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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1167/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCOLARO AR GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4086/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castell'Umberto - Sede Comunale 98070 Castell'Umberto ME
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239008070053 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239008070053 TARES 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239008070053 TARES 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- NE e del Comune di Castell'Umberto, opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520239008070053, notificata a mezzo servizio notifiche in data 15.03.2025 dell'importo di euro 793,29, per l'asserito mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani e relative sanzioni: anni 2013 2014 2015.
Fondava l'impugnazione sui seguenti motivi, premessa la mancata notifica di precedenti cartelle di pagamento e/o avvisi:
1) prescrizione della pretesa azionata;
2) intervenuta decadenza dal potere di inviare l'intimazione di pagamento;
violazione dell'art. 1, comma 161
L. 296/06;
3) illegittima applicazione dell'IVA.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di Castell'Umberto, il quale chiedeva il rigetto del ricorso, depositando copia dell'avviso di accertamento TARI 2015, notificato in data 6 luglio 2020.
Con memorie successivamente depositate, il Comune di Castell'Umberto eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per essersi costituita la ricorrente in data 25.05.2025, ossia oltre i 60 gg. dalla notifica dell'atto impugnato. A tali motivi aggiunti, tuttavia, la parte rinunciava con memoria depositata in data 06.01.2026.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente, pur avendo l'Ente resistente rinunciato all'eccezione proposta con la memoria integrativa, va rilevata d'ufficio la tempestiva costituzione in giudizio della ricorrente.
Il ricorso, invero, è stato notificato in data 08.05.2025 e quindi entro i termini fissati, a pena di inammissibilità dall'art. 21 del D.lgs 546/92, di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 15.03.2025.
Analogamente tempestiva deve ritenersi la costituzione in giudizio della ricorrente, avvenuta in data
25.05.2025, ossia entro il termine di cui all'art. 22 del citato D.lgs. 546/92 (ossia 30 gg. dalla notifica del ricorso).
Nel merito, occorre osservare che l'atto impugnato fa riferimento, quali atti prodromici, a n. 3 cartelle di pagamento, notificate (secondo quanto è evincibile dalle precise indicazioni contenute nell'intimazione opposta) rispettivamente nelle date del 12.01.2018 (tassa rifiuti 2013); 04.11.2019 (tassa rifiuti 2015) e
12.01.2022 (tassa rifiuti 2014).
Con il ricorso introduttivo, l'opponente ha eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento e a fronte di tale eccezione nulla hanno prodotto gli Enti resistenti al fine di superare la relativa obiezione.
Ne deriva che deve ritenersi ampiamente maturato il termine prescrizionale quinquennale applicabile pacificamente al tributo in esame, decorrente dalle singole annualità, in mancanza della prova di atti interruttivi.
Il ricorso va, quindi, accolto, con condanna, in applicazione del principio della soccombenza, degli Enti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, le quali avuto riguardo al valore della causa e alle questioni in essa dibattute, vanno liquidate come indicato in dispositivo. A nulla rileva, sotto il profilo dell'esito del giudizio e della regolamentazione delle spese processuali, la circostanza che il Comune abbia lealmente rinunciato all'eccezione di inammissibilità proposta, siccome infondata, attesa comunque la soccombenza dell'Ente in ordine ai motivi cardine del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, nella persona del Giudice Monocratico, così provvede:
accoglie il ricorso e condanna gli Enti resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi €. 250,00, oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina il 19 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
(d.ssa Maria G. Scolaro)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCOLARO AR GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4086/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castell'Umberto - Sede Comunale 98070 Castell'Umberto ME
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239008070053 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239008070053 TARES 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239008070053 TARES 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- NE e del Comune di Castell'Umberto, opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520239008070053, notificata a mezzo servizio notifiche in data 15.03.2025 dell'importo di euro 793,29, per l'asserito mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani e relative sanzioni: anni 2013 2014 2015.
Fondava l'impugnazione sui seguenti motivi, premessa la mancata notifica di precedenti cartelle di pagamento e/o avvisi:
1) prescrizione della pretesa azionata;
2) intervenuta decadenza dal potere di inviare l'intimazione di pagamento;
violazione dell'art. 1, comma 161
L. 296/06;
3) illegittima applicazione dell'IVA.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di Castell'Umberto, il quale chiedeva il rigetto del ricorso, depositando copia dell'avviso di accertamento TARI 2015, notificato in data 6 luglio 2020.
Con memorie successivamente depositate, il Comune di Castell'Umberto eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per essersi costituita la ricorrente in data 25.05.2025, ossia oltre i 60 gg. dalla notifica dell'atto impugnato. A tali motivi aggiunti, tuttavia, la parte rinunciava con memoria depositata in data 06.01.2026.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente, pur avendo l'Ente resistente rinunciato all'eccezione proposta con la memoria integrativa, va rilevata d'ufficio la tempestiva costituzione in giudizio della ricorrente.
Il ricorso, invero, è stato notificato in data 08.05.2025 e quindi entro i termini fissati, a pena di inammissibilità dall'art. 21 del D.lgs 546/92, di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 15.03.2025.
Analogamente tempestiva deve ritenersi la costituzione in giudizio della ricorrente, avvenuta in data
25.05.2025, ossia entro il termine di cui all'art. 22 del citato D.lgs. 546/92 (ossia 30 gg. dalla notifica del ricorso).
Nel merito, occorre osservare che l'atto impugnato fa riferimento, quali atti prodromici, a n. 3 cartelle di pagamento, notificate (secondo quanto è evincibile dalle precise indicazioni contenute nell'intimazione opposta) rispettivamente nelle date del 12.01.2018 (tassa rifiuti 2013); 04.11.2019 (tassa rifiuti 2015) e
12.01.2022 (tassa rifiuti 2014).
Con il ricorso introduttivo, l'opponente ha eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento e a fronte di tale eccezione nulla hanno prodotto gli Enti resistenti al fine di superare la relativa obiezione.
Ne deriva che deve ritenersi ampiamente maturato il termine prescrizionale quinquennale applicabile pacificamente al tributo in esame, decorrente dalle singole annualità, in mancanza della prova di atti interruttivi.
Il ricorso va, quindi, accolto, con condanna, in applicazione del principio della soccombenza, degli Enti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, le quali avuto riguardo al valore della causa e alle questioni in essa dibattute, vanno liquidate come indicato in dispositivo. A nulla rileva, sotto il profilo dell'esito del giudizio e della regolamentazione delle spese processuali, la circostanza che il Comune abbia lealmente rinunciato all'eccezione di inammissibilità proposta, siccome infondata, attesa comunque la soccombenza dell'Ente in ordine ai motivi cardine del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, nella persona del Giudice Monocratico, così provvede:
accoglie il ricorso e condanna gli Enti resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi €. 250,00, oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina il 19 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
(d.ssa Maria G. Scolaro)