TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/12/2025, n. 5042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5042 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5354/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5354/2024 R.G. LAVORO
TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to D'Onofrio Lisetta, come Parte_1 da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei pensione di invalidità- mensilità di dicembre e tredicesima mensilità anno 2023 e gennaio 2024
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/04/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che con comunicazione del 05.07.2023 l' disponeva la sospensione della pensione per l'anno 2019, per CP_1 mancata trasmissione del modello RED, ha dedotto di aver richiesto la ricostituzione della pensione inviando tutta la documentazione necessaria e che solo con lettera del 09.01.2024 veniva comunicato il ripristino della prestazione con il dettaglio degli arretrati;
che, tuttavia, non erano stati corrisposti i ratei di pensione per i mesi di dicembre 2023, tredicesima mensilità e gennaio 2024, né aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte dell' . Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo “1) CP_1 Dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire i ratei della pensione relativamente ai mesi di dicembre, tredicesima del 2023 e gennaio 2024 quantificati in euro 2.143,79; 2) Per effetto di tale declaratoria, condannare l' alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dei ratei della CP_1 pensione oltre interessi legali quantificati in euro 2.143,79 come da prospetto che si allega”, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. In particolare, CP_1 ha dedotto che il credito riconosciuto, era stato utilizzato per compensare il precedente indebito sulla pensione, derivante dall'omessa comunicazione dei redditi per l'anno 2018.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Sulla base della documentazione prodotta risulta che il ricorrente, già titolare di pensione d'invalidità con decorrenza dal 2011, vedeva sospesa l'erogazione della prestazione con comunicazione del CP_1
5.07.2023 sul presupposto della mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2019. Il ricorrente ha tempestivamente presentato domanda di ricostituzione della pensione in data 1.12.2023 per motivi reddituali, comunicando i redditi percepiti a decorrere dal 2019 e l' con provvedimento di CP_1 riliquidazione del 9.01.2024, non solo ha disposto il ripristino della prestazione ma ha provveduto alla sua liquidazione con decorrenza dal 2019, individuando in suo favore un credito pari a complessivi € 9.891,86 (cfr. prospetto di riliquidazione del 9.01.2024).
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento della prestazione per i mesi di dicembre 2023, ratei di tredicesima mensilità anno 2023 e del mese di gennaio 2024 (per complessivi € 2.143,79) in quanto, nonostante il ripristino della prestazione l' , aveva corrisposto i ratei maturati a decorrere dal CP_1 febbraio 2024 (cfr. cedolino di pagamento in atti) e non a partire dalla ricostituzione.
L' , pur non contestando la spettanza della pretesa, ha tuttavia eccepito che il mancato pagamento CP_1 era dovuto alla compensazione del credito vantato, con le somme percepite indebitamente dal ricorrente per l'importo risultante dal prospetto di riliquidazione e che scaturiva dalla sospensione dell'erogazione della pensione per mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2018 e rispetto al quale il ricorrente non aveva mosso alcuna contestazione, né aveva comunicato il reddito posseduto per il medesimo anno 2018, con la domanda di ricostituzione del dicembre 2023.
Orbene a prescindere dalla legittimità dell'indebito dedotto dall' , la questione giuridica che si CP_1 pone all'attenzione del giudicante concerne la legittimità o meno della compensazione operata in sede di liquidazione della pensione d'invalidità. Secondo un consolidato e condiviso orientamento della Corte di Cassazione “in tema di estinzione delle obbligazioni la compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto.
In quest'ultimo caso (con la compensazione c.d. impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni” (cfr. ex multis: Cass. 8 agosto 2007, n. 17390; Cass. 2 marzo 2009, n. 5024; Cass. 17 aprile 2004, n. 7337; Cass. 27 novembre 2002, n. 16561).
Questo principio è stato confermato anche con la pronuncia della Corte di Cassazione del 24 luglio
2007, n. 16349 nella quale, in un giudizio analogo all'attuale instaurato tra le stesse parti, ha affermato che, qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' , per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, CP_1
è ammissibile la c.d. compensazione impropria, “la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale” (cfr.
Cass..7063/11).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che “La compensazione impropria - che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto - non è applicabile sul trattamento di invalidità civile (nella specie, indennità di accompagnamento) per il recupero di somme indebitamente versate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995 - quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza - in difetto del requisito di identità del titolo per l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione delle due prestazioni;
ne consegue la piena applicazione della disciplina della compensazione e dei limiti all'operatività della stessa, con particolare riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c.”
Nella fattispecie non si configurano i presupposti della compensazione impropria dal momento che l' non ha provato di aver comunicato al ricorrente il provvedimento di sospensione della CP_1 prestazione del 29.08.2022 e il provvedimento di revoca per mancata comunicazione del reddito relativo all'anno 2018 del 21.06.2023. Inoltre, si fa rilevare che il ricorrente veniva a conoscenza della sussistenza dell'indebito per la prima volta solo con il provvedimento di riliquidazione del
9.01.2024, con la conseguenza che il recupero delle predette somme poteva avvenire solo a partire dal mese di febbraio 2024. Pertanto, la compensazione operata in sede di corresponsione degli arretrati deve ritenersi illegittima, fermo il diritto dell' di recuperare le somme indebite che siano oggetto di un'eventuale CP_1 autonoma comunicazione notificata al ricorrente.
Ne discende, quindi, che sussiste il diritto del ricorrente al pagamento della pensione d'invalidità relativamente ai mesi di dicembre 2023 e tredicesima mensilità 2023 e gennaio 2024, quantificati in euro 2.143,79, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 della pensione d'invalidità relativamente ai mesi di dicembre 2023, tredicesima del 2023 e gennaio
2024 quantificati in euro 2.143,79, oltre accessori come per legge.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 918,00 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5354/2024 R.G. LAVORO
TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to D'Onofrio Lisetta, come Parte_1 da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei pensione di invalidità- mensilità di dicembre e tredicesima mensilità anno 2023 e gennaio 2024
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/04/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che con comunicazione del 05.07.2023 l' disponeva la sospensione della pensione per l'anno 2019, per CP_1 mancata trasmissione del modello RED, ha dedotto di aver richiesto la ricostituzione della pensione inviando tutta la documentazione necessaria e che solo con lettera del 09.01.2024 veniva comunicato il ripristino della prestazione con il dettaglio degli arretrati;
che, tuttavia, non erano stati corrisposti i ratei di pensione per i mesi di dicembre 2023, tredicesima mensilità e gennaio 2024, né aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte dell' . Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo “1) CP_1 Dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire i ratei della pensione relativamente ai mesi di dicembre, tredicesima del 2023 e gennaio 2024 quantificati in euro 2.143,79; 2) Per effetto di tale declaratoria, condannare l' alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dei ratei della CP_1 pensione oltre interessi legali quantificati in euro 2.143,79 come da prospetto che si allega”, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. In particolare, CP_1 ha dedotto che il credito riconosciuto, era stato utilizzato per compensare il precedente indebito sulla pensione, derivante dall'omessa comunicazione dei redditi per l'anno 2018.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Sulla base della documentazione prodotta risulta che il ricorrente, già titolare di pensione d'invalidità con decorrenza dal 2011, vedeva sospesa l'erogazione della prestazione con comunicazione del CP_1
5.07.2023 sul presupposto della mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2019. Il ricorrente ha tempestivamente presentato domanda di ricostituzione della pensione in data 1.12.2023 per motivi reddituali, comunicando i redditi percepiti a decorrere dal 2019 e l' con provvedimento di CP_1 riliquidazione del 9.01.2024, non solo ha disposto il ripristino della prestazione ma ha provveduto alla sua liquidazione con decorrenza dal 2019, individuando in suo favore un credito pari a complessivi € 9.891,86 (cfr. prospetto di riliquidazione del 9.01.2024).
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento della prestazione per i mesi di dicembre 2023, ratei di tredicesima mensilità anno 2023 e del mese di gennaio 2024 (per complessivi € 2.143,79) in quanto, nonostante il ripristino della prestazione l' , aveva corrisposto i ratei maturati a decorrere dal CP_1 febbraio 2024 (cfr. cedolino di pagamento in atti) e non a partire dalla ricostituzione.
L' , pur non contestando la spettanza della pretesa, ha tuttavia eccepito che il mancato pagamento CP_1 era dovuto alla compensazione del credito vantato, con le somme percepite indebitamente dal ricorrente per l'importo risultante dal prospetto di riliquidazione e che scaturiva dalla sospensione dell'erogazione della pensione per mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2018 e rispetto al quale il ricorrente non aveva mosso alcuna contestazione, né aveva comunicato il reddito posseduto per il medesimo anno 2018, con la domanda di ricostituzione del dicembre 2023.
Orbene a prescindere dalla legittimità dell'indebito dedotto dall' , la questione giuridica che si CP_1 pone all'attenzione del giudicante concerne la legittimità o meno della compensazione operata in sede di liquidazione della pensione d'invalidità. Secondo un consolidato e condiviso orientamento della Corte di Cassazione “in tema di estinzione delle obbligazioni la compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto.
In quest'ultimo caso (con la compensazione c.d. impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni” (cfr. ex multis: Cass. 8 agosto 2007, n. 17390; Cass. 2 marzo 2009, n. 5024; Cass. 17 aprile 2004, n. 7337; Cass. 27 novembre 2002, n. 16561).
Questo principio è stato confermato anche con la pronuncia della Corte di Cassazione del 24 luglio
2007, n. 16349 nella quale, in un giudizio analogo all'attuale instaurato tra le stesse parti, ha affermato che, qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' , per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, CP_1
è ammissibile la c.d. compensazione impropria, “la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale” (cfr.
Cass..7063/11).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che “La compensazione impropria - che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto - non è applicabile sul trattamento di invalidità civile (nella specie, indennità di accompagnamento) per il recupero di somme indebitamente versate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995 - quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza - in difetto del requisito di identità del titolo per l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione delle due prestazioni;
ne consegue la piena applicazione della disciplina della compensazione e dei limiti all'operatività della stessa, con particolare riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c.”
Nella fattispecie non si configurano i presupposti della compensazione impropria dal momento che l' non ha provato di aver comunicato al ricorrente il provvedimento di sospensione della CP_1 prestazione del 29.08.2022 e il provvedimento di revoca per mancata comunicazione del reddito relativo all'anno 2018 del 21.06.2023. Inoltre, si fa rilevare che il ricorrente veniva a conoscenza della sussistenza dell'indebito per la prima volta solo con il provvedimento di riliquidazione del
9.01.2024, con la conseguenza che il recupero delle predette somme poteva avvenire solo a partire dal mese di febbraio 2024. Pertanto, la compensazione operata in sede di corresponsione degli arretrati deve ritenersi illegittima, fermo il diritto dell' di recuperare le somme indebite che siano oggetto di un'eventuale CP_1 autonoma comunicazione notificata al ricorrente.
Ne discende, quindi, che sussiste il diritto del ricorrente al pagamento della pensione d'invalidità relativamente ai mesi di dicembre 2023 e tredicesima mensilità 2023 e gennaio 2024, quantificati in euro 2.143,79, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 della pensione d'invalidità relativamente ai mesi di dicembre 2023, tredicesima del 2023 e gennaio
2024 quantificati in euro 2.143,79, oltre accessori come per legge.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 918,00 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano