Articolo 2 della Legge 30 giugno 1954, n. 494
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8 agosto 1954
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte mediante riduzione di uguale importo da apportarsi al capitolo 131 del bilancio dell'esercizio finanziario 1953-54 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Entrata in vigore il 8 agosto 1954