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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/08/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
RG 934/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da e ( ), parte Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Processo.
PARTE ATTRICE
Contro
( parte rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Controparte_1 P.IVA_1
Bartolone.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da insidia stradale
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione, cui integralmente si rimanda, parte attrice agisce per chiedere il risarcimento dei danni subiti alla persona ed al mezzo a seguito del riferito sinistro stradale come meglio infra.
Rappresenta che il giorno 22 marzo 2017, alle ore 19.00 circa, l'allora minore Parte_2
alla guida dello scooter Aprilia Scarabeo in proprietà al padre targato X6YYNL, mentre
[...] percorreva la via in c.da Sorgente in , direzione di marcia Cattafi – Archi, Controparte_1 giunto al civico n. 3 a causa del restringimento della carreggiata per la presenza di muretto non segnalato e coperto in parte di erbacce, in tratto non illuminato, con manto stradale non omogeneo per successivi strati di asfalto e presenza di brecciolino, perdeva il controllo del mezzo urtando contro il muretto e riportando lesioni per le quali veniva soccorso con autoambulanza presso il locale ospedale di Milazzo. Il mezzo si danneggiava rendendosi inutilizzabile.
Conclude chiedendo il risarcimento del danno biologico e patrimoniale subìto alla persona nonchè al mezzo, come da valutazione commerciale.
Parte convenuta non contesta in sé il fatto storico riconducendo, tuttavia, la responsabilità nella causazione del sinistro alla esclusiva colpa ed imperizia dell'attore medesimo;
evidenzia come le condizioni del tratto di strada non presentassero ragioni di insidia alcuna, respingendo ogni addebito anche a titolo di responsabilità di cose in custodia.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda, in subordine rilevando la responsabilità concorsuale in capo alla parte attrice.
Nel merito la domanda merita accoglimento nei termini di cui infra.
Il fatto del sinistro dedotto in domanda può essere accreditato, anche sulla scorta dei rilievi fotografici portati in atti, non contestati, ad attestare i luoghi del sinistro, le condizioni del manto stradale, le fasi dell'intervento di soccorso al minore infortunato, evidentemente tratti nell'immediatezza.
Secondo ferma giurisprudenza di legittimità in tema, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., come è da ritenersi la via teatro dell'incidente, atteso il potere di disponibilità giuridica e materiale ed il controllo sulla cosa dell'ente proprietario con il conseguente potere di intervento su di essa, pur avendo natura oggettiva, dunque, integrandosi in forza del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, deve ritenersi esclusa interamente o parzialmente ove ricorrano ipotesi riconducibili al caso fortuito. Ipotesi che può essere rappresentata
2 sia dal carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento ma, anche, dal fatto del terzo o del danneggiato, allorché ciò abbia un'efficacia causale tale da interrompere del tutto o in parte, il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o contribuire a determinare la produzione del danno (tra le altre Cass. 28811/2008). Grava sul danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, la prova del nesso causale tra bene ed evento lesivo, prova che può ritenersi assolta dalla dimostrazione che l'evento sia causalmente derivato da una particolare condizione anomala del bene, con idoneità lesiva in concreto. Grava invece sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, quale fattore che, in base ai principi della regolarità
o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno. Giudizio sul fortuito da ritenersi
“comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.” (così Cass. Civ., Sez. VI, 22/12/2017, n. 30775). CP_ Nel caso in esame emerge un profilo di responsabilità in capo all' convenuto, giusta la qualifica di custode che deve assegnarsi nel rapporto con la cosa, dalla quale si assume essere derivato l'evento dannoso causa di pregiudizi.
La documentazione fotografica mostra la carreggiata nel tratto interessato dall'incidente, diffusamente invasa da residui sabbiosi a ridosso di una curva, presentando inoltre il manto stradale una sovrapposizione di strati di asfalto, con conseguente irregolarità e discontinuità del fondo. La visibilità sull'area insidiosa, inoltre, appare limitata e dissimulata dalla presenza di erbacce a ridosso di un muretto a lato della carreggiata peraltro in condizioni di oscurità, pur dotata la via di impianto di illuminazione pubblica ad energia solare evidentemente non funzionante al momento del fatto, come ricavabile dalle riprese.
La ricorrenza di detti elementi fonda l'invocata tutela risarcitoria per danno da c.d. insidia stradale.
Il deposito di detriti, anche piuttosto uniforme, nonché la discontinuità dell'asfalto nel medesimo tratto, limitata alla vista dalla vegetazione a margine ed in area non illuminata, costituisce un accidente del piano stradale, tale da integrare l'elemento obiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo dell'imprevedibilità, giusta la particolare scivolosità del sedime.
Nel caso in esame, deve essere imputato al convenuto il consueto onere di CP_1 vigilanza e controllo dei beni demaniali, nonché l'osservanza delle norme tecniche e di quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, della norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale l'ente è tenuto ad adoperarsi perchè il bene non presenti per
3 l'utente situazioni di pericolo alcune. Precetti tutti, che, nel caso in questione, non risultano essere stati compiutamente assolti.
Deve osservarsi, tuttavia, come, con il fattore causale antecedente al fatto dannoso, concorra pur anche il fatto del danneggiato.
Le condizioni di tempo e di luogo della via in esame e la prossimità della curva, avrebbero postulato, secondo notorie prescrizioni del codice della strada ed in particolare quelle di cui all'art. 141 del c.d.s., una maggiore adeguata prudenza da parte del conducente nell'affrontare il tratto, peraltro in condizioni di limitata visibilità, così da porsi in condizione per far fronte ad ogni più appropriata manovra nella marcia ad evitare incidenti.
Così, ferma la responsabilità dell'ente, emerge un concorrente indice di colpa in capo al conducente il veicolo in esame, efficiente alla verificazione in concreto dell'evento lesivo, che si ritiene equitativamente giudicabile in misura del trenta per cento.
In ordine al danno alla persona si deduce.
Si giudica positivamente il nesso causale delle lesioni subite con il sinistro descritto, giuste le considerazioni medico legali rese nella relazione peritale d'ufficio, che questo giudicante ritiene poter condividere per ragionevolezza e coerenza sulla dinamica del riferito incidente.
Tenuto conto delle conclusioni tratte dal consulente tecnico d'ufficio, che ha diagnosticato esiti da “frattura malleolo peroneale caviglia destra con perdita di sostanza cutanea regione mediale laterale, con riduzione dei movimenti articolari e dolore alla digito pressione”, può essere determinata la durata per la guarigione delle lesioni, per inabilità temporanea assoluta e inabilità parziale come infra indicato. I pregiudizi di carattere permanente, valutate le complessive deduzioni medico legali esposte in atti, possono essere condivisi nella misura determinata, come da conclusioni rese in seno alla c.t.u., di seguito riportate.
Nel grado infra indicato compete dunque il ristoro del danno da invalidità temporanea totale e parziale per la sofferenza patita nel periodo necessario al risolversi del pregiudizio alla salute subìto, ed il risarcimento del danno c.d. biologico da intendersi, nella sua accezione più ampia, come ogni compromissione all'integrità psicofisica della persona nel suo molteplice ambito di esplicazione.
Ai fini della liquidazione del danno per inabilità temporanea totale, parziale e permanente, il criterio di liquidazione seguito sarà quello previsto nelle tabelle delle c.d. micropermanenti di cui dall'art. 5 L. n. 57 del 2001 e successivi aggiornamenti.
Non si ravvisano gli estremi per il ristoro di ulteriore danno non patrimoniale, in difetto, nel caso in ipotesi di specifiche allegazioni e dati di prova circa un concreto pregiudizio di tal natura patito per effetto delle lesioni patite e del decorso clinico seguente. A tenore delle pronunce rese da
4 Cass. SS. UU. nn. 26972, 26973, 26974 e 26975/2008 deve peraltro chiarirsi che il danno non patrimoniale è una categoria generale e che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno estetico, etc.), risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno che costituirebbero duplicazione risarcitoria del medesimo tipo di pregiudizio, già ristorato appunto in termini di danno biologico.
Le obbligazioni relative alla corresponsione del risarcimento del danno biologico sono obbligazioni di valore, meritevoli di rivalutazione e vengono dunque determinate con riferimento ai valori monetari attuali.
Quanto agli interessi legali, quale appunto danno da ritardo nel risarcimento, a compensazione del c.d. lucro cessante per la mancata immediata disponibilità del denaro, in difetto di diversi elementi probatori di valutazione, potrà essere liquidato, in linea con la più autorevole giurisprudenza in tema, sulla somma corrispondente al valore al momento dell'illecito, stabilendo con criterio equitativo un indice medio commisurato alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso di interessi che la somma avrebbe potuto rendere, così operando sull'importo devalutato.
Così, tenuto conto delle superiori considerazioni si perviene ad un totale complessivo così determinato:
Invalidità temporanea totale (€ 56,18 die) (giorni): 30 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 50% (giorni): 30 842,70
Invalidità temporanea parziale al 25% (giorni): 30 421,35
Invalidità permanente 5 % Età 15 7.044,86
Totale 9.994,31
Interessi sul totale devalutato 149,91
Totale danno biologico 10.144,22
Dalla data della presente decisione andranno ancora calcolati gli interessi legali maturandi fino al soddisfo.
5 Meritevole è inoltre il riconoscimento delle spese per cure mediche documentate, in misura di euro 870,00 così, tenuto conto degli interessi sul totale devalutato maturati alla data della decisione, sommandosi l'importo complessivo di euro 897,84.
Si rileva come non possa essere assunta a riscontro probatorio, nei dovuti rigorosi termini di specificità e certezza, la ricevuta per “onorario e competenze per prestazioni professionali”, per euro
300,00 in atti. Ciò atteso il riferimento assolutamente indeterminato di detto importo alle voci indicate.
Genericità tale da precludere radicalmente ogni possibile valutazione circa la corrispondenza e la congruità della spesa reclamata per l'attività di riferimento, ai fini del relativo riconoscimento, disancorato da tariffari o altri dati di sorta che permettano di accreditarlo.
Dovrà essere disattesa la richiesta risarcitoria per i danni al mezzo in difetto di ogni riscontro di prova in ordine alla consistenza dei pregiudizi subìti nonché degli effettivi costi di ripristino.
Carenza che preclude di poter accedere ad ogni liquidazione anche equitativa, pur sulla scorta del valore commerciale del mezzo alla data del sinistro, potendosi consentire il ricorso a detto parametro solo in ipotesi di riparazione antieconomica o totale distruzione del mezzo, circostanza non riscontrata, né allegata in giudizio.
La parte convenuta deve pertanto essere condannata al risarcimento del danno per l'importo delle somme predette, ridotte per la misura concorsuale indicata.
Le spese del giudizio, liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni normative in ragione del decisum, vengono poste a carico come in dispositivo, secondo soccombenza per la percentuale concorsuale predetta, compensandosi per il resto.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando così decide:
Accoglie parzialmente la domanda.
Dichiara la responsabilità concorsuale dell'ente convenuto per la verificazione del sinistro per cui è causa, in misura del settanta per cento.
Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 della somma determinata, previa riduzione della percentuale concorsuale sopra determinata, rivalutazione e computo degli interessi maturati sino alla decisione, come spiegato in parte motiva in: euro 7.100,95 a titolo di risarcimento del danno alla persona;
euro 628,49 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche, oltre agli ulteriori interessi legali sulle stesse dalla sentenza al soddisfo.
Rigetta le altre domande.
6 Condanna il al pagamento in favore di parte attrice delle Controparte_1 spese del giudizio liquidate, tenuto conto della riduzione per la percentuale di concorso predetta in euro 3.553,90 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute, ed euro 479,50 per spese, incluse anticipazioni per la c.t.u..
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 10 agosto 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da e ( ), parte Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Processo.
PARTE ATTRICE
Contro
( parte rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Controparte_1 P.IVA_1
Bartolone.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da insidia stradale
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione, cui integralmente si rimanda, parte attrice agisce per chiedere il risarcimento dei danni subiti alla persona ed al mezzo a seguito del riferito sinistro stradale come meglio infra.
Rappresenta che il giorno 22 marzo 2017, alle ore 19.00 circa, l'allora minore Parte_2
alla guida dello scooter Aprilia Scarabeo in proprietà al padre targato X6YYNL, mentre
[...] percorreva la via in c.da Sorgente in , direzione di marcia Cattafi – Archi, Controparte_1 giunto al civico n. 3 a causa del restringimento della carreggiata per la presenza di muretto non segnalato e coperto in parte di erbacce, in tratto non illuminato, con manto stradale non omogeneo per successivi strati di asfalto e presenza di brecciolino, perdeva il controllo del mezzo urtando contro il muretto e riportando lesioni per le quali veniva soccorso con autoambulanza presso il locale ospedale di Milazzo. Il mezzo si danneggiava rendendosi inutilizzabile.
Conclude chiedendo il risarcimento del danno biologico e patrimoniale subìto alla persona nonchè al mezzo, come da valutazione commerciale.
Parte convenuta non contesta in sé il fatto storico riconducendo, tuttavia, la responsabilità nella causazione del sinistro alla esclusiva colpa ed imperizia dell'attore medesimo;
evidenzia come le condizioni del tratto di strada non presentassero ragioni di insidia alcuna, respingendo ogni addebito anche a titolo di responsabilità di cose in custodia.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda, in subordine rilevando la responsabilità concorsuale in capo alla parte attrice.
Nel merito la domanda merita accoglimento nei termini di cui infra.
Il fatto del sinistro dedotto in domanda può essere accreditato, anche sulla scorta dei rilievi fotografici portati in atti, non contestati, ad attestare i luoghi del sinistro, le condizioni del manto stradale, le fasi dell'intervento di soccorso al minore infortunato, evidentemente tratti nell'immediatezza.
Secondo ferma giurisprudenza di legittimità in tema, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., come è da ritenersi la via teatro dell'incidente, atteso il potere di disponibilità giuridica e materiale ed il controllo sulla cosa dell'ente proprietario con il conseguente potere di intervento su di essa, pur avendo natura oggettiva, dunque, integrandosi in forza del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, deve ritenersi esclusa interamente o parzialmente ove ricorrano ipotesi riconducibili al caso fortuito. Ipotesi che può essere rappresentata
2 sia dal carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento ma, anche, dal fatto del terzo o del danneggiato, allorché ciò abbia un'efficacia causale tale da interrompere del tutto o in parte, il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o contribuire a determinare la produzione del danno (tra le altre Cass. 28811/2008). Grava sul danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, la prova del nesso causale tra bene ed evento lesivo, prova che può ritenersi assolta dalla dimostrazione che l'evento sia causalmente derivato da una particolare condizione anomala del bene, con idoneità lesiva in concreto. Grava invece sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, quale fattore che, in base ai principi della regolarità
o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno. Giudizio sul fortuito da ritenersi
“comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.” (così Cass. Civ., Sez. VI, 22/12/2017, n. 30775). CP_ Nel caso in esame emerge un profilo di responsabilità in capo all' convenuto, giusta la qualifica di custode che deve assegnarsi nel rapporto con la cosa, dalla quale si assume essere derivato l'evento dannoso causa di pregiudizi.
La documentazione fotografica mostra la carreggiata nel tratto interessato dall'incidente, diffusamente invasa da residui sabbiosi a ridosso di una curva, presentando inoltre il manto stradale una sovrapposizione di strati di asfalto, con conseguente irregolarità e discontinuità del fondo. La visibilità sull'area insidiosa, inoltre, appare limitata e dissimulata dalla presenza di erbacce a ridosso di un muretto a lato della carreggiata peraltro in condizioni di oscurità, pur dotata la via di impianto di illuminazione pubblica ad energia solare evidentemente non funzionante al momento del fatto, come ricavabile dalle riprese.
La ricorrenza di detti elementi fonda l'invocata tutela risarcitoria per danno da c.d. insidia stradale.
Il deposito di detriti, anche piuttosto uniforme, nonché la discontinuità dell'asfalto nel medesimo tratto, limitata alla vista dalla vegetazione a margine ed in area non illuminata, costituisce un accidente del piano stradale, tale da integrare l'elemento obiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo dell'imprevedibilità, giusta la particolare scivolosità del sedime.
Nel caso in esame, deve essere imputato al convenuto il consueto onere di CP_1 vigilanza e controllo dei beni demaniali, nonché l'osservanza delle norme tecniche e di quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, della norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale l'ente è tenuto ad adoperarsi perchè il bene non presenti per
3 l'utente situazioni di pericolo alcune. Precetti tutti, che, nel caso in questione, non risultano essere stati compiutamente assolti.
Deve osservarsi, tuttavia, come, con il fattore causale antecedente al fatto dannoso, concorra pur anche il fatto del danneggiato.
Le condizioni di tempo e di luogo della via in esame e la prossimità della curva, avrebbero postulato, secondo notorie prescrizioni del codice della strada ed in particolare quelle di cui all'art. 141 del c.d.s., una maggiore adeguata prudenza da parte del conducente nell'affrontare il tratto, peraltro in condizioni di limitata visibilità, così da porsi in condizione per far fronte ad ogni più appropriata manovra nella marcia ad evitare incidenti.
Così, ferma la responsabilità dell'ente, emerge un concorrente indice di colpa in capo al conducente il veicolo in esame, efficiente alla verificazione in concreto dell'evento lesivo, che si ritiene equitativamente giudicabile in misura del trenta per cento.
In ordine al danno alla persona si deduce.
Si giudica positivamente il nesso causale delle lesioni subite con il sinistro descritto, giuste le considerazioni medico legali rese nella relazione peritale d'ufficio, che questo giudicante ritiene poter condividere per ragionevolezza e coerenza sulla dinamica del riferito incidente.
Tenuto conto delle conclusioni tratte dal consulente tecnico d'ufficio, che ha diagnosticato esiti da “frattura malleolo peroneale caviglia destra con perdita di sostanza cutanea regione mediale laterale, con riduzione dei movimenti articolari e dolore alla digito pressione”, può essere determinata la durata per la guarigione delle lesioni, per inabilità temporanea assoluta e inabilità parziale come infra indicato. I pregiudizi di carattere permanente, valutate le complessive deduzioni medico legali esposte in atti, possono essere condivisi nella misura determinata, come da conclusioni rese in seno alla c.t.u., di seguito riportate.
Nel grado infra indicato compete dunque il ristoro del danno da invalidità temporanea totale e parziale per la sofferenza patita nel periodo necessario al risolversi del pregiudizio alla salute subìto, ed il risarcimento del danno c.d. biologico da intendersi, nella sua accezione più ampia, come ogni compromissione all'integrità psicofisica della persona nel suo molteplice ambito di esplicazione.
Ai fini della liquidazione del danno per inabilità temporanea totale, parziale e permanente, il criterio di liquidazione seguito sarà quello previsto nelle tabelle delle c.d. micropermanenti di cui dall'art. 5 L. n. 57 del 2001 e successivi aggiornamenti.
Non si ravvisano gli estremi per il ristoro di ulteriore danno non patrimoniale, in difetto, nel caso in ipotesi di specifiche allegazioni e dati di prova circa un concreto pregiudizio di tal natura patito per effetto delle lesioni patite e del decorso clinico seguente. A tenore delle pronunce rese da
4 Cass. SS. UU. nn. 26972, 26973, 26974 e 26975/2008 deve peraltro chiarirsi che il danno non patrimoniale è una categoria generale e che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno estetico, etc.), risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno che costituirebbero duplicazione risarcitoria del medesimo tipo di pregiudizio, già ristorato appunto in termini di danno biologico.
Le obbligazioni relative alla corresponsione del risarcimento del danno biologico sono obbligazioni di valore, meritevoli di rivalutazione e vengono dunque determinate con riferimento ai valori monetari attuali.
Quanto agli interessi legali, quale appunto danno da ritardo nel risarcimento, a compensazione del c.d. lucro cessante per la mancata immediata disponibilità del denaro, in difetto di diversi elementi probatori di valutazione, potrà essere liquidato, in linea con la più autorevole giurisprudenza in tema, sulla somma corrispondente al valore al momento dell'illecito, stabilendo con criterio equitativo un indice medio commisurato alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso di interessi che la somma avrebbe potuto rendere, così operando sull'importo devalutato.
Così, tenuto conto delle superiori considerazioni si perviene ad un totale complessivo così determinato:
Invalidità temporanea totale (€ 56,18 die) (giorni): 30 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 50% (giorni): 30 842,70
Invalidità temporanea parziale al 25% (giorni): 30 421,35
Invalidità permanente 5 % Età 15 7.044,86
Totale 9.994,31
Interessi sul totale devalutato 149,91
Totale danno biologico 10.144,22
Dalla data della presente decisione andranno ancora calcolati gli interessi legali maturandi fino al soddisfo.
5 Meritevole è inoltre il riconoscimento delle spese per cure mediche documentate, in misura di euro 870,00 così, tenuto conto degli interessi sul totale devalutato maturati alla data della decisione, sommandosi l'importo complessivo di euro 897,84.
Si rileva come non possa essere assunta a riscontro probatorio, nei dovuti rigorosi termini di specificità e certezza, la ricevuta per “onorario e competenze per prestazioni professionali”, per euro
300,00 in atti. Ciò atteso il riferimento assolutamente indeterminato di detto importo alle voci indicate.
Genericità tale da precludere radicalmente ogni possibile valutazione circa la corrispondenza e la congruità della spesa reclamata per l'attività di riferimento, ai fini del relativo riconoscimento, disancorato da tariffari o altri dati di sorta che permettano di accreditarlo.
Dovrà essere disattesa la richiesta risarcitoria per i danni al mezzo in difetto di ogni riscontro di prova in ordine alla consistenza dei pregiudizi subìti nonché degli effettivi costi di ripristino.
Carenza che preclude di poter accedere ad ogni liquidazione anche equitativa, pur sulla scorta del valore commerciale del mezzo alla data del sinistro, potendosi consentire il ricorso a detto parametro solo in ipotesi di riparazione antieconomica o totale distruzione del mezzo, circostanza non riscontrata, né allegata in giudizio.
La parte convenuta deve pertanto essere condannata al risarcimento del danno per l'importo delle somme predette, ridotte per la misura concorsuale indicata.
Le spese del giudizio, liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni normative in ragione del decisum, vengono poste a carico come in dispositivo, secondo soccombenza per la percentuale concorsuale predetta, compensandosi per il resto.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando così decide:
Accoglie parzialmente la domanda.
Dichiara la responsabilità concorsuale dell'ente convenuto per la verificazione del sinistro per cui è causa, in misura del settanta per cento.
Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 della somma determinata, previa riduzione della percentuale concorsuale sopra determinata, rivalutazione e computo degli interessi maturati sino alla decisione, come spiegato in parte motiva in: euro 7.100,95 a titolo di risarcimento del danno alla persona;
euro 628,49 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche, oltre agli ulteriori interessi legali sulle stesse dalla sentenza al soddisfo.
Rigetta le altre domande.
6 Condanna il al pagamento in favore di parte attrice delle Controparte_1 spese del giudizio liquidate, tenuto conto della riduzione per la percentuale di concorso predetta in euro 3.553,90 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute, ed euro 479,50 per spese, incluse anticipazioni per la c.t.u..
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 10 agosto 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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