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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
DE OS PE, Presidente RUGGIERO CARMINE, Relatore DESTRO DELFINO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 357/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03Z900219 IRES-ALTRO 2022
- sul ricorso n. 358/2025 depositato il 14/05/2025 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03Z900217 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato R.G. 357/2025, la Società_1 S.r.l.s., esercente l'attività di commercio all'ingrosso di infissi, ha contestato ed impugnato l'avviso di accertamento n.
T6S03Z900219/2025, notificatole a mezzo pec in data 13.02.2025, relativo ad IR, IR ed IV per l'anno d'imposta 2022. Il predetto avviso è scaturito da una presunta incoerenza, riscontrata dall'Agenzia delle
Entrate, relativa alle dichiarazioni presentate dalla Società per l'anno 2022 e dai dati comunicati all'anagrafe
Tributaria. Più segnatamente, la Società avrebbe percepito bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico – assoggettati a ritenuta d'acconto da parte degli Istituti finanziari, in ragione dell'8% degli importi imponibili al netto dell'IV, per un totale di €.71.980,21 e relative ritenute d'acconto per €. 4.720,02, ma dalle dichiarazioni presentate, non sarebbe emerso alcun dato contabile.
Avverso il predetto atto, con cui l'Agenzia ha accertato il reddito d'impresa e il valore della produzione netta in
€.245.340,00 ed IV per €.25.460,00, la Ricorrente Società ha proposto ricorso innanzi all'adita Corte, lamentando i seguenti motivi di censura: 1) illegittimità dell'accertamento per difetto di motivazione in ordine alle fatture passive ritenute non deducibili per €.31.353,23; 2) richiesta rideterminazione del reddito alla luce di ulteriori costi documentati, in primis fatture passive non elettroniche ricevute.
Avverso il presente ricorso, l'Agenzia delle Entrate DP I di Padova si è costituita in giudizio con memoria di controdeduzioni, insistendo per la legittimità e correttezza del proprio operato.
La Resistente avrebbe accertato che la Ricorrente società, nonostante fosse operativa e avesse incassato molteplici bonifici per ristrutturazioni edilizie, avrebbe omesso di dichiarare i redditi e le operazioni attive.
Infatti, l'unico dato riportato nella dichiarazione sarebbe relativo al codice attività esercitato;
per il resto, la dichiarazione sarebbe priva di dati contabili, al pari di una dichiarazione omessa.
Dopo la ricezione del presente ricorso, l'Nominativo_1 ha contattato la Società_1, chiedendole l'esibizione delle fatture e della documentazione contabile attestante la registrazione delle stesse, al fine di valutare la deducibilità di alcuni costi, ma tale richiesta è rimasta priva di riscontro.
Va ulteriormente evidenziato che in data 27.05.2025 l'Ufficio Legale della Resistente Agenzia ha presentato istanza di accesso temporaneo al fascicolo telematico, al fine di reperire eventuale documentazione contabile allegata al ricorso, senza, però, alcun esito.
Pertanto, anche la richiesta, della Società, di riconoscimento della deducibilità dei costi, ex art. 109 TUIR, in assenza della necessaria documentazione (esibizione delle fatture, delle registrazioni contabili e dei pagamenti), secondo l'Nominativo_1, non potrebbe essere soddisfatta.
Per tali ragioni, essa ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della Ricorrente Società alle spese di giudizio.
In pari data, la Società_1 ha ricevuto un ulteriore avviso di accertamento, recante n.
T6S03Z900217/2025, relativo ad IR, IR ed IV per l'anno d'imposta 2021, con cui l'Agenzia ha accertato il reddito d'impresa e il valore della produzione netta in €.378.265,00 e IV per €.38.913,00.
Anche in questo caso, l'Nominativo_1 avrebbe riscontrato una serie di anomalie, a fronte di bonifici incassati dalla
Ricorrente Società per €.100.045,91 e ritenute d'acconto per €. 6.560,39, in relazione agli sconti in fattura applicati ed accettati in piattaforma, per spesa per lavori per l'anno 2021, di cui al quadro QD della
Comunicazione Superbonus. Avverso tale ulteriore avviso, la Ricorrente Società ha proposto ricorso, rubricato R.G. 358/2025, fondato sui seguenti motivi di impugnazione: 1) illegittimità dell'accertamento per difetto di motivazione in ordine alle fatture passive ritenute non deducibili per €.25.456,24; 2) richiesta di rideterminazione del reddito, alla luce di ulteriori costi documentati, in primis fatture passive non elettroniche ricevute.
Avverso tale ricorso, la Resistente Nominativo_1 si è costituita in giudizio, chiedendo all'adita Corte, in via del tutto preliminare, la riunione del giudizio con il precedente rubricato R.G.357-25, attesa la connessione oggettiva e soggettiva dei due giudizi e l'identicità dei motivi di ricorso spiegati.
Anche in questo caso, l'Nominativo_1 ha controdedotto, nel merito, ai motivi di ricorso, evidenziando le incongruenze ed anomalie riscontrate nella dichiarazione presentata dalla Società per l'anno 2021, sintomatiche di un'evasione di imposta, nonché la carenza di documentazione contabile, necessaria ai fini del riconoscimento della deducibilità dei costi.
In conclusione, la Resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
All'udienza del 29 gennaio 2026, l'adita Corte, accolta l'istanza preliminare proposta dall'Agenzia delle Entrate
DP di Padova, di riunione dei ricorsi R.G. 357-2025 e R.G. 358-2025, li riunisce e li decide.
Al fine di verificare la fondatezza delle censure spiegate dalla Ricorrente Società, procede all'analisi, secondo l'ordine adottato dalla stessa nei ricorsi riuniti.
1.In relazione al primo motivo di doglianza avverso gli avvisi di accertamento impugnati, afferente all'asserito difetto di motivazione in ordine alle fatture passive ritenute non deducibili dall'Agenzia delle Entrate, occorre soffermarsi brevemente.
La Ricorrente Società ha lamentato l'omessa valutazione dell'indeducibilità dei costi, sostenuta dalla
Resistente, per €.25.456,24, e del riconoscimento della deducibilità solo di €.106.884,50.
A tal proposito, deve questa Corte prendere atto della circostanza, eccepita dall'Nominativo_1 che, sebbene le fatture elettroniche ricevute, ammontino ad €. 132.340,74, la ragione dell'omesso riconoscimento della deducibilità dell'intero importo e, dunque, dell'indeducibilità di €.25.456,24, è dipesa dalla carenza di documentazione contabile attestante l'inerenza dei predetti costi all'attività di impresa (ovvero fatture ricevute da ristoranti, autofficine, grandi magazzini).
Va evidenziato, inoltre, l'atteggiamento collaborativo e la buona predisposizione dell'Nominativo_1 resistente, nel voler riconoscere gli ulteriori costi come deducibili, qualora la Società_1 avesse prodotto la documentazione contabile richiesta, ad integrazione di quella carente. Infatti, risulta che l'Ufficio Resistente abbia richiesto alla Società, successivamente alla ricezione dei ricorsi in esame, la documentazione integrativa, al fine di rettificare, eventualmente, quanto accertato, ma alcun riscontro è pervenuto dalla Ricorrente.
Tale comportamento, sintomatico di una scarsa collaborazione, non può non esser tenuto in considerazione dall'adita Corte.
A fortiori, anche l'accesso temporaneo al fascicolo telematico, effettuato dall'Ufficio legale dell'Agenzia in data
27.05.2025, al fine di reperire eventuale documentazione contabile integrativa a supporto del ricorso, non ha sortito alcun esito, vanificando il tentativo, della Resistente, di assecondare la richiesta formulata dalla
Ricorrente, di ridimensionamento della pretesa tributaria.
Infatti, in assenza di documentazione contabile probatoria, va condiviso l'operato dell'Nominativo_1, che non può riconoscere costi, in mancanza di prova in ordine alla loro inerenza.
Ed invero, il principio dell'inerenza dei costi, di cui all'art. 109, comma 5, del Tuir (D.P.R. n. 917/1986), rappresenta uno dei pilastri concettuali nella determinazione del reddito imponibile d'impresa.
La prova dell'inerenza dei costi, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ricade sul contribuente (v. Cass. nn. 10257/2008, 4554/2010).
In particolare, la Suprema Corte, nella sentenza n. 19600/2014, ha precisato che: “la prova dell'inerenza incombe sul contribuente, anche in base al principio di vicinanza della prova..”.
Per quel che concerne la fattispecie in esame, la prova dell'inerenza - ovvero dell'esistenza, della natura e della destinazione della spesa alla produzione aziendale – grava sull'imprenditore (Cass. n. 344 del 20 ottobre 2020,
Cass. n. 35568 del 2 dicembre 2022).
Orbene, al fine di adempiere tale onere probatorio, occorre capire se la fattura è considerata un documento sufficiente.
A tal uopo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21732 del 29.07.2021, ha chiarito che la fattura deve indicare, tra l'altro, la “..natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione…”, affinchè possa consentire all'Amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza del diritto alla detrazione IV e la deduzione del costo.
Nonostante ciò, questa Corte non può non rilevare che neanche la fattura regolarmente compilata rappresenta una prova inconfutabile dell'esistenza dell'operazione effettuata, rappresentando solo un documento volto a consentire le verifiche del caso da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Dall'altro lato, l'inosservanza degli obblighi formali di redazione della fattura non comporta l'automatica indetraibilità dell'IV e indeducibilità del costo. Ad esempio, una fattura con descrizione generica preclude l'inerenza del costo, salvo che non sia esibita documentazione a supporto che consenta all'Ufficio di verificare natura, qualità e quantità dei beni o servizi acquistati (Cassazione n. 23384/2017). La genericità di una fattura che, ad esempio, non riporta l'attività svolta ed è priva di documenti aventi data certa, dai quali è possibile desumere l'oggetto della prestazione fatturata, fa venire meno l'inerenza dei costi.
Degna di menzione è una recentissima pronuncia con cui la Corte di Cassazione, con la sentenza del
12.02.2025, n. 3606, si è pronunciata nuovamente sull'onere della prova in ordine alla veridicità di costi nel caso di fatture recanti descrizioni generiche, ribadendo come queste non siano sufficienti a comprovare l'inerenza dei costi, spettando al contribuente dimostrarne la validità, con conseguente possibilità per l'Agenzia delle Entrate di contestare tali spese.
In virtù di tale principio, il contribuente ha l'onere di fornire elementi aggiuntivi e concreti che dimostrino la veridicità e l'inerenza dei costi, anche quando le fatture non sono dettagliate.
Ad avviso di questo Collegio, l'importanza di tale pronuncia risiede nel monito, rivolto a contribuenti ed imprese, di documentare accuratamente le spese, anche quelle di importo modesto, per poterle considerare deducibili ai fini fiscali. Ciò al fine di ridurre il rischio di contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, che potrebbe richiedere chiarimenti o la produzione di ulteriore documentazione a supporto della validità del costo.
Tanto doverosamente premesso, volgendo l'acume al vulnus del giudizio in esame, questa Corte ritiene che in assenza di fatture, registrazioni contabili e prova dei pagamenti, e di tutte le informazioni richieste dall'Nominativo_1, anche successivamente alla notifica degli avvisi impugnati, ai fini del riconoscimento dell'inerenza e, della deducibilità dei costi, le doglianze di parte Ricorrente non possono trovare conforto alcuno.
Peer tali ragioni, il primo motivo va disatteso.
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla richiesta, formulata dalla Società_1, di rideterminazione del reddito, alla luce di ulteriori costi documentati, in primis di fatture passive non elettroniche ricevute, poiché emesse da fornitori UE, quali società polacche ed ungheresi, va, parimenti, disatteso.
Infatti, la Ricorrente ha subordinato la richiesta di accoglimento del predetto motivo di ricorso alla promessa di deposito telematico, nel fascicolo di causa, delle fatture di costo afferenti al commercio all'ingrosso di infissi, condizione – questa – necessaria per la ricostruzione del reddito imponibile della Società, ai fini delle imposte dirette.
Dispiace evidenziare, tuttavia, che, successivamente al deposito dei ricorsi, qui riuniti, la Ricorrente Società non ha depositato alcunché, di guisa che le doglianze spiegate restano, allo stato, prive di supporto probatorio, impedendo, di fatto, all'Agenzia Resistente, di effettuare la rideterminazione dei costi, come richiesta.
Per l'effetto, anche tale motivo di censura, va disatteso. Va comunque detto che, in udienza, l'Agenzia delle Entrate ha depositato l'accordo conciliativo ex art. 48 D.lgs.
31 Dicembre 1992 n. 546, stipulato con le parti.
P.Q.M.
L'adita Corte, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, in data 29 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Carmine Ruggiero Dott. Giuseppe De Rosa
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
DE OS PE, Presidente RUGGIERO CARMINE, Relatore DESTRO DELFINO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 357/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03Z900219 IRES-ALTRO 2022
- sul ricorso n. 358/2025 depositato il 14/05/2025 proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03Z900217 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato R.G. 357/2025, la Società_1 S.r.l.s., esercente l'attività di commercio all'ingrosso di infissi, ha contestato ed impugnato l'avviso di accertamento n.
T6S03Z900219/2025, notificatole a mezzo pec in data 13.02.2025, relativo ad IR, IR ed IV per l'anno d'imposta 2022. Il predetto avviso è scaturito da una presunta incoerenza, riscontrata dall'Agenzia delle
Entrate, relativa alle dichiarazioni presentate dalla Società per l'anno 2022 e dai dati comunicati all'anagrafe
Tributaria. Più segnatamente, la Società avrebbe percepito bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico – assoggettati a ritenuta d'acconto da parte degli Istituti finanziari, in ragione dell'8% degli importi imponibili al netto dell'IV, per un totale di €.71.980,21 e relative ritenute d'acconto per €. 4.720,02, ma dalle dichiarazioni presentate, non sarebbe emerso alcun dato contabile.
Avverso il predetto atto, con cui l'Agenzia ha accertato il reddito d'impresa e il valore della produzione netta in
€.245.340,00 ed IV per €.25.460,00, la Ricorrente Società ha proposto ricorso innanzi all'adita Corte, lamentando i seguenti motivi di censura: 1) illegittimità dell'accertamento per difetto di motivazione in ordine alle fatture passive ritenute non deducibili per €.31.353,23; 2) richiesta rideterminazione del reddito alla luce di ulteriori costi documentati, in primis fatture passive non elettroniche ricevute.
Avverso il presente ricorso, l'Agenzia delle Entrate DP I di Padova si è costituita in giudizio con memoria di controdeduzioni, insistendo per la legittimità e correttezza del proprio operato.
La Resistente avrebbe accertato che la Ricorrente società, nonostante fosse operativa e avesse incassato molteplici bonifici per ristrutturazioni edilizie, avrebbe omesso di dichiarare i redditi e le operazioni attive.
Infatti, l'unico dato riportato nella dichiarazione sarebbe relativo al codice attività esercitato;
per il resto, la dichiarazione sarebbe priva di dati contabili, al pari di una dichiarazione omessa.
Dopo la ricezione del presente ricorso, l'Nominativo_1 ha contattato la Società_1, chiedendole l'esibizione delle fatture e della documentazione contabile attestante la registrazione delle stesse, al fine di valutare la deducibilità di alcuni costi, ma tale richiesta è rimasta priva di riscontro.
Va ulteriormente evidenziato che in data 27.05.2025 l'Ufficio Legale della Resistente Agenzia ha presentato istanza di accesso temporaneo al fascicolo telematico, al fine di reperire eventuale documentazione contabile allegata al ricorso, senza, però, alcun esito.
Pertanto, anche la richiesta, della Società, di riconoscimento della deducibilità dei costi, ex art. 109 TUIR, in assenza della necessaria documentazione (esibizione delle fatture, delle registrazioni contabili e dei pagamenti), secondo l'Nominativo_1, non potrebbe essere soddisfatta.
Per tali ragioni, essa ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della Ricorrente Società alle spese di giudizio.
In pari data, la Società_1 ha ricevuto un ulteriore avviso di accertamento, recante n.
T6S03Z900217/2025, relativo ad IR, IR ed IV per l'anno d'imposta 2021, con cui l'Agenzia ha accertato il reddito d'impresa e il valore della produzione netta in €.378.265,00 e IV per €.38.913,00.
Anche in questo caso, l'Nominativo_1 avrebbe riscontrato una serie di anomalie, a fronte di bonifici incassati dalla
Ricorrente Società per €.100.045,91 e ritenute d'acconto per €. 6.560,39, in relazione agli sconti in fattura applicati ed accettati in piattaforma, per spesa per lavori per l'anno 2021, di cui al quadro QD della
Comunicazione Superbonus. Avverso tale ulteriore avviso, la Ricorrente Società ha proposto ricorso, rubricato R.G. 358/2025, fondato sui seguenti motivi di impugnazione: 1) illegittimità dell'accertamento per difetto di motivazione in ordine alle fatture passive ritenute non deducibili per €.25.456,24; 2) richiesta di rideterminazione del reddito, alla luce di ulteriori costi documentati, in primis fatture passive non elettroniche ricevute.
Avverso tale ricorso, la Resistente Nominativo_1 si è costituita in giudizio, chiedendo all'adita Corte, in via del tutto preliminare, la riunione del giudizio con il precedente rubricato R.G.357-25, attesa la connessione oggettiva e soggettiva dei due giudizi e l'identicità dei motivi di ricorso spiegati.
Anche in questo caso, l'Nominativo_1 ha controdedotto, nel merito, ai motivi di ricorso, evidenziando le incongruenze ed anomalie riscontrate nella dichiarazione presentata dalla Società per l'anno 2021, sintomatiche di un'evasione di imposta, nonché la carenza di documentazione contabile, necessaria ai fini del riconoscimento della deducibilità dei costi.
In conclusione, la Resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
All'udienza del 29 gennaio 2026, l'adita Corte, accolta l'istanza preliminare proposta dall'Agenzia delle Entrate
DP di Padova, di riunione dei ricorsi R.G. 357-2025 e R.G. 358-2025, li riunisce e li decide.
Al fine di verificare la fondatezza delle censure spiegate dalla Ricorrente Società, procede all'analisi, secondo l'ordine adottato dalla stessa nei ricorsi riuniti.
1.In relazione al primo motivo di doglianza avverso gli avvisi di accertamento impugnati, afferente all'asserito difetto di motivazione in ordine alle fatture passive ritenute non deducibili dall'Agenzia delle Entrate, occorre soffermarsi brevemente.
La Ricorrente Società ha lamentato l'omessa valutazione dell'indeducibilità dei costi, sostenuta dalla
Resistente, per €.25.456,24, e del riconoscimento della deducibilità solo di €.106.884,50.
A tal proposito, deve questa Corte prendere atto della circostanza, eccepita dall'Nominativo_1 che, sebbene le fatture elettroniche ricevute, ammontino ad €. 132.340,74, la ragione dell'omesso riconoscimento della deducibilità dell'intero importo e, dunque, dell'indeducibilità di €.25.456,24, è dipesa dalla carenza di documentazione contabile attestante l'inerenza dei predetti costi all'attività di impresa (ovvero fatture ricevute da ristoranti, autofficine, grandi magazzini).
Va evidenziato, inoltre, l'atteggiamento collaborativo e la buona predisposizione dell'Nominativo_1 resistente, nel voler riconoscere gli ulteriori costi come deducibili, qualora la Società_1 avesse prodotto la documentazione contabile richiesta, ad integrazione di quella carente. Infatti, risulta che l'Ufficio Resistente abbia richiesto alla Società, successivamente alla ricezione dei ricorsi in esame, la documentazione integrativa, al fine di rettificare, eventualmente, quanto accertato, ma alcun riscontro è pervenuto dalla Ricorrente.
Tale comportamento, sintomatico di una scarsa collaborazione, non può non esser tenuto in considerazione dall'adita Corte.
A fortiori, anche l'accesso temporaneo al fascicolo telematico, effettuato dall'Ufficio legale dell'Agenzia in data
27.05.2025, al fine di reperire eventuale documentazione contabile integrativa a supporto del ricorso, non ha sortito alcun esito, vanificando il tentativo, della Resistente, di assecondare la richiesta formulata dalla
Ricorrente, di ridimensionamento della pretesa tributaria.
Infatti, in assenza di documentazione contabile probatoria, va condiviso l'operato dell'Nominativo_1, che non può riconoscere costi, in mancanza di prova in ordine alla loro inerenza.
Ed invero, il principio dell'inerenza dei costi, di cui all'art. 109, comma 5, del Tuir (D.P.R. n. 917/1986), rappresenta uno dei pilastri concettuali nella determinazione del reddito imponibile d'impresa.
La prova dell'inerenza dei costi, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ricade sul contribuente (v. Cass. nn. 10257/2008, 4554/2010).
In particolare, la Suprema Corte, nella sentenza n. 19600/2014, ha precisato che: “la prova dell'inerenza incombe sul contribuente, anche in base al principio di vicinanza della prova..”.
Per quel che concerne la fattispecie in esame, la prova dell'inerenza - ovvero dell'esistenza, della natura e della destinazione della spesa alla produzione aziendale – grava sull'imprenditore (Cass. n. 344 del 20 ottobre 2020,
Cass. n. 35568 del 2 dicembre 2022).
Orbene, al fine di adempiere tale onere probatorio, occorre capire se la fattura è considerata un documento sufficiente.
A tal uopo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21732 del 29.07.2021, ha chiarito che la fattura deve indicare, tra l'altro, la “..natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione…”, affinchè possa consentire all'Amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza del diritto alla detrazione IV e la deduzione del costo.
Nonostante ciò, questa Corte non può non rilevare che neanche la fattura regolarmente compilata rappresenta una prova inconfutabile dell'esistenza dell'operazione effettuata, rappresentando solo un documento volto a consentire le verifiche del caso da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Dall'altro lato, l'inosservanza degli obblighi formali di redazione della fattura non comporta l'automatica indetraibilità dell'IV e indeducibilità del costo. Ad esempio, una fattura con descrizione generica preclude l'inerenza del costo, salvo che non sia esibita documentazione a supporto che consenta all'Ufficio di verificare natura, qualità e quantità dei beni o servizi acquistati (Cassazione n. 23384/2017). La genericità di una fattura che, ad esempio, non riporta l'attività svolta ed è priva di documenti aventi data certa, dai quali è possibile desumere l'oggetto della prestazione fatturata, fa venire meno l'inerenza dei costi.
Degna di menzione è una recentissima pronuncia con cui la Corte di Cassazione, con la sentenza del
12.02.2025, n. 3606, si è pronunciata nuovamente sull'onere della prova in ordine alla veridicità di costi nel caso di fatture recanti descrizioni generiche, ribadendo come queste non siano sufficienti a comprovare l'inerenza dei costi, spettando al contribuente dimostrarne la validità, con conseguente possibilità per l'Agenzia delle Entrate di contestare tali spese.
In virtù di tale principio, il contribuente ha l'onere di fornire elementi aggiuntivi e concreti che dimostrino la veridicità e l'inerenza dei costi, anche quando le fatture non sono dettagliate.
Ad avviso di questo Collegio, l'importanza di tale pronuncia risiede nel monito, rivolto a contribuenti ed imprese, di documentare accuratamente le spese, anche quelle di importo modesto, per poterle considerare deducibili ai fini fiscali. Ciò al fine di ridurre il rischio di contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, che potrebbe richiedere chiarimenti o la produzione di ulteriore documentazione a supporto della validità del costo.
Tanto doverosamente premesso, volgendo l'acume al vulnus del giudizio in esame, questa Corte ritiene che in assenza di fatture, registrazioni contabili e prova dei pagamenti, e di tutte le informazioni richieste dall'Nominativo_1, anche successivamente alla notifica degli avvisi impugnati, ai fini del riconoscimento dell'inerenza e, della deducibilità dei costi, le doglianze di parte Ricorrente non possono trovare conforto alcuno.
Peer tali ragioni, il primo motivo va disatteso.
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla richiesta, formulata dalla Società_1, di rideterminazione del reddito, alla luce di ulteriori costi documentati, in primis di fatture passive non elettroniche ricevute, poiché emesse da fornitori UE, quali società polacche ed ungheresi, va, parimenti, disatteso.
Infatti, la Ricorrente ha subordinato la richiesta di accoglimento del predetto motivo di ricorso alla promessa di deposito telematico, nel fascicolo di causa, delle fatture di costo afferenti al commercio all'ingrosso di infissi, condizione – questa – necessaria per la ricostruzione del reddito imponibile della Società, ai fini delle imposte dirette.
Dispiace evidenziare, tuttavia, che, successivamente al deposito dei ricorsi, qui riuniti, la Ricorrente Società non ha depositato alcunché, di guisa che le doglianze spiegate restano, allo stato, prive di supporto probatorio, impedendo, di fatto, all'Agenzia Resistente, di effettuare la rideterminazione dei costi, come richiesta.
Per l'effetto, anche tale motivo di censura, va disatteso. Va comunque detto che, in udienza, l'Agenzia delle Entrate ha depositato l'accordo conciliativo ex art. 48 D.lgs.
31 Dicembre 1992 n. 546, stipulato con le parti.
P.Q.M.
L'adita Corte, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, in data 29 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Carmine Ruggiero Dott. Giuseppe De Rosa