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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 19/12/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n 1811/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1811 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
( CF ) e ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Solle, giusta CodiceFiscale_2
procura in atti
- Parte attrice -
CONTRO
Controparte_1
- Convenuti contumaci -
OGGETTO : UC
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato per pubblici proclami sig.ri e Parte_1
convenivano in giudizio gli eredi di per ivi sentir Parte_2 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis
istantiae, per le ragioni di cui in premessa: a. accertare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., la sig.ra
[...]
nata a [...], il [...], c.f. ed il sig. Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
nato a [...], il [...], c.f. in quote uguali ed
[...] CodiceFiscale_2
indivise tra loro, pieni, liberi ed esclusivi proprietari dell'immobile sito in Contigliano (RI), alla
frazione San Filippo, in via Carlo Alberto n. 12/A, censito al N.C.E.U. del Comune di Contigliano
(RI), al fg. 48 (già 160), part. 501 (già 244 ½), come Fabbricato Urbano da Accertare e, per lo
effetto, dichiarare gli stessi pieni, esclusivi ed unici comproprietari, in quote uguali ed indivise tra
loro, per intervenuto usucapione atteso il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre venti
anni di esso immobile;
b. ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari ed al Direttore
dell'Ufficio Tecnico presso l'Agenzia delle Entrate competenti le necessarie trascrizioni e
volturazioni con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito. Con vittoria di spese del
presente giudizio da liquidarsi nel rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 55.2014 in caso di
opposizione”.
Riferivano gli attori di essere proprietari, da oltre trent'anni, dell'immobile sito nel
Comune di Contigliano (RI), centro storico della frazione di San Filippo, alla Via Carlo
Alberto n. 12/A, identificato al C.U. del Comune di Contigliano al fg. 48 (già 160), part. 501
(già 244 ½). Gli attori acquistarono il 25.10.1994 dal sig. , giusto atto Persona_1
notarile, la nuda proprietà dell'immobile per la quota di ½ ciascuno, mentre il diritto di usufrutto veniva lasciato a poi deceduto in Rieti il 28.12.2011. Con la Persona_2
2 sua morte l'immobile è divenuto di piena proprietà degli attori. Nella ricostruzione della loro proprietà gli attori rilevano che il sig. ricevette in donazione Persona_1
l'immobile in questione dalla sig.ra la quale, previo atto di alienazione Controparte_1
del terreno fg. 48 (già 160), part. 244 ½ (ora 501) da parte del Comune di Contigliano,
aveva acquistato l'area in questione dal Comune di Contigliano giusto atto notarile del
22.08.1961, Rep. n. 15172. La sig.ra aveva poi deciso di ampliare Controparte_1
l'abitazione dalla stessa già costruita sulla part. 244, fg. 160 (oggi 48), anche sulla part. 244
½ (oggi 501), del fg. 160 (oggi 48). Pertanto, a decorrere dal 1963 ad oggi, l'immobile in questione si presenta graficamente disegnato nelle sue attuali dimensioni. Di conseguenza gli attori promuovevano il presente giudizio per vedersi riconoscere la proprietà della particella 501, già 244 ½, del fg. 48, già 160, del Comune di Contigliano per intervenuta usucapione.
Alla udienza di prima comparizione, verificata la correttezza delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e la causa veniva rinviata alla udienza del
15.12.2023 per la ammissione dei mezzi di prova. Alle successive udienze del 30.05.2024 e del 22.11.2024 venivano escussi i testi i quali confermavano che la struttura dell'immobile era sempre stata quella attuale ed in particolare ricordavano che la facciata era rimasta invariata e che nel tempo era stata spostata la porta di ingresso. Confermavano poi che solo gli odierni attori avevano ed hanno le chiavi dello stabile e che nessuno ha mai vantato pretese sul bene.
La causa veniva rinviata alla udienza del 28.03.2025 per la precisazione delle conclusioni,
udienza che si svolgeva con modalità cartolare. La causa veniva trattenuta in decisione e
3 concessi i termini per il deposito della sola memoria conclusionale vista la contumacia dei convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
4 solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425).
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario” (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019). Ai fini dell'usucapione, la prova testimoniale può
costituire strumento, anche unico, per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine, purché le dichiarazioni siano rese da soggetti estranei alla controversia e siano sufficientemente complete e precise nell'indicare il termine iniziale del possesso utile ad usucapire. ..." (cfr. Sentenza N. 56/2022)
La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato che e hanno Parte_1 Parte_2
posseduto in modo continuato da oltre venti anni, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, la particella di cui è oggi viene richiesta la pronuncia di usucapione.
La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e e per l'effetto dichiara Parte_1 Parte_2
in loro favore l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c., in parti uguali ed indivise tra loro, dell'immobile sito in Contigliano (RI), alla frazione San
5 Filippo, in via Carlo Alberto n. 12/A, censito al N.C.E.U. del Comune di Contigliano (RI),
al fg. 48 (già 160), part. 501 (già 244 ½),
- Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 19.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1811 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
( CF ) e ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Solle, giusta CodiceFiscale_2
procura in atti
- Parte attrice -
CONTRO
Controparte_1
- Convenuti contumaci -
OGGETTO : UC
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato per pubblici proclami sig.ri e Parte_1
convenivano in giudizio gli eredi di per ivi sentir Parte_2 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis
istantiae, per le ragioni di cui in premessa: a. accertare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., la sig.ra
[...]
nata a [...], il [...], c.f. ed il sig. Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
nato a [...], il [...], c.f. in quote uguali ed
[...] CodiceFiscale_2
indivise tra loro, pieni, liberi ed esclusivi proprietari dell'immobile sito in Contigliano (RI), alla
frazione San Filippo, in via Carlo Alberto n. 12/A, censito al N.C.E.U. del Comune di Contigliano
(RI), al fg. 48 (già 160), part. 501 (già 244 ½), come Fabbricato Urbano da Accertare e, per lo
effetto, dichiarare gli stessi pieni, esclusivi ed unici comproprietari, in quote uguali ed indivise tra
loro, per intervenuto usucapione atteso il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre venti
anni di esso immobile;
b. ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari ed al Direttore
dell'Ufficio Tecnico presso l'Agenzia delle Entrate competenti le necessarie trascrizioni e
volturazioni con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito. Con vittoria di spese del
presente giudizio da liquidarsi nel rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 55.2014 in caso di
opposizione”.
Riferivano gli attori di essere proprietari, da oltre trent'anni, dell'immobile sito nel
Comune di Contigliano (RI), centro storico della frazione di San Filippo, alla Via Carlo
Alberto n. 12/A, identificato al C.U. del Comune di Contigliano al fg. 48 (già 160), part. 501
(già 244 ½). Gli attori acquistarono il 25.10.1994 dal sig. , giusto atto Persona_1
notarile, la nuda proprietà dell'immobile per la quota di ½ ciascuno, mentre il diritto di usufrutto veniva lasciato a poi deceduto in Rieti il 28.12.2011. Con la Persona_2
2 sua morte l'immobile è divenuto di piena proprietà degli attori. Nella ricostruzione della loro proprietà gli attori rilevano che il sig. ricevette in donazione Persona_1
l'immobile in questione dalla sig.ra la quale, previo atto di alienazione Controparte_1
del terreno fg. 48 (già 160), part. 244 ½ (ora 501) da parte del Comune di Contigliano,
aveva acquistato l'area in questione dal Comune di Contigliano giusto atto notarile del
22.08.1961, Rep. n. 15172. La sig.ra aveva poi deciso di ampliare Controparte_1
l'abitazione dalla stessa già costruita sulla part. 244, fg. 160 (oggi 48), anche sulla part. 244
½ (oggi 501), del fg. 160 (oggi 48). Pertanto, a decorrere dal 1963 ad oggi, l'immobile in questione si presenta graficamente disegnato nelle sue attuali dimensioni. Di conseguenza gli attori promuovevano il presente giudizio per vedersi riconoscere la proprietà della particella 501, già 244 ½, del fg. 48, già 160, del Comune di Contigliano per intervenuta usucapione.
Alla udienza di prima comparizione, verificata la correttezza delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e la causa veniva rinviata alla udienza del
15.12.2023 per la ammissione dei mezzi di prova. Alle successive udienze del 30.05.2024 e del 22.11.2024 venivano escussi i testi i quali confermavano che la struttura dell'immobile era sempre stata quella attuale ed in particolare ricordavano che la facciata era rimasta invariata e che nel tempo era stata spostata la porta di ingresso. Confermavano poi che solo gli odierni attori avevano ed hanno le chiavi dello stabile e che nessuno ha mai vantato pretese sul bene.
La causa veniva rinviata alla udienza del 28.03.2025 per la precisazione delle conclusioni,
udienza che si svolgeva con modalità cartolare. La causa veniva trattenuta in decisione e
3 concessi i termini per il deposito della sola memoria conclusionale vista la contumacia dei convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
4 solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425).
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario” (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019). Ai fini dell'usucapione, la prova testimoniale può
costituire strumento, anche unico, per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine, purché le dichiarazioni siano rese da soggetti estranei alla controversia e siano sufficientemente complete e precise nell'indicare il termine iniziale del possesso utile ad usucapire. ..." (cfr. Sentenza N. 56/2022)
La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato che e hanno Parte_1 Parte_2
posseduto in modo continuato da oltre venti anni, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, la particella di cui è oggi viene richiesta la pronuncia di usucapione.
La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e e per l'effetto dichiara Parte_1 Parte_2
in loro favore l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c., in parti uguali ed indivise tra loro, dell'immobile sito in Contigliano (RI), alla frazione San
5 Filippo, in via Carlo Alberto n. 12/A, censito al N.C.E.U. del Comune di Contigliano (RI),
al fg. 48 (già 160), part. 501 (già 244 ½),
- Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 19.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
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