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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/12/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 114/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 114/2024 con OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso abitativo) promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CON- Parte_1 C.F._1 TI VITTORIO e dell'avv. RICCARDO FRANZONI (C.F.: , con C.F._2 il patrocinio dell'avv. CONTI VITTORIO e dell'avv.
ATTORE/I contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MAR- CP_1 C.F._3 RELLI DANIELA e dell'avv.
CONVENUTO/I
In data 18 Dicembre 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note depositate in pct del 5 Dicembre 2025
Parte ricorrente concludeva: IN VIA PRINCIPALE o Convalidare la intimata licenza per finita locazione e, in caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria di rilascio ai sen- si dell'art. 665 c.p.c.; o Fissare la data dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 legge n. 392 del
1978, nel più breve termine possibile;
o Condannare il conduttore al rimborso delle spese e
1 competenze del presente giudizio o Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni indicate in premessa, anche in punto quantum, non essendo stato fornito alcun elemento relativo all'esistenza del danno patito, alla quantificazione dello stesso ed al nesso di causalità rispetto ad asseriti, e contestati, inadempimenti contrattuali degli attori IN VIA SUBORDINATA o Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del sig. per aver sublocato l'immobile o, co- CP_1 munque, per non aver trasferito la propria residenza effettiva (e non solo anagrafica) nell'immobile locato;
o Accertare e dichiarare che nell'immobile locato vive unicamente la madre del sig. sig.ra o Condannare il sig. CP_1 Persona_1 CP_1 all'immediato rilascio dell'appartamento sito in Livorno, Viale Italia n. 97 nella piena ed incontrastata disponibilità dei sig.ri RI AN e Parte_1
Parte resistente concludeva: Rigettare tutte le domande proposte dai sig.ri Parte_2
e in quanto infondate in fatto e in diritto. • Accertare e dichiarare la
[...] Parte_1 nullità e/o l'inefficacia del diniego di rinnovo del contratto di locazione comunicato dagli attori, e per l'effetto dichiarare che il contratto di locazione inter partes si è rinnovato alle medesime condizioni. IN VIA RICONVENZIONALE: • In accoglimento della domanda ri- convenzionale, accertato il grave inadempimento dei locatori agli obblighi di cui all'art. 1575 c.c., condannare i sig.ri RI AN e in solido tra loro, al Parte_1 pagamento in favore del sig. della somma di € 5.000,00 a titolo di risarci- CP_1 mento di tutti i danni patiti, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
₪₪₪
L'art. 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, statuisce che il locatore può negare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, dandone comunicazione al conduttore con un preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: uso proprio o per familiari: adibire l'immobile ad uso abitativo per sé, il coniuge, i figli, i genitori o i parenti entro il secondo grado;
uso per attività lavorativa: destinare l'immobile
2 all'esercizio di attività commerciali, artigianali o professionali proprie, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado. Oppure quando il locatore, persona giuridica, intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le proprie finalità istituzionali;
inquilino con altro alloggio: quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso Comune;
ristrutturazione: quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
demolizione o ricostruzione: quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costru- zioni;
vendita: quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la pro- prietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abi- tazione.
Ex lege la disdetta deve contenere l'indicazione specifica dei motivi tra quelli previsti, al- trimenti è nulla. La specificazione dei motivi è finalizzata a consentire al conduttore di veri- ficare la serietà e la realizzabilità dell'intento dichiarato dal locatore.
Ebbene per tabulas, il doc. 2 di cui alla procedura di sfratto (NRG.58/2024), evidenzia chiaramente il motivo della disdetta, che appare ritenersi legittimo.
Dalla docc. 4 e 7 in atti è dato appurare altresì, le condizioni mediche della figlia portatrice di patologia, e, pertanto appare plausibile di porre in vendita l'immobile per fare fronte alle spese mediche da sostenere per figlia.
Dal doc. 3 è altresì appurabile la corretta comunicazione della prelazione come per legge.
Dal doc. 6 è appurabile che l'immobile fu acquistato dagli attori, successivamente alla di- sdetta comunicata nel luglio 2023, ovvero nel Novembre 2023.
Deve ritenersi dunque correttamente esplicitata la comunicazione della disdetta avvenuta secondo i criteri di legge.
Quanto alla richiesta danni relativa alla manutenzione dell'immobile per cui è causa, la- mentata dal convenuto e, non effettuata, in atti, è possibile appurare lo stato di ammalora- mento di alcuni locali, ( vedasi la docc. fotografica) doc. 4-2,3,4,5,6 jpg) e la mail doc. 5, nella quale il conduttore lamenta varie problematiche riscontrate nell'appartamento alla proprietà, tuttavia senza alcun riscontro.
3 In atti non è dato appurare, alcun tipo di intervento e/o iniziativa da parte della proprietà, successiva. Il teste all'udienza del 27 Febbraio 2025 al cap.1, ha testimoniato che la Tes_1 caldaia non funzionava e, che ha ospitato lui a casa la signora. La domanda appare provata ex art.1575 c.c., e, dovrà essere liquidata in via equitativa per € 1500,00. Lo sfratto per fini- ta locazione deve essere convalidato, e fissata la data del rilascio al 31 Gennaio 2026. Le spese devono compensarsi. Rigettatata ogni altra domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Convalida lo sfratto per finita locazione
2) Fissa la data del rilascio al 31 Gennaio 2026,
3) condanna parte locatrice a rifondere parte conduttrice di € 1500,00
3) Rigettata ogni altra domanda.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in data 27 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Francesca Arusa
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 114/2024 con OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso abitativo) promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CON- Parte_1 C.F._1 TI VITTORIO e dell'avv. RICCARDO FRANZONI (C.F.: , con C.F._2 il patrocinio dell'avv. CONTI VITTORIO e dell'avv.
ATTORE/I contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MAR- CP_1 C.F._3 RELLI DANIELA e dell'avv.
CONVENUTO/I
In data 18 Dicembre 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note depositate in pct del 5 Dicembre 2025
Parte ricorrente concludeva: IN VIA PRINCIPALE o Convalidare la intimata licenza per finita locazione e, in caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria di rilascio ai sen- si dell'art. 665 c.p.c.; o Fissare la data dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 legge n. 392 del
1978, nel più breve termine possibile;
o Condannare il conduttore al rimborso delle spese e
1 competenze del presente giudizio o Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni indicate in premessa, anche in punto quantum, non essendo stato fornito alcun elemento relativo all'esistenza del danno patito, alla quantificazione dello stesso ed al nesso di causalità rispetto ad asseriti, e contestati, inadempimenti contrattuali degli attori IN VIA SUBORDINATA o Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del sig. per aver sublocato l'immobile o, co- CP_1 munque, per non aver trasferito la propria residenza effettiva (e non solo anagrafica) nell'immobile locato;
o Accertare e dichiarare che nell'immobile locato vive unicamente la madre del sig. sig.ra o Condannare il sig. CP_1 Persona_1 CP_1 all'immediato rilascio dell'appartamento sito in Livorno, Viale Italia n. 97 nella piena ed incontrastata disponibilità dei sig.ri RI AN e Parte_1
Parte resistente concludeva: Rigettare tutte le domande proposte dai sig.ri Parte_2
e in quanto infondate in fatto e in diritto. • Accertare e dichiarare la
[...] Parte_1 nullità e/o l'inefficacia del diniego di rinnovo del contratto di locazione comunicato dagli attori, e per l'effetto dichiarare che il contratto di locazione inter partes si è rinnovato alle medesime condizioni. IN VIA RICONVENZIONALE: • In accoglimento della domanda ri- convenzionale, accertato il grave inadempimento dei locatori agli obblighi di cui all'art. 1575 c.c., condannare i sig.ri RI AN e in solido tra loro, al Parte_1 pagamento in favore del sig. della somma di € 5.000,00 a titolo di risarci- CP_1 mento di tutti i danni patiti, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
₪₪₪
L'art. 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, statuisce che il locatore può negare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, dandone comunicazione al conduttore con un preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: uso proprio o per familiari: adibire l'immobile ad uso abitativo per sé, il coniuge, i figli, i genitori o i parenti entro il secondo grado;
uso per attività lavorativa: destinare l'immobile
2 all'esercizio di attività commerciali, artigianali o professionali proprie, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado. Oppure quando il locatore, persona giuridica, intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le proprie finalità istituzionali;
inquilino con altro alloggio: quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso Comune;
ristrutturazione: quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
demolizione o ricostruzione: quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costru- zioni;
vendita: quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la pro- prietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abi- tazione.
Ex lege la disdetta deve contenere l'indicazione specifica dei motivi tra quelli previsti, al- trimenti è nulla. La specificazione dei motivi è finalizzata a consentire al conduttore di veri- ficare la serietà e la realizzabilità dell'intento dichiarato dal locatore.
Ebbene per tabulas, il doc. 2 di cui alla procedura di sfratto (NRG.58/2024), evidenzia chiaramente il motivo della disdetta, che appare ritenersi legittimo.
Dalla docc. 4 e 7 in atti è dato appurare altresì, le condizioni mediche della figlia portatrice di patologia, e, pertanto appare plausibile di porre in vendita l'immobile per fare fronte alle spese mediche da sostenere per figlia.
Dal doc. 3 è altresì appurabile la corretta comunicazione della prelazione come per legge.
Dal doc. 6 è appurabile che l'immobile fu acquistato dagli attori, successivamente alla di- sdetta comunicata nel luglio 2023, ovvero nel Novembre 2023.
Deve ritenersi dunque correttamente esplicitata la comunicazione della disdetta avvenuta secondo i criteri di legge.
Quanto alla richiesta danni relativa alla manutenzione dell'immobile per cui è causa, la- mentata dal convenuto e, non effettuata, in atti, è possibile appurare lo stato di ammalora- mento di alcuni locali, ( vedasi la docc. fotografica) doc. 4-2,3,4,5,6 jpg) e la mail doc. 5, nella quale il conduttore lamenta varie problematiche riscontrate nell'appartamento alla proprietà, tuttavia senza alcun riscontro.
3 In atti non è dato appurare, alcun tipo di intervento e/o iniziativa da parte della proprietà, successiva. Il teste all'udienza del 27 Febbraio 2025 al cap.1, ha testimoniato che la Tes_1 caldaia non funzionava e, che ha ospitato lui a casa la signora. La domanda appare provata ex art.1575 c.c., e, dovrà essere liquidata in via equitativa per € 1500,00. Lo sfratto per fini- ta locazione deve essere convalidato, e fissata la data del rilascio al 31 Gennaio 2026. Le spese devono compensarsi. Rigettatata ogni altra domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Convalida lo sfratto per finita locazione
2) Fissa la data del rilascio al 31 Gennaio 2026,
3) condanna parte locatrice a rifondere parte conduttrice di € 1500,00
3) Rigettata ogni altra domanda.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in data 27 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Francesca Arusa
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