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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/11/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1170/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 1170/2024 tra e Parte_1 Parte_2
ATTORI contro
, Controparte_1 [...]
e CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
CONVENUTI
e contro
, Controparte_6
TE AM
Oggi 21 novembre 2025 ad ore 11,30 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: per e per l'avv. Parte_1 Parte_2
RI NO, nessuno per Controparte_1 [...]
, nessuno per ARCH. Controparte_1 CP_2
, per ARCH. l'avv. ON DONATELLA,
[...] CP_5 nessuno per e per , per CP_3 CP_4 [...]
l'avv. LOMBARDI GIANCARLO, oggi sostituito Controparte_6 dall'avv. Lia Coden.
E' presente la dott.ssa Rachele Darpin tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Sari conclude come in atto di citazione, rinuncia alla chiamata in causa di HD TA SP, riportandosi alle note conclusive.
L'avv. Manzon conclude come in atti, riportandosi alle note conclusive.
pagina 1 di 17 L'avv. Lia Coden conclude come in atti, riportandosi alle note conclusive.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,40.
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1170/2024 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RI
[...] C.F._2
NO, giusto mandato in atti
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_5 C.F._3
ON DONATELLA, giusto mandato in atti,
e contro
Controparte_1 cancellata il 13.8.2020 (P.IVA , (C.F. P.IVA_1 CP_2
, (C.F. ) e C.F._4 CP_3 C.F._5
(C.F. CP_4 C.F._6
CONVENUTI
, elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_6
SANT'AMBROGIO, 16, MILANO, con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI
GIANCARLO, giusto mandato in atti,
RZ AM
pagina 3 di 17 Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e Parte_1 convenivano in giudizio Parte_2 Controparte_1
(di seguito, anche solo , l'Arch. ,
[...] Controparte_1 CP_5 nonché i soci della predetta società, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti a causa dei gravi vizi costruttivi manifestatisi nell'immobile di loro proprietà, sito in Pordenone, Via Nogaredo n. 39.
In particolare, gli attori esponevano di essere divenuti proprietari dell'unità immobiliare nell'ottobre 2019, per effetto della sentenza n. 649/2019 del Tribunale di Pordenone, pronunciata ex art. 2932 c.c. nei confronti della società costruttrice-venditrice e dell'Arch. , Controparte_1 CP_5 quest'ultima anche in qualità di progettista e direttore dei lavori.
A partire dal luglio 2020, a soli dieci mesi dalla consegna del bene, gli attori riscontravano gravi fenomeni di sfarinamento dell'intonaco, umidità e muffe nei locali al piano interrato e nel garage, denunciando prontamente i vizi con PEC del 24.07.2020.
Stante l'inerzia delle controparti, veniva instaurato un procedimento per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 245/21 Tribunale di Pordenone), nel corso del quale il CTU nominato, Ing. , accertava la sussistenza dei vizi, le relative cause e Per_1 quantificava i costi di ripristino e i danni.
L'elaborato peritale, depositato nella prima versione nel gennaio 2023 e integrato con una seconda versione nell'ottobre 2023 a seguito di ulteriori approfondimenti, ha concluso che i vizi sono riconducibili ad “acqua di cantiere”
e acqua meteorica rimaste intrappolate nell'involucro edilizio a causa delle elevate prestazioni di coibentazione, nonché a difetti di sigillatura del portone del garage e della canaletta di scolo. Il CTU ha quantificato i danni in complessivi €
pagina 4 di 17 14.445,22 oltre IV al 22% (costi di ripristino € 12.145,22 e danni indiretti €
2.300,00) e ha individuato la responsabilità in capo ad Controparte_1
(costruttore-venditore) e all'Arch. (direttore dei lavori), in egual misura CP_3 del 50% ciascuno.
Nel presente giudizio si costituiva la sola Arch. Sesso, contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione professionale, Gli CP_6 CP_6 CP_6 altri convenuti rimanevano contumaci.
Parte attrice, con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di HD TA SP (già
[...]
), quale assicuratore della polizza postuma decennale stipulata Controparte_7 da ma tale richiesta veniva rigettata in sede di prima udienza Controparte_1
(08.04.25) poiché il Giudice riteneva che le ragioni della richiesta fossero note a parte attrice sin dal procedimento per Atp.
Il Giudice, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, istruita documentalmente e mediante acquisizione del fascicolo dell'Atp, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.11.2025, avvertendo che, in tale data, sarà ordinata la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino a 15 giorni prima.
Il procedimento per ATP iniziava con la prima udienza del 13.3.21 mentre l'ultima si svolgeva il 19.4.23 (cfr. verbali udienza – docc. 11-12):
- comparivano alla prima udienza il Ctu, Ing. , l'avv. Sari per i ricorrenti, Per_1
l'avv. Manzon per l'Arch. , mentre venivano dichiarati contumaci CP_3
, , Controparte_1 Controparte_7 CP_2 CP_4
e
[...] CP_3
- successivamente, a seguito di chiamata in causa da parte dell'avv. Manzon, si costituiva costituita in giudizio all'udienza del 21.4.21 anche l'assicurazione con l'avv. Giordani (cfr. doc. 12 bis). Controparte_6
- all'udienza del 15.7.22, si costituiva spontaneamente anche l'assicurazione
HD TA SP (ex con l'avv. Perosa (cfr. doc.12 ter); CP_7
pagina 5 di 17 - i Ctp erano i seguenti: l'Ing. per i ricorrenti, il p.i. per l'Arch. Per_2 Per_3
e l'ing. per HD TA SP;
CP_3 Per_4
- il procedimento peritale richiedeva ben 6 sopralluoghi, il primo il 26.5.21 e l'ultimo il 6.9.2023;
- veniva depositata dal Ctu una prima relazione peritale (cfr. doc. 13 con all. da 1
a 17) nel gennaio 2023, cui seguiva un'integrazione di perizia nell'ottobre 2023
(cfr. doc. 14 con all. da 1 a 4).
Nella versione definitiva depositata dal CTU nell'ottobre 2023 il perito dava atto che non vi erano contestazioni da parte dei CTP a seguito della disposta integrazione e precisamente: “
3.6 Risposta alle osservazioni proposte dai C.T.P. alla bozza di perizia inviata dal C.T.U. alle parti (come riviste a seguito dei nuovi accertamenti e rilievi disposti ed effettuati) Si risponde ed argomenta di seguito alle osservazioni proposte dai consulenti Tecnici di Parte, integrando quanto già depositato a seguito dei nuovi sopralluoghi ed accertamenti condotti sull'immobile. Nell'eventuale accoglimento e condivisione di quanto sollevato si è aggiornata la relazione di perizia come in precedenza esposta. Si procede in ordine cronologico di data di ricevimento delle osservazioni.
3.6.1 Risposta alle osservazioni dell'ing. Nulla di Persona_5 nuovo da segnalare.
3.6.2 Risposta alle osservazioni dell'ing. Con Persona_6 le nuove indagini condotte sull'immobile si accolgono le osservazioni sul nodo marciapiede-parete proposte, tanto che è stata effettuata specifica prova tecnica sullo stesso, e le conclusioni vengono conseguentemente aggiornate. 3.6.3
Risposta alle osservazioni del p.i. Con le nuove indagini Persona_7 condotte sull'immobile si può affermare che la documentazione fotografica proposta nelle osservazioni da parte del p. i. e riguardante il nodo Persona_7 marciapiede – parte, sia verosimilmente rappresentativa dei luoghi di causa e di conseguenza sono state riformulate le ipotesi”.
In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il pagina 6 di 17 Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del
06/10/2005 (Rv. 584780) secondo cui “Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte)”.
Parte convenuta ritiene che il CTU sia caduto in contraddizione tra quanto affermato nella prima perizia e quanto sostenuto nella seconda.
Si ritiene, invece, che non vi sia una reale contraddizione per il semplice fatto che, in atti, vi sono due perizie, depositate dal CTU, frutto di ben sette sopralluoghi, nel corso dei quali l'individuazione delle cause dei gravi vizi costruttivi ha subito una progressiva evoluzione: il CTU non è caduto in alcuna contraddizione, ma ha piuttosto preferito verificare, con un'opportuna prova distruttiva, se vi fossero infiltrazioni provenienti o meno dal nodo del marciapiede, elemento che denota semmai un atteggiamento scrupoloso da parte del CTU.
pagina 7 di 17 Come ha correttamente osservato il patrocinio degli attori (a pagina 4 della 3^ memoria ex art. 171 ter c.p.c.) “Anzitutto non si trattava di due perizie definitive ma di una prima perizia e di una seconda perizia che costituisce un'integrazione della prima tanto che è definita “Integrazione a seguito di sopralluoghi e rilievi aggiuntivi”, cioè un completamento della prima perizia e non un elaborato distinto dalla prima.- In secondo luogo, non è vero che il Ctu non abbia trovato la causa delle infiltrazioni: basta leggere le conclusioni contenute nell'integrazione di perizia (v. pag. 13/15) in cui l'Ing. Per_1 afferma (sintetizziamo) che l'acqua di risalita capillare che causa lo sfarinamento delle pareti dello scantinato è riconducibile ad acqua di cantiere”…tali argomentazioni sono pienamente condivise dallo scrivente che le fa proprie.
Sui fatti che hanno portato ad integrazione della perizia come disposta dal
Giudice dell'ATP nell'udienza del 19 aprile 2023 si osserva quanto segue:
- il CTP di il perito ha depositato la CP_5 Per_3 documentazione relativa alla impermeabilizzazione del nodo del marciapiede solo in occasione dei suoi rilievi alla bozza di CTU, il quale dapprima ha manifestato delle perplessità e poi si è rifiutato di acquisire tale documentazione perché ritenuta non ammissibile in quanto mancava il consenso di tutte le parti all'acquisizione di detta documentazione;
- a seguito delle istanze prodotte sia dall'avv. Manzon sia dall'avv.
Perosa per l'assicurazione il Giudice ha fissato, all'uopo, l'udienza del CP_7
19 aprile 23 al fine di risolvere il contrasto sull'acquisizione di nuovi documenti non allegati negli atti introduttivi;
- il Giudice ha conferito l'incarico al CTU di procedere ad un nuovo sopralluogo per effettuare le integrazioni con le relative prove tecniche finalizzate al deposito definitivo dell'elaborato peritale;
- il CTU ha effettuato due ulteriori sopralluoghi (il 17.5.23 e il 6.9.23) in cui è stata effettuata la cd. prova distruttiva del nodo del marciapiede e ciò ha consentito di chiarire definitivamente la questione, tanto che il Ctu, nell'integrazione di perizia (v. par.
3.0. pag. 6/15) afferma che, se pur il nodo del pagina 8 di 17 marciapiede non sia realizzato a regola d'arte, si può ragionevolmente escludere che vi siano infiltrazioni d'acqua in questo nodo.
Anche dalla scansione temporale dei fatti non emergono rilievi che possano scalfire la validità e la attendibilità dei risultati a cui è pervenuto il CTU
e precisamente: “l'acqua di risalita capillare, che determina lo sfarinamento dell'intonaco delle pareti nello scantinato, è riconducibile ad acqua di cantiere
(non asciugatura delle strutture in particolare in calcestruzzo e/o acqua meteorica rimasta nello scantinato durante la costruzione dell'immobile) e ad una non realizzazione secondo la regola d'arte dei giunti del basculante e della canaletta carrabile in fondo allo scivolo del garage. La non asciugatura della platea di fondazioni e degli altri elementi strutturali in calcestruzzo in particolare, ed, in generale, degli elementi costruttivi posti in opera con apporto
d'acqua, nonché l'acqua meteorica che può essersi raccolta durante la realizzazione dell'immobile, proprio nello scantinato, prima della completa chiusura dell'immobile, data la accentuata e importante impermeabilizzazione con teli e guaine, come da caratteristiche costruttive, per altro di pregio, dell'immobile come progettato e realizzato, tale da rendere l'immobile
(l'involucro edilizio) ermetico ed a completa tenuta per il vapore ed i passaggi
d'acqua, ha comportato, che detta acqua (presente nelle lavorazioni di cantiere
e/o meteorica), una volta iniziato l'utilizzo dell'immobile, con l'attivazione dei differenziali di temperatura e pressione, non potendo essere eliminata verso
l'esterno, proprio per le caratteristiche costruttive dell'immobile, ha cominciato ad emergere attraverso il fenomeno di risalita capillare lungo le pareti interne dello scantinato, con sfarinatura degli intonaci, evaporando poi negli ambienti dello scantinato”….per quanto riguarda in particolare il locale garage “In questo le macchie sono presenti per la gran parte ai bordi della cornice del portone del garage, nelle spallette e muri ortogonali e formano, come già esposto, dei baffi che ritraggono l'inclinazione dell'acqua che penetra attraverso il profilo del portone e poi scende per gravità. È parere dello scrivente che queste macchie siano dovute all'acqua meteorica che trafila dall'esterno lungo gli stipiti del portone che non sono ermetici ed impermeabili e a dei residui di umidità che ci
pagina 9 di 17 sono nel calcestruzzo ma non a infiltrazioni d'acqua a causa della rottura o della non continuità e cattiva esecuzione e posa in opera delle guaine impermeabilizzanti. Durante il sopralluogo del 26 Ottobre abbiamo provato a gettare acqua su queste cornici esterne e questa è da subito passata all'interno, vedasi fotografie ALLEGATO FTO.” (v. sempre doc. 13 – all. 8). Per quanto riguarda infine la canaletta, con griglia in ghisa, carrabile in fondo alla rampa del garage, il Ctu dichiara (pag. 14/21 relazione del gennaio 23):“Questa che potrebbe essere origine di infiltrazioni per presenza di discontinuità nei giunti e fessure lungo il suo perimetro e, pur non essendo a parere dello scrivente il punto realmente critico e derimente la questione in oggetto, è comunque utile sistemarla sigillando queste giunzioni discontinue e fessure perimetrali in quanto potrebbe infiltrarsi acqua, se pur a quote inferiori a tutti i livelli ed a contatto con un terreno ghiaioso e drenante. È comunque un vizio o difetto costruttivo.”. Conclude infine il Ctu (cfr. pag.7/15 integrazione perizia): “Si conferma anche che, questi locali in scantinato, ancorchè isolati, riscaldati e ventilati, ai sensi della Legge Regionale N°44/1985, art. 4 e della buona regola
d'arte esecutiva, possono avere solo un utilizzo accessorio e non sono strettamente da considerarsi abitabili.”.
Per quanto concerne la quantificazione dei costi necessari all'eliminazione dei vizi come accertati si fa riferimento a quanto descritto nell'integrazione della CTU dell'ottobre 2023 in quanto, dopo lo svolgimento delle operazioni peritali aggiuntive, si è determinato lo stralcio di tutte lavorazioni del nodo marciapiede – parete:
- il computo metrico realizzativo che viene riportato all'Allegato CME
IS (cfr. doc. 14- all. 14) determina un totale di € 12.145,22 di spese per le opere di ripristino, oltre IV (€ 2.671,94) come per legge, per un totale di € 14.817,16;
- a detto importo, il CTU aggiunge una serie di oneri (qualificati come
“danni indiretti”), identificabili nelle seguenti voci: utilizzazione dei locali scantinato in condizioni di insalubrità; mancato utilizzo di parte dell'immobile oggetto di lavori (rampa d'accesso, scantinato, garage e locale corridoio); una pagina 10 di 17 parte esterna del piano terra;
conseguenti difficoltà d'accesso al resto dell'immobile per un periodo di circa trenta giorni consecutivi;
- il CTU per gli inconvenienti subiti e l'uso parziale dell'immobile per il periodo necessario per le opere di riparazione, quantifica il danno indiretto in una somma forfettaria di € 2.300,00 (senza IVA);
Si giunge, dunque, ad una stima di costi di ripristino e di danni indiretti pari a complessivi € 17. 117,16.
Il CTU ha accertato che i profili di responsabilità nella causazione dei danni (rivisti dopo gli accertamenti integrativi) riguardano, in misura paritaria, sia il Direttore lavori che il Costruttore-Venditore.
Il CTU ha effettuato una tabella dei profili di responsabilità degli intimati cui si rinvia.
Il CTU ha attribuito gli stessi errori della fase esecutiva sia al Direttore lavori (Arch. Sesso) che al Costruttore- Venditore ( , Controparte_1 sintetizzando, questi ultimi hanno causato: la “chiusura e sigillatura dell'involucro edilizio senza la completa asciugatura delle strutture edilizie”, con conseguente permanenza dell'acqua di cantiere all'interno dell'involucro; il difetto di non sigillatura del bordo esterno del portone di chiusura;
il difetto di non sigillatura dei giunti e dei bordi esterni della canaletta prefabbricata con relativa griglia in ghisa.
Infine il CTU ha ritenuto che non vi siano profili di responsabilità da attribuire ai Committenti ( - ) in quanto essi si sono Pt_1 Pt_2 completamente affidati al progettista prima e al Direttore lavori e al Costruttore, poi, senza ingerenze che limitassero l'operare di questi.
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata in sede di procedimento preventivo, ha inequivocabilmente confermato la sussistenza dei gravi difetti costruttivi lamentati dagli attori, la loro riconducibilità all'operato del costruttore e del direttore dei lavori, nonché stimato l'entità dei danni conseguenti.
Alla luce degli esiti peritali, si può f affermare di essere in presenza di gravi difetti costruttivi, secondo la disciplina di cui all'art. 1669 c.c. che pagina 11 di 17 coinvolgono - per una responsabilità del 50% ciascuno - sia il Costruttore –
Venditore, che il Direttore lavori, Arch Sesso CP_1 CP_5
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che i gravi difetti della costruzione non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio, poiché, in tal caso, finirebbero con l'identificarsi con l'ipotesi del "pericolo di rovina"; possono invece consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata.
Secondo l'interpretazione dell'art. 1669 c.c. della Corte di Cassazione si è giunti a considerare rientranti nella nozione di gravi difetti le stesse infiltrazioni d'acqua determinate da carenze d'impermeabilizzazione (Cfr. Cass. Civ. nn.
11740/03, 117/00 e 2260/98) e da inidonea realizzazione degli infissi (Cass. nn.
8140/04 e 1164/95), difetti i quali, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria e cioè attraverso opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o con opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (così, Cass. n. 1164/95).
Vi è, poi, un'ulteriore sentenza della Suprema Corte (Cass Civ. sez. II,
18/06/1981, n. 3971) la quale si attaglia particolarmente al caso di specie, in cui si afferma che, ai fini della responsabilità dell'appaltatore (cui è assimilato il
Costruttore-Venditore) ex art. 1669 c.c., rappresentano difetti costruttivi dell'edificio non solo quelli che incidono sulla struttura e sulla funzionalità dell'opera, ma anche i vizi costruttivi che menomano in modo apprezzabile il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata, come la caduta dell'intonaco e del rivestimento dei muri perimetrali e la difettosa costruzione del lastrico e della canna fumaria, che, oltre a costituire pericolo per i terzi, siano causa di infiltrazioni di acqua dannose e pregiudizievoli per la conservazione.
La costruttrice-venditrice (Archetipo STL) risulta estinta a seguito dell'avvenuta cancellazione in data 13 agosto 2020 dal registro delle imprese.
pagina 12 di 17 La responsabilità si estende anche ai soci di società oggi Controparte_1 cancellata, nei limiti di quanto percepito in sede di bilancio finale di liquidazione.
La Suprema Corte (cfr. C., S.U., 6072/2013, C., S.U., 6071/2013, C.,
S.U., 6070/2013) ha affermato che: “Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa,
i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.
La giurisprudenza di legittimità e di merito è ormai costante nel ritenere che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, le eventuali situazioni riferibili alla società estinta debbano essere risolte attraverso l'applicazione delle regole successorie con subentro dei soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione ( C. 7168/2021; C. 16147/2020; ; T. SA
13.7.2020; T. Milano 28.10.2019).
Nel caso di specie la convenuta risulta cancellata (dal 13 Controparte_1 agosto 2020) dal registro delle imprese, con distribuzione fra i 4 soci ( CP_5
e della somma di euro
[...] CP_3 CP_2 CP_4
5.454,00 (cfr. bilancio finale di liquidazione di cui al doc. 8. – v. pagg. 5 nota integrativa e 9- quietanza liberatoria): gli ex soci sono subentrati nei rapporti debitori della società estinta, acquisendo la legittimazione processuale in continuità con l'ente cancellato, tuttavia, la loro responsabilità patrimoniale è
pagina 13 di 17 limitata alle somme effettivamente percepite in sede di liquidazione della società, ovvero euro 5.454,00.
I soci della estinta società , Controparte_1 [...]
, e in solido fra di loro, CP_2 CP_5 CP_3 CP_4 sono tenuti, nei limiti del bilancio finale di liquidazione di del CP_1
9.7.2020, nella misura di € 5.454,00, a corrispondere agli attori Parte_1
e a titolo di risarcimento danni, la somma di € 8.558,58
[...] Parte_2 pari al 50% di € 17.117,16, secondo la percentuale di graduazione di responsabilità indicata dal CTU nella propria relazione.
La convenuta arch. , quale progettista e direttore dei lavori, CP_5
è, altresì, tenuta, in forza di una responsabilità concorrente con quella società costruttrice/venditrice, a corrispondere a agli attori e Parte_1 Pt_2
a titolo di risarcimento danni, la somma di € 8.558,58 pari al 50% di €
[...]
17.117,16, secondo la percentuale di graduazione di responsabilità indicata dal
CTU nella propria relazione.
Sulla somma che l'arch. è tenuta a corrispondere a favore CP_5 degli attori, nella sua veste di progettista e direttore dei lavori, vi è la manleva, salvo l'applicazione della franchigia contrattualmente convenuta e pari ad euro
2.500,00 per sinistro indennizzato, della propria compagnia assicurativa
[...]
in forza della Polizza di Responsabilità Civile Professionale Controparte_6
“Dual Professioni” nr. TAW-00022-000-14-F.
Sulla eccezione di parziale inoperatività della Polizza Responsabilità
Civile si osserva che l'arch. ha chiamato in causa in quanto CP_3 CP_6 progettista esecutivo e direttore lavori e non certamente quale ex socia di
. CP_1
Sulla decadenza eccepita da parte della compagnia assicurativa si osserva quanto segue:
- con la pec del 24.07.2020 comunicava all'arch. la Pt_1 CP_3 presenza di vizi, ma non le attribuiva alcuna responsabilità bensì comunicava che avrebbe nominato un suo tecnico che verificasse le cause degli ammaloramenti descritti e che avrebbe trasmesso l'esito della perizia;
pagina 14 di 17 -all'arch. non risulta mai pervenuta alcuna comunicazione CP_3 sull'esito della perizia che confermasse l'esistenza dei vizi e soprattutto le attribuisse qualsivoglia responsabilità, non potendosi a tal fine richiamare la corrispondenza successivamente avvenuta tra legali e non tra le parti, tanto più laddove nel riscontro del 15.09.2020 (cfr. doc. 7 parte attrice) l'avv. Manzon rispondeva in nome e per conto di e non dell'arch. , CP_1 CP_3 sottolineando, tra l'altro, il fatto che alcun esito della perizia era stato comunicato;
idem per la email del 25.11.2020 (cfr. doc. 9 parte attrice) inviata esclusivamente ad per il tramite dell'avv. Manzon;
Controparte_1
- l'assicurazione veniva immediatamente notiziata (in data 18 febbraio
2021) in seguito alla chiamata (del 17 febbraio 2021) dell'arch. nell'ATP, CP_3
(cfr. doc. 3 notifica ATP), procedimento nel quale la compagnia assicuratrice si costituiva in seguito alla chiamata in causa dell'arch. con comparsa del CP_3
20.04.2021.
Pertanto alcun obbligo contrattuale è stato violato dalla convenuta in quanto il testo della pec del 24.07.2020 non poteva essere considerato quale
“circostanza” da comunicare all'Assicurazione, rappresentando una contestazione in primis nei confronti di e dei suoi soci e Controparte_1 considerata alla stregua di una comunicazione assolutamente interlocutoria e non generativa di alcuna responsabilità.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
Vanno poste definitivamente carico dei convenuti (suddivise nella misura del 50% secondo la percentuale di graduazione di responsabilità indicata dal
CTU), società e dei relativi soci Arch. , Arch. Controparte_1 CP_2
, sig. e in solido fra di loro, nei CP_5 CP_3 CP_4 limiti del bilancio finale di liquidazione di del 9.7.2020, nella misura CP_1 di € 5.454,00 o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di pagina 15 di 17 causa, e Arch. nella sua qualità di progettista e di direttore dei CP_5 lavori:
- le spese di CTU, pari ad € 7.917,56 IV inclusa già liquidate all' Ing. , Per_1 in sede di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.;
- le spese dell'ausiliario del CTU, pari a € 1.458 (franchigia Persona_8
IV);
- le spese dell'ausiliario del CTU, C.L.C. Costruzioni S.r.l., pari a € 1.464 (IV
Inclusa);
- le spese del consulente tecnico di parte, Ing. pari a € 7.806,00 Per_2
(franchigia IV), per l'ammontare complessivo di € 18.645,56.
Per la quota delle spese legali a carico dell'arch. , così come CP_5 per la quota delle spese di CTU e di CTP a carico della stessa, vale la manleva da parte della propria assicurazione professionale.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte attrice nei confronti delle parti convenute e per l'effetto condanna gli ex soci di (cancellata dal Controparte_1 registro imprese) , , e CP_2 CP_5 CP_3 CP_4 in solido fra di loro, nei limiti del bilancio finale di liquidazione di del CP_1
9.7.2020, nella misura di € 5.454,00, a corrispondere agli attori Parte_1
e a titolo di risarcimento danni, la somma di € 8.558,58
[...] Parte_2 pari al 50% di € 17.117,16 IV inclusa, secondo la percentuale di graduazione di responsabilità indicata dal Ctu nella perizia d'ufficio (v. pag. 11/15 integrazione perizia);
2) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte attrice nei confronti della convenuta e per CP_5
l'effetto condanna , nella sua qualità di progettista e di direttore dei CP_5
Lavori, a corrispondere agli attori e a titolo di Parte_1 Parte_2
pagina 16 di 17 risarcimento dei danni, la somma di € 8.558,58 pari al 50% di € 17.117,16 IV inclusa, secondo la percentuale di graduazione di responsabilità indicata dal
CTU nella perizia d'ufficio (v. pag. 11/15 integrazione perizia);
3) pone a definitivo carico dei convenuti (suddivise nella misura del 50% secondo la percentuale di graduazione di responsabilità indicata dal Ctu),
, , e in solido fra di CP_2 CP_5 CP_3 CP_4 loro, nei limiti del bilancio finale di liquidazione di del 9.7.2020, nella CP_1 misura di € 5.454,00, e nella sua qualità di progettista e direttore CP_5 CP_3 dei lavori, le spese di Ctu, pari ad € 7.917,56 IV inclusa già liquidate all' Ing.
, in sede di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.; le spese Per_1 dell'ausiliario del Ctu, pari a € 1.458 (franchigia IV); le spese Persona_8 dell'ausiliario del Ctu, C.L.C. Costruzioni S.r.l., pari a € 1.464 (IV Inclusa);le spese del consulente tecnico di parte, Ing. pari a € 7.806,00 (franchigia Per_2
IV), per l'ammontare complessivo di € 18.645,56;
4) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 518,00 per esborsi, e in euro 7.616,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche;
5) condanna a manlevare l'arch. di quanto CP_6 CP_5 dovuto agli attori ai sensi dei precedenti capi 1), 2), 3) e 4) della presente sentenza;
6) condanna a rifondere alla convenuta Arch. CP_6 CP_5
le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 7.616,00
[...] per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche.
Così deciso in Pordenone, il 21 novembre 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 1170/2024 tra e Parte_1 Parte_2
ATTORI contro
, Controparte_1 [...]
e CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
CONVENUTI
e contro
, Controparte_6
TE AM
Oggi 21 novembre 2025 ad ore 11,30 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: per e per l'avv. Parte_1 Parte_2
RI NO, nessuno per Controparte_1 [...]
, nessuno per ARCH. Controparte_1 CP_2
, per ARCH. l'avv. ON DONATELLA,
[...] CP_5 nessuno per e per , per CP_3 CP_4 [...]
l'avv. LOMBARDI GIANCARLO, oggi sostituito Controparte_6 dall'avv. Lia Coden.
E' presente la dott.ssa Rachele Darpin tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Sari conclude come in atto di citazione, rinuncia alla chiamata in causa di HD TA SP, riportandosi alle note conclusive.
L'avv. Manzon conclude come in atti, riportandosi alle note conclusive.
pagina 1 di 17 L'avv. Lia Coden conclude come in atti, riportandosi alle note conclusive.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,40.
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1170/2024 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RI
[...] C.F._2
NO, giusto mandato in atti
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_5 C.F._3
ON DONATELLA, giusto mandato in atti,
e contro
Controparte_1 cancellata il 13.8.2020 (P.IVA , (C.F. P.IVA_1 CP_2
, (C.F. ) e C.F._4 CP_3 C.F._5
(C.F. CP_4 C.F._6
CONVENUTI
, elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_6
SANT'AMBROGIO, 16, MILANO, con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI
GIANCARLO, giusto mandato in atti,
RZ AM
pagina 3 di 17 Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e Parte_1 convenivano in giudizio Parte_2 Controparte_1
(di seguito, anche solo , l'Arch. ,
[...] Controparte_1 CP_5 nonché i soci della predetta società, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti a causa dei gravi vizi costruttivi manifestatisi nell'immobile di loro proprietà, sito in Pordenone, Via Nogaredo n. 39.
In particolare, gli attori esponevano di essere divenuti proprietari dell'unità immobiliare nell'ottobre 2019, per effetto della sentenza n. 649/2019 del Tribunale di Pordenone, pronunciata ex art. 2932 c.c. nei confronti della società costruttrice-venditrice e dell'Arch. , Controparte_1 CP_5 quest'ultima anche in qualità di progettista e direttore dei lavori.
A partire dal luglio 2020, a soli dieci mesi dalla consegna del bene, gli attori riscontravano gravi fenomeni di sfarinamento dell'intonaco, umidità e muffe nei locali al piano interrato e nel garage, denunciando prontamente i vizi con PEC del 24.07.2020.
Stante l'inerzia delle controparti, veniva instaurato un procedimento per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 245/21 Tribunale di Pordenone), nel corso del quale il CTU nominato, Ing. , accertava la sussistenza dei vizi, le relative cause e Per_1 quantificava i costi di ripristino e i danni.
L'elaborato peritale, depositato nella prima versione nel gennaio 2023 e integrato con una seconda versione nell'ottobre 2023 a seguito di ulteriori approfondimenti, ha concluso che i vizi sono riconducibili ad “acqua di cantiere”
e acqua meteorica rimaste intrappolate nell'involucro edilizio a causa delle elevate prestazioni di coibentazione, nonché a difetti di sigillatura del portone del garage e della canaletta di scolo. Il CTU ha quantificato i danni in complessivi €
pagina 4 di 17 14.445,22 oltre IV al 22% (costi di ripristino € 12.145,22 e danni indiretti €
2.300,00) e ha individuato la responsabilità in capo ad Controparte_1
(costruttore-venditore) e all'Arch. (direttore dei lavori), in egual misura CP_3 del 50% ciascuno.
Nel presente giudizio si costituiva la sola Arch. Sesso, contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione professionale, Gli CP_6 CP_6 CP_6 altri convenuti rimanevano contumaci.
Parte attrice, con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di HD TA SP (già
[...]
), quale assicuratore della polizza postuma decennale stipulata Controparte_7 da ma tale richiesta veniva rigettata in sede di prima udienza Controparte_1
(08.04.25) poiché il Giudice riteneva che le ragioni della richiesta fossero note a parte attrice sin dal procedimento per Atp.
Il Giudice, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, istruita documentalmente e mediante acquisizione del fascicolo dell'Atp, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.11.2025, avvertendo che, in tale data, sarà ordinata la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino a 15 giorni prima.
Il procedimento per ATP iniziava con la prima udienza del 13.3.21 mentre l'ultima si svolgeva il 19.4.23 (cfr. verbali udienza – docc. 11-12):
- comparivano alla prima udienza il Ctu, Ing. , l'avv. Sari per i ricorrenti, Per_1
l'avv. Manzon per l'Arch. , mentre venivano dichiarati contumaci CP_3
, , Controparte_1 Controparte_7 CP_2 CP_4
e
[...] CP_3
- successivamente, a seguito di chiamata in causa da parte dell'avv. Manzon, si costituiva costituita in giudizio all'udienza del 21.4.21 anche l'assicurazione con l'avv. Giordani (cfr. doc. 12 bis). Controparte_6
- all'udienza del 15.7.22, si costituiva spontaneamente anche l'assicurazione
HD TA SP (ex con l'avv. Perosa (cfr. doc.12 ter); CP_7
pagina 5 di 17 - i Ctp erano i seguenti: l'Ing. per i ricorrenti, il p.i. per l'Arch. Per_2 Per_3
e l'ing. per HD TA SP;
CP_3 Per_4
- il procedimento peritale richiedeva ben 6 sopralluoghi, il primo il 26.5.21 e l'ultimo il 6.9.2023;
- veniva depositata dal Ctu una prima relazione peritale (cfr. doc. 13 con all. da 1
a 17) nel gennaio 2023, cui seguiva un'integrazione di perizia nell'ottobre 2023
(cfr. doc. 14 con all. da 1 a 4).
Nella versione definitiva depositata dal CTU nell'ottobre 2023 il perito dava atto che non vi erano contestazioni da parte dei CTP a seguito della disposta integrazione e precisamente: “
3.6 Risposta alle osservazioni proposte dai C.T.P. alla bozza di perizia inviata dal C.T.U. alle parti (come riviste a seguito dei nuovi accertamenti e rilievi disposti ed effettuati) Si risponde ed argomenta di seguito alle osservazioni proposte dai consulenti Tecnici di Parte, integrando quanto già depositato a seguito dei nuovi sopralluoghi ed accertamenti condotti sull'immobile. Nell'eventuale accoglimento e condivisione di quanto sollevato si è aggiornata la relazione di perizia come in precedenza esposta. Si procede in ordine cronologico di data di ricevimento delle osservazioni.
3.6.1 Risposta alle osservazioni dell'ing. Nulla di Persona_5 nuovo da segnalare.
3.6.2 Risposta alle osservazioni dell'ing. Con Persona_6 le nuove indagini condotte sull'immobile si accolgono le osservazioni sul nodo marciapiede-parete proposte, tanto che è stata effettuata specifica prova tecnica sullo stesso, e le conclusioni vengono conseguentemente aggiornate. 3.6.3
Risposta alle osservazioni del p.i. Con le nuove indagini Persona_7 condotte sull'immobile si può affermare che la documentazione fotografica proposta nelle osservazioni da parte del p. i. e riguardante il nodo Persona_7 marciapiede – parte, sia verosimilmente rappresentativa dei luoghi di causa e di conseguenza sono state riformulate le ipotesi”.
In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il pagina 6 di 17 Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del
06/10/2005 (Rv. 584780) secondo cui “Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte)”.
Parte convenuta ritiene che il CTU sia caduto in contraddizione tra quanto affermato nella prima perizia e quanto sostenuto nella seconda.
Si ritiene, invece, che non vi sia una reale contraddizione per il semplice fatto che, in atti, vi sono due perizie, depositate dal CTU, frutto di ben sette sopralluoghi, nel corso dei quali l'individuazione delle cause dei gravi vizi costruttivi ha subito una progressiva evoluzione: il CTU non è caduto in alcuna contraddizione, ma ha piuttosto preferito verificare, con un'opportuna prova distruttiva, se vi fossero infiltrazioni provenienti o meno dal nodo del marciapiede, elemento che denota semmai un atteggiamento scrupoloso da parte del CTU.
pagina 7 di 17 Come ha correttamente osservato il patrocinio degli attori (a pagina 4 della 3^ memoria ex art. 171 ter c.p.c.) “Anzitutto non si trattava di due perizie definitive ma di una prima perizia e di una seconda perizia che costituisce un'integrazione della prima tanto che è definita “Integrazione a seguito di sopralluoghi e rilievi aggiuntivi”, cioè un completamento della prima perizia e non un elaborato distinto dalla prima.- In secondo luogo, non è vero che il Ctu non abbia trovato la causa delle infiltrazioni: basta leggere le conclusioni contenute nell'integrazione di perizia (v. pag. 13/15) in cui l'Ing. Per_1 afferma (sintetizziamo) che l'acqua di risalita capillare che causa lo sfarinamento delle pareti dello scantinato è riconducibile ad acqua di cantiere”…tali argomentazioni sono pienamente condivise dallo scrivente che le fa proprie.
Sui fatti che hanno portato ad integrazione della perizia come disposta dal
Giudice dell'ATP nell'udienza del 19 aprile 2023 si osserva quanto segue:
- il CTP di il perito ha depositato la CP_5 Per_3 documentazione relativa alla impermeabilizzazione del nodo del marciapiede solo in occasione dei suoi rilievi alla bozza di CTU, il quale dapprima ha manifestato delle perplessità e poi si è rifiutato di acquisire tale documentazione perché ritenuta non ammissibile in quanto mancava il consenso di tutte le parti all'acquisizione di detta documentazione;
- a seguito delle istanze prodotte sia dall'avv. Manzon sia dall'avv.
Perosa per l'assicurazione il Giudice ha fissato, all'uopo, l'udienza del CP_7
19 aprile 23 al fine di risolvere il contrasto sull'acquisizione di nuovi documenti non allegati negli atti introduttivi;
- il Giudice ha conferito l'incarico al CTU di procedere ad un nuovo sopralluogo per effettuare le integrazioni con le relative prove tecniche finalizzate al deposito definitivo dell'elaborato peritale;
- il CTU ha effettuato due ulteriori sopralluoghi (il 17.5.23 e il 6.9.23) in cui è stata effettuata la cd. prova distruttiva del nodo del marciapiede e ciò ha consentito di chiarire definitivamente la questione, tanto che il Ctu, nell'integrazione di perizia (v. par.
3.0. pag. 6/15) afferma che, se pur il nodo del pagina 8 di 17 marciapiede non sia realizzato a regola d'arte, si può ragionevolmente escludere che vi siano infiltrazioni d'acqua in questo nodo.
Anche dalla scansione temporale dei fatti non emergono rilievi che possano scalfire la validità e la attendibilità dei risultati a cui è pervenuto il CTU
e precisamente: “l'acqua di risalita capillare, che determina lo sfarinamento dell'intonaco delle pareti nello scantinato, è riconducibile ad acqua di cantiere
(non asciugatura delle strutture in particolare in calcestruzzo e/o acqua meteorica rimasta nello scantinato durante la costruzione dell'immobile) e ad una non realizzazione secondo la regola d'arte dei giunti del basculante e della canaletta carrabile in fondo allo scivolo del garage. La non asciugatura della platea di fondazioni e degli altri elementi strutturali in calcestruzzo in particolare, ed, in generale, degli elementi costruttivi posti in opera con apporto
d'acqua, nonché l'acqua meteorica che può essersi raccolta durante la realizzazione dell'immobile, proprio nello scantinato, prima della completa chiusura dell'immobile, data la accentuata e importante impermeabilizzazione con teli e guaine, come da caratteristiche costruttive, per altro di pregio, dell'immobile come progettato e realizzato, tale da rendere l'immobile
(l'involucro edilizio) ermetico ed a completa tenuta per il vapore ed i passaggi
d'acqua, ha comportato, che detta acqua (presente nelle lavorazioni di cantiere
e/o meteorica), una volta iniziato l'utilizzo dell'immobile, con l'attivazione dei differenziali di temperatura e pressione, non potendo essere eliminata verso
l'esterno, proprio per le caratteristiche costruttive dell'immobile, ha cominciato ad emergere attraverso il fenomeno di risalita capillare lungo le pareti interne dello scantinato, con sfarinatura degli intonaci, evaporando poi negli ambienti dello scantinato”….per quanto riguarda in particolare il locale garage “In questo le macchie sono presenti per la gran parte ai bordi della cornice del portone del garage, nelle spallette e muri ortogonali e formano, come già esposto, dei baffi che ritraggono l'inclinazione dell'acqua che penetra attraverso il profilo del portone e poi scende per gravità. È parere dello scrivente che queste macchie siano dovute all'acqua meteorica che trafila dall'esterno lungo gli stipiti del portone che non sono ermetici ed impermeabili e a dei residui di umidità che ci
pagina 9 di 17 sono nel calcestruzzo ma non a infiltrazioni d'acqua a causa della rottura o della non continuità e cattiva esecuzione e posa in opera delle guaine impermeabilizzanti. Durante il sopralluogo del 26 Ottobre abbiamo provato a gettare acqua su queste cornici esterne e questa è da subito passata all'interno, vedasi fotografie ALLEGATO FTO.” (v. sempre doc. 13 – all. 8). Per quanto riguarda infine la canaletta, con griglia in ghisa, carrabile in fondo alla rampa del garage, il Ctu dichiara (pag. 14/21 relazione del gennaio 23):“Questa che potrebbe essere origine di infiltrazioni per presenza di discontinuità nei giunti e fessure lungo il suo perimetro e, pur non essendo a parere dello scrivente il punto realmente critico e derimente la questione in oggetto, è comunque utile sistemarla sigillando queste giunzioni discontinue e fessure perimetrali in quanto potrebbe infiltrarsi acqua, se pur a quote inferiori a tutti i livelli ed a contatto con un terreno ghiaioso e drenante. È comunque un vizio o difetto costruttivo.”. Conclude infine il Ctu (cfr. pag.7/15 integrazione perizia): “Si conferma anche che, questi locali in scantinato, ancorchè isolati, riscaldati e ventilati, ai sensi della Legge Regionale N°44/1985, art. 4 e della buona regola
d'arte esecutiva, possono avere solo un utilizzo accessorio e non sono strettamente da considerarsi abitabili.”.
Per quanto concerne la quantificazione dei costi necessari all'eliminazione dei vizi come accertati si fa riferimento a quanto descritto nell'integrazione della CTU dell'ottobre 2023 in quanto, dopo lo svolgimento delle operazioni peritali aggiuntive, si è determinato lo stralcio di tutte lavorazioni del nodo marciapiede – parete:
- il computo metrico realizzativo che viene riportato all'Allegato CME
IS (cfr. doc. 14- all. 14) determina un totale di € 12.145,22 di spese per le opere di ripristino, oltre IV (€ 2.671,94) come per legge, per un totale di € 14.817,16;
- a detto importo, il CTU aggiunge una serie di oneri (qualificati come
“danni indiretti”), identificabili nelle seguenti voci: utilizzazione dei locali scantinato in condizioni di insalubrità; mancato utilizzo di parte dell'immobile oggetto di lavori (rampa d'accesso, scantinato, garage e locale corridoio); una pagina 10 di 17 parte esterna del piano terra;
conseguenti difficoltà d'accesso al resto dell'immobile per un periodo di circa trenta giorni consecutivi;
- il CTU per gli inconvenienti subiti e l'uso parziale dell'immobile per il periodo necessario per le opere di riparazione, quantifica il danno indiretto in una somma forfettaria di € 2.300,00 (senza IVA);
Si giunge, dunque, ad una stima di costi di ripristino e di danni indiretti pari a complessivi € 17. 117,16.
Il CTU ha accertato che i profili di responsabilità nella causazione dei danni (rivisti dopo gli accertamenti integrativi) riguardano, in misura paritaria, sia il Direttore lavori che il Costruttore-Venditore.
Il CTU ha effettuato una tabella dei profili di responsabilità degli intimati cui si rinvia.
Il CTU ha attribuito gli stessi errori della fase esecutiva sia al Direttore lavori (Arch. Sesso) che al Costruttore- Venditore ( , Controparte_1 sintetizzando, questi ultimi hanno causato: la “chiusura e sigillatura dell'involucro edilizio senza la completa asciugatura delle strutture edilizie”, con conseguente permanenza dell'acqua di cantiere all'interno dell'involucro; il difetto di non sigillatura del bordo esterno del portone di chiusura;
il difetto di non sigillatura dei giunti e dei bordi esterni della canaletta prefabbricata con relativa griglia in ghisa.
Infine il CTU ha ritenuto che non vi siano profili di responsabilità da attribuire ai Committenti ( - ) in quanto essi si sono Pt_1 Pt_2 completamente affidati al progettista prima e al Direttore lavori e al Costruttore, poi, senza ingerenze che limitassero l'operare di questi.
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata in sede di procedimento preventivo, ha inequivocabilmente confermato la sussistenza dei gravi difetti costruttivi lamentati dagli attori, la loro riconducibilità all'operato del costruttore e del direttore dei lavori, nonché stimato l'entità dei danni conseguenti.
Alla luce degli esiti peritali, si può f affermare di essere in presenza di gravi difetti costruttivi, secondo la disciplina di cui all'art. 1669 c.c. che pagina 11 di 17 coinvolgono - per una responsabilità del 50% ciascuno - sia il Costruttore –
Venditore, che il Direttore lavori, Arch Sesso CP_1 CP_5
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che i gravi difetti della costruzione non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio, poiché, in tal caso, finirebbero con l'identificarsi con l'ipotesi del "pericolo di rovina"; possono invece consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata.
Secondo l'interpretazione dell'art. 1669 c.c. della Corte di Cassazione si è giunti a considerare rientranti nella nozione di gravi difetti le stesse infiltrazioni d'acqua determinate da carenze d'impermeabilizzazione (Cfr. Cass. Civ. nn.
11740/03, 117/00 e 2260/98) e da inidonea realizzazione degli infissi (Cass. nn.
8140/04 e 1164/95), difetti i quali, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria e cioè attraverso opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o con opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (così, Cass. n. 1164/95).
Vi è, poi, un'ulteriore sentenza della Suprema Corte (Cass Civ. sez. II,
18/06/1981, n. 3971) la quale si attaglia particolarmente al caso di specie, in cui si afferma che, ai fini della responsabilità dell'appaltatore (cui è assimilato il
Costruttore-Venditore) ex art. 1669 c.c., rappresentano difetti costruttivi dell'edificio non solo quelli che incidono sulla struttura e sulla funzionalità dell'opera, ma anche i vizi costruttivi che menomano in modo apprezzabile il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata, come la caduta dell'intonaco e del rivestimento dei muri perimetrali e la difettosa costruzione del lastrico e della canna fumaria, che, oltre a costituire pericolo per i terzi, siano causa di infiltrazioni di acqua dannose e pregiudizievoli per la conservazione.
La costruttrice-venditrice (Archetipo STL) risulta estinta a seguito dell'avvenuta cancellazione in data 13 agosto 2020 dal registro delle imprese.
pagina 12 di 17 La responsabilità si estende anche ai soci di società oggi Controparte_1 cancellata, nei limiti di quanto percepito in sede di bilancio finale di liquidazione.
La Suprema Corte (cfr. C., S.U., 6072/2013, C., S.U., 6071/2013, C.,
S.U., 6070/2013) ha affermato che: “Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa,
i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.
La giurisprudenza di legittimità e di merito è ormai costante nel ritenere che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, le eventuali situazioni riferibili alla società estinta debbano essere risolte attraverso l'applicazione delle regole successorie con subentro dei soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione ( C. 7168/2021; C. 16147/2020; ; T. SA
13.7.2020; T. Milano 28.10.2019).
Nel caso di specie la convenuta risulta cancellata (dal 13 Controparte_1 agosto 2020) dal registro delle imprese, con distribuzione fra i 4 soci ( CP_5
e della somma di euro
[...] CP_3 CP_2 CP_4
5.454,00 (cfr. bilancio finale di liquidazione di cui al doc. 8. – v. pagg. 5 nota integrativa e 9- quietanza liberatoria): gli ex soci sono subentrati nei rapporti debitori della società estinta, acquisendo la legittimazione processuale in continuità con l'ente cancellato, tuttavia, la loro responsabilità patrimoniale è
pagina 13 di 17 limitata alle somme effettivamente percepite in sede di liquidazione della società, ovvero euro 5.454,00.
I soci della estinta società , Controparte_1 [...]
, e in solido fra di loro, CP_2 CP_5 CP_3 CP_4 sono tenuti, nei limiti del bilancio finale di liquidazione di del CP_1
9.7.2020, nella misura di € 5.454,00, a corrispondere agli attori Parte_1
e a titolo di risarcimento danni, la somma di € 8.558,58
[...] Parte_2 pari al 50% di € 17.117,16, secondo la percentuale di graduazione di responsabilità indicata dal CTU nella propria relazione.
La convenuta arch. , quale progettista e direttore dei lavori, CP_5
è, altresì, tenuta, in forza di una responsabilità concorrente con quella società costruttrice/venditrice, a corrispondere a agli attori e Parte_1 Pt_2
a titolo di risarcimento danni, la somma di € 8.558,58 pari al 50% di €
[...]
17.117,16, secondo la percentuale di graduazione di responsabilità indicata dal
CTU nella propria relazione.
Sulla somma che l'arch. è tenuta a corrispondere a favore CP_5 degli attori, nella sua veste di progettista e direttore dei lavori, vi è la manleva, salvo l'applicazione della franchigia contrattualmente convenuta e pari ad euro
2.500,00 per sinistro indennizzato, della propria compagnia assicurativa
[...]
in forza della Polizza di Responsabilità Civile Professionale Controparte_6
“Dual Professioni” nr. TAW-00022-000-14-F.
Sulla eccezione di parziale inoperatività della Polizza Responsabilità
Civile si osserva che l'arch. ha chiamato in causa in quanto CP_3 CP_6 progettista esecutivo e direttore lavori e non certamente quale ex socia di
. CP_1
Sulla decadenza eccepita da parte della compagnia assicurativa si osserva quanto segue:
- con la pec del 24.07.2020 comunicava all'arch. la Pt_1 CP_3 presenza di vizi, ma non le attribuiva alcuna responsabilità bensì comunicava che avrebbe nominato un suo tecnico che verificasse le cause degli ammaloramenti descritti e che avrebbe trasmesso l'esito della perizia;
pagina 14 di 17 -all'arch. non risulta mai pervenuta alcuna comunicazione CP_3 sull'esito della perizia che confermasse l'esistenza dei vizi e soprattutto le attribuisse qualsivoglia responsabilità, non potendosi a tal fine richiamare la corrispondenza successivamente avvenuta tra legali e non tra le parti, tanto più laddove nel riscontro del 15.09.2020 (cfr. doc. 7 parte attrice) l'avv. Manzon rispondeva in nome e per conto di e non dell'arch. , CP_1 CP_3 sottolineando, tra l'altro, il fatto che alcun esito della perizia era stato comunicato;
idem per la email del 25.11.2020 (cfr. doc. 9 parte attrice) inviata esclusivamente ad per il tramite dell'avv. Manzon;
Controparte_1
- l'assicurazione veniva immediatamente notiziata (in data 18 febbraio
2021) in seguito alla chiamata (del 17 febbraio 2021) dell'arch. nell'ATP, CP_3
(cfr. doc. 3 notifica ATP), procedimento nel quale la compagnia assicuratrice si costituiva in seguito alla chiamata in causa dell'arch. con comparsa del CP_3
20.04.2021.
Pertanto alcun obbligo contrattuale è stato violato dalla convenuta in quanto il testo della pec del 24.07.2020 non poteva essere considerato quale
“circostanza” da comunicare all'Assicurazione, rappresentando una contestazione in primis nei confronti di e dei suoi soci e Controparte_1 considerata alla stregua di una comunicazione assolutamente interlocutoria e non generativa di alcuna responsabilità.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
Vanno poste definitivamente carico dei convenuti (suddivise nella misura del 50% secondo la percentuale di graduazione di responsabilità indicata dal
CTU), società e dei relativi soci Arch. , Arch. Controparte_1 CP_2
, sig. e in solido fra di loro, nei CP_5 CP_3 CP_4 limiti del bilancio finale di liquidazione di del 9.7.2020, nella misura CP_1 di € 5.454,00 o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di pagina 15 di 17 causa, e Arch. nella sua qualità di progettista e di direttore dei CP_5 lavori:
- le spese di CTU, pari ad € 7.917,56 IV inclusa già liquidate all' Ing. , Per_1 in sede di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.;
- le spese dell'ausiliario del CTU, pari a € 1.458 (franchigia Persona_8
IV);
- le spese dell'ausiliario del CTU, C.L.C. Costruzioni S.r.l., pari a € 1.464 (IV
Inclusa);
- le spese del consulente tecnico di parte, Ing. pari a € 7.806,00 Per_2
(franchigia IV), per l'ammontare complessivo di € 18.645,56.
Per la quota delle spese legali a carico dell'arch. , così come CP_5 per la quota delle spese di CTU e di CTP a carico della stessa, vale la manleva da parte della propria assicurazione professionale.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte attrice nei confronti delle parti convenute e per l'effetto condanna gli ex soci di (cancellata dal Controparte_1 registro imprese) , , e CP_2 CP_5 CP_3 CP_4 in solido fra di loro, nei limiti del bilancio finale di liquidazione di del CP_1
9.7.2020, nella misura di € 5.454,00, a corrispondere agli attori Parte_1
e a titolo di risarcimento danni, la somma di € 8.558,58
[...] Parte_2 pari al 50% di € 17.117,16 IV inclusa, secondo la percentuale di graduazione di responsabilità indicata dal Ctu nella perizia d'ufficio (v. pag. 11/15 integrazione perizia);
2) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte attrice nei confronti della convenuta e per CP_5
l'effetto condanna , nella sua qualità di progettista e di direttore dei CP_5
Lavori, a corrispondere agli attori e a titolo di Parte_1 Parte_2
pagina 16 di 17 risarcimento dei danni, la somma di € 8.558,58 pari al 50% di € 17.117,16 IV inclusa, secondo la percentuale di graduazione di responsabilità indicata dal
CTU nella perizia d'ufficio (v. pag. 11/15 integrazione perizia);
3) pone a definitivo carico dei convenuti (suddivise nella misura del 50% secondo la percentuale di graduazione di responsabilità indicata dal Ctu),
, , e in solido fra di CP_2 CP_5 CP_3 CP_4 loro, nei limiti del bilancio finale di liquidazione di del 9.7.2020, nella CP_1 misura di € 5.454,00, e nella sua qualità di progettista e direttore CP_5 CP_3 dei lavori, le spese di Ctu, pari ad € 7.917,56 IV inclusa già liquidate all' Ing.
, in sede di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.; le spese Per_1 dell'ausiliario del Ctu, pari a € 1.458 (franchigia IV); le spese Persona_8 dell'ausiliario del Ctu, C.L.C. Costruzioni S.r.l., pari a € 1.464 (IV Inclusa);le spese del consulente tecnico di parte, Ing. pari a € 7.806,00 (franchigia Per_2
IV), per l'ammontare complessivo di € 18.645,56;
4) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 518,00 per esborsi, e in euro 7.616,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche;
5) condanna a manlevare l'arch. di quanto CP_6 CP_5 dovuto agli attori ai sensi dei precedenti capi 1), 2), 3) e 4) della presente sentenza;
6) condanna a rifondere alla convenuta Arch. CP_6 CP_5
le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 7.616,00
[...] per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche.
Così deciso in Pordenone, il 21 novembre 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
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