Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
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n. rg21064 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21064 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. IMPROTA EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco alla via Alcide de Gasperi n. 135/a,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
AURICCHIO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco alla Via Circumvallazione n°20,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 25/11/2024 e Parte_1
chiedevano modificarsi la sentenza di divorzio n.7009/2023 Parte_2
del 21.04.2023, la quale statuiva quanto segue: “il sig. verserà un assegno Pt_1
1
di mantenimento di euro 600,00 per i figli alla resistente oltre all'assegno unico direttamente ai ragazzi (50% ognuno); a partire dal ventunesimo anno di età dei ragazzi, venuto meno
l'assegno unico, il sig. verserà un assegno di euro 500,00 alla sig.ra a Pt_1 Pt_2
titolo di contributo al mantenimento dei figli, mentre la restante parte di euro 100 la verserà direttamente ai ragazzi (euro 50 per ognuno).”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- il sig. a decorrere dal 01.01.2025 verserà all'ex-moglie €300,00 a Parte_3
titolo di mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat oltre al
50% delle spese straordinarie (previa esibizione dei giustificativi di spesa), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra .” Parte_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni di cui al ricorso,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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