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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2679/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2679/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Elefante Pt_2 C.F._2
NT e KA IT, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 23.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali
1 Proc. n. 2679/2025 R.V.G.
nei confronti della minore (26.11.2012), nata a [...] la Persona_1 convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 23.12.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1) Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale ed aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) La figlia trascorrerà con il padre i fine settimana dalle ore 14 della giornata del sabato fino alle ore 21.00 della domenica, prelevando la minore presso l'abitazione della madre, con obbligo di riaccompagnarla presso tale luogo.
I genitori potranno concordare bonariamente ulteriori incontri del padre con la figlia durante l'arco della settimana, senza bisogno di particolari formalità.
Il Sig. potrà avere con sé ogni anno la figlia continuativamente Parte_1 per giorni quindici alternativamente nei mesi di luglio od agosto previo accordo tra i genitori in base ai rispettivi piani di ferie dai rispettivi eventuali lavori.
La figlia trascorrerà con il padre, in maniera alternata annualmente, il giorno 24 ovvero il giorno 25 del mese di dicembre ed il giorno 31 del mese di dicembre ed il giorno 01 del mese di gennaio, dimodoché un genitore terrà con sé la bambina il 24 dicembre ed il 01 gennaio e l'altro la terrà con sé il 25 ed il 31 dicembre. La stessa alternanza si avrà, annualmente, per le festività pasquali tra il giorno della domenica di Pasqua ed il giorno di lunedì in Albis che il padre, alternativamente,
2 Proc. n. 2679/2025 R.V.G.
trascorrerà ogni anno con la figlia. In tali giornate di festa il padre terrà con sé la figlia dalle ore 08.00 del giorno precedente alle ore 08.00 del giorno successivo.
3) Il Sig. verserà per il mantenimento della figlia la Parte_1 Per_2 somma di €uro 250,00 (duecentocinquanta\00) mensili, in contanti ovvero a mezzo bonifico ordinario su c/c bancario o postale intestato alla sig. il Parte_2 giorno cinque di ogni mese. Tale somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici Istat.
Il Sig. in adempimento ai suoi doveri di padre, concorrerà Parte_1 nella misura del cinquanta per cento (50%) ad ogni spesa di carattere straordinario, ma non voluttuario, che si dovesse rendere necessaria nell'interesse della figlia, in particolare per spese di natura medico-sanitaria ovvero scolastica.
4) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, alfine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia minore nel Persona_3 proprio passaporto.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono”.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi della minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
3 Proc. n. 2679/2025 R.V.G.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (26.11.2012) avvenga secondo le condizioni concordate tra Persona_1 le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2679/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Elefante Pt_2 C.F._2
NT e KA IT, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 23.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali
1 Proc. n. 2679/2025 R.V.G.
nei confronti della minore (26.11.2012), nata a [...] la Persona_1 convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 23.12.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1) Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale ed aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) La figlia trascorrerà con il padre i fine settimana dalle ore 14 della giornata del sabato fino alle ore 21.00 della domenica, prelevando la minore presso l'abitazione della madre, con obbligo di riaccompagnarla presso tale luogo.
I genitori potranno concordare bonariamente ulteriori incontri del padre con la figlia durante l'arco della settimana, senza bisogno di particolari formalità.
Il Sig. potrà avere con sé ogni anno la figlia continuativamente Parte_1 per giorni quindici alternativamente nei mesi di luglio od agosto previo accordo tra i genitori in base ai rispettivi piani di ferie dai rispettivi eventuali lavori.
La figlia trascorrerà con il padre, in maniera alternata annualmente, il giorno 24 ovvero il giorno 25 del mese di dicembre ed il giorno 31 del mese di dicembre ed il giorno 01 del mese di gennaio, dimodoché un genitore terrà con sé la bambina il 24 dicembre ed il 01 gennaio e l'altro la terrà con sé il 25 ed il 31 dicembre. La stessa alternanza si avrà, annualmente, per le festività pasquali tra il giorno della domenica di Pasqua ed il giorno di lunedì in Albis che il padre, alternativamente,
2 Proc. n. 2679/2025 R.V.G.
trascorrerà ogni anno con la figlia. In tali giornate di festa il padre terrà con sé la figlia dalle ore 08.00 del giorno precedente alle ore 08.00 del giorno successivo.
3) Il Sig. verserà per il mantenimento della figlia la Parte_1 Per_2 somma di €uro 250,00 (duecentocinquanta\00) mensili, in contanti ovvero a mezzo bonifico ordinario su c/c bancario o postale intestato alla sig. il Parte_2 giorno cinque di ogni mese. Tale somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici Istat.
Il Sig. in adempimento ai suoi doveri di padre, concorrerà Parte_1 nella misura del cinquanta per cento (50%) ad ogni spesa di carattere straordinario, ma non voluttuario, che si dovesse rendere necessaria nell'interesse della figlia, in particolare per spese di natura medico-sanitaria ovvero scolastica.
4) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, alfine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia minore nel Persona_3 proprio passaporto.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono”.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi della minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
3 Proc. n. 2679/2025 R.V.G.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (26.11.2012) avvenga secondo le condizioni concordate tra Persona_1 le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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