Art. 68.
Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 , in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura, e al regolamento (UE) 2021/821 , in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, nonche' ai regolamenti dell'Unione europea che prevedono misure restrittive unionali
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: « o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, la persona fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori »;
b) all'articolo 8, il comma 3 e' abrogato;
c) all'articolo 10, comma 3, lettera f), dopo le parole: «prodotti importati» sono aggiunte le seguenti: « o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non riesportarli o dirottarli durante il viaggio »;
d) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: « in quanto gia' soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali » sono sostituite dalle seguenti: « per uno o piu' prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali »;
2) al comma 5, l'alinea e' sostituito dal seguente: « Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni: »;
3) al comma 5, lettera c), le parole: « a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listati » sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio e che saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. Se i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, la dichiarazione indica altresi' che i prodotti non saranno trasferiti »;
4) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente »;
e) all'articolo 12:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data della notifica)" »;
2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente »;
f) all'articolo 13:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati e' sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12 »;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. L'esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le modalita' e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo »;
3) al comma 2, le parole: « a duplice uso listati » sono soppresse;
4) al comma 3, le parole: « L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale e' sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare » sono sostituite dalle seguenti: « L'esportatore che intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica »;
5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)" »;
g) all'articolo 18:
1) al comma 4, la lettera c) e' abrogata;
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
« 4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente »;
h) all'articolo 20:
1) al comma 3-bis, lettera b), le parole: « in regime di autorizzazione specifica individuale » sono soppresse;
2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
« 3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente ». Note all' art. 68 :
- L' articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 « del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 recante «Attuazione della delega al Governo di cui all' articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170 , per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti», abrogato dalla presente legge, recava: «Procedimento autorizzativo».
- Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 1 , 10 , comma 3 , 11 , 12 , 13 , 18 e 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 recante «Attuazione della delega al Governo di cui all' articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170 , per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti», come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Oltre alle definizioni contenute nei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e, per gli aspetti doganali, a quelle di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, nonche' sulla base di quanto previsto dalla normativa doganale unionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , ai fini del presente decreto valgono le definizioni seguenti:
a) per «regolamento duplice uso» s'intende il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione);
b) per «regolamento antitortura» s'intende il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione);
c) per «regolamenti (UE) concernenti misure restrittive» s'intendono le misure adottate ai sensi dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale;
d) «per azione comune» s'intende l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;
e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso;
f) per «prodotti a duplice uso non listati» s'intendono quei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, non elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso, ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare;
g) per «merci soggette al regolamento antitortura» s'intendono le merci elencate negli allegati II, III e IV del regolamento antitortura;
h) per «prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali» s'intendono quei prodotti o quelle attivita' il cui commercio con determinati Paesi terzi e' controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive;
i) per «non proliferazione» s'intende l'attivita' volta a prevenire, rilevare e contrastare la realizzazione di armi di distruzione di massa, quali ordigni nucleari, armi chimiche, biologiche e radiologiche e correlati vettori. Sono incluse le iniziative tese ad individuare il traffico dei materiali connessi e di quelli cosiddetti dual use, nonche' di tecnologie e know-how;
l) per «tecnologie o software di pubblico dominio» s'intendono le tecnologie o i software disponibili senza restrizioni per un'ulteriore diffusione;
m) per «ricerca scientifica di base» s'intendono quei lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici;
n) per "operatore" s'intende l'esportatore, l'importatore, l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica;"
o) per «utilizzatore finale» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i prodotti controllati ai sensi del presente decreto o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, la persona fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori.»
«Art. 10 (Autorizzazione specifica individuale). - (omissis)
3. La domanda deve essere corredata di una copia del contratto di riferimento o comunque di sufficiente documentazione atta a comprovare l'effettiva volonta' di acquisto da parte dell'utilizzatore finale; delle specifiche tecniche dei prodotti oggetto di esportazione o intermediazione; del profilo dell'utilizzatore finale e di una dichiarazione del medesimo, cosiddetta end user statement, contenente obbligatoriamente le seguenti informazioni:
a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta;
b) la descrizione dei prodotti importati, la loro quantita' e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed il relativo livello, gli estremi del contratto di riferimento;
c) l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile o militare, dei prodotti importati, nonche' del loro esatto luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette al regolamento antitortura, l'indicazione dell'utilizzo specifico, che non sia volto ad infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione, indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo d'origine e sui terzi implicati nella transazione;
d) l'impegno espresso, per i prodotti a duplice uso ( (...) ), appartenenti al settore nucleare o che potrebbero essere, direttamente o indirettamente, impiegati nello stesso settore, a non utilizzare tali prodotti in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attivita' civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A.I.E.A.) o in applicazioni collegate allo sviluppo e produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
e) l'impegno espresso, per le merci soggette al regolamento antitortura, a non utilizzare tali merci per infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
f) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non riesportarli o dirottarli durante il viaggio;
g) eventuali altri impegni funzionali al rispetto dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.»
«Art. 11 (Autorizzazione globale individuale). - 1.
L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale, per uno o piu' prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali per uno o piu' prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno o piu' utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici.
2. L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, con validita' non superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorita' competente puo' accordare una o piu' proroghe.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando la modulistica prescritta dai pertinenti regolamenti unionali. La domanda deve specificare se l'autorizzazione ha ad oggetto materiali o informazioni classificati. In caso di compilazione incompleta o errata e' fatta salva la possibilita' di regolarizzare successivamente la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'istante sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente.
4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali e qualora non ricorrano le condizioni di continuita' e pluralita' di rapporti commerciali con destinatari e utilizzatori finali di un determinato Paese.
5. Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni:
a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione in essa indicati;
b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»;
c) richiedere in sede di conclusione del contratto, ovvero di accettazione della proposta contrattuale, una dichiarazione di impegno del committente estero o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare durante il viaggio i prodotti oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili o per fini militari e non offensivi e non proliferanti nei settori chimico, biologico, nucleare, radiologico, missilistico e strategico, nel caso di merci soggette al regolamento antitortura, tale dichiarazione di impegno deve indicare che le merci in discorso non saranno riesportate, trasferite o dirottate durante il viaggio, ne' destinate, in tutto o in parte, ad infliggere ad esseri umani la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio e che saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE)concernenti misure restrittive. Se i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, la dichiarazione indica altresi' che i prodotti non saranno trasferiti;
6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: copia del documento doganale, estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, corrispondenti codici delle voci e sottovoci della nomenclatura combinata, paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva, temporanea o transito, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente.
7. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
9. L'autorizzazione globale individuale e' negata, annullata, revocata, sospesa o modificata dall'Autorita' competente, sentito il parere del Comitato consultivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.»
«Art. 12 (Autorizzazione generale dell'Unione europea). - 1. L'esportazione dei prodotti a duplice uso listati e delle merci soggette al regolamento antitortura puo' avere luogo con un'autorizzazione generale dell'Unione europea, limitatamente ai materiali, agli scopi ed ai Paesi di destinazione di cui ai regolamenti duplice uso e antitortura.
2. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale dell'Unione europea e' sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti predetti. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale dell'Unione europea», tenuto dall'Autorita' competente.
2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data della notifica)".
3. L'autorizzazione generale dell'Unione europea non puo' essere utilizzata quando ricorrano le condizioni ostative previste dai regolamenti predetti.
4. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei prodotti spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva o temporanea, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente.
5. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
7. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione europea puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.»
«Art. 13 (Autorizzazione generale nazionale). - 1.
L'esportazione di prodotti a duplice uso listati puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III, sezione C, del regolamento duplice uso, secondo le modalita' e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo. Tali autorizzazioni non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato II, sezione I, del regolamento duplice uso.L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati e' sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12.
1-bis. L'esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le modalita' e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo.
2. Lo strumento dell'autorizzazione generale nazionale, idoneo a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare forme di semplificazione amministrativa, e' utilizzato per genere di operazioni esportative, tipi di prodotti e gruppi di Paesi di destinazione finale.
3. L'esportatore che intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale», tenuto dall'Autorita' competente.
3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)".
4. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata e' revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
5. L'autorizzazione generale nazionale e' soggetta alle medesime disposizioni ((del comma 4)) dell'articolo 12.
6. L'utilizzo dell'autorizzazione generale nazionale puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.»
«Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso). - 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.
3. L'operatore che nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorita' competente e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che:
a) omette di comunicare all'Autorita' competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;
b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;
c) (abrogata);
d) non presenta i documenti richiesti dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2.
4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente.»
«Art. 20 (Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali). - 1. E' punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:
a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;
b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;
c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o piu' dei medesimi contratti.
2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
3. Chiunque effettua le operazioni di cui al ((comma 1)) in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.
3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 e' assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare all'Autorita' competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 17, comma 2.
3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli arti-coli 11, comma 6, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente.»
Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 , in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura, e al regolamento (UE) 2021/821 , in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, nonche' ai regolamenti dell'Unione europea che prevedono misure restrittive unionali
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: « o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, la persona fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori »;
b) all'articolo 8, il comma 3 e' abrogato;
c) all'articolo 10, comma 3, lettera f), dopo le parole: «prodotti importati» sono aggiunte le seguenti: « o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non riesportarli o dirottarli durante il viaggio »;
d) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: « in quanto gia' soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali » sono sostituite dalle seguenti: « per uno o piu' prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali »;
2) al comma 5, l'alinea e' sostituito dal seguente: « Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni: »;
3) al comma 5, lettera c), le parole: « a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listati » sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio e che saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. Se i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, la dichiarazione indica altresi' che i prodotti non saranno trasferiti »;
4) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente »;
e) all'articolo 12:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data della notifica)" »;
2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente »;
f) all'articolo 13:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati e' sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12 »;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. L'esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le modalita' e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo »;
3) al comma 2, le parole: « a duplice uso listati » sono soppresse;
4) al comma 3, le parole: « L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale e' sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare » sono sostituite dalle seguenti: « L'esportatore che intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica »;
5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)" »;
g) all'articolo 18:
1) al comma 4, la lettera c) e' abrogata;
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
« 4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente »;
h) all'articolo 20:
1) al comma 3-bis, lettera b), le parole: « in regime di autorizzazione specifica individuale » sono soppresse;
2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
« 3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente ». Note all' art. 68 :
- L' articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 « del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 recante «Attuazione della delega al Governo di cui all' articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170 , per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti», abrogato dalla presente legge, recava: «Procedimento autorizzativo».
- Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 1 , 10 , comma 3 , 11 , 12 , 13 , 18 e 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 recante «Attuazione della delega al Governo di cui all' articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170 , per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti», come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Oltre alle definizioni contenute nei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e, per gli aspetti doganali, a quelle di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, nonche' sulla base di quanto previsto dalla normativa doganale unionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , ai fini del presente decreto valgono le definizioni seguenti:
a) per «regolamento duplice uso» s'intende il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione);
b) per «regolamento antitortura» s'intende il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione);
c) per «regolamenti (UE) concernenti misure restrittive» s'intendono le misure adottate ai sensi dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale;
d) «per azione comune» s'intende l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;
e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso;
f) per «prodotti a duplice uso non listati» s'intendono quei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, non elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso, ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare;
g) per «merci soggette al regolamento antitortura» s'intendono le merci elencate negli allegati II, III e IV del regolamento antitortura;
h) per «prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali» s'intendono quei prodotti o quelle attivita' il cui commercio con determinati Paesi terzi e' controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive;
i) per «non proliferazione» s'intende l'attivita' volta a prevenire, rilevare e contrastare la realizzazione di armi di distruzione di massa, quali ordigni nucleari, armi chimiche, biologiche e radiologiche e correlati vettori. Sono incluse le iniziative tese ad individuare il traffico dei materiali connessi e di quelli cosiddetti dual use, nonche' di tecnologie e know-how;
l) per «tecnologie o software di pubblico dominio» s'intendono le tecnologie o i software disponibili senza restrizioni per un'ulteriore diffusione;
m) per «ricerca scientifica di base» s'intendono quei lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici;
n) per "operatore" s'intende l'esportatore, l'importatore, l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica;"
o) per «utilizzatore finale» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i prodotti controllati ai sensi del presente decreto o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, la persona fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori.»
«Art. 10 (Autorizzazione specifica individuale). - (omissis)
3. La domanda deve essere corredata di una copia del contratto di riferimento o comunque di sufficiente documentazione atta a comprovare l'effettiva volonta' di acquisto da parte dell'utilizzatore finale; delle specifiche tecniche dei prodotti oggetto di esportazione o intermediazione; del profilo dell'utilizzatore finale e di una dichiarazione del medesimo, cosiddetta end user statement, contenente obbligatoriamente le seguenti informazioni:
a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta;
b) la descrizione dei prodotti importati, la loro quantita' e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed il relativo livello, gli estremi del contratto di riferimento;
c) l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile o militare, dei prodotti importati, nonche' del loro esatto luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette al regolamento antitortura, l'indicazione dell'utilizzo specifico, che non sia volto ad infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione, indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo d'origine e sui terzi implicati nella transazione;
d) l'impegno espresso, per i prodotti a duplice uso ( (...) ), appartenenti al settore nucleare o che potrebbero essere, direttamente o indirettamente, impiegati nello stesso settore, a non utilizzare tali prodotti in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attivita' civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A.I.E.A.) o in applicazioni collegate allo sviluppo e produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
e) l'impegno espresso, per le merci soggette al regolamento antitortura, a non utilizzare tali merci per infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
f) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non riesportarli o dirottarli durante il viaggio;
g) eventuali altri impegni funzionali al rispetto dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.»
«Art. 11 (Autorizzazione globale individuale). - 1.
L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale, per uno o piu' prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali per uno o piu' prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno o piu' utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici.
2. L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, con validita' non superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorita' competente puo' accordare una o piu' proroghe.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando la modulistica prescritta dai pertinenti regolamenti unionali. La domanda deve specificare se l'autorizzazione ha ad oggetto materiali o informazioni classificati. In caso di compilazione incompleta o errata e' fatta salva la possibilita' di regolarizzare successivamente la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'istante sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente.
4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali e qualora non ricorrano le condizioni di continuita' e pluralita' di rapporti commerciali con destinatari e utilizzatori finali di un determinato Paese.
5. Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni:
a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione in essa indicati;
b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»;
c) richiedere in sede di conclusione del contratto, ovvero di accettazione della proposta contrattuale, una dichiarazione di impegno del committente estero o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare durante il viaggio i prodotti oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili o per fini militari e non offensivi e non proliferanti nei settori chimico, biologico, nucleare, radiologico, missilistico e strategico, nel caso di merci soggette al regolamento antitortura, tale dichiarazione di impegno deve indicare che le merci in discorso non saranno riesportate, trasferite o dirottate durante il viaggio, ne' destinate, in tutto o in parte, ad infliggere ad esseri umani la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio e che saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE)concernenti misure restrittive. Se i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, la dichiarazione indica altresi' che i prodotti non saranno trasferiti;
6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: copia del documento doganale, estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, corrispondenti codici delle voci e sottovoci della nomenclatura combinata, paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva, temporanea o transito, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente.
7. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
9. L'autorizzazione globale individuale e' negata, annullata, revocata, sospesa o modificata dall'Autorita' competente, sentito il parere del Comitato consultivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.»
«Art. 12 (Autorizzazione generale dell'Unione europea). - 1. L'esportazione dei prodotti a duplice uso listati e delle merci soggette al regolamento antitortura puo' avere luogo con un'autorizzazione generale dell'Unione europea, limitatamente ai materiali, agli scopi ed ai Paesi di destinazione di cui ai regolamenti duplice uso e antitortura.
2. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale dell'Unione europea e' sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti predetti. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale dell'Unione europea», tenuto dall'Autorita' competente.
2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data della notifica)".
3. L'autorizzazione generale dell'Unione europea non puo' essere utilizzata quando ricorrano le condizioni ostative previste dai regolamenti predetti.
4. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei prodotti spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva o temporanea, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente.
5. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
7. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione europea puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.»
«Art. 13 (Autorizzazione generale nazionale). - 1.
L'esportazione di prodotti a duplice uso listati puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III, sezione C, del regolamento duplice uso, secondo le modalita' e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo. Tali autorizzazioni non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato II, sezione I, del regolamento duplice uso.L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati e' sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12.
1-bis. L'esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le modalita' e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo.
2. Lo strumento dell'autorizzazione generale nazionale, idoneo a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare forme di semplificazione amministrativa, e' utilizzato per genere di operazioni esportative, tipi di prodotti e gruppi di Paesi di destinazione finale.
3. L'esportatore che intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale», tenuto dall'Autorita' competente.
3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)".
4. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata e' revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
5. L'autorizzazione generale nazionale e' soggetta alle medesime disposizioni ((del comma 4)) dell'articolo 12.
6. L'utilizzo dell'autorizzazione generale nazionale puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.»
«Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso). - 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.
3. L'operatore che nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorita' competente e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che:
a) omette di comunicare all'Autorita' competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;
b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;
c) (abrogata);
d) non presenta i documenti richiesti dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2.
4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente.»
«Art. 20 (Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali). - 1. E' punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:
a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;
b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;
c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o piu' dei medesimi contratti.
2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
3. Chiunque effettua le operazioni di cui al ((comma 1)) in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.
3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 e' assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare all'Autorita' competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 17, comma 2.
3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli arti-coli 11, comma 6, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente.»