Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte mediante riduzione di uguale importo da apportarsi al capitolo 131 del bilancio dell'esercizio finanziario 1953-54 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte mediante riduzione di uguale importo da apportarsi al capitolo 131 del bilancio dell'esercizio finanziario 1953-54 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.