Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Varese
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 28/01/2025 N. 626 /2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Margherita Campiotti e Giacomo Mastrorosa ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Varese, via Bernardino Castelli n. 11, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro con l'avv.to Grazia Guerra, elettivamente domiciliato in Varese, via Volta 3/5 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: APE CP_2
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
17.12.2021, conveniva in giudizio l' formulando le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE Previ gli accertamenti necessari, dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di cui all'art. 1, commi 179 e segg., L. 232/2016 (cd. APE Sociale), con decorrenza dal giorno 01.09.2020, o dalla diversa data che dovesse esitare dal presente giudizio.
Per l'effetto condannare l' a corrispondere al ricorrente tutti i ratei dell'APE Sociale CP_1
arretrati, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto fino a tutto il mese di agosto 2021. Condannare
l' a risarcire il ricorrente del danno patrimoniale da lui patito, o in alternativa la ripetizione CP_1 dell'indebito, pari ai contributi volontari corrisposti pari ad € 6.220,50, o alla maggior o minor somma che dovesse risultare ad esito del presente giudizio”; con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Attesa la natura meramente documentale della causa non veniva espletata attività istruttoria e all'udienza di discussione i procuratori discutevano oralmente la causa.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato e deve pertanto essere accolto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che in data 20 febbraio 2020 il ricorrente “…presentava la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio pensionistico previsto dall'art. 1, co. 179 e segg. L.
232/2016 (cd. APE sociale)” (doc. 1 ricorrente).
- che il “…infatti, per anni, aveva ininterrottamente assistito la propria madre, Parte_1
la signora riconosciuta invalida al 100% e con necessità di assistenza Persona_1 continua nelle attività quotidiane della vita” (docc. 2 e 3 ricorrente);
- che “…con comunicazione datata il 9 luglio 2020, l' notificava al di aver CP_1 Parte_1
perfezionato i requisiti richiesti dalla norma a far data dal 14 febbraio 2020: “assiste da almeno sei mesi, il coniuge, l'unito civilmente, un parente di primo grado, un parente di secondo grado o affine entro il secondo grado convivente con handicap in situazione di gravità; è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”” (doc. 4 ricorrente);
- che “…il 23 luglio 2020 il ricorrente presentava pertanto le proprie dimissioni al datore di lavoro, e, lo stesso giorno, inoltrava domanda di accesso al beneficio” (docc. 5 e 6 ricorrente);
- che “…con missiva datata il 20 ottobre 2020, l' comunicava al il rigetto CP_1 Parte_1 della domanda, in quanto l'assistita era deceduta il 12.08.2020 e, quindi, prima della data di decorrenza dell'indennità, prevista per il giorno 1 settembre 2020” (doc. 7 ricorrente);
- che “…il ricorso amministrativo avanzato dal era respinto sulla base della Parte_1 medesima motivazione” (docc. 8 e 9 ricorrente);
- che “...non è in discussione che il signor fosse in possesso dei requisiti previsti Parte_1 dalla norma per il riconoscimento del beneficio”;
- che il ricorrente infatti “…come anche attestato dall' a) assisteva, al momento della CP_1
richiesta e da almeno sei mesi, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 1, co. 179, lett. b) L. 232/2016); b) presentava un'anzianità contributiva di almeno 30 anni (co. 179, lett. b) cit.); c) aveva cessato l'attività lavorativa a far data dal momento in cui avrebbe dovuta essere erogata la prestazione (01.09.2020) e
2 non beneficiava di trattamento pensionistico (art.1, co. 180); d) aveva compiuto 63 anni
(art. 1, co. 179)”.
Tutto ciò premesso il ricorrente ha quindi adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, contestando sostanzialmente l'interpretazione della normativa applicabile al caso di specie operata dall'istituto convenuto.
Dalla memoria dell' , costituitosi ritualmente e tempestivamente in giudizio, emerge che i fatti CP_1
come narrati dal ricorrente non sono contestati, ma che non può essere riconosciuto al Parte_1 il diritto invocato poiché, nel caso di specie, “…nelle more del perfezionarsi della condizione per il conseguimento dell'APE sociale di cui all'art. 2, comma 1, DPCM 88/2017 (cessazione dell'attività lavorativa), in data 12.8.2020 la madre del ricorrente, invalida, decedeva”, ragione per cui sarebbe venuto meno “…il requisito di legge in forza del quale il ricorrente aveva potuto intraprendere l'iter per l'accesso al beneficio per cui è causa, ovvero la necessità di assistere un congiunto totalmente invalido…”.
***
Ai fini del decidere, occorre innanzitutto richiamare il quadro normativo che regola la fattispecie in esame.
L'articolo 1, comma 179 e segg., L. n. 232/2016 dispone quanto segue: “179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
3 b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.
179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
180. La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto”.
Il successivo articolo 53 D.L. 24 aprile 2017 n. 50 ha quindi fornito un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge di Bilancio e, con successivo Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017 n. 88, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.138 del 16 giugno 2017, sono state adottate le modalità di attuazione delle disposizioni in esame, che sono entrate in vigore il 17 giugno 2017.
Ebbene, il suddetto DPCM n. 88/2017, per quanto di interesse, dispone quanto segue: “1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni relative all'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito denominata
APE sociale), nel rispetto dei limiti di spesa annuali previsti al comma 186 della medesima legge.
Art. 2: Condizioni per l'accesso all'APE sociale.
1. Può conseguire l'APE sociale il soggetto iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha cessato l'attività lavorativa, non è titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63
4 anni di età e si trova in una delle seguenti condizioni: a) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;
b) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE sociale;
c) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;
d) è un lavoratore dipendente in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all'APE sociale svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell'allegato A del presente decreto.
2. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettere da a) a d), si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso le gestioni indicate dal comma 1. I versamenti contributivi per periodi coincidenti si considerano una sola volta ai fini del diritto all'indennità.
Art.
4 - Domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale. (…) 4. Le condizioni per l'accesso all'APE sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1, ad eccezione del requisito anagrafico, dell'anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa in via continuativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda.
Art.
6 - Comunicazioni dell' CP_1
1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'articolo 4, l' comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il CP_1
30 giugno dell'anno 2018:
a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11;
5 b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza dell'APE sociale in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile per l'accesso all'APE sociale viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11;
c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.
2. L comunica all'interessato l'esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per CP_1
l'accesso all'APE sociale prese in considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.
7- Domanda di accesso all'APE sociale
1. La domanda di APE sociale è presentata alla sede di residenza dell'interessato. CP_1
2. L'APE sociale è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4, e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga a quanto previsto dal comma 2, l'APE sociale è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017. (…)”.
***
Nel caso di specie è pacifico, in quanto documentale, che il ricorrente in data 20.2.2020 abbia presentato all' istanza di verifica del requisito contributivo per l'accesso alla tipologia di APE CP_1
SOCIALE prevista per i lavoratori che assistono persone con handicap in situazione di gravità, che l'istituto convenuto gli abbia riconosciuto le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, L.
n. 232 dell'11 dicembre 2016 e che il ricorrente, a seguito della certificazione positiva, in data
23.7.2020 abbia reso le dimissioni dal proprio posto di lavoro.
Risulta parimenti documentale che in data 12.8.2020 la madre del ricorrente, invalida, sia deceduta.
Ciò chiarito, va quindi rilevato che il rigetto della domanda reso dall' è motivato in CP_1
considerazione del fatto che il decesso della madre assistita dal ricorrente (requisito a) dell'elenco richiamato dalla normativa di riferimento, ut supra) sia avvenuto dopo la domanda di accesso, ma prima dell'erogazione dell'indennità.
6 Ebbene, sul punto va innanzitutto evidenziato - come peraltro correttamente osservato anche dal ricorrente nel proprio atto difensivo - che la L. n. 232/2016 ed il DPCM n. 88/2017 nulla dispongono specificamente con riguardo alla situazione occorsa nel caso di specie.
L'art. 1, comma 179, lett b), infatti, si limita a prevedere espressamente soltanto che l'attività di assistenza del disabile sia sussistente “al momento della richiesta e da almeno sei mesi”.
Ciò evidenziato quanto alla formulazione letterale della disposizione normativa in esame, ritiene altresì questo Giudicante che accedere all'interpretazione fornita dall' farebbe venir meno la CP_1
ratio della normativa stessa.
Tra i vari requisiti previsti dalla normativa in esame, infatti, il legislatore ha inserito anche quello della “cessazione dell'attività lavorativa” che, nel caso di cui alla lett. b) citata, può anche essere conseguente a dimissioni volontarie senza giusta causa.
La normativa di riferimento prevede quindi che l'erogazione del beneficio inizi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso.
Ebbene, come correttamente evidenziato anche dal ricorrente nel proprio atto difensivo, la problematica sorge proprio in relazione, da un lato, alla condizione prevista dalla legge di riferimento e concernente la necessaria permanenza dell'assistenza del parente bisognoso, dall'altro, alla irretrattabilità delle dimissioni.
Il lavoratore che voglia accedere al beneficio per cui è causa, infatti, deve cessare il rapporto lavorativo in modo da risultare inoccupato almeno dal giorno di prevista decorrenza dell'APE sociale.
Di conseguenza, quando l'inoccupazione deriva da dimissioni, occorre ulteriormente valutare, da un lato, il necessario rispetto del preavviso contrattuale (nel caso di specie pari ad un mese come previsto del CCNL di settore, docc. 10 e 11 ricorrente), dall'altro, il fatto che le dimissioni possono essere revocate dall'interessato, come previsto ex lege, solamente entro sette giorni dalla loro comunicazione telematica.
Di conseguenza, seguendo l'interpretazione della normativa offerta dall' , nel caso descritto si CP_1
verificherebbe che – nel lasso di tempo che intercorre tra la definitività delle dimissioni e l'erogazione del beneficio – i richiedenti sarebbero totalmente soggetti a un fattore aleatorio, ritrovandosi, in caso di decesso del parente assistito occorso nel periodo individuato, senza beneficio ed in una condizione di massima difficoltà, in quanto verosimilmente costretti a dover reperire una nuova occupazione lavorativa.
Inoltre, sempre seguendo l'interpretazione normativa fornita dall'istituto convenuto, si verificherebbe – a parità di condizione tra contribuenti sussistente al momento di presentazione
7 della domanda – una irrazionale disparità di trattamento (tra chi accede al beneficio richiesto e chi si vede negare lo stesso) derivante da una circostanza meramente aleatoria ed imprevedibile - quale
è appunto il decesso del soggetto da assistere nel lasso temporale considerato - che in alcun modo dipende dal diretto interessato, e in quanto tale, pertanto, non è idonea a giustificare la disparità rilevata.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, anche in considerazione della ratio sottesa alla normativa di riferimento, ossia per il tipo di tutela che la stessa si prefigge di garantire, ritiene questo Giudicante che il rischio che possa verificarsi il decesso della persona da assistere nell'arco temporale ut supra individuato non possa ricadere sull'istante, dovendo viceversa, per sua natura, essere sopportato dall'istituto erogatore.
Ulteriore conferma dell'interpretazione appena fornita è, a ben vedere, ravvisabile anche nella
Circolare n. 100 del 2017 che, all'articolo 4, prevede le ipotesi di decadenza dal beneficio alla CP_1 pensione anticipata con l'APE sociale, ove, ad avviso di questo Giudice, per “beneficiario” deve intendersi colui che ha presentato la relativa domanda ed ha visto l'accoglimento della stessa da parte dell'istituto: “4. Cause di decadenza dall'indennità di APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa (art. 8, commi 1 e 2, del decreto). Ove in corso di fruizione dell'APE sociale il beneficiario divenga titolare di pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del d.l. n.
201 del 2011, il medesimo decade dal diritto all'indennità dalla data di decorrenza della pensione
(art. 8, comma 2, del decreto). Non determina decadenza, invece, la percezione di una pensione indiretta o di invalidità civile.
La decadenza dal beneficio si verifica anche nell'ipotesi in cui durante il periodo di percezione dell'indennità, venga meno la residenza in Italia.
[…]
Il beneficiario dell'APE sociale può svolgere un'attività lavorativa, in Italia o all'estero, durante il godimento dell'indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti nell'anno non superino l'importo di 8.000,00 euro lordi annui e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800,00 euro lordi annui.
[…]”.
Sulla scorta di quanto sin qui richiamato, risulta quindi che il beneficio per cui è causa può venire meno solo nel caso in cui il beneficiario divenga titolare del diritto di accesso alla pensione anticipata o di qualsiasi trattamento previdenziale prima del conseguimento della pensione di vecchiaia, nel caso in cui il titolare non abbia più la residenza in Italia ovvero quando venga dal
8 predetto superato il limite del reddito consentito per lo svolgimento di un'attività lavorativa parasubordinata ovvero autonoma.
Di conseguenza, se nulla è previsto, in termini di decadenza dal beneficio di cui si discute, nel caso in cui il decesso del disabile si verifichi durante la percezione della pensione, in applicazione di un generale principio di ragionevolezza e di parità di trattamento, negli stessi termini si deve argomentare nel caso in cui l'evento si verifichi dopo l'accoglimento della domanda da parte dell' ma prima che venga erogato il primo rateo di pensione, posto che l'essere in vita del CP_1
soggetto da assistere deve chiaramente sussistere al momento di presentazione della domanda di accesso alla prestazione.
Di conseguenza, alla luce di quanto sin qui illustrato, ritiene questo Giudicante che l'articolo 6 del
DPCM n. 88/2017, rubricato “Comunicazioni dell' , ut supra richiamato, sia da intendere nel CP_1
senso che - ad esito della domanda presentata dal richiedente - l'istituto odierno convenuto comunica all'interessato (lett. a)) “… il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data…”, ossia qualora nel giorno individuato di decorrenza del beneficio, “…sia confermata la sussistenza delle condizioni…” che dipendano esclusivamente e direttamente dal richiedente, in cui - per i principi di ragionevolezza e di parità di trattamento, elaborando una necessaria interpretazione costituzionalmente orientata del disposto normativo in esame - non possono rientrare le condizioni subordinate ad elementi aleatori ed imponderabili, pertanto non caratterizzati da necessaria certezza, quale è quello occorso nella fattispecie in esame, ossia, lo si ribadisce, il decesso della persona assistita.
Fornire una diversa interpretazione significherebbe, infatti, ad avviso di questo Giudicante, limitare la piena applicabilità della normativa in esame, posto che se davvero il richiedente fosse soggetto all'alea di cui si discute, ossia alla possibilità di vedersi negare il beneficio già ottenuto se il decesso dell'assistito interviene nella tempistica temporale già descritta, il diritto previsto dal legislatore resterebbe inesorabilmente frustrato in parte qua, posto che, ragionevolmente, nessun soggetto deciderebbe di assoggettarsi al rischio in oggetto concretizzando il requisito della “cessazione dell'attività lavorativa” mediante la presentazione di dimissioni volontarie, nonostante le dimissioni costituiscano pacificamente uno dei modi previsti dalla legge per cessare l'attività lavorativa, ossia per realizzare il requisito richiesto dalla normativa più volte menzionata.
Di conseguenza, alla luce di tutto quanto sin qui illustrato ed argomentato, deve essere accertato e dichiarato il diritto di all'indennità di cui all'art. 1, commi 179 e segg., Parte_1
L. n. 232/2016 con decorrenza dal 1.9.2020.
9 Per l'effetto, l' deve essere condannato a corrispondere al ricorrente tutti i ratei arretrati e CP_1
dovuti fino al mese di agosto 2021, aumentati di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
In considerazione dell'accoglimento del ricorso nei termini innanzi illustrati, avendo il
, a seguito del diniego all'accesso al beneficio pensionistico, eseguito dei versamenti Parte_1 volontari all' per raggiungere la contribuzione necessaria al riconoscimento del diritto alla CP_1 pensione di vecchiaia per un importo complessivo di € 6.220,50 (docc. 13 - 17 ricorrente) - importo nel quantum non contestato - l' deve essere condannato alla restituzione in favore del CP_1
ricorrente della somma complessiva a tale titolo versata.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di all'indennità di cui all'art. 1, Parte_1 commi 179 e segg., L. n. 232/2016 con decorrenza dal 1.9.2020 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente tutti i ratei arretrati e dovuti fino al mese di agosto CP_1
2021, aumentati di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- condanna l' a restituire al ricorrente l'importo complessivo di € 6.220,50 versato dal CP_1
predetto a titolo di contributi volontari;
- condanna l' a rifondere a le spese di lite quantificate CP_1 Parte_1 nell'importo complessivo di € 3.000,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 28/01/2025
Il Giudice
Giorgiana Manzo
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