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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/09/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5502/2023
Tribunale Ordinario di Vicenza
I SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5502/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 25 settembre 2025 ad ore 10.01 innanzi al dott. Davide Ciutto, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. MAURO DE LUCCA.
Per parte convenuta l'avv. CONTIN MAURO,
L'avv. DE LUCCA e l'avv. CONTIN si richiamano alle note conclusive.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie introduttive.
Dopo la discussione orale, alle ore 13.30, in assenza delle parti, il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Davide Ciutto
pagina 1 di 12 N. R.G. 5502/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
Davide Ciutto ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5502/2023 promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DE LUCCA MAURO Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. RUCCO Controparte_1 P.IVA_2 FRANCESCO e dall'avv. CONTIN MAURO
RESISTENTE
OGGETTO: locazione non abitativa. Restituzione deposito cauzionale.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione
NEL MERITO: accertato che la sta trattenendo indebitamente parte del deposito Controparte_1 cauzionale versato dalla nella somma di Euro 6.714,98, condannare la parte Parte_1 convenuta a corrispondere alla parte ricorrente la citata somma, maggiorata degli interessi di legge, maturati dal dì del dovuto al saldo.
Spese di lite integralmente rifuse.
pagina 2 di 12 IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede si d'ora di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze (ammissibili pur se ritenuti negativi: Cass. civ., sez. III, n. 35146 del 18 novembre 2021):
1. Vero che la durante il rapporto locatizio, dal 01.04.2021 sino al rilascio Parte_1 dell'immobile, ha mantenuto l'impianto elettrico presente nell'immobile;
2. Vero che la durante il rapporto locatizio dal 01.04.2021 sino al rilascio Parte_1 dell'immobile, alcuna modifica dell'impianto elettrico ha apportato;
3. Vero che la alla conclusione del rapporto locatizio, al 15/01/2023, alcun Parte_1 impianto elettrico ha asportato dall'immobile locato
Si indica a testimone il signor di ON (Vicenza), Via Ceroni, n.° 47/2 Testimone_1 con eventuale abilitazione a prova contraria sui capitoli di prova che, controparte in caso di costituzione, dovesse formulare”
Per parte resistente:
“NEL MERITO
In via principale
Accertato e dichiarato che ha legittimamente trattenuto la somma di euro Controparte_1
6.714,00 (seimilasettecentoquattordici/00) versata da a titolo di deposito Parte_1 cauzionale riferito al contratto di locazione di immobile ad uso commerciale, dd.to 01 Aprile
2021, avente ad oggetto i locali di proprietà di siti a Vicenza in Via Controparte_1
Vecchia Ferriera n. 181, respingersi integralmente la domanda di condanna ex adverso formulata da Parte_1
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di condanna formulata da limitarsi la restituzione del deposito cauzionale ai soli esatti importi Parte_1 che non dovessero trovare adeguata giustificazione e documentazione all'esito dell'espletanda istruttoria.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre iva, cpa e spese generali in misura di legge.
In via istruttoria
Si chiede di essere ammessi alla prova orale per testi sui seguenti capitoli di prova:
pagina 3 di 12 1) vero che nel mese di Febbraio 2023 Lei veniva contattato da nella Controparte_1 persona del geom. il quale Le richiedeva di verificare lo stato Controparte_2 dell'immobile sito a Vicenza in via Vecchia Ferriera n. 181, nonché di effettuare un preventivo dei lavori di ripristino da eseguire e dei relativi costi necessari;
2) vero che, nel corso del sopralluogo eseguito nella prima metà del mese di Febbraio 2023, Lei appurava che lo stato dell'immobile sito a Vicenza in via Vecchia Ferriera n. 181 risultava essere quello riportato nelle fotografie che le vengono mostrate (si richiamano le fotografie depositate sub doc. 5);
3) vero che all'esito del sopralluogo di cui al capitolo che precede, in data 16 Febbraio 2023,
Lei stilava un preventivo dei lavori da eseguire presso l'immobile commerciale sito a Vicenza, in via Vecchia Ferriera n. 181, lavori tutti elencati e descritti nel documento dd.to 18 Febbraio
2023 (si rammostri al teste il doc. 6);
4) vero che nel mese di Marzo 2023 Lei eseguiva, su incarico di , presso Controparte_1
l'immobile di proprietà di quest'ultima, sito a Vicenza in via Vecchia Ferriera n. 181, i lavori di verifica e ripristino dell'impianto elettrico esistente, quali, nello specifico, quelli descritti nel documento dd.to 17 Marzo 2023 (si rammostrino al teste i docc. 9, 11, 12);
5) vero che nel mese di Maggio 2023, su incarico di , Lei eseguiva il rilievo Controparte_1 dell'impianto elettrico esistente presso l'immobile sito a Vicenza in via Vecchia Ferriera n. 181, inoltre stilava e rilasciava la relativa Dichiarazione di Rispondenza (si rammostri al teste il doc.
10);
6) vero che nel mese di Maggio 2023 Lei eseguiva i lavori di ripristino per la messa a norma del quadro elettrico di alimentazione dei c.d. robur di riscaldamento e dei ventilatori, comprese le linee di distribuzione, presso l'immobile di proprietà di , sito in Vicenza Via Controparte_1
Vecchia Ferriera n. 181 (si rammostrino al teste i docc. 13-17);
7) vero che per la stesura ed il rilascio di una Dichiarazione di Rispondenza riferita a lavori di messa a norma di un impianto elettrico formato da quadro elettrico di alimentazione di c.d. robur di riscaldamento e di ventilatori, e relative linee di distribuzione, di dimensioni analoghe a quello esistente presso l'immobile di proprietà di sito in Vicenza Via Controparte_1
Vecchia Ferriera n. 181, è preventivabile e richiedibile un compenso di euro 800,00 oltre IVA;
8) vero che Lei nel mese di Febbraio 2023 ha eseguito, su incarico di Controparte_1 agente nella persona del geom. lavori in economia presso l'immobile di Controparte_2
pagina 4 di 12 proprietà di sito a Vicenza in Via Vecchia ferriera n. 181, quali la Controparte_1 rimozione e lo smaltimento di materiali (impianto telefonico, telecamere), la pulizia dei locali, il ripristino di un muro interno danneggiato ed il ripristino della maniglia di ingresso;
9) vero che per i lavori eseguiti in economia di cui al capitolo che precede Controparte_1
(rimozione e smaltimento di materiale, pulizia dei locali, ripristino di un muro interno danneggiato, ripristino maniglia di ingresso) ha sostenuto costi pari ad euro 460,00.-
Si indicano quali testimoni il sig. , titolare della ditta Marchetto Impianti, il Testimone_2 perito industriale , nonché il sig. .- Persona_1 Testimone_3
Si chiede, inoltre, di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con i testi indicati.-
Ci si oppone, ad ogni modo, alla prova per testi ex adverso formulata e ciò con particolare riferimento ai capitoli nn. 2) e 3) contenenti circostanze negative e valutative.-
Si chiede, infine, di disporre CTU di verifica e contabile, da svolgersi sulla scorta della documentazione prodotta in atti, anche fotografica, e dello stato dei luoghi attualmente verificabile, volta a verificare ed appurare i lavori di rispristino eseguiti presso l'immobile di
Via Vecchia Ferriera n. 181 e la congruità delle spese di ripristino sopportate da CP
, siccome allegate e documentate in atti.-
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 9.11.2023 esponeva: di aver sottoscritto Parte_1 quale conduttrice un contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale, sito in Vicenza,
Via Vecchia Ferrata, n.181 con la società di Vicenza, Via Vecchia Controparte_1
Ferriera, n.° 51 (dapprima, a far data dal 15/04/1997, con la denominazione sociale di
[...]
; di aver dato disdetta in data 13/7/2022 del predetto contratto di locazione, e poi CP_3 provveduto al rilascio dell'immobile entro il 15/1/2023; di essersi vista negare la integrale restituzione del deposito cauzionale di Euro 12.279,00 versato il 16/3/2021; che la locatrice con comunicazione di data 20/3/2023 (richiamando la comunicazione del 9/1/2023) asseriva di aver dovuto trattenere il deposito cauzionale per lavori di messa a norma dei locali e nello specifico:
“l'impianto elettrico, perito, risoluzione anticipata del contratto, sostituzione maniglia
d'ingresso”; che la comunicava che avrebbe pertanto reso il minor Controparte_1 importo di Euro 5.889,60; che seguiva a ciò pec di data 29.3.2023 con cui contestava quanto pagina 5 di 12 attribuito alla parte conduttrice e intimava la immediata restituzione integrale dell'importo di cui al deposito cauzionale;
che la dichiarazione testimoniale del signor confermava Testimone_1
l'infondatezza delle contestazioni di parte locatrice;
che interveniva il procuratore della confermando gli addebiti della conduttrice rea di aver asportato Controparte_1
l'impianto elettrico dell'immobile locato, “lasciando il vecchio, non più a norma”, e comunicando di dover trattenere la somma di Euro 6.781,98 e di rendere la minor somma di Euro
5.497,02; che il procedimento di mediazione non dava esito positivo alcuno;
che il contegno della risulta indebito ad eccezione dell'imposta di registro dovuta per la Controparte_1 anticipata risoluzione del contratto di locazione, di spettanza della parte conduttrice, pari ad Euro
67,00; che l' era tenuta quindi a restituire la somma di Euro 6.714,98. Controparte_1
2. La resistente si costitutiva con memoria del 22.1.2024, deducendo: che in data 9.1.2023 aveva richiesto a la riconsegna dei locali, con verifica in contradditorio del loro stato, Parte_1 fissata per il giorno 16.1.2023; a fornire copia delle ultime bollette relative alle utenze (luce/gas);
a non disdire i contratti in essere al fine di consentire la verifica in contraddittorio del corretto funzionamento degli impianti (elettrico/gas), nonché a voler fornire i certificati di messa a norma degli impianti, con relativi disegni, poiché, come indicato nella pec, “negli anni sono stati modificati” e a riconsegnare i locali “liberi da ogni cosa, puliti e sanza danni”; che, tuttavia, il giorno della riconsegna dell'immobile, non consentiva alcuna verifica in Parte_1 contraddittorio, dichiarando frettolosamente che era “tutto a posto”; che risulta quindi preclusa alla ricorrente ogni eccezione circa l'asserita mancata verifica in contraddittorio dello stato dei locali, posto che la stessa è stata impedita proprio in ragione del contegno oppositivo mantenuto da che una volta in possesso dei locali appurava Parte_1 Controparte_1 numerose irregolarità e difformità dell'impianto elettrico, cagionate dalla ditta;
che, in Pt_1 particolare, l'impianto elettrico, già esistente al momento della consegna dei locali all'affittuaria, risultava essere stato modificato in costanza di rapporto di locazione, inoltre risultava che la conduttrice avesse asportato l'impianto elettrico installato, lasciando in loco quello “vecchio”, non più a norma in ragione delle modifiche apportate e delle numerose difformità dell'impianto interessanti sia il quadro generale sia i cavi di alimentazione, come provato dalle foto scattate in loco dalle quali poter evincere le condizioni nelle quali i locali vennero riconsegnati dalla
; che appurava, altresì, la necessità di provvedere al completo Pt_1 Controparte_1 ripristino dell'impianto elettrico di alimentazione dei circuiti robur di riscaldamento e dei pagina 6 di 12 ventilatori;
che l'odierna resistente si era vista costretta, anche al fine di poter rimettere l'immobile sul mercato, a procedere al ripristino dell'impianto elettrico, nonché all'ottenimento di un nuovo certificato di conformità dell'impianto ripristinato ed allo stesso modo aveva dovuto procedere per il rifacimento del quadro completo e delle linee di alimentazione degli impianti di riscaldamento (robur) e ventilazione;
che la ditta incaricata dei lavori aveva dapprima provveduto a rilasciare un documento di verifica riepilogativo dei lavori complessivi da eseguire e dei costi da sostenere, e aveva poi eseguito i lavori preventivati ed emesso le relative fatture per l'opera prestata per complessivi Euro 4.176,00; che a tale importo andavano aggiunte le seguenti ulteriori voci di spesa, parimenti sopportate pari;
ad Euro 67,00, a titolo di registrazione della risoluzione anticipata del contratto;
ad Euro 976,00 corrisposti alla VF Ingegneria Srl Unipersonale quale corrispettivo versato per il rilievo e la dichiarazione di rispondenza relativa all'impianto elettrico per cui è causa;
ad Euro 460,00 sostenuti a titolo di lavori eseguiti in economia per la rimozione e lo smaltimento di materiale non asportato dalla (impianto telefonico, telecamere), oltre Pt_1 che per la pulizia dei locali, per il ripristino di un muro interno danneggiato e di una maniglia di ingresso;
ad Euro 250,00, oltre Iva, a titolo di competenze di gestione, oltre alle spese future pari al costo che dovrà sopportare per ottenere la dichiarazione di rispondenza, Controparte_1 con relativo progetto e disegni, riferita al ripristino del quadro elettrico e delle linee di alimentazione dei circuiti robur di riscaldamento e dei ventilatori di areazione, costo preventivabile in ulteriori euro 800,00 oltre IVA ed il costo di sistemazione od eventuale smaltimento degli apparecchi che dovessero risultare non più funzionanti (robur e ventilatori).
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda con vittoria di spese.
3. Il giudice, all'esito della prima udienza, sottoponeva alle parti una proposta conciliativa, che veniva rifiutata dalla ricorrente. La causa veniva quindi istruita per testi e a mezzo C.T.U. e all'esito rinviata per la discussione all'odierna udienza nella quale veniva pronunciata la presente sentenza.
4. La ricorrente ha agito in giudizio per la restituzione del residuo del deposito cauzionale a fronte del rifiuto oppostole dalla resistente in via stragiudiziale, la quale ha trattenuto la somma quale risarcimento del danno derivante dalla manomissione dell'impianto elettrico effettuato dalla ricorrente – la quale avrebbe in tesi asportato alcuni elementi e/o componenti aggiunti nel corso del contratto reinstallando il vecchio impianto - e per altre spese necessarie al ripristino dei locali.
pagina 7 di 12 5. Va rammentato, in diritto, che per giurisprudenza di legittimità costante l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale “sorge in capo al locatore al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma dopo tale evento, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione. Tuttavia, dallo svincolo, volontario o coattivo, dei beni o somme oggetto di deposito, non può inferirsi in via automatica l'insussistenza di obbligazioni inadempiute del conduttore o di danni da risarcire, dal momento che non è l'accertamento dell'insussistenza di danni ovvero dell'infondatezza di pretese risarcitorie del locatore a far sorgere il diritto alla restituzione del deposito cauzionale del conduttore ma l'avvenuto rilascio dell'immobile. Pertanto, nel giudizio promosso per la restituzione del deposito cauzionale,
l'esistenza di eventuali danni può essere dedotta a fondamento di domanda riconvenzionale risarcitoria, nel rispetto dei termini processuali dettati a pena di decadenza, non potendo la semplice allegazione degli stessi considerarsi mera difesa volta a negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato.” (Cass. Sez. 3, 05/07/2019, n. 18069, Rv. 654411 - 02).
Pertanto, qualora il locatore non abbia proposto domanda giudiziale per l'accertamento dei danni, ne va disposta la restituzione, salva la verifica di danni all'immobile in caso di eccezione riconvenzionale di inadempimento ex art. 1460 c.c. o di domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, la cui prova grava sul locatore, potendo il conduttore provare in tale caso o il fortuito o l'uso conforme della cosa “In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 c.c. - di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto, incombe sul locatore l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell'immobile, mentre sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile” (Cass.15/03/2018, n.6387; v. anche, precedentemente, Cass. 05/02/2014, n. 2619 e, successivamente, Cass. 07/03/2019, n.
6596).
Ne consegue che qualora il locatore abbia provato l'avvenuto deterioramento della cosa locata,
“l'onere di dimostrare che questo si è verificato per un uso conforme al contratto o per fatto a lui
pagina 8 di 12 non imputabile spetta al locatario, sia per la regola generale che ripartisce l'onere probatorio in ragione della scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, sia per la regola particolare di esclusione della responsabilità di cui all'art. 1590, comma 1, seconda parte, c.c.” (Cass. Sez. 3, 05/05/2025, n. 11801, Rv. 674852 -
01).
6. Ebbene, risulta documentalmente che non è stato redatto dalle parti un verbale di riconsegna per indisponibilità della ricorrente - circostanza non contestata da quest'ultima - la quale aveva dichiarato che era tutto in ordine. Non vi è quindi prova del reale stato dei locali al momento della riconsegna, dovendosi quindi accertare lo stesso in base alle risultanze probatorie e in difetto in base all'onere della prova.
Ora, la mancanza di un verbale di riconsegna non consente di verificare per tabulas quale fosse lo stato dei locali, e segnatamente dell'impianto elettrico al momento della consegna prevista per il
16.1.2023; parimenti dall'istruttoria non è emerso chiaramente se lo stesso fosse stato manomesso o asportato oppure no, essendo stata accertata in loco - a seguito di accesso del c.t.u.
- solo la situazione post lavori di rifacimento di una parte dell'impianto.
6.1. La resistente ha depositato agli atti delle foto (doc. 5) che ritraggono i quadri elettrici e le varie componenti dell'impianto in diversi stati e in diversi momenti (le foto vanno da gennaio a maggio 2023): nella foto di gennaio, come rilevato anche dal c.t.p. di parte ricorrente e dal c.t.u., i quadri elettrici poi sostituiti appaiono in ordine, mentre in quelle successive la situazione appare mutata o diversa avendo ad oggetto altre componenti. Non è raffigurato, in particolare, alla data della riconsegna, l'avvenuto asporto dei collegamenti delle linee di alimentazione dei circuiti robur di riscaldamento e dei ventilatori di areazione.
Anche i testi non sono non sono decisivi a tal fine: quello di parte ricorrente ha escluso qualsiasi intervento agli impianti in corso di contratto, salvo quando si dirà infra, mentre quelli di parte resistente riferiscono su circostanze di tempo successive alla riconsegna dei locali (da febbraio in poi) e non a gennaio. Non può escludersi, quindi, che le varie foto si riferiscano alle varie fasi delle lavorazioni per la rimessa a nuovo dell'impianto e non allo stato dello stesso al tempo della riconsegna. L'unica foto di gennaio, come detto, ritrae un quadro elettrico in ordine.
Alla luce di tale mancanza di prova in ordine al deterioramento dell'impianto elettrico non potrebbe quindi accogliersi l'eccezione riconvenzionale della resistente, non avendo la stessa documentato i danni e/o le modifiche all'impianto ed ai locali.
pagina 9 di 12 6.2. Tuttavia, secondo quanto accertato dal c.t.u., le opere di collegamento dei robur di riscaldamento (ripristinate ex novo dalla resistente) si presume siano state realizzate in contemporanea con l'istallazione delle macchine per il riscaldamento “che a vista può risalire a circa una decina di anni fa”. Il teste escusso ( a prova contraria all'udienza del Testimone_1
16.4.2024 ha dichiarato che “come dipendente ci avevano detto di lasciare al proprietario i robur
e i ventilatori. Al momento in cui abbiamo rilasciato l'immobile i robour e i ventilatori c'erano.
Adr: durante la locazione l'impianto elettrico non è stato toccato. I robour e i ventilatori li ha messi Zorzetto”. Risulta, inoltre, documentalmente, che dopo la ricezione della disdetta la resistente avesse richiesto via pec il 9.1.2023 (prima della data fissata per il sopralluogo) di consegnare “il certificato di messa a norma impianto elettrico e relativo disegno (questo poiché negli anni sono stati modificati gli impianti) (doc. 4 resistente), comunicazione cui non è seguita alcuna specifica contestazione, e ciò trova appunto conferma con la certa installazione da parte della ricorrente degli impianti di riscaldamento e di ventilazione.
6.3. Pertanto, in via presuntiva può inferirsi che se il robour ed i ventilatori sono stati installati dalla ricorrente e lasciati presso l'immobile al termine del contratto, ragionevolmente sono state contestualmente installate dalla stessa anche le linee di collegamento elettrico, che prima evidentemente non c'erano. Donde le stesse sono state necessariamente asportate prima della riconsegna con reinstallazione del vecchio impianto, giacché, diversamente, la resistente non avrebbe dovuto provvedere al loro ripristino, come confermato dai testi assunti a prova diretta ed anche dal c.t.u..
Tale contegno si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 14 del contratto di locazione che, per quanto riguarda i miglioramenti e le addizioni, prevede che “In ogni caso, tutti gli eventuali miglioramenti fissi e/o non fissi apportati, compresi gli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e condizionamento, rimarranno per patto espresso a beneficio della parte
Affittante, senza che per questo la parte Affittuaria possa pretendere rimborsi o indennizzi sotto qualsiasi forma”.
Avendo, quindi, svolto tali lavori durante il periodo contrattuale, la ricorrente non poteva asportare le nuove linee di alimentazione elettrica, e pertanto deve rifondere alla resistente le spese sostenute per il ripristino dell'impianto in base alla nuova quantificazione svolta in sede di integrazione di C.T.U., pari ad Euro 2.375,00 al netto dell'IVA, da ritenersi congrua anche con pagina 10 di 12 riferimento al prezziario scelto, non avendo il c.t.p. della convenuta svolto alcuna censura a tal riguardo in sede di osservazioni.
6.4. Pertanto, dalla somma del deposito dovuta richiesta dalla ricorrente, pari ad Euro 6.714,98, devono essere detratte le spese per le spese di ordinaria manutenzione quantificate dal c.t.u. in
Euro 396,00 (Euro 483,12 al lordo dell'IVA), quelle di rifacimento delle linee di alimentazione quantificate in Euro 2.375,00 (Euro 2.897,00 al lordo dell'IVA) e quelle (non contestate) per l'anticipata risoluzione del contratto di Euro 67,00, mentre non vanno defalcate le spese per lo smaltimento di impianti telefonici e di videosorveglianza quantificate in Euro 460,00 (comprese le pulizie) non essendo depositati i “documenti di smaltimento o fotografie delle apparecchiature che permettano di valutare se trattasi di impianto funzionante e pertanto da ricondurre agli impianti elettrici da lasciare a beneficio della parte affittante ai sensi dall'art. 14 del contratto di affitto oppure di apparecchiature obsolete da smaltire a carico della affittuaria” (pag. 5 C.T.U.).
7. In parziale accoglimento della domanda, la resistente va quindi condannata al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di Euro 3.267,86 (= 6.714,98 - 483,12 - 2.897,00 - 67,00) oltre interessi moratori al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della messa in mora
(29.3.2023).
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati - nell'ambito dello scaglione di riferimento - i valori medi per le sole fasi di studio e introduttiva previsti dal D.M. 55/2014, con compensazione tra le parti delle fasi istruttoria e decisionale, attesa la prossimità della somma a quella proposta in via conciliativa rifiutata dalla ricorrente.
8.1. Per le medesime ragioni possono porsi a carico di entrambe le parti le spese di C.T.U..
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429
c.p.c. nella causa iscritta al n. 55020/2023 R.G., così provvede: in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1 condanna al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di Controparte_4
Euro 3.267,86 oltre agli interessi moratori al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della messa in mora (29.3.2023).
pagina 11 di 12 condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_4 Parte_1 liquidate d'ufficio in Euro 1.313,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA ex lege, ed Euro 264,00 per anticipazioni;
pone le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in parti uguali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Vicenza, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Davide Ciutto
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