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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/11/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1494/2020 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. BASILICO CINZIA ), dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso
ATTORE contro
(C.F. in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Viale G. D'Annunzio, 229 null 65127 PESCARA presso lo studio degli Avv.ti Roberto M. Danesi De Luca e Francesco M. Danesi De Luca che lo rappresentano e difendono;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2051 e/o 2043 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato , citava in Parte_1 giudizio il per sentirlo condannare, ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni dallo stesso subiti a seguito della caduta dalla propria biciletta causata dall'urto con un cane randagio, quantificati in complessivi € 36.002,67, di cui €.
18.259,11 a titolo di danno non patrimoniale ed €. 17.743,56 a titolo di danno patrimoniale, o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.. Deduceva in particolare l'attore che alle ore 14:00 circa del 17/04/2019 rimaneva vittima di una caduta mentre percorreva con la propria bicicletta Via
Sallustio in direzione Pescocanale, altezza dell'attività commerciale Nero Caffè; nello specifico di essere stato urtato da un cane randagio di taglia media che nel contempo era improvvisamente sbucato dal margine destro per attraversare la strada.
Deduceva inoltre che a seguito della caduta subiva lesioni personali, tra cui fratture costali multiple dell'emicostato di dx, trauma contusivo anca dx e bacino, trauma cranico non commotivo ed escoriazioni multiple, come da refertato nella documentazione sanitaria versata in atti.
Altresì che a seguito di dette lesioni, si sottoponeva a visita medico-legale presso lo Studio del Dott. a seguito della quale veniva Persona_1 individuato un danno biologico permanente nella misura non inferiore al 8% ed un danno temporaneo pari a 45 gg. di inabilità assoluta, a gg. 25 di inabilità al 50% e gg. 20 di inabilità al 25%.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
in ordine ai fatti di causa ex art. 2051.c.c., nella sua qualità di Ente CP_1 proprietario/custode della pubblica strada teatro del sinistro.
Conseguente, in accoglimento della domanda attorea, condannare il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento dei danni tutti CP_1 subiti dall'attore che si quantificano nella complessiva somma di €. 36.002,67 di cui €. 18.259,11 a titolo di danno non patrimoniale, ed €. 17.743,56 a titolo di danno patrimoniale, o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.
Il tutto maggiorato da interessi, decorrenti dal fatto sino all'effettivo soddisfo, da calcolare per quanto concerne il danno non patrimoniale secondo i criteri dettati da Cass. SS.UU. 17.02.1995 n. 1712.
Con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA 22%, CNA 4% e 15% L.P. come per legge.
Nel merito in via meramente subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità del , in ordine ai fatti di causa, ai sensi Controparte_1
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 10
dell'art. 2043 c.c., nella sua qualità di Ente preposto per legge al controllo e alla prevenzione del fenomeno del randagismo.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, condannare il
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento dei Controparte_1 danni tutti subiti dall'attore che si quantificano nella complessiva somma di €.
36.002,67, di cui €. 18.259,11 a titolo di danno non patrimoniale, ed €. 17.743,56
a titolo di danno patrimoniale, o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia
Il tutto maggiorato da interessi, decorrenti dal fatto sino all'effettivo soddisfo, da calcolare per quanto concerne il danno non patrimoniale secondo i criteri dettati da Cass. SS.UU. 17.02.1995 n. 1712.
Con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA 22%, CNA 4% e 15% L.P. come per legge”.
3) Si costituiva in giudizio il , deducendo il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e la responsabilità esclusiva in capo allo stesso danneggiato con conseguente rigetto della domanda attorea;
in subordine, deduceva la responsabilità concorrente del danneggiato.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE insistendo per il rigetto della domanda avanzata dal Sig.
nei confronti del , in quanto infondata in Parte_1 Controparte_1 fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi che il Tribunale adito dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda ex adverso proposta e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del a Controparte_1 qualsiasi titolo ed in qualsiasi percentuale, chiediamo che il magistrato giudicante voglia, ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico dell' attore, idoneo a diminuire, in proporzione dell' incidenza causale che riterrà di individuare, la responsabilità del CP_1 convenuto e, per l' effetto, respingere la domanda attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell' effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del
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convenuto, in questo caso con compensazione delle spese e competenze CP_1 di giudizio”.
4) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti, l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di
CTU medico-legale del dott. Persona_2
5) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
6) Ciò premesso in estrema sintesi, in primo luogo va rilevato di come alla fattispecie in esame vada applicata la disciplina di cui all'art. 2043 c.c.
Per consolidata giurisprudenza, cui questo giudice non intende discostarsi, si evidenzia che in base al principio del 'neminem laedere', la Pubblica
Amministrazione è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale;
ne consegue che il deve rispondere dei danni patiti da CP_1 un ciclista caduto a causa dell'urto con un cane randagio durante la marcia, atteso che l'ente territoriale - ai sensi della legge-quadro n. 281/1991 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo, è tenuta, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza
(cfr. Cass. n.17528/2011).
Sicché deve escludersi che la responsabilità per i danni causati da animali randagi possa ricondursi alla fattispecie speciale di cui all'art. 2051 c.c.
Si è ulteriormente chiarito che la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'Ente o agli Enti secondo quanto stabilito dalle singole leggi regionali attuative della legge n. 281/1991 (cfr. Cass. n.
12495/2017).
In materia di randagismo, la Legge n. 281/1991, infatti, demanda alle Regioni la competenza a legiferare in merito al dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, ovvero il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.
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La Regione Abruzzo n. 47/2013 disciplina con l'art. 5 le competenze in capo al
Comune e precisamente:
“
1. I Comuni sono responsabili di tutti i cani e gatti vaganti senza proprietario presenti o, comunque, rinvenuti nel territorio di propria competenza.
2. I Comuni svolgono, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:
a) istituiscono un fondo speciale, vincolato al finanziamento della lotta al randagismo, nel quale confluiscono anche i proventi derivanti dalle sanzioni di cui alla presente legge;
b) identificano sul territorio comunale tutti i possessori di cani ai fini dell'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina;
c) richiedono l'intervento del Servizio Veterinario della ASL per la cattura dei cani vaganti presenti o rinvenuti sul loro territorio;
d) individuano le strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile rifugio, sul proprio territorio, provvedendo al risanamento dei canili comunali già esistenti
e/o alla costruzione di nuovi, in forma singola o associata con altri Comuni, con la Provincia o con le Comunità Montane, o stipulando convenzioni con proprietari di asili per cani situati nel territorio della Provincia o Provincia contigua, se più vicini;
e) adottano tutte le iniziative volte ad incentivare l'adozione dei cani di loro proprietà detenuti nelle strutture di ricovero e garantiscono la presenza delle
Associazioni di volontariato per la promozione delle adozioni;
f) provvedono allo smaltimento delle spoglie dei cani di loro proprietà deceduti nelle strutture di ricovero e dei cani e gatti randagi rinvenuti morti sul territorio di competenza;
g) effettuano attività di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge attraverso il Corpo di Polizia Locale;
h) realizzano campagne informative sugli obiettivi e sulle modalità di attuazione della presente legge, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi
Veterinari della ASL, degli Ordini Provinciali dei Medici veterinari, delle
Associazioni protezionistiche, dei Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti;
i) predispongono sportelli comunali per l'anagrafe canina e per i diritti animali;
l) collaborano con Regione, ASL competenti per territorio, Ordini Provinciali dei
Medici veterinari, e Medici Liberi Professionisti riconosciuti nei CP_2
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progetti finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe dei cani e/o gatti di proprietà;
m) identificano, d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL competente, le
"colonie feline" autorizzandone la gestione a privati cittadini o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta”.
La legge regionale ha pertanto affidato ai Comuni la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo.
Affermata quindi la legittimazione passiva del si può passare al merito CP_1 della controversia.
7) La domanda attorea risulta fondata e quindi merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono. L'evento dannoso occorso all'attore, dunque, non si sarebbe verificato se l' convenuto avesse ottemperato ai propri CP_3 obblighi di legge su di esso gravanti.
Sul punto, nessuna prova è stata offerta dal di essersi Controparte_1 attivata presso l'Asl competente per richiedere gli interventi di cattura dell'animale, sebbene il Corpo di Polizia Locale fosse stato reso edotto della sua stanziale presenza nei luoghi di causa.
Ne consegue che all' convenuto deve, dunque, imputarsi una CP_3 specifica condotta colposa omissiva, consistita nel mancato adempimento dei propri compiti istituzionali di controllo del territorio e di prevenzione del fenomeno del randagismo e, conseguentemente, nella colposa mancata adozione di tutte le misure atte a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.
Sul punto rileva l'ordinanza n. 3737/2023 della S.C. laddove la stessa ha precisato che " l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni,
l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi" si colloca "a valle" rispetto a quello del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.”
Il , a fronte delle allegazioni attoree, non ha assolto a Controparte_1 questo onere probatorio diretto a dimostrare di essersi attivato rispetto agli
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obblighi di legge su di esso gravanti di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo come attribuiti dalla Legge regionale 47/2013.
All'esito dell'istruttoria orale è emerso dalle deposizioni del test “ Tes_1 di come la Polizia Locale del Comune di fosse stata resa edotta CP_1 proprio dal suddetto teste della presenza del cane randagio stanziale lungo la via Sallustio teste, ha attestato ” nonché che la caduta dell'attore è riconducibile all'urto del cane randagio che nel contempo era improvvisamente sbucato dal margine destro della strada.
I testi escussi, le cui dichiarazioni risultano credibili perché precise e concordanti con gli altri elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, hanno confermato sostanzialmente oltre che la dinamica dell'incidente descritta dall' attore altresì la causa.
Con riguardo ad eventuali profili di responsabilità dell'attore, non è stata data prova circa un'eventuale imprudenza nel comportamento dello stesso con effetto consequenziale che l'Ente convenuto non può validamente invocare alcuna responsabilità esclusiva o, quantomeno, preponderante ex art. 1227 c.c. del . Parte_1
Sul punto giova evidenziare che l'istruttoria procedimentale ed, in particolare, i testi escussi, hanno confermato che il cane non si trovava in una posizione di avvistabilità al momento del sopraggiungere del ma è sbucato da Parte_1 macchine parcheggiate sul lato destro della strada, in maniera improvvisa e repentina da rendere impossibile il suo previo avvistamento da parte del
Parte_1
Stante l'attestazione dei fatti come innanzi descritta, nessun dubbio dovrà quindi residuare sul completo assolvimento dell'onere probatorio del sig.
anche in ordine alla esclusiva responsabilità del Parte_1 [...]
ex art. 2043 cc . CP_1
8) Quanto al quantum del danno subito, si fa espresso rinvio alla relazione del
CTU dott. le cui conclusioni si ritengono pienamente Persona_2 condivisibili, perché sorrette da adeguate e congrue indagini medico-legali svolte nel contraddittorio delle parti, oltre che da logiche e razionali motivazioni.
Sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio si ritiene che la liquidazione del danno biologico subito da , di anni 43 alla data del sinistro, Parte_1
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è quella attestata dal consulente con un'invalidità permanente del 5%, con un periodo di invalidità temporanea per 30 giorni al 100%, per 30 giorni al 50% e per 20 giorni al 25%.
l danni biologici subiti dall'attore vengono calcolati avuto riguardo agli importi tabellari previsti per la liquidazione delle lesioni micropermanenti, aggiornati dal D.M 18/07/2025, e vengono quantificati nella misura che segue:
Danno biologico 5% = € 6.033,29
• invalidità temporanea assoluta 100%: gg. 30 = € 1685,40
• invalidità temporanea parziale 50%: gg. 30 = € 842,00
• invalidità temporanea parziale 25%: gg. 20 = € 280,90
Danno biologico temporaneo = E. 2.809,00
Sempre sul versante del danno non patrimoniale, appare ragionevole riconoscere all'attore il danno non patrimoniale da sofferenza soggettiva, vale a dire quel tipo di pregiudizio consequenziale al turbamento dello stato d'animo della vittima, determinato dal fatto illecito di cui è causa.
Nel caso di specie, l'istruttoria svolta e anche la CTU in atti ( che ha ritenuto - ammissibile, nella fattispecie, la sussistenza di ripercussioni delle menomazioni su particolari aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto, nel caso risulti effettivamente comprovato quanto riferito dal medesimo in merito all'attività agonistica amatoriale svolta nel ciclismo su strada all'epoca dei fatti. Ciò in ragione dell'attendibile dolorabilità tutt'ora riferita dall'interessato nelle sollecitazioni dell'anca destra) hanno compiutamente attestato l'esistenza del pregiudizio in esame e la risarcibilità dello stesso posto che l'attore, date le modalità in cui è avvenuto il sinistro, la natura e l'entità delle lesioni riportate e il periodo di durata della malattia traumatica, ha sopportato sofferenze consistite nel turbamento dello stato d'animo in considerazione anche dell'interruzione della pratica dello sport del ciclismo su strada che da sempre era la sua passione.
A conferma di quanto sopra evidenziato rileva anche la testimonianza del teste escusso, sig. , che ha precisato che il non solo non ha più Testimone_2 Parte_1 potuto partecipare a competizione agonistiche ma ha dovuto altresì rinunciare alle consuete uscite in bicicletta, che era solito fare sia per allenamento sia per motivi di svago, chiudendo così definitivamente ogni esperienza di diletto e di competizione con lo sport tanto amato e da sempre praticato.
In specie trattasi quindi di un pregiudizio ulteriore consistente nel turbamento e
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nelle sofferenze morali connesse al “non poter più fare”.
Pertanto appare equa una valutazione del pregiudizio da sofferenza soggettiva che viene quantificata attraverso il metodo della personalizzazione con aumento del
33% sulla sola invalidità permanente,
Ne consegue che all'attore spetterà anche l'ulteriore somma di €. 2.010,90 tenendo conto di tutte le esposte circostanze del caso concreto.
Sicché per il danno biologico tutto si ritiene dovuto all'attore un risarcimento complessivo di importo pari ad € 10.853,19 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dell'evento sino al soddisfo, cui vanno aggiunte le spese mediche accertate dal CTU di importo pari ad € 1.454,56.
9) Altresì va accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, limitatamente ai danni subiti dalla bicicletta ed al casco, perché ampiamente provata, oltre che dai preventivi di riparazione debitamente versati in atti, altresì dalle dichiarazione rese dai redattori degli stessi.
Ne consegue che il convenuto deve essere condannato anche al CP_1 risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'attore pari a complessivi €
3.382,98.
10) Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale richiesto a titolo di lucro cessante si osserva che sotto il profilo del lucro cessante l'attore, titolare di un esercizio commerciale di vendita di scarpe, abbigliamento, borse ed accessori, ha patito dopo il sinistro una sensibile contrazione del volume d'affari .
Infatti, dalla documentazione prodotta dall'attore, costituita dai nastrini dei corrispettivi relativi al periodo intercorrente tra la data del sinistro e quella dell' avvenuta guarigione clinica nonché dai corrispettivi dell'anno precedente il medesimo periodo temporale, emerge una significativa contrazione dei ricavi pari ad €. 12.904,08, contrazione altresì confermato dal dott. Testimone_3 consulente del lavoro dell'attore, escusso come teste nel corso del giudizio.
Tale contrazione, risulta specifica e coerente con l'impossibilità dell'attore di svolgere l'attività commerciale a seguito delle lesioni riportate nell'incidente.
E' dunque provato il nesso causale tra le lesioni riportate a seguito dell'incidente e il mancato guadagno subito, essendo l'attività dell'attore fondata sul lavoro personale.
In considerazione della chiara comparabilità dei dati a confronto, la contrazione di
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€. 12.904,08 deve essere riconosciuta come mancato guadagno.
11) Ogni ulteriore questione viene assorbita dalla presente decisione.
12) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., valori medi, in base allo scaglione di appartenenza della causa (scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00).
13) Le spese di CTU devono essere poste interamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda attorea, così dispone:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto condanna, il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento dei danni tutti subiti dall'attore che si quantificano nella complessiva somma di €. 28.594,81 di cui €. 10.853,19 a titolo di danno non patrimoniale, ed
€. 17.741,62, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dell'evento sino al soddisfo,
- condanna il , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 liquidate in € 545,00 per esborsi ed in € 5.077,00 per compensi, oltre oneri di legge se dovuti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico del , in Controparte_1 persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore.
Così deciso in Avezzano il 18/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1494/2020 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. BASILICO CINZIA ), dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso
ATTORE contro
(C.F. in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Viale G. D'Annunzio, 229 null 65127 PESCARA presso lo studio degli Avv.ti Roberto M. Danesi De Luca e Francesco M. Danesi De Luca che lo rappresentano e difendono;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2051 e/o 2043 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato , citava in Parte_1 giudizio il per sentirlo condannare, ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni dallo stesso subiti a seguito della caduta dalla propria biciletta causata dall'urto con un cane randagio, quantificati in complessivi € 36.002,67, di cui €.
18.259,11 a titolo di danno non patrimoniale ed €. 17.743,56 a titolo di danno patrimoniale, o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.. Deduceva in particolare l'attore che alle ore 14:00 circa del 17/04/2019 rimaneva vittima di una caduta mentre percorreva con la propria bicicletta Via
Sallustio in direzione Pescocanale, altezza dell'attività commerciale Nero Caffè; nello specifico di essere stato urtato da un cane randagio di taglia media che nel contempo era improvvisamente sbucato dal margine destro per attraversare la strada.
Deduceva inoltre che a seguito della caduta subiva lesioni personali, tra cui fratture costali multiple dell'emicostato di dx, trauma contusivo anca dx e bacino, trauma cranico non commotivo ed escoriazioni multiple, come da refertato nella documentazione sanitaria versata in atti.
Altresì che a seguito di dette lesioni, si sottoponeva a visita medico-legale presso lo Studio del Dott. a seguito della quale veniva Persona_1 individuato un danno biologico permanente nella misura non inferiore al 8% ed un danno temporaneo pari a 45 gg. di inabilità assoluta, a gg. 25 di inabilità al 50% e gg. 20 di inabilità al 25%.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
in ordine ai fatti di causa ex art. 2051.c.c., nella sua qualità di Ente CP_1 proprietario/custode della pubblica strada teatro del sinistro.
Conseguente, in accoglimento della domanda attorea, condannare il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento dei danni tutti CP_1 subiti dall'attore che si quantificano nella complessiva somma di €. 36.002,67 di cui €. 18.259,11 a titolo di danno non patrimoniale, ed €. 17.743,56 a titolo di danno patrimoniale, o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.
Il tutto maggiorato da interessi, decorrenti dal fatto sino all'effettivo soddisfo, da calcolare per quanto concerne il danno non patrimoniale secondo i criteri dettati da Cass. SS.UU. 17.02.1995 n. 1712.
Con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA 22%, CNA 4% e 15% L.P. come per legge.
Nel merito in via meramente subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità del , in ordine ai fatti di causa, ai sensi Controparte_1
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 10
dell'art. 2043 c.c., nella sua qualità di Ente preposto per legge al controllo e alla prevenzione del fenomeno del randagismo.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, condannare il
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento dei Controparte_1 danni tutti subiti dall'attore che si quantificano nella complessiva somma di €.
36.002,67, di cui €. 18.259,11 a titolo di danno non patrimoniale, ed €. 17.743,56
a titolo di danno patrimoniale, o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia
Il tutto maggiorato da interessi, decorrenti dal fatto sino all'effettivo soddisfo, da calcolare per quanto concerne il danno non patrimoniale secondo i criteri dettati da Cass. SS.UU. 17.02.1995 n. 1712.
Con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA 22%, CNA 4% e 15% L.P. come per legge”.
3) Si costituiva in giudizio il , deducendo il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e la responsabilità esclusiva in capo allo stesso danneggiato con conseguente rigetto della domanda attorea;
in subordine, deduceva la responsabilità concorrente del danneggiato.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE insistendo per il rigetto della domanda avanzata dal Sig.
nei confronti del , in quanto infondata in Parte_1 Controparte_1 fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi che il Tribunale adito dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda ex adverso proposta e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del a Controparte_1 qualsiasi titolo ed in qualsiasi percentuale, chiediamo che il magistrato giudicante voglia, ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico dell' attore, idoneo a diminuire, in proporzione dell' incidenza causale che riterrà di individuare, la responsabilità del CP_1 convenuto e, per l' effetto, respingere la domanda attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell' effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 10
convenuto, in questo caso con compensazione delle spese e competenze CP_1 di giudizio”.
4) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti, l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di
CTU medico-legale del dott. Persona_2
5) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
6) Ciò premesso in estrema sintesi, in primo luogo va rilevato di come alla fattispecie in esame vada applicata la disciplina di cui all'art. 2043 c.c.
Per consolidata giurisprudenza, cui questo giudice non intende discostarsi, si evidenzia che in base al principio del 'neminem laedere', la Pubblica
Amministrazione è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale;
ne consegue che il deve rispondere dei danni patiti da CP_1 un ciclista caduto a causa dell'urto con un cane randagio durante la marcia, atteso che l'ente territoriale - ai sensi della legge-quadro n. 281/1991 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo, è tenuta, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza
(cfr. Cass. n.17528/2011).
Sicché deve escludersi che la responsabilità per i danni causati da animali randagi possa ricondursi alla fattispecie speciale di cui all'art. 2051 c.c.
Si è ulteriormente chiarito che la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'Ente o agli Enti secondo quanto stabilito dalle singole leggi regionali attuative della legge n. 281/1991 (cfr. Cass. n.
12495/2017).
In materia di randagismo, la Legge n. 281/1991, infatti, demanda alle Regioni la competenza a legiferare in merito al dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, ovvero il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.
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La Regione Abruzzo n. 47/2013 disciplina con l'art. 5 le competenze in capo al
Comune e precisamente:
“
1. I Comuni sono responsabili di tutti i cani e gatti vaganti senza proprietario presenti o, comunque, rinvenuti nel territorio di propria competenza.
2. I Comuni svolgono, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:
a) istituiscono un fondo speciale, vincolato al finanziamento della lotta al randagismo, nel quale confluiscono anche i proventi derivanti dalle sanzioni di cui alla presente legge;
b) identificano sul territorio comunale tutti i possessori di cani ai fini dell'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina;
c) richiedono l'intervento del Servizio Veterinario della ASL per la cattura dei cani vaganti presenti o rinvenuti sul loro territorio;
d) individuano le strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile rifugio, sul proprio territorio, provvedendo al risanamento dei canili comunali già esistenti
e/o alla costruzione di nuovi, in forma singola o associata con altri Comuni, con la Provincia o con le Comunità Montane, o stipulando convenzioni con proprietari di asili per cani situati nel territorio della Provincia o Provincia contigua, se più vicini;
e) adottano tutte le iniziative volte ad incentivare l'adozione dei cani di loro proprietà detenuti nelle strutture di ricovero e garantiscono la presenza delle
Associazioni di volontariato per la promozione delle adozioni;
f) provvedono allo smaltimento delle spoglie dei cani di loro proprietà deceduti nelle strutture di ricovero e dei cani e gatti randagi rinvenuti morti sul territorio di competenza;
g) effettuano attività di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge attraverso il Corpo di Polizia Locale;
h) realizzano campagne informative sugli obiettivi e sulle modalità di attuazione della presente legge, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi
Veterinari della ASL, degli Ordini Provinciali dei Medici veterinari, delle
Associazioni protezionistiche, dei Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti;
i) predispongono sportelli comunali per l'anagrafe canina e per i diritti animali;
l) collaborano con Regione, ASL competenti per territorio, Ordini Provinciali dei
Medici veterinari, e Medici Liberi Professionisti riconosciuti nei CP_2
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progetti finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe dei cani e/o gatti di proprietà;
m) identificano, d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL competente, le
"colonie feline" autorizzandone la gestione a privati cittadini o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta”.
La legge regionale ha pertanto affidato ai Comuni la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo.
Affermata quindi la legittimazione passiva del si può passare al merito CP_1 della controversia.
7) La domanda attorea risulta fondata e quindi merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono. L'evento dannoso occorso all'attore, dunque, non si sarebbe verificato se l' convenuto avesse ottemperato ai propri CP_3 obblighi di legge su di esso gravanti.
Sul punto, nessuna prova è stata offerta dal di essersi Controparte_1 attivata presso l'Asl competente per richiedere gli interventi di cattura dell'animale, sebbene il Corpo di Polizia Locale fosse stato reso edotto della sua stanziale presenza nei luoghi di causa.
Ne consegue che all' convenuto deve, dunque, imputarsi una CP_3 specifica condotta colposa omissiva, consistita nel mancato adempimento dei propri compiti istituzionali di controllo del territorio e di prevenzione del fenomeno del randagismo e, conseguentemente, nella colposa mancata adozione di tutte le misure atte a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.
Sul punto rileva l'ordinanza n. 3737/2023 della S.C. laddove la stessa ha precisato che " l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni,
l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi" si colloca "a valle" rispetto a quello del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.”
Il , a fronte delle allegazioni attoree, non ha assolto a Controparte_1 questo onere probatorio diretto a dimostrare di essersi attivato rispetto agli
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obblighi di legge su di esso gravanti di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo come attribuiti dalla Legge regionale 47/2013.
All'esito dell'istruttoria orale è emerso dalle deposizioni del test “ Tes_1 di come la Polizia Locale del Comune di fosse stata resa edotta CP_1 proprio dal suddetto teste della presenza del cane randagio stanziale lungo la via Sallustio teste, ha attestato ” nonché che la caduta dell'attore è riconducibile all'urto del cane randagio che nel contempo era improvvisamente sbucato dal margine destro della strada.
I testi escussi, le cui dichiarazioni risultano credibili perché precise e concordanti con gli altri elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, hanno confermato sostanzialmente oltre che la dinamica dell'incidente descritta dall' attore altresì la causa.
Con riguardo ad eventuali profili di responsabilità dell'attore, non è stata data prova circa un'eventuale imprudenza nel comportamento dello stesso con effetto consequenziale che l'Ente convenuto non può validamente invocare alcuna responsabilità esclusiva o, quantomeno, preponderante ex art. 1227 c.c. del . Parte_1
Sul punto giova evidenziare che l'istruttoria procedimentale ed, in particolare, i testi escussi, hanno confermato che il cane non si trovava in una posizione di avvistabilità al momento del sopraggiungere del ma è sbucato da Parte_1 macchine parcheggiate sul lato destro della strada, in maniera improvvisa e repentina da rendere impossibile il suo previo avvistamento da parte del
Parte_1
Stante l'attestazione dei fatti come innanzi descritta, nessun dubbio dovrà quindi residuare sul completo assolvimento dell'onere probatorio del sig.
anche in ordine alla esclusiva responsabilità del Parte_1 [...]
ex art. 2043 cc . CP_1
8) Quanto al quantum del danno subito, si fa espresso rinvio alla relazione del
CTU dott. le cui conclusioni si ritengono pienamente Persona_2 condivisibili, perché sorrette da adeguate e congrue indagini medico-legali svolte nel contraddittorio delle parti, oltre che da logiche e razionali motivazioni.
Sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio si ritiene che la liquidazione del danno biologico subito da , di anni 43 alla data del sinistro, Parte_1
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è quella attestata dal consulente con un'invalidità permanente del 5%, con un periodo di invalidità temporanea per 30 giorni al 100%, per 30 giorni al 50% e per 20 giorni al 25%.
l danni biologici subiti dall'attore vengono calcolati avuto riguardo agli importi tabellari previsti per la liquidazione delle lesioni micropermanenti, aggiornati dal D.M 18/07/2025, e vengono quantificati nella misura che segue:
Danno biologico 5% = € 6.033,29
• invalidità temporanea assoluta 100%: gg. 30 = € 1685,40
• invalidità temporanea parziale 50%: gg. 30 = € 842,00
• invalidità temporanea parziale 25%: gg. 20 = € 280,90
Danno biologico temporaneo = E. 2.809,00
Sempre sul versante del danno non patrimoniale, appare ragionevole riconoscere all'attore il danno non patrimoniale da sofferenza soggettiva, vale a dire quel tipo di pregiudizio consequenziale al turbamento dello stato d'animo della vittima, determinato dal fatto illecito di cui è causa.
Nel caso di specie, l'istruttoria svolta e anche la CTU in atti ( che ha ritenuto - ammissibile, nella fattispecie, la sussistenza di ripercussioni delle menomazioni su particolari aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto, nel caso risulti effettivamente comprovato quanto riferito dal medesimo in merito all'attività agonistica amatoriale svolta nel ciclismo su strada all'epoca dei fatti. Ciò in ragione dell'attendibile dolorabilità tutt'ora riferita dall'interessato nelle sollecitazioni dell'anca destra) hanno compiutamente attestato l'esistenza del pregiudizio in esame e la risarcibilità dello stesso posto che l'attore, date le modalità in cui è avvenuto il sinistro, la natura e l'entità delle lesioni riportate e il periodo di durata della malattia traumatica, ha sopportato sofferenze consistite nel turbamento dello stato d'animo in considerazione anche dell'interruzione della pratica dello sport del ciclismo su strada che da sempre era la sua passione.
A conferma di quanto sopra evidenziato rileva anche la testimonianza del teste escusso, sig. , che ha precisato che il non solo non ha più Testimone_2 Parte_1 potuto partecipare a competizione agonistiche ma ha dovuto altresì rinunciare alle consuete uscite in bicicletta, che era solito fare sia per allenamento sia per motivi di svago, chiudendo così definitivamente ogni esperienza di diletto e di competizione con lo sport tanto amato e da sempre praticato.
In specie trattasi quindi di un pregiudizio ulteriore consistente nel turbamento e
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nelle sofferenze morali connesse al “non poter più fare”.
Pertanto appare equa una valutazione del pregiudizio da sofferenza soggettiva che viene quantificata attraverso il metodo della personalizzazione con aumento del
33% sulla sola invalidità permanente,
Ne consegue che all'attore spetterà anche l'ulteriore somma di €. 2.010,90 tenendo conto di tutte le esposte circostanze del caso concreto.
Sicché per il danno biologico tutto si ritiene dovuto all'attore un risarcimento complessivo di importo pari ad € 10.853,19 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dell'evento sino al soddisfo, cui vanno aggiunte le spese mediche accertate dal CTU di importo pari ad € 1.454,56.
9) Altresì va accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, limitatamente ai danni subiti dalla bicicletta ed al casco, perché ampiamente provata, oltre che dai preventivi di riparazione debitamente versati in atti, altresì dalle dichiarazione rese dai redattori degli stessi.
Ne consegue che il convenuto deve essere condannato anche al CP_1 risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'attore pari a complessivi €
3.382,98.
10) Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale richiesto a titolo di lucro cessante si osserva che sotto il profilo del lucro cessante l'attore, titolare di un esercizio commerciale di vendita di scarpe, abbigliamento, borse ed accessori, ha patito dopo il sinistro una sensibile contrazione del volume d'affari .
Infatti, dalla documentazione prodotta dall'attore, costituita dai nastrini dei corrispettivi relativi al periodo intercorrente tra la data del sinistro e quella dell' avvenuta guarigione clinica nonché dai corrispettivi dell'anno precedente il medesimo periodo temporale, emerge una significativa contrazione dei ricavi pari ad €. 12.904,08, contrazione altresì confermato dal dott. Testimone_3 consulente del lavoro dell'attore, escusso come teste nel corso del giudizio.
Tale contrazione, risulta specifica e coerente con l'impossibilità dell'attore di svolgere l'attività commerciale a seguito delle lesioni riportate nell'incidente.
E' dunque provato il nesso causale tra le lesioni riportate a seguito dell'incidente e il mancato guadagno subito, essendo l'attività dell'attore fondata sul lavoro personale.
In considerazione della chiara comparabilità dei dati a confronto, la contrazione di
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€. 12.904,08 deve essere riconosciuta come mancato guadagno.
11) Ogni ulteriore questione viene assorbita dalla presente decisione.
12) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., valori medi, in base allo scaglione di appartenenza della causa (scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00).
13) Le spese di CTU devono essere poste interamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda attorea, così dispone:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto condanna, il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento dei danni tutti subiti dall'attore che si quantificano nella complessiva somma di €. 28.594,81 di cui €. 10.853,19 a titolo di danno non patrimoniale, ed
€. 17.741,62, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dell'evento sino al soddisfo,
- condanna il , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 liquidate in € 545,00 per esborsi ed in € 5.077,00 per compensi, oltre oneri di legge se dovuti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico del , in Controparte_1 persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore.
Così deciso in Avezzano il 18/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
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