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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/07/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4138/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4138/2024, promossa con ricorso depositato il 07/10/2024 da:
1) Parte_1
Nato ad Angera (VA) l'11.10.1974 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Fabio Frascara
e
2) Parte_2 nata a [...] ( DU ) il 01.06.1978 cittadina: isc. Controparte_1 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Pierpaolo Fusco
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Biandronno (VA) in data 12 febbraio 2011
( anno 2011 atto n. 1 parte I) separati con sentenza n. 513 /2024 del 23.12.2024 passata in giudicato il 06.03.2025. con la seguente figlia minore:
nata il [...] ad [...] Persona_1
pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/10/2024, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 5/12/2024 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23/12/2024 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 6/3/2025 la sentenza di separazione n. 513/2024 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 3/7/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti conclusioni:
“Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora
, nata a [...], il [...], Parte_2 residente a [...], CF ed il C.F._2 signor , nato ad [...], il [...], residente in [...]
(Va), iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Biandronno (Anno 2011, Parte
1, numero 1) ordinando alla cancelleria la trasmissione in copia autentica delle sentenza all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Biandronno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000 n. 369 alle seguenti condizioni:
1) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1
genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con collocamento prevalente presso la residenza della madre.
2) Confermare che salvo diverso e miglior accordo assunto dai genitori nell'interesse della figlia tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e dell'attività scolastiche ed extrascolastiche della figlia , il Sig Per_1 Pt_1
: a) trascorrerà con la figlia un fine settimana , alternato, dalle ore 19.00
[...]
circa del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica;
b) nella settimana, il cui week end non sarà trascorso con la figlia, terrà con se il mercoledì sera Per_1
dalle ore 19.00 alle ore 7.30 del giorno successivo accompagnandola a scuola;
pagina2 di 4 d) in occasione del periodo estivo , trascorrerà con la figlia un periodo continuativo di giorni 15 nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori circa
i rispettivi periodi entro il 30 di aprile di ogni anno;
d) la figlia Per_1
trascorrerà le giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno alternate di anno in anno con la madre o il padre ed altrettanto per le festività Pasquali, alternate di anno in anno le giornate di domenica e lunedì di Pasqua e così a seguire , con decorrenza dal prossimo Natale 2024 che verrà trascorso con la madre
3) Confermare che Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia la somma mensile di Per_1
euro 400,00.- a mezzo bonifico bancario entro il giorno 30 di ogni mese. Il predetto importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat-Foi a decorrere dal mese di luglio 2025 . Il sig , con la medesima modalità Parte_1
e tempi di cui sopra , provvederà a corrispondere mensilmente il 50% delle spese straordinarie, scolastiche ed extrascolastiche etc , cosi come previste dalle Linee
Guida del Tribunale di Varese, preventivate, concordate e corrisposte a seguito di esibizione di relativa documentazione giustificativa.
4) Confermare che l'assegno unico e universale per la figlia a carico verrà percepito dalla madre SI , per l'intero importo spettante per Parte_2
legge.
5) Confermare che I sig.ri e si dichiarano tra loro Parte_2 Parte_1
reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano, nei rispettivi confronti, alcuna richiesta di contributo al proprio mantenimento, avendo tra l'altro già definito ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi
6) Confermare che i sig.ri e sin da ora si danno Parte_2 Parte_1
reciproco assenso ad ottenere e/o rinnovare per la figlia il passaporto o Per_1
documento identificativo equipollente valido anche per l'espatrio.
7) Le parti dichiarano fin da ora di voler rinunciare all'impugnazione avverso la emettenda sentenza.
8) Spese e competenze del presente giudizio verranno integralmente compensate tra pagina3 di 4 le parti, senza vincolo di solidarietà professionale per i rispettivi difensori”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 12.02.2011, in Biandronno (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Biandronno (anno 2011 atto n. 1 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4138/2024, promossa con ricorso depositato il 07/10/2024 da:
1) Parte_1
Nato ad Angera (VA) l'11.10.1974 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Fabio Frascara
e
2) Parte_2 nata a [...] ( DU ) il 01.06.1978 cittadina: isc. Controparte_1 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Pierpaolo Fusco
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Biandronno (VA) in data 12 febbraio 2011
( anno 2011 atto n. 1 parte I) separati con sentenza n. 513 /2024 del 23.12.2024 passata in giudicato il 06.03.2025. con la seguente figlia minore:
nata il [...] ad [...] Persona_1
pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/10/2024, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 5/12/2024 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23/12/2024 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 6/3/2025 la sentenza di separazione n. 513/2024 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 3/7/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti conclusioni:
“Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora
, nata a [...], il [...], Parte_2 residente a [...], CF ed il C.F._2 signor , nato ad [...], il [...], residente in [...]
(Va), iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Biandronno (Anno 2011, Parte
1, numero 1) ordinando alla cancelleria la trasmissione in copia autentica delle sentenza all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Biandronno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000 n. 369 alle seguenti condizioni:
1) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1
genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con collocamento prevalente presso la residenza della madre.
2) Confermare che salvo diverso e miglior accordo assunto dai genitori nell'interesse della figlia tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e dell'attività scolastiche ed extrascolastiche della figlia , il Sig Per_1 Pt_1
: a) trascorrerà con la figlia un fine settimana , alternato, dalle ore 19.00
[...]
circa del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica;
b) nella settimana, il cui week end non sarà trascorso con la figlia, terrà con se il mercoledì sera Per_1
dalle ore 19.00 alle ore 7.30 del giorno successivo accompagnandola a scuola;
pagina2 di 4 d) in occasione del periodo estivo , trascorrerà con la figlia un periodo continuativo di giorni 15 nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori circa
i rispettivi periodi entro il 30 di aprile di ogni anno;
d) la figlia Per_1
trascorrerà le giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno alternate di anno in anno con la madre o il padre ed altrettanto per le festività Pasquali, alternate di anno in anno le giornate di domenica e lunedì di Pasqua e così a seguire , con decorrenza dal prossimo Natale 2024 che verrà trascorso con la madre
3) Confermare che Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia la somma mensile di Per_1
euro 400,00.- a mezzo bonifico bancario entro il giorno 30 di ogni mese. Il predetto importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat-Foi a decorrere dal mese di luglio 2025 . Il sig , con la medesima modalità Parte_1
e tempi di cui sopra , provvederà a corrispondere mensilmente il 50% delle spese straordinarie, scolastiche ed extrascolastiche etc , cosi come previste dalle Linee
Guida del Tribunale di Varese, preventivate, concordate e corrisposte a seguito di esibizione di relativa documentazione giustificativa.
4) Confermare che l'assegno unico e universale per la figlia a carico verrà percepito dalla madre SI , per l'intero importo spettante per Parte_2
legge.
5) Confermare che I sig.ri e si dichiarano tra loro Parte_2 Parte_1
reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano, nei rispettivi confronti, alcuna richiesta di contributo al proprio mantenimento, avendo tra l'altro già definito ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi
6) Confermare che i sig.ri e sin da ora si danno Parte_2 Parte_1
reciproco assenso ad ottenere e/o rinnovare per la figlia il passaporto o Per_1
documento identificativo equipollente valido anche per l'espatrio.
7) Le parti dichiarano fin da ora di voler rinunciare all'impugnazione avverso la emettenda sentenza.
8) Spese e competenze del presente giudizio verranno integralmente compensate tra pagina3 di 4 le parti, senza vincolo di solidarietà professionale per i rispettivi difensori”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 12.02.2011, in Biandronno (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Biandronno (anno 2011 atto n. 1 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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