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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/11/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2447/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2447/2025 promossa da: ato a Livorno il 26 gennaio 1971, cod. fisc. CP_1 C.F._1
[...]
e nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_2 C.F._2
[...]
con l'intervento di ata a Livorno il 21 luglio 2005, cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati in Livorno, Via Ricasoli n. 108 presso lo Studio dell'Avv. Mery Weaver
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 15.7.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio il 10 settembre 2000, in Livorno e che dalla loro unione è nata, in data 21 luglio 2005 a Livorno, la FI oggi maggiorenne ed economicamente Parte_1 indipendente. Con provvedimento in data 5.8.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1
Controparte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 10.9.2000 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 221 P. 1 anno 2000. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza e/o il domicilio dove riterranno più opportuno;
2. la FI , oggi maggiorenne, è autonoma economicamente. Data la recente Pt_1 autonomia economica, al fine di darle una maggior solidità e stabilità economica nel corso degli anni, permettendo alla stessa di poter lavorare ed al contempo proseguire i suoi studi con maggior serenità, i genitori intendono riconoscere alla stessa il ricavato della vendita della casa coniugale sita in Livorno, Via Adolfo Tommasi n. 78, al netto di quanto necessario all'estinzione totale del mutuo ipotecario gravante la stessa, immobile attualmente già in vendita. La FI , sottoscrivendo il presente accordo, accetta detta Pt_1 pattuizione;
3. a seguito della vendita dell'immobile di cui sopra, madre e FI andranno a vivere dalla rispettiva madre e nonna, signora autonoma economicamente, residente in Persona_1
Via Inghilterra n. 45 (oggi 85), Livorno, in alloggio di edilizia residenziale, per il quale la signora paga attualmente il canone mensile di 58,70 (cinquantotto/70). Come da Per_1 normative vigenti, FI e nipote saranno inserite come ospite di madre e nonna;
4. fino alla sua vendita, madre e FI continueranno ad abitare nell'abitazione coniugale, con onere a carico della signora del pagamento delle spese condominiali e delle CP_2 utenze domestiche;
5. stante la disparità economica, il signor verserà alla signora CP_1 [...]
entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese ed a mezzo di bonifico bancario CP_2 sulla carta prepagata “Quickard plus” del “M.P.S. S.p.A.” alla stessa signora CP_2 intestata, codice Iban IT 46 C 01030 13915 PREP70520010, la somma di complessivi euro 300,00 (trecento/00), a titolo di mantenimento della moglie, somma rivalutata ogni anno a partire da gennaio 2026 secondo gli indici I.S.T.A.T. per le famiglie (Indice F.O.I.). Viene riconosciuta espressamente dai coniugi la facoltà per il signor di erogare euro CP_1
100,00 (cento/00) di 300 complessivi mensili anche mediante consegna di buoni spesa di pari importo, finché questi ne godrà e disporrà dall'azienda;
6. il signor pone a proprio esclusivo carico, inoltre, il pagamento della rata del CP_1 mutuo acceso e contratto il 28 settembre 2018 con il “M.P.S. S.p.A.”, mutuatari e datori di ipoteca signori e per l'acquisto dell'immobile CP_1 Controparte_2 compravenduto in pari data sito in Livorno, Via Adolfo Tommasi n. 78, la cui rata ad oggi è pari ad euro 462,22 (quattrocentosessantadue/22) mensili;
7. pone a proprio esclusivo carico, altresì, le rate dei prestiti, gravanti attualmente sul conto cointestato, per euro 594,90 (cinquecentonovantaquattro/90) mensili il prestito contratto con “Findomestic S.p.A.” il 27 maggio 2024, prestito decennale, per euro 169,59 (centosessantanove/59) mensili il prestito contratto con
“Younited Credit” il giorno 11 aprile scorso, di sette anni e per euro 34,29 (trentaquattro/ 29) mensili il prestito al consumo contratto con “Findomestic banca S.p.A.” il 4 settembre 2024, di diciotto mesi;
8. l'assegno unico erogato dall' per la FI continuerà ad essere goduto al CP_3 Pt_1
100% dal signor finché ve ne sarà diritto;
CP_1
9. la signora presta il proprio consenso al trasferimento in proprietà esclusiva del CP_2 signor che accetta, dell'autovettura marca “Lancia”, modello “Y”, targata CP_1
FX666ME, immatricolata il 28 giugno 2019 ed acquistata il giorno 11 febbraio 2022 in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni, con spese per il passaggio di proprietà in proprietà esclusiva a carico del signor stesso;
CP_1
10. il signor presta il proprio consenso al trasferimento in proprietà esclusiva della CP_1 signora che accetta, la proprietà del ciclomotore marca “Aprilia”, modello CP_2
“Scarabeo”, contrassegno X7MTJW, acquistato il 13 settembre 2016, quindi, in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni, con spese per il passaggio di proprietà in proprietà esclusiva a carico della signora stessa;
CP_2
11. il cane meticcio di nome , nato il [...], di proprietà del signor Per_2 CP_1 resterà affidato alla FI;
12. entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'omologa di separazione, i coniugi procederanno a chiudere il conto corrente cointestato acceso presso la banca mutuante “M.P.S. S.p.A.”, agenzia di Ardenza – Livorno, codice iban [...], con spese per la chiusura conto a carico di entrambi i coniugi in pari misura;
13. contestualmente il signor rasferirà gli addebiti, relativi ai prestiti eventualmente CP_1 ancora in essere e sul conto corrente bancario cointestato gravanti, in un conto corrente esclusivamente a questi intestato;
14. le parti danno atto che le suddette pattuizioni avranno validità ed effetto a far data dal mese successivo al deposito del ricorso, anche per le spese, maturate a decorrere da detta data.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2447/2025 promossa da: ato a Livorno il 26 gennaio 1971, cod. fisc. CP_1 C.F._1
[...]
e nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_2 C.F._2
[...]
con l'intervento di ata a Livorno il 21 luglio 2005, cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati in Livorno, Via Ricasoli n. 108 presso lo Studio dell'Avv. Mery Weaver
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 15.7.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio il 10 settembre 2000, in Livorno e che dalla loro unione è nata, in data 21 luglio 2005 a Livorno, la FI oggi maggiorenne ed economicamente Parte_1 indipendente. Con provvedimento in data 5.8.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1
Controparte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 10.9.2000 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 221 P. 1 anno 2000. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza e/o il domicilio dove riterranno più opportuno;
2. la FI , oggi maggiorenne, è autonoma economicamente. Data la recente Pt_1 autonomia economica, al fine di darle una maggior solidità e stabilità economica nel corso degli anni, permettendo alla stessa di poter lavorare ed al contempo proseguire i suoi studi con maggior serenità, i genitori intendono riconoscere alla stessa il ricavato della vendita della casa coniugale sita in Livorno, Via Adolfo Tommasi n. 78, al netto di quanto necessario all'estinzione totale del mutuo ipotecario gravante la stessa, immobile attualmente già in vendita. La FI , sottoscrivendo il presente accordo, accetta detta Pt_1 pattuizione;
3. a seguito della vendita dell'immobile di cui sopra, madre e FI andranno a vivere dalla rispettiva madre e nonna, signora autonoma economicamente, residente in Persona_1
Via Inghilterra n. 45 (oggi 85), Livorno, in alloggio di edilizia residenziale, per il quale la signora paga attualmente il canone mensile di 58,70 (cinquantotto/70). Come da Per_1 normative vigenti, FI e nipote saranno inserite come ospite di madre e nonna;
4. fino alla sua vendita, madre e FI continueranno ad abitare nell'abitazione coniugale, con onere a carico della signora del pagamento delle spese condominiali e delle CP_2 utenze domestiche;
5. stante la disparità economica, il signor verserà alla signora CP_1 [...]
entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese ed a mezzo di bonifico bancario CP_2 sulla carta prepagata “Quickard plus” del “M.P.S. S.p.A.” alla stessa signora CP_2 intestata, codice Iban IT 46 C 01030 13915 PREP70520010, la somma di complessivi euro 300,00 (trecento/00), a titolo di mantenimento della moglie, somma rivalutata ogni anno a partire da gennaio 2026 secondo gli indici I.S.T.A.T. per le famiglie (Indice F.O.I.). Viene riconosciuta espressamente dai coniugi la facoltà per il signor di erogare euro CP_1
100,00 (cento/00) di 300 complessivi mensili anche mediante consegna di buoni spesa di pari importo, finché questi ne godrà e disporrà dall'azienda;
6. il signor pone a proprio esclusivo carico, inoltre, il pagamento della rata del CP_1 mutuo acceso e contratto il 28 settembre 2018 con il “M.P.S. S.p.A.”, mutuatari e datori di ipoteca signori e per l'acquisto dell'immobile CP_1 Controparte_2 compravenduto in pari data sito in Livorno, Via Adolfo Tommasi n. 78, la cui rata ad oggi è pari ad euro 462,22 (quattrocentosessantadue/22) mensili;
7. pone a proprio esclusivo carico, altresì, le rate dei prestiti, gravanti attualmente sul conto cointestato, per euro 594,90 (cinquecentonovantaquattro/90) mensili il prestito contratto con “Findomestic S.p.A.” il 27 maggio 2024, prestito decennale, per euro 169,59 (centosessantanove/59) mensili il prestito contratto con
“Younited Credit” il giorno 11 aprile scorso, di sette anni e per euro 34,29 (trentaquattro/ 29) mensili il prestito al consumo contratto con “Findomestic banca S.p.A.” il 4 settembre 2024, di diciotto mesi;
8. l'assegno unico erogato dall' per la FI continuerà ad essere goduto al CP_3 Pt_1
100% dal signor finché ve ne sarà diritto;
CP_1
9. la signora presta il proprio consenso al trasferimento in proprietà esclusiva del CP_2 signor che accetta, dell'autovettura marca “Lancia”, modello “Y”, targata CP_1
FX666ME, immatricolata il 28 giugno 2019 ed acquistata il giorno 11 febbraio 2022 in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni, con spese per il passaggio di proprietà in proprietà esclusiva a carico del signor stesso;
CP_1
10. il signor presta il proprio consenso al trasferimento in proprietà esclusiva della CP_1 signora che accetta, la proprietà del ciclomotore marca “Aprilia”, modello CP_2
“Scarabeo”, contrassegno X7MTJW, acquistato il 13 settembre 2016, quindi, in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni, con spese per il passaggio di proprietà in proprietà esclusiva a carico della signora stessa;
CP_2
11. il cane meticcio di nome , nato il [...], di proprietà del signor Per_2 CP_1 resterà affidato alla FI;
12. entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'omologa di separazione, i coniugi procederanno a chiudere il conto corrente cointestato acceso presso la banca mutuante “M.P.S. S.p.A.”, agenzia di Ardenza – Livorno, codice iban [...], con spese per la chiusura conto a carico di entrambi i coniugi in pari misura;
13. contestualmente il signor rasferirà gli addebiti, relativi ai prestiti eventualmente CP_1 ancora in essere e sul conto corrente bancario cointestato gravanti, in un conto corrente esclusivamente a questi intestato;
14. le parti danno atto che le suddette pattuizioni avranno validità ed effetto a far data dal mese successivo al deposito del ricorso, anche per le spese, maturate a decorrere da detta data.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra