Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00057/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00424/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Lodi Pizzochero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Umbria n. -OMISSIS- (con richiamo anche alla esecuzione della sentenza del medesimo TAR n.-OMISSIS-, non ancora passata in giudicato);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Questura di Perugia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. PI NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. -OMISSIS- questo Tribunale aveva accolto il ricorso dell’odierno ricorrente avverso l’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da lui presentata, “ con dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione (la Questura di Perugia ben potrebbe raccordarsi con la Questura di Milano, alla quale il ricorrente aveva da tempo chiesto il trasferimento della pratica) di adottare, previa ulteriore formale convocazione, un provvedimento motivato in ordine alla domanda di rinnovo entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza ”.
2. Con la sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto il ricorso per l’esecuzione della precedente sentenza, sottolineando che “ anche ipotizzando che in questa fase di adempimento dell’obbligo di provvedere si siano continuate a verificare le discrasie legate alla difficoltà di reperimento della documentazione ed all’intreccio di competenza delle Questure di Perugia e di Milano, sembra evidente che queste sarebbero state superabili attraverso la partecipazione procedimentale dell’istante e l’ordinaria collaborazione organizzativa tra gli Uffici ”, ed ha assegnato alla Questura di Perugia un nuovo termine di trenta giorni per provvedere, nominando commissario ad acta il Prefetto di Perugia, con facoltà di delega ad un funzionario, affinché provveda in caso di infruttuoso decorso del termine.
3. Il ricorrente espone che:
- la Questura di Perugia lo ha convocato per il -OMISSIS-, per poi sottoporgli un nuovo modulo di “domanda di rinnovo” redatto in italiano-inglese (lingue che non comprende) ed invitarlo a firmarlo;
- quindi, con provvedimento in data -OMISSIS-, anziché eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-, rilevando che “ dagli atti allegati, in sede di acquisizione della domanda, il richiedente è residente in [...], provincia di Milano e che pertanto gli veniva rilasciato un biglietto di invito a presentarsi il -OMISSIS- presso l'ufficio immigrazione di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 15 T.U.L.P.S al fine di regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale ”, ha dichiarato inammissibile la domanda, invitando, appunto, il ricorrente a presentarsi a Milano;
- dopo che era stato richiesto in data -OMISSIS- al Commissario ad acta di esercitare i poteri sostitutivi, la Questura di Perugia, con una nota in data 12 settembre 2025, ha precisato di essersi “ raccordata con la Questura di Milano per la regolarizzazione ” del ricorrente;
- finché, ottenuta, in esito ad ulteriore sollecitazione, una nuova convocazione presso la Questura di Milano per il giorno -OMISSIS-, il ricorrente, si è presentato accompagnato da un interprete all’appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione di Milano, dove gli è stato tuttavia comunicato “c he non era possibile procedere in quanto la Questura di Perugia non aveva ancora trasferito la pratica di rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura di Milano ” (cfr. dichiarazione dell’interprete versata in atti).
4. Sulla base di dette premesse, con ricorso depositato in data 20 ottobre 2025, il ricorrente ha lamentato l’elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- (e comunque anche l’inesecuzione della sentenza n. -OMISSIS-) ed ha chiesto che, in applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm., dichiarati nulli i suddetti atti, venga disposta la piena esecuzione delle sentenze, mediante l’assegnazione di un nuovo termine per provvedere sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, la nomina di un nuovo commissario ad acta che eventualmente provveda in via sostitutiva, la condanna dell’Amministrazione per tale ipotesi al pagamento della penalità di mora.
5. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio, senza svolgere difese ma depositando documenti, tra cui la nota -OMISSIS-, con cui la Questura di Perugia le ha comunicato che “ questo Ufficio ha proceduto al trasferimento del fascicolo elettronico presso la Questura di Milano sul sistema informatico “STRANIERIWEB” e la procedura ha comportato i tempi tecnici di sistema necessari. Allo stato, il processo risulta perfezionato pertanto il nominato in oggetto potrà recarsi presso gli Uffici competenti della Questura di Milano per la presentazione dell'istanza di soggiorno .” […]”.
6. Da tale sviluppo procedimentale sembra potersi desumere che la pretesa sostanziale fondata sulle precedenti sentenze di questo Tribunale sia stata soddisfatta, ancorché tardivamente e costringendo il ricorrente a proporre un nuovo ricorso.
7. Le parti hanno confermato in udienza tale esito processuale. Il ricorrente ha tuttavia insistito per la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio.
8. Il Collegio ritiene quindi di dare atto della cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
9. Quanto alle spese, può osservarsi che l’invito a sottoscrivere una nuova domanda può forse spiegarsi con la difficoltà di reperire quella originaria, e la sostanziale archiviazione della pratica a Perugia con l’intenzione di evitare duplicazioni burocratiche e favorire una più celere conclusione del procedimento presso la Questura di Milano, nella prospettiva della collaborazione istituzionale indicata dalle sentenze di questo Tribunale. Per l’ulteriore ritardo nella trasmissione della pratica a Milano, tuttavia, non sono state fornite, né appaiono ipotizzabili giustificazioni. Pertanto, le spese fanno carico all’Amministrazione e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
PI NG, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PI NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.