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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 3.2.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.CARDILLO GIOVANNI;
Per il convenuto\opposto l'avv. NATULLO NICOLA ENRICO;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 833/2024 promossa da
P. IVA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1 San Giovanni La Punta, via Carlo d'Azeglio n. 5, elettivamente domiciliata in Messina, via Nicola Fabrizi n. 109, presso lo Studio Legale Cardillo Avvocati Associati – P.IVA –, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Cardillo;
- Opponente- contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Controparte_1 Piazza Trento n. 2 , P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Natullo P.IVA_3
( ), presso il cui studio in Catania, Via F. Crispi n. 247, è elettivamente C.F._1 domiciliata;
- Opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 175/2024. All'odierna udienza di giorno 3.2.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante depositato telematico. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 175/2024 del 16.1.2024 (RG n. 14004 del 2023), provvisoriamente esecutivo, notificato in data 17.01.2024, con il quale CP_1 ha ingiunto alla il pagamento di Euro 12.931,47 oltre interessi come da domanda e
[...] Parte_1 spese del procedimento di ingiunzione, a titolo di restituzione delle somme versate in favore della in esecuzione della sentenza di primo grado del Tribunale di Catania n. 207/2021, poi Parte_1 riformata con sentenza n. 1890/2023 della Corte di Appello di Catania. Con l'opposizione a d.i., la rilevava che non poteva essere emessa ingiunzione di Parte_1 pagamento, essendo già la munita di un titolo giudiziale (la sentenza della Corte di Appello CP_1 di Catania n. 1890/2023), e chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto.
Rilevava che il rimedio che controparte avrebbe dovuto esperire, lungi dall'essere la richiesta di un ulteriore titolo esecutivo, era una richiesta di correzione di errore materiale. L'opposta si è costituita chiedendo di dichiarare infondata l'opposizione proposta dalla Parte_1 con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Rilevava che la a seguito della Parte_1 notifica del decreto ingiuntivo, aveva provveduto a versare l'importo contestato. Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.2.2025 che qui si intendono richiamate.
************* Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. È documentalmente provato (all. 4 monitorio) che la ha versato alla Controparte_1 Parte_1 quanto dovuto in virtù della condanna al pagamento delle spese legali contenuta nella sentenza del
Tribunale di Catania n. 207/2021. Tale pronuncia è stata riformata dalla Corte di Appello di Catania con la sentenza n. 1890/2023 che ha disposto, in motivazione, la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
La a fronte del rifiuto della di restituire le somme, divenute un indebito Controparte_1 Parte_1 oggettivo, ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 175/2024, opposto in questa sede.
Non risulta contestata dalla la spettanza in capo alla opposta della somma ingiunta. Parte_1
È pacifico oltreché documentalmente provato (all. 4 comparsa di costituzione) che, nella pendenza della opposizione a decreto ingiuntivo, la ha provveduto, in data 25.1.2024, al pagamento Parte_1 della somma ingiunta in favore della risultando così la pretesa di parte opposta Controparte_1 soddisfatta.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendovi più controversia sul diritto azionato.
È il caso di rammentare che la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale e si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini ogni ragione di contrasto tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: "La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia”). Va aggiunto che la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano idonei motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. lav., 21 giugno 2004, n. 11494). In mancanza della sopravvenuta cessata materia del contendere, l'opposizione a d.i. avrebbe dovuto essere rigettata, posto che l'unica doglianza di parte opponente circa la mancanza delle condizioni di pagina 2 di 3 ammissibilità per l'emanazione del decreto ingiuntivo era infondata. Difatti, la somma di cui la risultava essere creditrice era, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., Controparte_1 una somma liquida di denaro della quale parte opposta ha fornito prova scritta, avendo quest'ultima versato in atti la prova del pagamento di Euro 12.931,47 in esecuzione della sentenza di primo grado del Tribunale di Catania n. 207/2021, poi riformata dalla Corte di Appello di Catania. Nessuna omissione, ex art. 287 c.p.c. applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 359 c.p.c., può riscontrarsi nella sentenza della Corte di Appello di Catania, posto che la domanda di restituzione della somma di denaro pagata in ossequio sentenza di primo grado del Tribunale di Catania n. 207/2021, poi riformata, avrebbe dovuto essere specificamente proposta.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 833/2024, così decide:
- Dichiara cessata la materia del contendere e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo n. n.
175/2024 del 16.1.2024;
- Condanna la a pagare, in favore di euro € 850,00 per spese Parte_1 Controparte_1 di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge. Cosi deciso in Catania in data 3.2.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Mariano Sciacca
pagina 3 di 3
Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 3.2.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.CARDILLO GIOVANNI;
Per il convenuto\opposto l'avv. NATULLO NICOLA ENRICO;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 833/2024 promossa da
P. IVA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1 San Giovanni La Punta, via Carlo d'Azeglio n. 5, elettivamente domiciliata in Messina, via Nicola Fabrizi n. 109, presso lo Studio Legale Cardillo Avvocati Associati – P.IVA –, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Cardillo;
- Opponente- contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Controparte_1 Piazza Trento n. 2 , P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Natullo P.IVA_3
( ), presso il cui studio in Catania, Via F. Crispi n. 247, è elettivamente C.F._1 domiciliata;
- Opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 175/2024. All'odierna udienza di giorno 3.2.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante depositato telematico. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 175/2024 del 16.1.2024 (RG n. 14004 del 2023), provvisoriamente esecutivo, notificato in data 17.01.2024, con il quale CP_1 ha ingiunto alla il pagamento di Euro 12.931,47 oltre interessi come da domanda e
[...] Parte_1 spese del procedimento di ingiunzione, a titolo di restituzione delle somme versate in favore della in esecuzione della sentenza di primo grado del Tribunale di Catania n. 207/2021, poi Parte_1 riformata con sentenza n. 1890/2023 della Corte di Appello di Catania. Con l'opposizione a d.i., la rilevava che non poteva essere emessa ingiunzione di Parte_1 pagamento, essendo già la munita di un titolo giudiziale (la sentenza della Corte di Appello CP_1 di Catania n. 1890/2023), e chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto.
Rilevava che il rimedio che controparte avrebbe dovuto esperire, lungi dall'essere la richiesta di un ulteriore titolo esecutivo, era una richiesta di correzione di errore materiale. L'opposta si è costituita chiedendo di dichiarare infondata l'opposizione proposta dalla Parte_1 con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Rilevava che la a seguito della Parte_1 notifica del decreto ingiuntivo, aveva provveduto a versare l'importo contestato. Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.2.2025 che qui si intendono richiamate.
************* Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. È documentalmente provato (all. 4 monitorio) che la ha versato alla Controparte_1 Parte_1 quanto dovuto in virtù della condanna al pagamento delle spese legali contenuta nella sentenza del
Tribunale di Catania n. 207/2021. Tale pronuncia è stata riformata dalla Corte di Appello di Catania con la sentenza n. 1890/2023 che ha disposto, in motivazione, la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
La a fronte del rifiuto della di restituire le somme, divenute un indebito Controparte_1 Parte_1 oggettivo, ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 175/2024, opposto in questa sede.
Non risulta contestata dalla la spettanza in capo alla opposta della somma ingiunta. Parte_1
È pacifico oltreché documentalmente provato (all. 4 comparsa di costituzione) che, nella pendenza della opposizione a decreto ingiuntivo, la ha provveduto, in data 25.1.2024, al pagamento Parte_1 della somma ingiunta in favore della risultando così la pretesa di parte opposta Controparte_1 soddisfatta.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendovi più controversia sul diritto azionato.
È il caso di rammentare che la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale e si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini ogni ragione di contrasto tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: "La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia”). Va aggiunto che la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano idonei motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. lav., 21 giugno 2004, n. 11494). In mancanza della sopravvenuta cessata materia del contendere, l'opposizione a d.i. avrebbe dovuto essere rigettata, posto che l'unica doglianza di parte opponente circa la mancanza delle condizioni di pagina 2 di 3 ammissibilità per l'emanazione del decreto ingiuntivo era infondata. Difatti, la somma di cui la risultava essere creditrice era, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., Controparte_1 una somma liquida di denaro della quale parte opposta ha fornito prova scritta, avendo quest'ultima versato in atti la prova del pagamento di Euro 12.931,47 in esecuzione della sentenza di primo grado del Tribunale di Catania n. 207/2021, poi riformata dalla Corte di Appello di Catania. Nessuna omissione, ex art. 287 c.p.c. applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 359 c.p.c., può riscontrarsi nella sentenza della Corte di Appello di Catania, posto che la domanda di restituzione della somma di denaro pagata in ossequio sentenza di primo grado del Tribunale di Catania n. 207/2021, poi riformata, avrebbe dovuto essere specificamente proposta.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 833/2024, così decide:
- Dichiara cessata la materia del contendere e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo n. n.
175/2024 del 16.1.2024;
- Condanna la a pagare, in favore di euro € 850,00 per spese Parte_1 Controparte_1 di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge. Cosi deciso in Catania in data 3.2.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Mariano Sciacca
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