Art. 9.
In caso di omesso o ritardato pagamento della tassa si applica la soprattassa del cinquanta per cento della somma non versata; si applicano altresi' gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni.
In caso di omesso o ritardato pagamento della tassa si applica la soprattassa del cinquanta per cento della somma non versata; si applicano altresi' gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni.