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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/10/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2481/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHINI Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliato in Via Adigetto n. 11 37122 VERONA ITALIA presso il difensore avv. FRANCESCHINI PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La documentazione dimessa (certificazione INPS e CTU) evidenziano e comprovano la sussumibilità della patologia entro i termini di polizza (invalidità totale e permanente di grado pari o superiore al 60
%).
La decorrenza della stessa, in adesione alle osservazioni attoree, va retrodatata non tanto alla diagnosi della malattia mielodisplasia a basso rischio (20.12.2028) quanto a quella di alto rischio, successivamente intervenuta.
A tal fine va osservato come l'evento dannoso coperto dalla polizza è proprio quello che comporta un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, cioè appunto la ad altro Parte_2 rischio: concludono come detto in tal senso sia la Commissione Inps sia la svolta CTU.
Il dies a quo va indicato alla data dell'accertamento dell'invalidità in oggetto da parte dell' INPS in data 18.11.2022.
pagina 1 di 2 Tenuto conto del residuo debito in linea capitale del contratto di finanziamento sottoscritto con il
CO OL (oggi CO BPM) per €. 200.000,00 (cfr. documento 21 di parte attrice) emerge un debito residuo dell'attrice indennizzabile pari ad €. 149.288,15.
A tale somma deve essere condannata la compagnia di assicurazione convenuta.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma di €. 149.288,15 oltre interessi di legge dal dovuto al Parte_1 saldo;
B) Condanna come sopra rappresentata, alla refusione delle spese di Controparte_1 causa, liquidate in €. 10.000,00 oltre accessori se dovuti ed esborsi per CTU.
Verona, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2481/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHINI Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliato in Via Adigetto n. 11 37122 VERONA ITALIA presso il difensore avv. FRANCESCHINI PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La documentazione dimessa (certificazione INPS e CTU) evidenziano e comprovano la sussumibilità della patologia entro i termini di polizza (invalidità totale e permanente di grado pari o superiore al 60
%).
La decorrenza della stessa, in adesione alle osservazioni attoree, va retrodatata non tanto alla diagnosi della malattia mielodisplasia a basso rischio (20.12.2028) quanto a quella di alto rischio, successivamente intervenuta.
A tal fine va osservato come l'evento dannoso coperto dalla polizza è proprio quello che comporta un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, cioè appunto la ad altro Parte_2 rischio: concludono come detto in tal senso sia la Commissione Inps sia la svolta CTU.
Il dies a quo va indicato alla data dell'accertamento dell'invalidità in oggetto da parte dell' INPS in data 18.11.2022.
pagina 1 di 2 Tenuto conto del residuo debito in linea capitale del contratto di finanziamento sottoscritto con il
CO OL (oggi CO BPM) per €. 200.000,00 (cfr. documento 21 di parte attrice) emerge un debito residuo dell'attrice indennizzabile pari ad €. 149.288,15.
A tale somma deve essere condannata la compagnia di assicurazione convenuta.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma di €. 149.288,15 oltre interessi di legge dal dovuto al Parte_1 saldo;
B) Condanna come sopra rappresentata, alla refusione delle spese di Controparte_1 causa, liquidate in €. 10.000,00 oltre accessori se dovuti ed esborsi per CTU.
Verona, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
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