’Amministrazione osserva che nella fattispecie per cui è causa mancherebbe il nesso di strumentalità necessaria tra il compimento dell’atto da cui ha avuto origine il procedimento penale e l’adempimento degli obblighi istituzionali a cui il ricorrente era tenuto, all’epoca, nell’esercizio delle proprie funzioni.
4. Con memoria del 13.10.2025 la parte ricorrente ha replicato all’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, sostenendo che i due pareri resi dall’Avvocatura dello Stato abbiano natura endoprocedimentale e che risultino, in ogni caso, impugnati per il tramite della formula, contenuta nel ricorso, con la quale si impugna “ ogni altro atto, ancorché non conosciuto, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto e conseguenziale ”.
5. All’udienza pubblica del 19.11.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
6. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, la quale è da ritenersi infondata.
6.1. L’art. 18, comma 1, del D.L. n. 67 del 15.03.1997 stabilisce che “ Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ”.
Nel procedimento avviato dall’istanza di rimborso presentata dal dipendente a conclusione del giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa promosso nei suoi confronti, l’amministrazione procedente – come si evince dal dato letterale del disposto normativo sopra esposto – esercita un peculiare potere valutativo con riferimento all’ an ed al quantum , spettando ad essa verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente, nonché, quando sussistano detti presupposti, se siano congrue le spese di cui sia chiesto il rimborso, avvalendosi in tal caso dell’ausilio dell’Avvocatura dello Stato, il cui parere di congruità ha natura obbligatoria, posto che la relativa acquisizione è prescritta dalla legge e non può essere pretermessa, e carattere vincolante, poiché l’amministrazione non può disattendere l’indicazione quantitativa resa dall’organo tecnico (cfr. ex multis , da ultimo, C.G.A.R.S.. sez. giur., 3 novembre 2025, n. 852; Cons. Stato, sez. II, 24 marzo 2025, n. 2389; 24 marzo 2025, n. 2387; 21 febbraio 2025, n. 1482).
L’Avvocatura dello Stato, quindi, è chiamata a rendere un parere obbligatorio e vincolante esclusivamente sulla “congruità” del quantum richiesto; tale parere “... va acquisito quando l'Amministrazione ritenga di poter accogliere l'istanza e va individuato [il] quantum del rimborso, ma non va necessariamente acquisito quando l'istanza risulti inaccoglibile, per l'insussistenza dei relativi presupposti ” (Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2020, n. 6554).
Di per sé il parere – per la sua natura tecnico-discrezionale – non deve attenersi all'importo preteso dal difensore (Cons. Stato, sez. II, 20 ottobre 2011, n. 2054/2012), o a quello liquidato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati per quanto rileva nei rapporti tra il difensore e l'assistito (Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2017, n. 1266; Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4942), ma deve valutare quali siano state le effettive necessità difensive (Cass. Sez. Un., 6 luglio 2015, n. 13861; Cons. Stato, Sez. IV, 7 ottobre 2019, n. 6736; Sez. II, 31 maggio 2017, n. 1266; Sez. II, 20 ottobre 2011, n. 2054/12) ed è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità per errore di fatto, illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità o per violazione delle norme di settore (Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2015, n. 7722).
Allorquando – come avvenuto nel caso di specie – l’amministrazione procedente decida, nell’esercizio della propria discrezionalità, di richiedere il parere dell’Avvocatura anche “... circa l’ammissibilità del rimborso ” (cfr. all. 3 versato in atti dall’Amministrazione resistente il 19.03.2025) e non soltanto sul relativo quantum , come invece espressamente disposto dalla predetta disposizione, l’atto consultivo reso da tale organo degrada, rispetto alla valutazione correlata all’ an del rimborso, a parere facoltativo di natura non vincolante.
Ne discende che, ove la determinazione conclusiva del procedimento venga avversata con specifico riguardo alla posizione espressa dall’amministrazione procedente in ordine all’ an della richiesta, deve escludersi che sussista un onere di impugnazione del parere reso dall’Avvocatura dello Stato chiamato ad esprimersi su un profilo – quello, appunto, concernente l’ammissibilità del rimborso – per il quale la legge non prescrive alcun parere obbligatorio e vincolante.
Il ricorrente, in tal caso, ha infatti l’onere di impugnare unicamente l’atto conclusivo nel quale si concretizza la valutazione dei presupposti dell’ammissibilità del rimborso eseguita dall’Amministrazione procedente, a nulla rilevando, a fini di impugnativa, che quest’ultima abbia scelto di avvalersi, anche rispetto a tale valutazione, dell’ausilio di un organo che deve essere sempre consultato, invece, per quanto concerne la “congruità” della somma richiesta.
Venendo, più nello specifico, ai due pareri resi dall’Ufficio Distrettuale di Catania dell’Avvocatura dello Stato, si evidenzia:
(i) quanto al primo, ossia al parere prot. n. -OMISSIS-, che quest’ultimo è stato reso, in ogni caso, prima dell’adozione del preavviso di rigetto notificato al ricorrente il 16.02.2024, risultando, comunque, non impugnabile. Il preavviso di rigetto, previsto dall'art. 10- bis della L. n. 241/1990, ha infatti natura di atto endoprocedimentale, la cui funzione è quella di instaurare un contraddittorio a carattere necessario tra l'amministrazione ed il cittadino al fine di aumentare le possibilità del privato di ottenere ciò a cui aspira; esso, pertanto, non può considerarsi immediatamente lesivo della sfera giuridica dei suoi destinatari e, dunque, non è autonomamente né immediatamente impugnabile. Ne consegue che gli ulteriori atti endoprocedimentali, anche di natura consultiva, ivi richiamati, non sono parimenti impugnabili in quanto privi di portata lesiva immediata;
(ii) per quanto concerne il secondo parere, prot. n. -OMISSIS-, reso dall’Avvocatura dello Stato a seguito delle osservazioni presentate dall’istante dopo la notifica del predetto preavviso di rigetto, da ritenersi – per le ragioni sopra esposte – di natura non obbligatoria né vincolante, l’impugnabilità dello stesso in uno al provvedimento conclusivo del procedimento (che ne recepisce, discrezionalmente, le conclusioni) costituisce espressione di una mera facoltà, e non uno specifico onere, in capo all’interessato, attesa la sua natura di un atto endoprocedimentale dal quale il provvedimento finale trae, per relationem , il proprio sostrato motivazionale.
Ne consegue, in definitiva, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ente che resiste in giudizio.
7. Nel merito, il ricorso è da ritenersi infondato.
7.1. La citata disposizione contenuta nell’art. 18, comma 1, del D.L. 67/1997 richiede, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa promosso nei confronti del dipendente, il ricorrere di due presupposti:
(i) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente;
(ii) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio, da un lato, e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali, dall'altro.
A tali presupposti si aggiunge, come sopra già esposto, la valutazione di congruità dell’importo delle spese richiesto in sede di rimborso, così come operata, in modo vincolante, dall’Avvocatura dello Stato.
Quanto al primo presupposto, la giurisprudenza evidenzia che “... il rimborso delle spese legali non può essere invocato quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell’estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell’azione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 25 del 2022; sez. IV, n. 8139 e 8144 del 2019; sez. IV, n. 4176 del 2017; sez. VI, n. 2041 del 2005). Secondo questo indirizzo, il rimborso delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti presuppone che il giudizio di responsabilità penale si sia concluso con sentenza od altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità dell’imputato, ossia che da tale accusa l’impiegato sia stato pienamente assolto, ovvero sia stata comunque accertata l’assenza della sua responsabilità ” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2024, n. 7864).
Quanto al secondo presupposto, è stato chiarito che “... la connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione. Occorre, pertanto, che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. I, par. del 27 gennaio 2025, n. 74; Cons. Stato, sez. IV, n. 5655/2020).
Ne consegue che, come già statuito da questa Sezione (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 14 aprile 2023, n. 1269), tale presupposto non sussiste quando la condotta del dipendente oggetto di accertamento in un giudizio civile, penale o amministrativo sia riferita a un comportamento che:
a) di per sé costituisca una violazione dei doveri d'ufficio (cfr., anche, Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427);
b) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e “in occasione” dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all'Amministrazione (Cass. civ., sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3026, Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1816);
c) sia potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell'Amministrazione (ad esempio quando, malgrado l'assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento; cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 agosto 2018, n. 2055).
La disposizione in esame, infatti, incidendo sulla spesa pubblica assume carattere eccezionale e deve sottostare a una interpretazione restrittiva (cfr. Cons. Stato, sez. I, par. del 27 gennaio 2025, n. 74, già citato), tenuto conto che la ratio del rimborso delle spese – per i giudizi conseguenti alle condotte attinenti al servizio – è quella di evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere, sicché occorre uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d'ufficio.
L’art. 18, infatti, tutela senz'altro – col rimborso delle spese sostenute – il dipendente statale che sia stato costretto a difendersi, pur innocente, nel corso del procedimento penale nel quale, esclusivamente in ragione del suo status e non per l'aver posto in essere specifici atti, sia stato coinvolto perché sostanzialmente vittima di illecite condotte altrui che per un qualsiasi motivo illecito hanno coinvolto il dipendente, a maggior ragione se è stato designato come vittima proprio quale appartenente alle Istituzioni e per il servizio prestato (C.G.A.R.S.. sez. giur., 3 novembre 2025, n. 852; Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8524).
7.2. Applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie, osserva il Collegio che dalla documentazione versata in atti non sono ricavabili elementi che possano far ritenere incontrovertibilmente, tenuto conto dei propri margini di sindacato della valutazione di discrezionalità tecnica operata dall’Amministrazione procedente nel caso di specie, che il ricorrente abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali o nell'interesse dell'Amministrazione medesima.
Dalla lettura dell’ordinanza di archiviazione n. -OMISSIS- R.G.G.I.P. emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale penale di Siracusa, invero, si desume che:
(i) il provvedimento di archiviazione è stato disposto per la rinvenuta assenza, a conclusione delle indagini, di elementi idonei a ritenere sostenibile l’accusa in giudizio, alla luce dei fatti riferiti dalla persona offesa e di quanto dichiarato dagli altri soggetti sentiti durante le indagini, da cui emerge una contraddittorietà e una insufficienza di prove a carico dell’indagato;
(ii) l’episodio dal quale è scaturita l’apertura del procedimento penale viene correlato dal G.U.P. a “... -OMISSIS- ”.
Sotto un primo profilo può quindi ritenersi che il provvedimento da cui promani la richiesta di rimborso (l’ordinanza di archiviazione n. -OMISSIS-) non dia luogo a un “pieno” accertamento dell’esclusione di responsabilità in capo al dipendente (venendo in rilievo un’archiviazione per insufficienza di prove a suo carico). Tale ordinanza non costituisce, a rigore, un provvedimento giurisdizionale con il quale è stata accertata definitivamente la mancanza di responsabilità del dipendente, rammentandosi, peraltro, che, secondo quanto previsto dall’art. 414, comma 1, c.p.p., “ Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni ”.
Sotto altro aspetto, deve osservarsi che l’episodio da cui discende l’apertura dell’indagine penale a suo carico – ossia la presunta aggressione inflitta al -OMISSIS-per aver dimenticato, quest’ultimo, di accendere le luci in caserma il giorno prima – non possa farsi rientrare nel perimetro dell’attività funzionale riconducibile a un “ rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi ”, né può affermarsi che sussista un “ nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto ”.
In coerenza con il principio secondo cui “(...) È necessario dunque che la condotta addebitata al dipendente non sia frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà dell'ente, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall'esito del giudizio penale ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 10 febbraio 2022, n. 986; Cassazione civile, sez. I, 31 gennaio 2019 n. 3026), l’Amministrazione procedente, avvalendosi dell’ausilio dell’Avvocatura dello Stato, ha quindi ritenuto, operando una valutazione tecnico-discrezionale adeguatamente ancorata al dato normativo e rinviando, sotto il profilo motivazionale, al parere reso da tale organo consultivo, di escludere ragionevolmente che la condotta assunta dal ricorrente presentasse una stretta correlazione con i compiti di servizio, concretizzandosi una mera occasionalità temporale (dettata dal fatto che l’episodio di presunta aggressione si è verificato in caserma, ossia nel luogo di lavoro) che non è sufficiente a fondare, da sola, il preteso diritto al rimborso.
8. In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, deve concludersi che, nel caso in esame, correttamente l'Amministrazione ha ritenuto insussistenti i presupposti richiesti dall'articolo 18 del D.L. n. 67 del 1997 per disporre il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per il procedimento penale nel quale è stato coinvolto.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
9. Il Collegio ravvisa, nelle peculiarità della vicenda controversa, eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese fra le parti ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR NT, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
FR ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR ER | OR NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.