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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/11/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Enna
Sezione Civile
R.G. 117/2021
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Miriana Palermo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 117/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
12/09/1954 ( C.F. ) entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
Villarosa al Corso Garibaldi n. 49 presso lo studio dell'Avv. Catia Lombardo (C.F.:
), che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente CodiceFiscale_3 all'Avv. Angela Patelmo (C.F.: ) giusta procura in atti C.F._4
-ATTORE-
CONTRO
nata a [...], il [...], (CF: ) e Controparte_1 C.F._5
(nato a [...], il [...], CF: Parte_3
), elettivamente domiciliati in Enna presso lo studio dell'Avv. C.F._6
IE TE (CF: ) che li rappresenta e difende, giusta C.F._7 procura in atti
-CONVENUTO-
OGGETTO
Domanda di risarcimento danni per occupazione sine titulo di immobile ereditario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER PARTE ATTRICE: “a) ritenere e dichiarare che i coniugi e Controparte_1
hanno detenuto ed occupato senza titolo l'immobile ereditario Controparte_2 sito in Villarosa al Corso Garibaldi n.300, distinto in NCEU del Comune di Villarosa al foglio 17 part. 371 sub 8 ctg. A72 classe 2° vani catastali 6 e part. 372 sub. 4 ctg. C/6 classe 3° consistenza mq. 25, di comproprietà degli odierni attori, nonché i relativi beni mobili ed arredi;
conseguentemente condannare i nominati convenuti al pagamento della somma di € 13.335,67 (Euro tredicimilatrecentotrentacinque/67) a titolo di quota per l'indennità di occupazione spettante in capo agli attori in ragione dei 2/3 del diritto di proprietà dovuti dai convenuti a far data dall'1/7/2009 al 15/6/2016 data di effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
b) condannare altresì la parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese processuali e legali in favore delle scriventi procuratrici antistatarie”.
PER LE PARTI CONVENUTE: “insiste per il rigetto della domanda, riportandosi a tutti gli scritti difensivi in atti. Chiede la liquidazione degli onorari di cui all'ammissione al
P.S.S., come in atti”.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 02.04.2021, gli attori sig.ri Parte_1
e hanno convenuto in giudizio i IG.ri e
[...] Parte_2 Controparte_1
chiedendo di accertare che i coniugi e hanno Parte_3 CP_1 Pt_3 detenuto e occupato sine titulo l'immobile ereditario sito in Villarosa al Corso Garibaldi
n.300, distinto in NCEU del Comune di Villarosa al foglio 17 part. 371 sub 8 ctg. A/2 classe 2° vani catastali 6 e autorimessa sita nella medesima Via distinta al NCEU del
Comune di Villarosa al foglio 17 part. 372 sub. 4 ctg. C/6 classe 3° consistenza mq. 25 dal 01/07/2009 al 15/06/2016, al pagamento della somma di € 13.335,67 (Euro tredicimilatrecentotrentacinque/67) a titolo di quota per l'indennità di occupazione.
A sostegno gli attori hanno esposto che il IG. , deceduto in data Persona_1
30.09.1999, era proprietario della metà dell'appartamento sito in Villarosa al Corso
Garibaldi, sopra descritto;
con testamento pubblico ricevuto il 14.01.1997 dal notaio di Piazza Armerina, egli aveva disposto di lasciare alla moglie IG.ra Persona_2
pag. 2/7 l'usufrutto della propria quota e ai nipoti e Parte_4 Controparte_3
la nuda proprietà, appartenendo l'altra metà al coniuge Controparte_4 Parte_4
[...]
La coniuge superstite, ritenendo lesa la propria quota di legittima, aveva proposto azione di riduzione e di reintegrazione della legittima nei confronti dei nipoti, odierni attori. Tuttavia nelle more del giudizio, la stessa è deceduta, in data 11.05.2004, lasciando erede la figlia IG,ra la quale è subentrata nel possesso Parte_5 dell'immobile e vi ha immesso la propria figlia che ivi si stabiliva Controparte_1 con il marito , oggi convenuti in giudizio. Controparte_2
Il procedimento promosso dalla IG.ra si è concluso con sentenza iscritta al n. Parte_4
251/2015 R.S., che ha dichiarato la inammissibilità della domanda e l'improcedibilità del giudizio per intervenuto decesso dell'attrice.
Dopo la notifica della suddetta sentenza ai figli della IG.ra , avvenuta in data Pt_5
05.06.2015, gli odierni convenuti hanno rilasciato l'immobile nell'agosto 2015, restituendolo ai legittimi proprietari le chiavi solo in data 15.06.2016.
Gli attori chiedono tuttavia la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da occupazione abusiva per il periodo compreso dall' 1 Luglio 2009 ( data in cui la Pt_5 immetteva nel possesso dell'immobile gli odierni convenuti, senza il consenso dei IG.ri
) e la data di rilascio dell'immobile ( 15.06.2016), quantificato in via Per_1 equitativa nella misura corrispondente al canone locativo di mercato.
I convenuti si sono costituiti in giudizio, deducendo di aver detenuto l'immobile in buona fede, ritenendo in particolare la di vantare diritti ereditari ancora sub CP_1 iudice;
che subito dopo la notifica della sentenza citata i convenuti hanno liberato l'immobile trasferendo la loro residenza già a far data dell'agosto 2015 e che la consegna delle chiavi è avvenuta in data 15.06.2016 non avendo in precedenza ricevuto alcuna formale diffida in tal senso. Aggiungono inoltre che il danno discendente dall'asserita occupazione sine titulo non è stato provato adeguatamente essendo stato ritenuto in re ipsa.
pag. 3/7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in fatto si ritiene che la domanda avanzata da parte attrice sia parzialmente fondata e vada accolta nei termini appresso spiegati.
E' pacifico che, a seguito del decesso del IG. , gli attori sono stati Persona_1 istituiti nudi proprietari della quota di metà appartamento, mentre la moglie, IG.ra
, aveva conseguito il solo diritto di usufrutto. Parte_4
Con il decesso di quest'ultima, avvenuto in data 11.05.2004, l'usufrutto si è estinto ex art 979 c.c., sicché la piena proprietà dei 2/3 dell'immobile è tornata in capo ai nudi proprietari, odierni attori.
Non risulta che la figlia della defunta, IG,ra né gli odierni convenuti Parte_5 abbiano conseguito un titolo giuridico legittimante la detenzione del bene. La loro permanenza, pur originata da una situazione di incertezza dovuta al giudizio di riduzione, deve pertanto qualificarsi come occupazione sine titulo.
D'altra parte, parte attrice, ha provato il proprio “ titolo” sull'immobile con la produzione del testamento pubblico del , ed è altresì incontestato che Persona_1 in data 11.05.2004 la sig.ra usufruttuaria dell'immobile è deceduta. Tali Parte_4 circostanze non contestate, permettono di acclarare l'esistenza del diritto di piena proprietà per 2/3 dei sig.ri sull'immobile per cui è causa. Per_1
In sostanza parte convenuta non solo non ha contestato il diritto di piena proprietà degli attori, ma non ha contestato altresì l'avvenuta occupazione dell'immobile dalla morte della madre IG.ra e fino alla data dell'agosto 2015. Parte_5
Peraltro - ferma la non contestazione- giova rilevare che la stessa consegna delle chiavi dell'immobile avvenuta in data 15.06.2016 depone in maniera inequivoca per l'effettività dell'occupazione.
A fronte di tali aspetti oggetto di non contestazione, l'occupazione dell'immobile ad opera dei convenuti dalla data del decesso della IG.ra usufruttuaria del detto Parte_4 bene – fino al rilascio dell'immobile non può che dirsi priva di valido titolo legittimante. pag. 4/7 A siffatta declaratoria consegue la necessità di vagliare la pretesa risarcitoria dell'attore al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo.
In proposito va richiamata la giurisprudenza consolidatasi circa la “natura” del danno da cd. occupazione sine titulo ed, in particolare, circa i risvolti in tema di oneri processuali.
Pur in tale consapevolezza va detto che, il Tribunale ritiene di dover rigettare la domanda di indennità per l'occupazione.
Ciò in quanto, secondo l'indirizzo oggi prevalente, a partire da Cassazione Sezioni Unite
n. 33645 del 15/11/2022, confermato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 12879 del
14 maggio 2025 ex plurimis, il danno da occupazione sine titulo non è più automaticamente risarcibile (“in re ipsa”), ma è da ritenersi un danno presunto.
Ciò significa che il danneggiato deve allegare la perdita della concreta possibilità di godimento dell'immobile, sia esso diretto (uso personale) o indiretto (es. locazione a terzi).
Circostanze non provate da parte attrice.
Nel caso di specie, gli attori non hanno fornito elementi sufficienti che consentissero di desumere, neppure con presunzioni, la concreta possibilità di godimento perduta ( ad esempio una concreta locazione negata o una vendita mancata) limitandosi a richiamare i parametri OMI per determinare l'ammontare del canone locativo ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione.
Di conseguenza manca la prova del danno- ossia del pregiudizio patrimoniale preteso- che costituisce elemento essenziale dell'obbligazione risarcitoria.
In altri termini, il danneggiato che chieda il risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva pag. 5/7 (in questo senso si sono pronunciate Sez. 3, Sentenza n. 15111 del 17/06/2013, Rv.
626875; Sez. 3, Sentenza n. 378 del 11/01/2005, Rv.579772)
Posto che il danno non è stato provato, non può neppure procedersi a una liquidazione equitativa del danno medesimo, perché manca la base fattuale su cui fondarla.
La giurisprudenza costante ritiene che anche la valutazione equitativa sia legata alla presenza di un danno provato o almeno ragionevolmente presunto.
Per quanto riguarda il rilascio dell'immobile, emerge dagli atti che lo stesso è già avvenuto volontariamente dagli occupanti;
non sussiste quindi una condanna al rilascio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA che l'immobile sito in Villarosa al Corso Garibaldi n.300, distinto in NCEU del Comune di Villarosa al foglio 17 part. 371 sub 8 ctg. A/2 classe 2° vani catastali 6 e autorimessa sita nella medesima Via distinta al NCEU del Comune di Villarosa al foglio
17 part. 372 sub. 4 ctg. C/6 classe 3° consistenza mq. 25 è stato detenuto dai convenuti e sine titulo dal 01/07/2009 al Controparte_1 Parte_3
15/06/2016
RIGETTA la domanda proposta dai IG.ri e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e per il
[...] Controparte_1 Parte_3 risarcimento dei danni da occupazione sine titulo, per mancata prova del pregiudizio economico.
COMPENSA integralmente le spese di lite, in considerazione della complessità della vicenda successoria e dell'intervenuto rilascio spontaneo e del mancato parziale accoglimento.
Enna, 25/11/2025
pag. 6/7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pag. 7/7
IL GIUDICE
dott.ssa Miriana Palermo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Enna
Sezione Civile
R.G. 117/2021
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Miriana Palermo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 117/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
12/09/1954 ( C.F. ) entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
Villarosa al Corso Garibaldi n. 49 presso lo studio dell'Avv. Catia Lombardo (C.F.:
), che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente CodiceFiscale_3 all'Avv. Angela Patelmo (C.F.: ) giusta procura in atti C.F._4
-ATTORE-
CONTRO
nata a [...], il [...], (CF: ) e Controparte_1 C.F._5
(nato a [...], il [...], CF: Parte_3
), elettivamente domiciliati in Enna presso lo studio dell'Avv. C.F._6
IE TE (CF: ) che li rappresenta e difende, giusta C.F._7 procura in atti
-CONVENUTO-
OGGETTO
Domanda di risarcimento danni per occupazione sine titulo di immobile ereditario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER PARTE ATTRICE: “a) ritenere e dichiarare che i coniugi e Controparte_1
hanno detenuto ed occupato senza titolo l'immobile ereditario Controparte_2 sito in Villarosa al Corso Garibaldi n.300, distinto in NCEU del Comune di Villarosa al foglio 17 part. 371 sub 8 ctg. A72 classe 2° vani catastali 6 e part. 372 sub. 4 ctg. C/6 classe 3° consistenza mq. 25, di comproprietà degli odierni attori, nonché i relativi beni mobili ed arredi;
conseguentemente condannare i nominati convenuti al pagamento della somma di € 13.335,67 (Euro tredicimilatrecentotrentacinque/67) a titolo di quota per l'indennità di occupazione spettante in capo agli attori in ragione dei 2/3 del diritto di proprietà dovuti dai convenuti a far data dall'1/7/2009 al 15/6/2016 data di effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
b) condannare altresì la parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese processuali e legali in favore delle scriventi procuratrici antistatarie”.
PER LE PARTI CONVENUTE: “insiste per il rigetto della domanda, riportandosi a tutti gli scritti difensivi in atti. Chiede la liquidazione degli onorari di cui all'ammissione al
P.S.S., come in atti”.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 02.04.2021, gli attori sig.ri Parte_1
e hanno convenuto in giudizio i IG.ri e
[...] Parte_2 Controparte_1
chiedendo di accertare che i coniugi e hanno Parte_3 CP_1 Pt_3 detenuto e occupato sine titulo l'immobile ereditario sito in Villarosa al Corso Garibaldi
n.300, distinto in NCEU del Comune di Villarosa al foglio 17 part. 371 sub 8 ctg. A/2 classe 2° vani catastali 6 e autorimessa sita nella medesima Via distinta al NCEU del
Comune di Villarosa al foglio 17 part. 372 sub. 4 ctg. C/6 classe 3° consistenza mq. 25 dal 01/07/2009 al 15/06/2016, al pagamento della somma di € 13.335,67 (Euro tredicimilatrecentotrentacinque/67) a titolo di quota per l'indennità di occupazione.
A sostegno gli attori hanno esposto che il IG. , deceduto in data Persona_1
30.09.1999, era proprietario della metà dell'appartamento sito in Villarosa al Corso
Garibaldi, sopra descritto;
con testamento pubblico ricevuto il 14.01.1997 dal notaio di Piazza Armerina, egli aveva disposto di lasciare alla moglie IG.ra Persona_2
pag. 2/7 l'usufrutto della propria quota e ai nipoti e Parte_4 Controparte_3
la nuda proprietà, appartenendo l'altra metà al coniuge Controparte_4 Parte_4
[...]
La coniuge superstite, ritenendo lesa la propria quota di legittima, aveva proposto azione di riduzione e di reintegrazione della legittima nei confronti dei nipoti, odierni attori. Tuttavia nelle more del giudizio, la stessa è deceduta, in data 11.05.2004, lasciando erede la figlia IG,ra la quale è subentrata nel possesso Parte_5 dell'immobile e vi ha immesso la propria figlia che ivi si stabiliva Controparte_1 con il marito , oggi convenuti in giudizio. Controparte_2
Il procedimento promosso dalla IG.ra si è concluso con sentenza iscritta al n. Parte_4
251/2015 R.S., che ha dichiarato la inammissibilità della domanda e l'improcedibilità del giudizio per intervenuto decesso dell'attrice.
Dopo la notifica della suddetta sentenza ai figli della IG.ra , avvenuta in data Pt_5
05.06.2015, gli odierni convenuti hanno rilasciato l'immobile nell'agosto 2015, restituendolo ai legittimi proprietari le chiavi solo in data 15.06.2016.
Gli attori chiedono tuttavia la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da occupazione abusiva per il periodo compreso dall' 1 Luglio 2009 ( data in cui la Pt_5 immetteva nel possesso dell'immobile gli odierni convenuti, senza il consenso dei IG.ri
) e la data di rilascio dell'immobile ( 15.06.2016), quantificato in via Per_1 equitativa nella misura corrispondente al canone locativo di mercato.
I convenuti si sono costituiti in giudizio, deducendo di aver detenuto l'immobile in buona fede, ritenendo in particolare la di vantare diritti ereditari ancora sub CP_1 iudice;
che subito dopo la notifica della sentenza citata i convenuti hanno liberato l'immobile trasferendo la loro residenza già a far data dell'agosto 2015 e che la consegna delle chiavi è avvenuta in data 15.06.2016 non avendo in precedenza ricevuto alcuna formale diffida in tal senso. Aggiungono inoltre che il danno discendente dall'asserita occupazione sine titulo non è stato provato adeguatamente essendo stato ritenuto in re ipsa.
pag. 3/7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in fatto si ritiene che la domanda avanzata da parte attrice sia parzialmente fondata e vada accolta nei termini appresso spiegati.
E' pacifico che, a seguito del decesso del IG. , gli attori sono stati Persona_1 istituiti nudi proprietari della quota di metà appartamento, mentre la moglie, IG.ra
, aveva conseguito il solo diritto di usufrutto. Parte_4
Con il decesso di quest'ultima, avvenuto in data 11.05.2004, l'usufrutto si è estinto ex art 979 c.c., sicché la piena proprietà dei 2/3 dell'immobile è tornata in capo ai nudi proprietari, odierni attori.
Non risulta che la figlia della defunta, IG,ra né gli odierni convenuti Parte_5 abbiano conseguito un titolo giuridico legittimante la detenzione del bene. La loro permanenza, pur originata da una situazione di incertezza dovuta al giudizio di riduzione, deve pertanto qualificarsi come occupazione sine titulo.
D'altra parte, parte attrice, ha provato il proprio “ titolo” sull'immobile con la produzione del testamento pubblico del , ed è altresì incontestato che Persona_1 in data 11.05.2004 la sig.ra usufruttuaria dell'immobile è deceduta. Tali Parte_4 circostanze non contestate, permettono di acclarare l'esistenza del diritto di piena proprietà per 2/3 dei sig.ri sull'immobile per cui è causa. Per_1
In sostanza parte convenuta non solo non ha contestato il diritto di piena proprietà degli attori, ma non ha contestato altresì l'avvenuta occupazione dell'immobile dalla morte della madre IG.ra e fino alla data dell'agosto 2015. Parte_5
Peraltro - ferma la non contestazione- giova rilevare che la stessa consegna delle chiavi dell'immobile avvenuta in data 15.06.2016 depone in maniera inequivoca per l'effettività dell'occupazione.
A fronte di tali aspetti oggetto di non contestazione, l'occupazione dell'immobile ad opera dei convenuti dalla data del decesso della IG.ra usufruttuaria del detto Parte_4 bene – fino al rilascio dell'immobile non può che dirsi priva di valido titolo legittimante. pag. 4/7 A siffatta declaratoria consegue la necessità di vagliare la pretesa risarcitoria dell'attore al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo.
In proposito va richiamata la giurisprudenza consolidatasi circa la “natura” del danno da cd. occupazione sine titulo ed, in particolare, circa i risvolti in tema di oneri processuali.
Pur in tale consapevolezza va detto che, il Tribunale ritiene di dover rigettare la domanda di indennità per l'occupazione.
Ciò in quanto, secondo l'indirizzo oggi prevalente, a partire da Cassazione Sezioni Unite
n. 33645 del 15/11/2022, confermato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 12879 del
14 maggio 2025 ex plurimis, il danno da occupazione sine titulo non è più automaticamente risarcibile (“in re ipsa”), ma è da ritenersi un danno presunto.
Ciò significa che il danneggiato deve allegare la perdita della concreta possibilità di godimento dell'immobile, sia esso diretto (uso personale) o indiretto (es. locazione a terzi).
Circostanze non provate da parte attrice.
Nel caso di specie, gli attori non hanno fornito elementi sufficienti che consentissero di desumere, neppure con presunzioni, la concreta possibilità di godimento perduta ( ad esempio una concreta locazione negata o una vendita mancata) limitandosi a richiamare i parametri OMI per determinare l'ammontare del canone locativo ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione.
Di conseguenza manca la prova del danno- ossia del pregiudizio patrimoniale preteso- che costituisce elemento essenziale dell'obbligazione risarcitoria.
In altri termini, il danneggiato che chieda il risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva pag. 5/7 (in questo senso si sono pronunciate Sez. 3, Sentenza n. 15111 del 17/06/2013, Rv.
626875; Sez. 3, Sentenza n. 378 del 11/01/2005, Rv.579772)
Posto che il danno non è stato provato, non può neppure procedersi a una liquidazione equitativa del danno medesimo, perché manca la base fattuale su cui fondarla.
La giurisprudenza costante ritiene che anche la valutazione equitativa sia legata alla presenza di un danno provato o almeno ragionevolmente presunto.
Per quanto riguarda il rilascio dell'immobile, emerge dagli atti che lo stesso è già avvenuto volontariamente dagli occupanti;
non sussiste quindi una condanna al rilascio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA che l'immobile sito in Villarosa al Corso Garibaldi n.300, distinto in NCEU del Comune di Villarosa al foglio 17 part. 371 sub 8 ctg. A/2 classe 2° vani catastali 6 e autorimessa sita nella medesima Via distinta al NCEU del Comune di Villarosa al foglio
17 part. 372 sub. 4 ctg. C/6 classe 3° consistenza mq. 25 è stato detenuto dai convenuti e sine titulo dal 01/07/2009 al Controparte_1 Parte_3
15/06/2016
RIGETTA la domanda proposta dai IG.ri e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e per il
[...] Controparte_1 Parte_3 risarcimento dei danni da occupazione sine titulo, per mancata prova del pregiudizio economico.
COMPENSA integralmente le spese di lite, in considerazione della complessità della vicenda successoria e dell'intervenuto rilascio spontaneo e del mancato parziale accoglimento.
Enna, 25/11/2025
pag. 6/7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pag. 7/7
IL GIUDICE
dott.ssa Miriana Palermo