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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/09/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. 220/2021 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 220/21 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 05.03.2025
vertente tra
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
VIII Settembre n. 20 (C.F. ) e , nato a [...] C.F._1 Parte_1 il 14 aprile 1982, residente in [...] C.F.
( ), rappresentati e difesi, come da procura speciale in atti , dal prof. avv. C.F._2
Dario Latella (C.F. ; pec: , presso il cui C.F._3 Email_1
Studio, in Messina, via Giacomo Venezian, n. 23 sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
e
C.F. e P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
San Filippo del Mela, C/da Masseria, (P.IVA e C.F. , in persona Legale P.IVA_1
Rappresentante p.t. e del socio amministratore (C.F. Controparte_2
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] VIII Settembre n.10; (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._5
Mela il 9/04/1963 ed ivi residente in [...] e Controparte_3
( nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Tenente D.co Salvatore 4/T, tutti elettivamente domiciliati in Barcellona P.G. Via Roma 167, presso lo Studio dell'Avv. Nello Cassata (C.F. , Pec C.F._7
fax 0909794550), che li rappresenta e difende giusta procura Email_2 speciale in atti e che dichiara, ai sensi dell'art. 176 cpc, II° comma, di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria alla PEC così indicata ai sensi e per Email_2 gli effetti di cui all'art. 2 D.p.r. 11/02/05 n.68;
Appellati/Appellanti in via incidentale
e
(c.f. ) nato il [...] a [...] Controparte_4 C.F._8
Mela (Me) ed ivi residente in [...], n.q. di socio della , con sede Controparte_5 in San Filippo del Mela, C/da Masseria, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (Me) Via
Roma 167, presso lo Studio dell'Avv. Nello Cassata (c.f. , Pec C.F._7
fax 0909794550), che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_2 atti, di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria alla PEC Email_2 così indicata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.p.r. 11/02/05 n.68
Appellato
*********** oggetto: appello avverso la sentenza n. 108/2021, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto in data 19.01.2021 e depositata in cancelleria l'8.02.2021.
************
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per gli appellanti: “i sigg.ri , contestando diffusamente il contenuto della comparsa di Pt_1 costituzione tardiva dell'appellato sig. (costituzione avvenuta solo in data 29.12.2022, CP_4 ovverosia a seguito della celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti), che riproduce sostanzialmente il contenuto delle difese già spiegate nel giudizio dalla appellata
insistono sull'eccezione di inammissibilità o sulla domanda di rigetto integrale Controparte_1 dell'appello incidentale proposto da quest'ultima società, già avanzate con le note di trattazione del 9.7.2021 e del 10.06.2024, non sussistendo alcuna ragionevole probabilità di suo accoglimento, in quanto legato a circostanze mai provate in prime cure o frutto dell'esercizio legittimo di diritti soggettivi. Fermo quanto sopra, i sigg.ri precisano le proprie conclusioni, riportandosi a tutte e Pt_1 domande formulate in atti e, quindi, chiedono che l'On.le Corte di appello adita, disattesa ogni contraria istanza o eccezione
VOGLIA
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
- In via gradata, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello indentale proposto dall' e, per l'effetto, rigettarlo. Controparte_1
- In accoglimento dell'appello principale, riformare la sentenza n.108/2021 (Rep. 130/2021) resa in data 19.01.2021 nel giudizio n. 15435/2012 R.G. dal Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto, in persona del G.O.T., dott.ssa Maria Rita Cuzzola, depositata l'8.02.2021 e notificata in data
17.2.2021;
- per l'effetto, accogliere le conclusioni tutte formulate in comparsa di costituzione e risposta e reiterate in comparsa conclusionale, come di seguito riprodotte:
1) dichiarando valido ed efficace il recesso comunicato in data 7.12.2011 ( - Parte_1
1982) e 9.12.2011 ( 1965), ritenere e dichiarare la Parte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ed i sig.ri soci superstiti Controparte_1 illimitatamente responsabili , , e Controparte_2 Controparte_4 Parte_2 [...]
, obbligati solidalmente - ai sensi e per gli effetti degli artt. 2285 e 2289 c.c. - al pagamento, CP_3 in favore dei medesimi sig.ri (1965) e (1982), di una somma di denaro Parte_1 Parte_1 pari ad euro 1.080.000,00 (un milione e ottantamila) - ed esattamente: euro 600.000,00 (seicentomila) a favore di (1965) ed euro 480.000,00 (quattrocentottantamila) a favore di Parte_1 Parte_1
(1982) -, ovvero al pagamento della maggiori o minori somme che dovessero risultare in corso di accertamento giudiziale, oltre accessori di legge e spese;
2) per l'effetto, condannare esecutivamente i medesimi Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ed i sig.ri soci superstiti illimitatamente responsabili
, , e , al Controparte_2 Controparte_4 Parte_2 Controparte_3 pagamento, in favore dei sig.ri (1965) e (1982), di una somma di denaro Parte_1 Parte_1 pari ad euro 1.080.000,00 (un milione e ottantamila), così disponendo la condanna: euro 600.000,00
(seicentomila) a favore di (1965) ed euro 480.000,00 (quattrocentottantamila) a favore di Parte_1
(1982), o nella diversa misura accertata dal C.T.U., ovverosia euro 510.000,00 Parte_1
(cinquecentodieci), a favore di (1965) ed euro € 408.000,00 (quattrocentootto) a favore Parte_1 di (1982), sempre oltre accessori di legge e spese;
Parte_1
3) ritenere e dichiarare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ed i sig.ri soci superstiti illimitatamente responsabili , Controparte_2
, e , solidalmente responsabili dei Controparte_4 Parte_2 Controparte_3 danni cagionati ai sig.ri (1965) e (1982) e, per l'effetto, condannarli Parte_1 Parte_1 esecutivamente al pagamento in favore dei medesimi appellanti, dei danni patrimoniali da liquidarsi in complessivi euro 20.000,00 (ventimila), così disponendo la condanna: euro 10.000,00 (diecimila) a favore di (1965) ed euro 10.000,00 (diecimila) a favore di (1982), ovvero in Parte_1 Parte_1 quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo come per legge.
Le spese seguano la soccombenza e, pertanto, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. …”
Per gli appellati e appellanti in via incidentale: “…la si riporta in tutto quanto CP_6 rilevato, dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta con contestuale atto d'Appello incidentale, contestando in toto quanto formulato ex adverso perchè infondato in fatto ed in diritto. In particolare, precisa le conclusioni, insistendo nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dai SI.ri (1965) e Parte_1 [...]
(1982), per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Parte_1
- Nel merito, rigettare le domande formulate con l'atto di appello de quo e, per l'effetto, dichiarare nullo ed inefficace il recesso dei soci (1965) e (1982) dalla Parte_1 Parte_1 Controparte_1 comunicato con le missive del 07/12/2011 e 09/12/2011, per i motivi esposti in narrativa;
- Conseguentemente, per i medesimi motivi, rigettare la domanda di condanna della somma di €
1.080.000,00 a favore degli appellanti a titolo di liquidazione e pagamento del valore della quota di loro proprietà;
3) Rigettare le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, perché infondate in fatto ed in diritto;
- In via incidentale, riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha rigettatole domande spiegate in riconvezionale dalla e, per l'effetto condannare: a) il SI. (1965) al Controparte_1 Parte_1 pagamento di € 190.710,00 in favore dell' per le gravi. violazioni dei doveri di correttezza e CP_1 diligenza nei confronti dei soci, nonchè per la cattiva amministrazione e gestione della Società stessa;
b) condannare il SI. (1965), al pagamento dell'importo di € 9.955,07 (oltre spese legali) Parte_1 in favore della per tutti i danni subiti a seguito della mancata opposizione al Decreto Ingiuntivo CP_1 notificato dalla di lui moglie, SI.ra , a titolo di TFR, in realtà già corrisposto;
Parte_3
c) condannare i SI.ri (1965) e (1982) al pagamento dell'importo di € Parte_1 Parte_1
50.000,00, per il danno all'immagine e patrimoniale causato per aver screditato la ed i soci CP_1 superstiti presso i fornitori, i clienti e l'istituto bancario IC;
d) condannare il SI. (1982) al pagamento di € 209.081,11, in favore della , Parte_1 CP_1 quale importo che la Società è stata costretta a corrispondere al SI , per eseguire il lavoro Parte_4 che prima dell'ingiustificato recesso era svolto dal predetto appellante;
e) condannare il SI. (1965) al pagamento di € 223.023,88 in favore della , quale Parte_1 CP_1 importo che la Società è stata costretta a corrispondere per l'assunzione delle SI.re , Persona_1 [...] e , per eseguire il lavoro che prima dell'ingiustificato recesso era svolto Parte_5 Parte_6 dal predetto appellante;
f) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
- In via subordinata, qualora la quantificazione dei danni contestati dagli appellanti incidentali non siano ritenuti adeguatamente quantificati, si insiste nella rinnovazione di CTU.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. …”.
Per l'appellato : “si riporta in tutto quanto rilevato, dedotto ed eccepito nella comparsa di CP_4 costituzione e risposta in appello, contestando in toto quanto formulato dagli appellanti perché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, precisa le conclusioni, insistendo nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dai SI.ri (1965) e Parte_1
(1982), per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Parte_1
- 2) Nel merito, rigettare le domande formulate con l'atto di appello de quo e, per l'effetto, dichiarare nullo ed inefficace il recesso dei soci (1965) e (1982) dalla Parte_1 Parte_1 Controparte_1 comunicato con le missive del 07/12/2011 e 09/12/2011, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
- 3) Conseguentemente, per i medesimi motivi, rigettare la domanda di condanna della somma di €
1.080.000,00 a favore degli odierni appellanti a titolo di liquidazione e pagamento del valore della quota di loro proprietà;
- 4) Rigettare le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, perché infondate in fatto ed in diritto;
- 5) In via subordinata, qualora la quantificazione dei danni contestati dalla non sia ritenuta CP_1 adeguatamente quantificata, procedere alla rinnovazione della CTU;
Con vittoria di spese e compensi del primo e del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cpa come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2012 cl. 1965 e Parte_1 Parte_1 cl.1982 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona P.G.- Sezione distaccata di
Milazzo – la società in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ( di seguito breviter , nonché i soci superstiti, Controparte_2 Controparte_1 illimitatamente responsabili, , , ed Controparte_2 Parte_2 Controparte_3 CP_4
, chiedendo che, previa declaratoria di validità ed efficacia del recesso comunicato in
[...] data 7.12.2011 ( cl. 1982) e in data 9.12.2011 ( cl. 1965), ed i predetti Pt_1 Pt_1 Controparte_1 soci superstiti:
- fossero ritenuti obbligati solidalmente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2285 e 2289 c.c., al pagamento, in favore di essi attori, della somma di euro 1.080.000,00 (un milione e ottantamila), così determinata: euro 600.000,00 (seicentomila ) a favore di cl. 1965 e di euro 480.000,00 Pt_1
(quattrocentottantamila) a favore di cl. 1982, ovvero al pagamento della maggiori o minori Pt_1 somme che fossero risultate dovute all'esito di accertamento giudiziale, oltre accessori di legge e spese e, per l'effetto, condannati esecutivamente al relativo pagamento;
- fossero ritenuti solidalmente responsabili dei danni cagionati ad essi attori e, per l'effetto, condannati esecutivamente al risarcimento dei danni patrimoniali da liquidarsi in complessivi euro
20.000,00 (ventimila), così quantificata euro 10.000,00 (diecimila) a favore di cl. 1965 ed Pt_1 euro 10.000,00 (diecimila) a favore di cl. 1982, ovvero in quella maggiore o minore somma Pt_1 che fosse risultata dovuta in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo come per legge
A sostegno delle suddette conclusioni, deducevano che nell'anno 2011 si era verificato un insanabile dissidio tra i soci, provocato dai convenuti e documentato in atti, che aveva determinato il venir meno del rapporto fiduciario e comportato recesso di essi soci, ritualmente comunicato - tramite raccomandate del 7-9.12.2011- ma contestato dagli altri soci.
Aggiungevano che, in forza dell'art. 9 dello Statuto sociale, secondo cui «Con le stesse modalità
e negli stessi termini (previsti per il caso di liquidazione della quota per morte di uno dei soci) sarà liquidata e corrisposta la quota per morte di uno dei soci) sarà liquidata e corrisposta la quota in caso di recesso di un socio da notificarsi con preavviso di almeno tre mesi con raccomandata a/r», avevano invitato gli altri soci a presentarsi presso il Notaio al fine di stipulare l'atto ricognitivo dell'intervenuto recesso e la modifica della compagine sociale.
I convenuti, però, non si erano presentati ed essi avevano chiesto al Notaio di pubblicare il Pt_1 verbale al fine di conseguire gli effetti dichiarativi in ordine al decorso del termine trimestrale affinché il recesso fosse efficace.
Ritenuto che, ai sensi del citato art. 2285 c.c., la giusta causa legittimante il recesso era rappresentata dalle documentate circostanze di dissidio, fra cui quelle inerenti alla gestione dei lavoratori dipendenti ed al compimento delle scelte aziendali, nonché alle continue vessazioni cui essi soci erano stati sottoposti, gli attori sostenevano di aver diritto a ricevere ex artt. 2285 e 2289
c.c. una somma di denaro pari al valore della propria quota nella società, nella specie, di importo pari a euro 1.080.000,00, oltre accessori di legge e spese, come quantificata dal loro tecnico di fiducia sulla base dei dati contabili relativi al periodo 2010-2011 e sulla valutazione del compendio immobiliare effettuata da un tecnico indicato da controparte. Infine, rappresentavano che, a causa del comportamento inutilmente dilatorio dei convenuti, che erano giunti perfino a negare l'esistenza di una giusta causa del recesso, essi avevano subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche, non svolgendo attualmente alcuna attività lavorativa .
Tale situazione era imputabile al comportamento doloso sia degli amministratori, ed CP_2
, sia delle socie , che, in quanto tali, erano tenute a controllare l'operato degli CP_4 Pt_1 amministratori, che avevano estromesso gli altri soci dalla partecipazione alle scelte gestionali della società, impedendo loro di conoscere e percepire la somma dovuta ex lege.
A dire degli attori, era quindi evidente che amministratori e soci fossero tenuti al risarcimento dei danni di qualsiasi natura, sia patrimoniali che non patrimoniali : i primi da commisurare alle somme mensili normalmente percepite dagli attori in forza del cessato rapporto sociale moltiplicata per il numero dei mesi di ritardo;
i secondi costituito, invece, dal danno all'immagine ed in generale dai danni morali determinati dalla situazione de qua.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, ed i soci superstiti Controparte_1 illimitatamente responsabili , chiedendo il rigetto delle domande attoree sul rilievo della nullità, illegittimità ed inefficacia il recesso esercitato.
Assumevano che, prima della dichiarazione di recesso, cl.1965, giusta atto notarile del 2 Pt_1 ottobre 2008, aveva rivestito la carica di amministratore unico della società con poteri di rappresentanza verso i terzi, mentre i soci ed non avevano mai ricoperto la CP_2 CP_4 carica di amministratori, potendo compiere, in nome e per conto della società, solo gli atti espressamente previsti.
Escludevano la circostanza addotta dagli attori, secondo cui nei primi mesi del 2011 si fossero manifestate divergenze nei modi di concepire l'attività aziendale e che i soci ed CP_2 CP_4 avessero perpetrato vessazioni psicologiche nei confronti degli attori.
Sostenevano, piuttosto, di aver chiesto all'amministratore informazioni sulla reale Pt_1 situazione economica della società ai sensi dell'art. 2261 c.c., avendo avuto sentore dell'esistenza di uno stato di crisi, alla luce soprattutto della stipula nel giro di pochi mesi di ulteriori mutui e, precisamente, di quello contratto nel Luglio 2010 con Monte dei Paschi di Siena s.p.a. dell'importo di € 70.000 e quello dell'importo di € 100.000,00, contratto nel mese di Febbraio 2011 con
IC s.p.a. , ( che il aveva giustificato con la necessità di recuperare la somma di € Pt_1
48.000,00 , da lui anticipata in precedenza).
Aggiungevano che, non avendo ricevuto alcuna risposta, in data 14/03/2011, avevano chiesto al consulente contabile della società di mettere a disposizione i dati necessari a verificare la reale situazione finanziaria della ma che anche tale richiesta di informazioni era stata Controparte_1 disattesa, in quanto il cl. 1965 aveva diffidato il consulente dal provvedervi, sostenendo che Pt_1 lui stesso avrebbe fornito a stretto giro la documentazione richiesta.
Le perplessità avvertite dai soci circa la situazione di crisi in cui versava la avevano CP_1 lasciato il posto alla certezza, nel momento in cui dal prospetto fornito dall'amministratore era emersa la sussistenza al 28/02/2011 di passività per circa € 283.608,40.
Aggiungevano che, nell'intento condiviso di risoluzione della crisi, erano state convocate varie riunioni anche alla presenza delle organizzazioni sindacali per discutere le misure da adottare, sulle quali solo il cl. 1965 aveva dichiarato di non concordare, proponendo, unitamente a Pt_1
cl. 1982, di acquisire le quote della società, lasciando agli altri soci la proprietà degli Pt_1 immobili nella misura corrispondente alle quote sociali.
La proposta, però, non aveva avuto esito positivo .
Contestavano, pertanto, la ricostruzione dei fatti effettuata dagli attori , chiedendo il rigetto delle domande ed, in via riconvenzionale, la condanna di cl. 1965 alla restituzione delle somme Pt_1 incassate ed indebitamente trattenute e di entrambi gli attori al risarcimento dei danni subiti.
Istruita la causa con prova documentale e testimoniale, il Tribunale, con sentenza n. n.108/2021, rigettava le domande attoree, dichiarava nullo ed inefficace il recesso dei soci Parte_1
(1965) e (1982) ; rigettava le domande riconvenzionali e compensava Parte_1 interamente, tra le parti, le spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia cl. 1965 e cl. 1982 proponevano appello ritualmente Pt_1 Pt_1 notificato, con cui, previa formulazione di istanza di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c., eccepivano in via preliminare l'incompetenza per materia e per valore del giudice di prime cure e, nel merito, insistevano per l'accoglimento di tutte le domande azionate in prime cure, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio nonché i soci Controparte_1
e chiedendo il rigetto delle domande formulate ex CP_2 Parte_2 Controparte_3 adverso , poiché inammissibili e/o infondate e invocavano in via incidentale la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato le domande spiegate in riconvenzionale, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa del 29 dicembre 2022 si costituiva , il quale instava per il rigetto Controparte_4 delle domande formulate dagli appellanti.
Disposta con decreto presidenziale del 29.06.2021 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 221
D.L. 34/20 conv. con L. 77/20220 e succ. mod. ed int. la Corte, con ordinanza del 16.07.2021, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e ritenuta inammissibile a richiesta di inibitoria stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
05.06.2023.
Nelle more con ulteriore decreto presidenziale del 6.03.2023 , veniva disposta la sostituzione dell'udienza come sopra fissata con il deposito telematico di note scritte , ex artt. 127 ter e 35 d.lgs.
149/2022.
Assegnata la causa ad altro C.R. e regolamentato l'ulteriore corso , con successivo decreto del
Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, veniva disposta la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione e, per l'effetto, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore, nel rispetto del numero progressivo d'iscrizione a ruolo e del criterio di anzianità.
Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del
05.03.2025 la Corte, in diversa composizione, assumeva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
1.-Deve essere preliminarmente rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dagli appellanti ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., è stata già rigettata dalla Corte con ordinanza del
16 luglio 2021.
§
2.-Con il primo motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono l' incompetenza per materia e valore del giudice onorario, che ha emesso la sentenza impugnata.
Sotto il primo profilo, premettono che la causa era stata assegnata originariamente ad un giudice togato, che aveva provveduto alla istruzione, ed affidata in sede di precisazione delle conclusioni ad un giudice onorario, senza peraltro esplicitare le gravi esigenze di servizio o l'assoluto impedimento che, ai sensi dell'art. 174 c.p.c. avrebbero potuto giustificare la disposta sostituzione.
Sostengono, quindi, che, giusta la riforma della magistratura onoraria operata con il d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017 (in attuazione della legge 29 aprile 2017, n. 57), la competenza dei giudici onorari in materia societaria è espressamente esclusa dall'art. 11, comma 6, lett. a), n. 4) .
Sotto il secondo profilo, evidenziano che l'art. 10, comma 12 d.lgs. cit. prevede che eccezionalmente possa essere delegata al giudice onorario la pronuncia di provvedimenti definitori entro determinati limiti di materia e di valore appositamente elencati, tra cui quelli che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000 nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore.
L'eccezione deve essere disattesa.
Deve preliminarmente osservarsi che , contrariamente a quanto inteso dagli appellati, l'eccezione in esame non mira a contestare la competenza del Tribunale ordinario in favore delle Sezioni
Specializzate in materia di impresa, ma semplicemente quella del giudice onorario presso il
Tribunale di Barcellona P.G, poiché chiamato a decidere una causa in materia societaria e di valore ben superiore all'importo limite di € 50.000.
Ebbene, è noto che i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall'art. 106 Cost., cosicché, in ipotesi siffatte, deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata (Cass. civ. n. 29237/2024; n. 22845 del 2016; n. 2047 del
2019).
Neppure è richiesto, ai sensi dell'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941, che sia documentata la situazione legittimante l'assegnazione al giudice onorario del lavoro giudiziario, atteso che il presupposto dell'"impedimento o mancanza dei giudici ordinari", previsto dalla norma, risulta integrato anche dalla mera insufficienza degli organici, essendo attribuita alla magistratura onoraria una funzione suppletiva ed il suo impiego costituendo una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia (Cass. civ. n. 2047/2019)
Quanto , poi, all'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall' articolo 174 del c.p.c. , va osservato che la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità sancita dalla legge, non incide sulla validità degli atti, né
è causa di nullità del giudizio o della sentenza.
L'identità della persona fisica del magistrato è, infatti, prescritta a pena di nullità, solo fra il magistrato che recepisce le conclusioni all'udienza all'uopo fissata e quello che decide la causa. Ne consegue che, nella specie, non sussiste nullità delle sentenza per vizio di costituzione del giudice , avendo il nuovo giudice designato ha trattato la causa e l'ha trattenuta in decisione dopo aver assegnato all'udienza del 26 settembre 2019 un nuovo termine alle parti per la precisazione delle conclusioni (v. Cass. civ. 23250/2024).
Tuttavia, non può trascurarsi che il procedimento rientrava proprio tra quelli relativamente ai quali l'art. 11 comma 6 D.Lgs. cit. vieta l'assegnazione ai giudici onorari di pace, vertendo in materia societaria , benchè - nell'ambito di questa -su controversia non rientrante nella competenza della
Sezione specializzata.
A prescindere dal fatto che la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa è limitata alle società di capitali e, dunque, non si estende alle s.r.l. , va osservato che la controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, a seguito della trasformazione della società, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza delle dette sezioni s, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello status socio e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota che non ne costituisce una condizione sospensiva ma una conseguenza stabilita dalla legge (Cass.civ. n. 10325/2024)
Ebbene, secondo consolidato principio giurisprudenziale, ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto (Cass.civ. n.13439/2020;
22958/2010).
Tale soluzione non è, però , praticabile in questa sede , operando la preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. (il quale dispone che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione).
Ne consegue che, pur vertendo la controversia de qua in materia rientrante nel divieto di cui all'art. 11 cit., l'incompetenza non può più essere eccepita e/o rilevata in sede di gravame ,di talchè spetta alla Corte decidere nel merito.
§
3.-Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti criticano la sentenza impugnata per avere il primo decidente ritenuto invalido (nullo ed inefficace) il recesso , dolendosi dell'omessa e/o insufficiente della motivazione, della violazione di legge, dell' errata ricostruzione della fattispecie e delle risultanze istruttorie.
In particolare, premettono che, nell'escludere la ricorrenza di una giusta causa di recesso, il
Tribunale aveva affermato che : «Posto che da quanto risulta dagli atti di causa e dalle risultanze probatorie, le divergenze tra i soci hanno riguardato la gestione dell'attività e non si individua una violazione degli obblighi derivanti dal contratto sociale quali l'osservanza di fedeltà, lealtà
o correttezza da parte dei soci, né le liti testimoniate: ”i soci sono venuti alle mani” (testi Tes_1
e ) possono rappresentare una giusta causa che giustifichi il recesso
[...] Testimone_2 del socio, questo giudice non ritiene legittimo il recesso dei soci (1965) e Parte_1 [...]
(1982)». Parte_1
Ciò posto, lamentano che il giudice di primo grado non solo aveva dichiarato la nullità del recesso, travisando in modo singolare i caratteri della presunta (patologia) dell'atto (dichiarazione unilaterale recettizia) e sancendone così il difetto strutturale, piuttosto che semplicemente la caducazione degli effetti (inefficacia), ma, peraltro, aveva fatto retroagire la partecipazione dei fino a undici anni addietro senza che gli stessi avessero contezza di quanto successo medio Pt_1 tempore.
Precisano, in proposito, che nelle società contratte a tempo determinato la giusta causa di recesso non ha nulla a che vedere con la validità e serve esclusivamente a verificare se la dichiarazione sia anche idonea a produrre effetti o se invece sia rimasta neutra, di talchè la statuizione giudiziale in punto di sussistenza della predetta “giusta causa” non può che incidere sugli effetti di detta dichiarazione e non certo sulla sua sussistenza giuridica.
Rilevano, ancora, il grave errore commesso nella ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra essi appellanti e gli altri soci, caratterizzati da continui dissidi e contrasti, sfociati, addirittura, in aggressioni verbali e fisiche alla presenza del personale dipendente.
Al riguardo, evidenziano che una delle ipotesi più frequenti di “giusta causa” di recesso è proprio quella dell'insanabile dissidio tra i soci, che, peraltro, costituisce perfino causa “codificata” di scioglimento della società ogni qualvolta comporti l'impossibilità della stessa di conseguire l'oggetto sociale (cfr. art. 2272 c.c.). Muovendo da tali premesse, rilevano che, nella specie, i contrasti insorti in merito alla gestione dei lavoratori dipendenti e alle scelte strategiche aziendali — tutti documentalmente provati nel giudizio di primo grado — non erano certo finalizzati a ottenere lo scioglimento della società (mai richiesto), bensì miravano esclusivamente a ottenere un riconoscimento giudiziale della legittimità del recesso e, conseguentemente, la corresponsione della quota di liquidazione spettante.
Secondo quanto sostenuto dagli appellanti, l'insanabile dissidio era già eloquentemente dimostrato da quanto accaduto durante l'incontro del 6.07.2011 nel corso del quale i soci e CP_4 CP_2 avevano assunto “atteggiamenti schizofrenici e contraddittori” in merito alla delicata questione del licenziamento dei dipendenti.
Il contrasto, inoltre, risultava documentalmente provato — per tabulas — dalle comunicazioni intercorse tra i soci (cfr. pagg. 14-15 dell'atto di appello), che non erano state contestate da controparte ma di cui il primo decidente non aveva tenuto conto.
Omessa era stata anche la considerazione dell'atteggiamento ostativo manifestato dagli altri soci in occasione della formalizzazione del recesso, ossia la mancata partecipazione all'incontro fissato il 20.04.2012 presso il Notaio al fine di modificare la compagine sociale a seguito del Per_2 decorso dei tre mesi previsti ex art.9 statuto perché la dichiarazione de qua producesse effetti.
A causa di tale condotta, il Notaio aveva potuto ricevere dichiarazioni unilaterali in ordine al decorso del termine trimestrale e solo in data 30.04.2012 era stato possibile procedere all'annotazione nel Registro dele Imprese dell'atto modificativo, con conseguente pregiudizio di essi appellanti, rimasti formalmente prigionieri della società a causa dell'illegittima mancata collaborazione degli altri soci.
Il Tribunale, inoltre, aveva erroneamente escluso che le liti intercorse tra le parti e confermate dai testi e e le vessazioni di cui essi appellanti erano stati vittima non costituissero Tes_1 Tes_2 giusta causa di recesso.
A dire dei predetti, il diverbio sfociato in un'aggressione fisica integra, invece, la nozione stessa di giusta causa, che ricorre in presenza di un comportamento la cui gravità, oggettivamente e soggettivamente considerata, scuota irreparabilmente il vincolo fiduciario alla base del rapporto societario e ne impedisca la stessa prosecuzione anche solo in via temporanea.
Palese è, dunque, il vizio che caratterizza anche sotto tale profilo la sentenza impugnata, che non ha considerato inerente all'oggetto sociale, e dunque attentato all'affectio societatis, la situazione fortemente conflittuale tra i soci, avente come causa prima proprio le questioni societarie.
La ricorrenza della una giusta causa di recesso, dedotta dagli appellanti, risulta specificamente contestata dagli appellati, che, come già esposto, sostengono una diversa ricostruzione della vicenda, imputando il disaccordo tra i soci alla condotta del classe1965, la cui disinvolta Pt_1 amministrazione della società e le cui ingiustificate dimissioni dalla carica di legale rappresentante avevano gravemente danneggiato la società, tanto da averli spinti a preannunciare l'intenzione di intraprendere opportune azioni legali.
Ciò posto, giova premettere in punto di diritto, che l'art. 2285 cod. civ. – dettata per le società semplici ma applicabile anche alle s.n.c. in forza del richiamo operato dall'art. 2293 c.c. - , sotto la rubrica "recesso del socio", dispone, al comma primo, che "ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci", e, al comma secondo, che " può inoltre recedere nei casi previsti dal contratto sociale ovvero quando sussista una giusta causa"; infine, al terzo comma, stabilisce che "nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
La disposizione in esame pone una deroga espressa al principio generale sancito nell'art. 1372 cod. civ., secondo il quale il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso, rappresentata proprio dalla facoltà di recesso, riconoscendo al socio, in presenza di determinate condizioni, la facoltà di sciogliere unilateralmente e limitatamente alla sola sua posizione il rapporto sociale.
Tale facoltà trova giustificazione nell'esigenza di tutela della libertà individuale, ivi compresa anche la libertà dell'iniziativa economica, pure nel suo aspetto negativo come libertà di rinunciare all'esercizio, in comune con altre parti, di una già intrapresa attività economica, che non può essere esclusa in caso di discordia tra i soci.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in materia di rapporti societari, la sussistenza di una giusta causa di recesso deve essere necessariamente ricondotta (così come per i rapporti di lavoro, di mandato, di apertura di credito e per tutti quelli cui la legge attribuisca particolari effetti al concetto di 'giusta causa') alla altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante, con la conseguenza che il recesso di un socio di una società di persone può ritenersi determinato da giusta causa solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente e irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario" (Cass. 10 settembre 2004 n. 18243; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1602).
Ne consegue che per valutare se la situazione posta a fondamento del recesso per giusta causa sia o meno sussistente il giudice deve accertare l'insanabilità del dissidio e la non imputabilità al socio recedente. La dottrina ha, invece, ampliato la nozione di giusta causa, facendovi rientrare anche altre ipotesi non riconducibili agli inadempimenti ed alle scorrettezza degli altri soci ma riguardanti il socio uscente, quale l'esistenza solo all'esistenza di un dissidio insanabile sulla gestione dell'impresa, che ostacoli il conseguimento dell'oggetto sociale.
Ciò posto, nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che cl.1965 e cl. Pt_1 Pt_1
1982 con distinte pec, rispettivamente datate 9 e 7 dicembre 2011 , abbiano comunicato il loro recesso , motivato dal “grave e lungamente documentato dissidio insanabile cagionato da altri soci ed in particolare dai soci amministratori e , i quali Controparte_4 Controparte_2 hanno, peraltro, gravemente danneggiato il patrimonio sociale”.
Come già ritenuto dal primo decidente, l'esame degli atti di causa evidenzia effettivamente la sussistenza di un contrasto tra i soci .
Tale disaccordo aveva spinto cl. 1965 già in data 8.03.2011 a comunicare ai soci di essere Pt_1 obbligato ”ad assentarsi dalle funzioni operative svolte” a causa tanto della “incresciosa situazione di difficoltà umane ed ambientali “ , quanto delle proprie condizioni di salute e, quindi,
a dimettersi dalla carica di legale rappresentante della società in data 12 luglio 2011 a seguito della riunione del 6 luglio 2011, a causa del profondo dissenso rispetto alle decisioni ivi assunte dai soci ed, in particolare ,alla scelta di procedere al licenziamento dei dipendenti.
Tuttavia, tale giustificazione, basato sul preteso disaccordo rispetto alle scelte effettuate nella detta riunione, non trova riscontro nelle emergenze documentali, le quali comprovano l'adozione all'esito della riunione del 6 luglio 2011 di una decisione concordata da tutti i soci.
Di tale incontro, infatti, svoltosi alla presenza di rappresentanti di organizzazioni sindacali, ha fornito adeguato resoconto il teste , presente nella qualità di rappresentante della Testimone_3
Fencal Uil.
Il predetto ha riferito di essere stato“...contattato dai sigg. per affrontare le problematiche Pt_1 relative alla situazione della Dopo i primi incontri, d'accordo con i sigg.ri Controparte_1 Pt_1 si era giunti alla determinazione di accedere alla cassa integrazione in deroga, che era l'unica alternativa al licenziamento dei lavoratori . stante la crisi economica e, quindi, in particolare , della mancanza di commesse…“.
Il teste ha precisato che, a fronte dell' intesa raggiunta su detta soluzione anche da parte del Pt_1
(cl. 65) , egli si era attivato per reperire la necessaria documentazione ma che, improvvisamente, la “linea di condotta” era mutata in conseguenza del venir meno del “precedente interlocutore “ relativo alla parte datoriale. La società, infatti, come comunicato, in rappresentanza della stessa ed in assenza del , Pt_1 dall' e da una non meglio identificata signora, non intendeva più “percorrere la strada CP_4 della cassa integrazione in deroga” , così da rendere inevitabile il licenziamento dei lavoratori.
Il teste ha ribadito che i , presenti al primo incontro, non parteciparono a quello successivo, Pt_1 in cui venne assunta la più decisione drastica.
Alla stregua di tali emergenze, dunque, non può ritenersi provato che le dimissioni dalla carica di legale rappresentante, che aveva verosimilmente ostacolato la regolare gestione della società, attesi i più limitati poteri rappresentativi dell' e del , siano riconducibili ad CP_4 CP_2 una scelta imposta dagli altri soci circa le modalità di gestione della crisi e non condivisa dal cl.1965. Pt_1
Invero, la decisione di accedere alla cassa integrazione era stata frutto dell'intesa dei soci presenti alla riunione sindacale del luglio 2011, ivi compreso cl. 1982. Pt_1
E se la deposizione del conferma che tale decisione non era stata mantenuta, avendo la Tes_3 società scelto di procedere ai licenziamenti, tuttavia, non può ritenersi che tale mutato atteggiamento, che gli appellanti definiscono “shizofrenico e contraddittorio“ ed a cui riconducono la causa del recesso, sia idoneo ad integrarne la giusta causa.
Ciò in quanto , a fronte dell'accertata situazione di crisi di , determinata dalla riduzione CP_1 delle commesse citata dal teste e che rendeva concreto il rischio di licenziamento degli Tes_3 operai in esubero, gli appellanti neanche hanno allegato la possibilità di una scelta diversa, che avrebbe potuto comportare il superamento del delicato momento ed a cui gli altri soci si erano immotivatamente opposti, determinando il venir meno del rapporto fiduciario .
Del resto, come emerge dal verbale di assemblea del 18 novembre 2011 e non contestato da contrarie allegazioni degli appellanti, a fronte del drastico calo delle commesse , la riduzione del personale si rendeva necessaria al fine di salvaguardare il patrimonio aziendale.
A ciò aggiungasi che, come allegato dagli appellati e pure riscontrato dalla deposizione del teste i , successivamente al periodo feriale, non parteciparono più alla vita societaria, Tes_3 Pt_1 assentandosi dal lavoro e facendo mancare la loro collaborazione alle scelte che la delicata situazione della società richiedeva.
E poiché ad integrare la giusta causa non è sufficiente il disaccordo su qualsiasi pretesa, né un qualsiasi pretestuoso motivo di dissenso” (Cass. 14.10.1966 n. 2454; Cass.
6.02.65 n. 186; Cass.
10.06.1999 n. 5732; Cass. 14.02.2000 N. 1602), ma è necessaria l' altrui violazione di obblighi contrattuali ovvero dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante, non può ritenersi che, nella specie, essa possa essere integrata dalla decisione di procedere al licenziamento di alcuni dipendenti.
E' vero , poi, che dalla deposizione dei testi e risulta che fin dal Testimone_1 Testimone_2
2011 erano nati forti dissidi tra i componenti della compagine societaria, tanto da avere spesso assistito a discussioni tra i soci , talvolta sfociate in vere e proprie zuffe.
I testi hanno, infatti, riferito di avere assistito nel luglio 2011 ad una di tali liti e di aver visto l' rincorrere il cognato (1965), precisando che i due “erano Controparte_4 Parte_1 venuti alle mani” fino a quando erano stati separati dagli altri operai e da . Controparte_2
Tuttavia, se è vero che dette discussioni comprovano il clima di tensione che si respirava all'interno della società e che contrassegnava i rapporti tra i soci, nulla è dato conoscere in concreto sull'oggetto delle discussioni e sulla relativa addebitabilità né quanto riferito dai testi ( “i due erano venuti alle mani “) è sufficiente a dimostrare che sia stato il a subire l'aggressione Pt_1 fisica.
Parimenti non vi è nessuna prova in merito alle vessazioni, che i , in termini alquanto vaghi, Pt_1 assumono di aver subito ad opera del e dell' . CP_2 CP_4
La genericità delle deduzioni non consente, infatti, di comprendere con precisione quale sia stata l'inadempienza dei soci agli obblighi derivanti dal rapporto sociale, né la documentazione acquisita consente di far luce sulla sussistenza dell'addotta causa di recesso.
Mette conto, altresì, evidenziare che la situazione risulta ancor più sfumata quanto alla posizione del più giovane dei , relativamente al quale non è agevole individuare concrete ragioni di Pt_1 dissenso rispetto all'operato degli altri, avuto riguardo alla sua condivisione circe le scelte adottate nella riunione sindacale del luglio 2011.
Di contro, dagli atti emerge la forte sfiducia nutrita dagli altri soci nei confronti dell'amministratore cl. 65 , a cui i predetti hanno attribuito una gestione disinvolta della società, caratterizzata Pt_1 dal frequente e non giustificato ricorso a finanziamenti , oltre che l' omesso riscontro alla loro legittima richiesta di avere maggiori informazioni sulla situazione patrimoniale della società medesima, cui il cl. 65 non aveva inteso dare seguito (v. richiesta del 14.03.20211 all. 3 in Pt_1 fascicolo appellati)
Risulta, invero, che quest'ultimo, con nota del 23.03.2011, aveva pure invitato il dott. , CP_7 cui evidentemente si erano rivolti gli altri soci, a non provvedere alla consegna della documentazione richiesta , di cui si sarebbe curato personalmente ed è, semmai, il mancato riscontro alla richiesta di informazioni sulla situazione patrimoniale della società a costituire giusta causa di recesso.
In definitiva, ritiene il Collegio che il dissidio tra i soci, che indubbiamente traspare dagli atti di causa, non sia sufficiente a giustificare il recesso dei , mancando la prova della sua Pt_1 riconducibilità al comportamento altrui gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali o ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza, inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario (Cass. civ. n. 28716/2020).
Il recesso , infatti- giova ribadire - deve essere una legittima reazione al comportamento scorretto ed inadempiente dell'altro socio, obiettivamente, ragionevolmente ed irrimediabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra i soci (Cass. civ. n. 1602/200).
Va aggiunto che le condotte successive al dicembre 2011 come pure le diverse iniziative proposte da entrambe le parti, finalizzate alla divisione del patrimonio, non possono valere ad integrare retroattivamente la giusta causa del precedente recesso.
Ne consegue che , in assenza dei presupposti di legge, il recesso dei soci non può considerarsi legittimo, con conseguente conferma in parte qua della sentenza impugnata.
§
4.-Alla stregua delle argomentazioni che precedono, può ritenersi assorbito il terzo motivo di gravame , avente ad oggetto la domanda di liquidazione della quota
§
5.-Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti ripropongono la domanda, ritenuta assorbita dal primo decidente, volta ad ottenere la condanna di controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti a causa del “comportamento dilatorio dolosamente posto in essere dagli amministratori e soci della Controparte_1
Assumono, in particolare, che l'immotivata opposizione dei predetti al riconoscimento della giusta causa di recesso, aveva costretto essi soci uscenti ad avviare un lungo processo e comportato il peggioramento delle loro condizioni economiche e del tenore di vita.
La doglianza, oltre che del tutto priva di riscontro probatorio, deve ritenersi assorbita in conseguenza del rigetto del primo motivo di appello ed, in particolare, della accertata insussistenza della dedotta giusta causa di recesso.
§
Appello incidentale
6.- Con il primo motivo di appello incidentale, si lamenta l'erroneità della sentenza per avere il primo decidente rigettato la richiesta di condanna al risarcimento dei danni , asseritamente determinati dai comportamenti illegittimi e dalla mala gestio della imputabile a Controparte_1
(1965) nella qualità di amministratore unico e rappresentante legale. Parte_1
In particolare, gli appellanti incidentali chiedono la condanna di entrambi i ZZ (“degli odierni appellanti”) al risarcimento:
1) dei danni derivanti dall' irregolare tenuta delle scritture contabili e dall' omessa registrazione in contabilità di somme incassate dai clienti dell' da parte del (cl.1965); CP_1 Pt_1
2) dei danni subiti a seguito della mancata opposizione al decreto ingiuntivo n.161/11 emesso dal
Tribunale di Barcellona PG su istanza di ed avente ad oggetto le somme Parte_3 dovute alla predetta a titolo di TFR;
3) dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. derivanti dall'avere i soci screditato Pt_1
l'immagine, la reputazione e la credibilità dell' ; CP_1
4) dei danni derivanti dal mancato conferimento da parte dei , dopo l'illegittimo recesso, Pt_1 della loro opera in favore della società.
A sostegno della domanda ed a confutazione della motivazione del primo decidente, gli appellanti incidentali osservano, sotto il primo profilo, che la discordanza tra incassi effettivi e contabilizzati era certamente imputabile all'amministratore , che si occupava in via esclusiva della Pt_1 contabilità ed era responsabile della regolare tenuta.
Aggiungono di aver verificato che alcuni clienti, apparentemente morosi, avevano estinto i propri debiti , versando il dovuto direttamente al , il quale aveva ammesso di aver incassato somme Pt_1 non riportate in contabilità.
Quanto al secondo profilo, evidenziano che , benchè all'epoca della notifica del decreto ingiuntivo
( 2.12.2011) il avesse rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore, il suo Pt_1 mancato attivarsi ai fini della nomina del nuovo amministratore, aveva impedito la nomina di un legale e l'instaurazione del giudizio di opposizione e, quindi, la revoca del decreto in conseguenza dell'accertato pregresso pagamento di quanto dovuto alla dipendente . Pt_3
Richiamano, a sostegno della domanda risarcitoria, l'art.2260 c.c., a mente del quale il mandatario che rinuncia senza giusta causa al mandato - come, nella specie, il , dimessosi Pt_1 ingiustificatamente - è tenuto al risarcimento del danni.
Quanto al terzo profilo, assumono che la comunicazione del recesso agli istituti di credito, con cui intratteneva rapporti, ed ai fornitori, aveva danneggiato l'immagine della società, tanto CP_1 che IC aveva disposto il blocco degli affidamenti . La diffusione della notizia circa l'insanabile contrasto tra i soci e l'aggravamento della situazione patrimoniale aveva ,inoltre, determinato il convincimento di un imminente fallimento con conseguente calo delle vendite.
Quanto, infine, all'ultimo profilo, assumono che il mancato conferimento d'opera in favore della società aveva ostacolato l'ordinario svolgimento dell'attività d'impresa ed il perseguimento dello scopo sociale.
A causa dell'omesso apporto lavorativo dei soci recedenti, specie di c. 1982, operaio Pt_1 specializzato, aveva costretto la società ad assumere altri dipendenti , ( in Parte_4 sostituzione di c. 1982) ed ( cl. 1965), costringendo essi soci, per far Pt_1 Persona_1 Pt_1 fronte all'esborso, ad effettuare nuovi conferimenti e finanziamenti, che, invece, avrebbero potuto utilizzare in maniera alternativa per l'estinzione di passività.
L'appello incidentale che, contrariamente all'assunto dei risulta ammissibile, è, però, Pt_1 infondato.
Quanto ai danni derivanti dalla irregolare tenuta delle scritture contabili, l'assunto dei convenuti, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, non ha trovato conferma all'esito della compiuta istruttoria, da cui, piuttosto, è stato smentito.
E', infatti, risultato che l'amministrazione della non spettava in via esclusiva al CP_1 Pt_1
(cl. 65), essendone soci - amministratori anche il e l' , sebbene con poteri più CP_2 CP_4 limitati rispetto all'altro (v. visura).
A ciò aggiungasi che, secondo le incontestate allegazioni degli appellanti, a dispetto della dedotta irregolare tenuta delle scritture contabili, il bilancio 2010 è stato approvato senza alcuna contestazione da parte dei soci.
Né, poi, è stata fornita alcuna prova circa l'asserita autonoma gestione degli incassi da parte del citato . Parte_1
Il teste ha , infatti, dichiarato che la cassa relativa ai pagamenti era gestita anche Testimone_4 dal ,al quale egli aveva talvolta consegnato le somme incassate dai clienti , in coerenza, CP_2 del resto, con il potere di ciascuno di soci- amministratori ed di riscuotere CP_2 CP_4 denaro in nome e per conto della società (v. visura camerale).
Né rileva, in senso contrario, la suddivisione degli incarichi tra i diversi soci, che, benchè confermata da alcuni dipendenti, non dimostra che la gestione della stessa non fosse comune.
La circostanza che ciascun socio, in considerazione della specifica attitudine , avesse la propria specializzazione non dimostra che la gestione degli incassi fosse affidata esclusivamente ad un'unica persona.
Mette conto, altresì, evidenziare che , secondo quanto rappresentato dagli stessi appellanti incidentali, il cl. 1965 aveva dichiarato di avere utilizzato tutte le somme incassate per far Pt_1 fronte al “fabbisogno “ed alle “obbligazioni” della società e che le rappresentate incoerenze erano riconducibili ad errate rappresentazioni contabili degli effettivi accadimenti aziendali.
Ebbene, ritiene la Corte che a smentire tale giustificazione- peraltro riscontrata dalla richiesta di correzione di talune schede contabili rivolta dal al dott. - consulente della società Pt_1 Per_3
- non siano sufficienti, come , invece, preteso dagli appellanti incidentali, le controdeduzioni da questi trasmesse al c.t.u., di guisa che non può ritenersi raggiunta la prova del preteso danno.
Quanto all'omessa instaurazione del giudizio di opposizione del decreto ingiuntivo emesso su istanza della dipendente , vale osservare che cl.1965 alla data della notifica di detto Pt_3 Pt_1 decreto ingiuntivo, aveva già da tempo formalmente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore.
Nessun ostacolo si frapponeva alla possibilità di nominare un legale e di proporre il giudizio, al fine di far valere le ragioni della società, che, a dire degli appellanti incidentali, aveva già provveduto al pagamento del dovuto.
Tale assunto, peraltro, non risulta provato, atteso il contrasto sul punto tra gli stessi consulenti di
, evidenziato dagli appellanti incidentali in sede di comparsa conclusionale CP_1
Quanto al danno all'immagine, giova premettere che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all' immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno -evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell' immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l' immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata) (Cass. civ. n. 19551/2023) Nella specie, detta prova non è stata fornita .
In particolare, risulta che il blocco degli affidamenti è stato disposto da IC non già in conseguenza della perdita di prestigio e di credibilità della società, ma a seguito della comunicazione dei di recesso dalle fideiussioni ed, inoltre, gli appellanti neanche hanno Pt_1 allegato i danni derivanti da tale decisione.
In ogni caso, non vi è alcuna prova – ed, ancor prima, alcuna allegazione- in merito alle conseguenze patrimoniali derivanti da tale blocco.
Parimenti infondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'omesso apporto lavorativo dei soci in seguito al recesso illegittimo, non essendo provato che Pt_1
l'assunzione dei dipendenti ed (v. all. nn. 55 e 56 in fascicolo appellati) sia dipesa Pt_4 CP_4 dalla necessità di sostituzione dei soci uscenti.
§
7.-Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi infondato anche l'ultimo motivo di appello incidentale, concernente la regolamentazione delle spese di lite, risultando la disposta compensazione corretta conseguenza della soccombenza reciproca .
§
Restano, a questo punto, da regolamentare le spese di questo grado.
Ritiene la Corte che il rigetto di entrambi le impugnazioni giustifichi l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto tra appellanti principali ed appellanti incidentali.
I vanno, invece, condannati in solido tra loro , al pagamento in favore di Pt_1 CP_4
, che , non avendo proposto appello incidentale, risulta vittorioso nei loro confronti.
[...]
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) e tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al disputatum (oggetto della disputa) ed applicando i parametri tariffari inferiori ai medi in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, Ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
A carico degli appellanti , in solido tra loro, e degli appellati, in solido tra loro, vanno definitivamente poste le spese di c.t.u. come già liquidate dal primo decidente, nella misura del
50% per ciascuna parte
Stante il rigetto degli appelli, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti principali, in solido tra loro, e di quelli incidentali, in solido tra loro, il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
220/21 R.G. sull'appello proposto da ( c. 1965) e da ((cl. 1982) Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza n.108/2021 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 19 gennaio 2021 e pubblicata in data 8.02.2021 e sull'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza da in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nonché da , , Controparte_2 Controparte_2 Parte_2 [...]
, così provvede: CP_3
1) rigetta entrambi gli appelli;
2) dichiara compensate le spese di questo grado di giudizio nel rapporto tra appellanti principali ed incidentali;
3) condanna ( c. 1965) e ((cl. 1982) al pagamento delle spese Parte_1 Parte_1 di questo grado in favore di , che liquida in complessivi euro 19.000,00 ( Controparte_4 di cui euro 4.000,00 per la fase di studio;
euro 3.500,00 per quella introduttiva;
euro 5.000,00 per quella di trattazione ed euro 6.500,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute).
4) pone definitivamente a carico degli appellanti , in solido tra loro, e degli appellati, in solido tra loro, le spese di c.t.u. come già liquidate dal primo decidente, nella misura del 50% per ciascuna parte (complessa);
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti principali, in solido tra loro, e di quelli incidentali, in solido tra loro, il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello
Così deciso nella camera di consiglio in data 9 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 220/21 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 05.03.2025
vertente tra
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
VIII Settembre n. 20 (C.F. ) e , nato a [...] C.F._1 Parte_1 il 14 aprile 1982, residente in [...] C.F.
( ), rappresentati e difesi, come da procura speciale in atti , dal prof. avv. C.F._2
Dario Latella (C.F. ; pec: , presso il cui C.F._3 Email_1
Studio, in Messina, via Giacomo Venezian, n. 23 sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
e
C.F. e P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
San Filippo del Mela, C/da Masseria, (P.IVA e C.F. , in persona Legale P.IVA_1
Rappresentante p.t. e del socio amministratore (C.F. Controparte_2
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] VIII Settembre n.10; (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._5
Mela il 9/04/1963 ed ivi residente in [...] e Controparte_3
( nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Tenente D.co Salvatore 4/T, tutti elettivamente domiciliati in Barcellona P.G. Via Roma 167, presso lo Studio dell'Avv. Nello Cassata (C.F. , Pec C.F._7
fax 0909794550), che li rappresenta e difende giusta procura Email_2 speciale in atti e che dichiara, ai sensi dell'art. 176 cpc, II° comma, di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria alla PEC così indicata ai sensi e per Email_2 gli effetti di cui all'art. 2 D.p.r. 11/02/05 n.68;
Appellati/Appellanti in via incidentale
e
(c.f. ) nato il [...] a [...] Controparte_4 C.F._8
Mela (Me) ed ivi residente in [...], n.q. di socio della , con sede Controparte_5 in San Filippo del Mela, C/da Masseria, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (Me) Via
Roma 167, presso lo Studio dell'Avv. Nello Cassata (c.f. , Pec C.F._7
fax 0909794550), che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_2 atti, di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria alla PEC Email_2 così indicata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.p.r. 11/02/05 n.68
Appellato
*********** oggetto: appello avverso la sentenza n. 108/2021, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto in data 19.01.2021 e depositata in cancelleria l'8.02.2021.
************
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per gli appellanti: “i sigg.ri , contestando diffusamente il contenuto della comparsa di Pt_1 costituzione tardiva dell'appellato sig. (costituzione avvenuta solo in data 29.12.2022, CP_4 ovverosia a seguito della celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti), che riproduce sostanzialmente il contenuto delle difese già spiegate nel giudizio dalla appellata
insistono sull'eccezione di inammissibilità o sulla domanda di rigetto integrale Controparte_1 dell'appello incidentale proposto da quest'ultima società, già avanzate con le note di trattazione del 9.7.2021 e del 10.06.2024, non sussistendo alcuna ragionevole probabilità di suo accoglimento, in quanto legato a circostanze mai provate in prime cure o frutto dell'esercizio legittimo di diritti soggettivi. Fermo quanto sopra, i sigg.ri precisano le proprie conclusioni, riportandosi a tutte e Pt_1 domande formulate in atti e, quindi, chiedono che l'On.le Corte di appello adita, disattesa ogni contraria istanza o eccezione
VOGLIA
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
- In via gradata, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello indentale proposto dall' e, per l'effetto, rigettarlo. Controparte_1
- In accoglimento dell'appello principale, riformare la sentenza n.108/2021 (Rep. 130/2021) resa in data 19.01.2021 nel giudizio n. 15435/2012 R.G. dal Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto, in persona del G.O.T., dott.ssa Maria Rita Cuzzola, depositata l'8.02.2021 e notificata in data
17.2.2021;
- per l'effetto, accogliere le conclusioni tutte formulate in comparsa di costituzione e risposta e reiterate in comparsa conclusionale, come di seguito riprodotte:
1) dichiarando valido ed efficace il recesso comunicato in data 7.12.2011 ( - Parte_1
1982) e 9.12.2011 ( 1965), ritenere e dichiarare la Parte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ed i sig.ri soci superstiti Controparte_1 illimitatamente responsabili , , e Controparte_2 Controparte_4 Parte_2 [...]
, obbligati solidalmente - ai sensi e per gli effetti degli artt. 2285 e 2289 c.c. - al pagamento, CP_3 in favore dei medesimi sig.ri (1965) e (1982), di una somma di denaro Parte_1 Parte_1 pari ad euro 1.080.000,00 (un milione e ottantamila) - ed esattamente: euro 600.000,00 (seicentomila) a favore di (1965) ed euro 480.000,00 (quattrocentottantamila) a favore di Parte_1 Parte_1
(1982) -, ovvero al pagamento della maggiori o minori somme che dovessero risultare in corso di accertamento giudiziale, oltre accessori di legge e spese;
2) per l'effetto, condannare esecutivamente i medesimi Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ed i sig.ri soci superstiti illimitatamente responsabili
, , e , al Controparte_2 Controparte_4 Parte_2 Controparte_3 pagamento, in favore dei sig.ri (1965) e (1982), di una somma di denaro Parte_1 Parte_1 pari ad euro 1.080.000,00 (un milione e ottantamila), così disponendo la condanna: euro 600.000,00
(seicentomila) a favore di (1965) ed euro 480.000,00 (quattrocentottantamila) a favore di Parte_1
(1982), o nella diversa misura accertata dal C.T.U., ovverosia euro 510.000,00 Parte_1
(cinquecentodieci), a favore di (1965) ed euro € 408.000,00 (quattrocentootto) a favore Parte_1 di (1982), sempre oltre accessori di legge e spese;
Parte_1
3) ritenere e dichiarare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ed i sig.ri soci superstiti illimitatamente responsabili , Controparte_2
, e , solidalmente responsabili dei Controparte_4 Parte_2 Controparte_3 danni cagionati ai sig.ri (1965) e (1982) e, per l'effetto, condannarli Parte_1 Parte_1 esecutivamente al pagamento in favore dei medesimi appellanti, dei danni patrimoniali da liquidarsi in complessivi euro 20.000,00 (ventimila), così disponendo la condanna: euro 10.000,00 (diecimila) a favore di (1965) ed euro 10.000,00 (diecimila) a favore di (1982), ovvero in Parte_1 Parte_1 quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo come per legge.
Le spese seguano la soccombenza e, pertanto, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. …”
Per gli appellati e appellanti in via incidentale: “…la si riporta in tutto quanto CP_6 rilevato, dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta con contestuale atto d'Appello incidentale, contestando in toto quanto formulato ex adverso perchè infondato in fatto ed in diritto. In particolare, precisa le conclusioni, insistendo nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dai SI.ri (1965) e Parte_1 [...]
(1982), per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Parte_1
- Nel merito, rigettare le domande formulate con l'atto di appello de quo e, per l'effetto, dichiarare nullo ed inefficace il recesso dei soci (1965) e (1982) dalla Parte_1 Parte_1 Controparte_1 comunicato con le missive del 07/12/2011 e 09/12/2011, per i motivi esposti in narrativa;
- Conseguentemente, per i medesimi motivi, rigettare la domanda di condanna della somma di €
1.080.000,00 a favore degli appellanti a titolo di liquidazione e pagamento del valore della quota di loro proprietà;
3) Rigettare le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, perché infondate in fatto ed in diritto;
- In via incidentale, riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha rigettatole domande spiegate in riconvezionale dalla e, per l'effetto condannare: a) il SI. (1965) al Controparte_1 Parte_1 pagamento di € 190.710,00 in favore dell' per le gravi. violazioni dei doveri di correttezza e CP_1 diligenza nei confronti dei soci, nonchè per la cattiva amministrazione e gestione della Società stessa;
b) condannare il SI. (1965), al pagamento dell'importo di € 9.955,07 (oltre spese legali) Parte_1 in favore della per tutti i danni subiti a seguito della mancata opposizione al Decreto Ingiuntivo CP_1 notificato dalla di lui moglie, SI.ra , a titolo di TFR, in realtà già corrisposto;
Parte_3
c) condannare i SI.ri (1965) e (1982) al pagamento dell'importo di € Parte_1 Parte_1
50.000,00, per il danno all'immagine e patrimoniale causato per aver screditato la ed i soci CP_1 superstiti presso i fornitori, i clienti e l'istituto bancario IC;
d) condannare il SI. (1982) al pagamento di € 209.081,11, in favore della , Parte_1 CP_1 quale importo che la Società è stata costretta a corrispondere al SI , per eseguire il lavoro Parte_4 che prima dell'ingiustificato recesso era svolto dal predetto appellante;
e) condannare il SI. (1965) al pagamento di € 223.023,88 in favore della , quale Parte_1 CP_1 importo che la Società è stata costretta a corrispondere per l'assunzione delle SI.re , Persona_1 [...] e , per eseguire il lavoro che prima dell'ingiustificato recesso era svolto Parte_5 Parte_6 dal predetto appellante;
f) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
- In via subordinata, qualora la quantificazione dei danni contestati dagli appellanti incidentali non siano ritenuti adeguatamente quantificati, si insiste nella rinnovazione di CTU.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. …”.
Per l'appellato : “si riporta in tutto quanto rilevato, dedotto ed eccepito nella comparsa di CP_4 costituzione e risposta in appello, contestando in toto quanto formulato dagli appellanti perché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, precisa le conclusioni, insistendo nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dai SI.ri (1965) e Parte_1
(1982), per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Parte_1
- 2) Nel merito, rigettare le domande formulate con l'atto di appello de quo e, per l'effetto, dichiarare nullo ed inefficace il recesso dei soci (1965) e (1982) dalla Parte_1 Parte_1 Controparte_1 comunicato con le missive del 07/12/2011 e 09/12/2011, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
- 3) Conseguentemente, per i medesimi motivi, rigettare la domanda di condanna della somma di €
1.080.000,00 a favore degli odierni appellanti a titolo di liquidazione e pagamento del valore della quota di loro proprietà;
- 4) Rigettare le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, perché infondate in fatto ed in diritto;
- 5) In via subordinata, qualora la quantificazione dei danni contestati dalla non sia ritenuta CP_1 adeguatamente quantificata, procedere alla rinnovazione della CTU;
Con vittoria di spese e compensi del primo e del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cpa come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2012 cl. 1965 e Parte_1 Parte_1 cl.1982 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona P.G.- Sezione distaccata di
Milazzo – la società in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ( di seguito breviter , nonché i soci superstiti, Controparte_2 Controparte_1 illimitatamente responsabili, , , ed Controparte_2 Parte_2 Controparte_3 CP_4
, chiedendo che, previa declaratoria di validità ed efficacia del recesso comunicato in
[...] data 7.12.2011 ( cl. 1982) e in data 9.12.2011 ( cl. 1965), ed i predetti Pt_1 Pt_1 Controparte_1 soci superstiti:
- fossero ritenuti obbligati solidalmente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2285 e 2289 c.c., al pagamento, in favore di essi attori, della somma di euro 1.080.000,00 (un milione e ottantamila), così determinata: euro 600.000,00 (seicentomila ) a favore di cl. 1965 e di euro 480.000,00 Pt_1
(quattrocentottantamila) a favore di cl. 1982, ovvero al pagamento della maggiori o minori Pt_1 somme che fossero risultate dovute all'esito di accertamento giudiziale, oltre accessori di legge e spese e, per l'effetto, condannati esecutivamente al relativo pagamento;
- fossero ritenuti solidalmente responsabili dei danni cagionati ad essi attori e, per l'effetto, condannati esecutivamente al risarcimento dei danni patrimoniali da liquidarsi in complessivi euro
20.000,00 (ventimila), così quantificata euro 10.000,00 (diecimila) a favore di cl. 1965 ed Pt_1 euro 10.000,00 (diecimila) a favore di cl. 1982, ovvero in quella maggiore o minore somma Pt_1 che fosse risultata dovuta in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo come per legge
A sostegno delle suddette conclusioni, deducevano che nell'anno 2011 si era verificato un insanabile dissidio tra i soci, provocato dai convenuti e documentato in atti, che aveva determinato il venir meno del rapporto fiduciario e comportato recesso di essi soci, ritualmente comunicato - tramite raccomandate del 7-9.12.2011- ma contestato dagli altri soci.
Aggiungevano che, in forza dell'art. 9 dello Statuto sociale, secondo cui «Con le stesse modalità
e negli stessi termini (previsti per il caso di liquidazione della quota per morte di uno dei soci) sarà liquidata e corrisposta la quota per morte di uno dei soci) sarà liquidata e corrisposta la quota in caso di recesso di un socio da notificarsi con preavviso di almeno tre mesi con raccomandata a/r», avevano invitato gli altri soci a presentarsi presso il Notaio al fine di stipulare l'atto ricognitivo dell'intervenuto recesso e la modifica della compagine sociale.
I convenuti, però, non si erano presentati ed essi avevano chiesto al Notaio di pubblicare il Pt_1 verbale al fine di conseguire gli effetti dichiarativi in ordine al decorso del termine trimestrale affinché il recesso fosse efficace.
Ritenuto che, ai sensi del citato art. 2285 c.c., la giusta causa legittimante il recesso era rappresentata dalle documentate circostanze di dissidio, fra cui quelle inerenti alla gestione dei lavoratori dipendenti ed al compimento delle scelte aziendali, nonché alle continue vessazioni cui essi soci erano stati sottoposti, gli attori sostenevano di aver diritto a ricevere ex artt. 2285 e 2289
c.c. una somma di denaro pari al valore della propria quota nella società, nella specie, di importo pari a euro 1.080.000,00, oltre accessori di legge e spese, come quantificata dal loro tecnico di fiducia sulla base dei dati contabili relativi al periodo 2010-2011 e sulla valutazione del compendio immobiliare effettuata da un tecnico indicato da controparte. Infine, rappresentavano che, a causa del comportamento inutilmente dilatorio dei convenuti, che erano giunti perfino a negare l'esistenza di una giusta causa del recesso, essi avevano subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche, non svolgendo attualmente alcuna attività lavorativa .
Tale situazione era imputabile al comportamento doloso sia degli amministratori, ed CP_2
, sia delle socie , che, in quanto tali, erano tenute a controllare l'operato degli CP_4 Pt_1 amministratori, che avevano estromesso gli altri soci dalla partecipazione alle scelte gestionali della società, impedendo loro di conoscere e percepire la somma dovuta ex lege.
A dire degli attori, era quindi evidente che amministratori e soci fossero tenuti al risarcimento dei danni di qualsiasi natura, sia patrimoniali che non patrimoniali : i primi da commisurare alle somme mensili normalmente percepite dagli attori in forza del cessato rapporto sociale moltiplicata per il numero dei mesi di ritardo;
i secondi costituito, invece, dal danno all'immagine ed in generale dai danni morali determinati dalla situazione de qua.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, ed i soci superstiti Controparte_1 illimitatamente responsabili , chiedendo il rigetto delle domande attoree sul rilievo della nullità, illegittimità ed inefficacia il recesso esercitato.
Assumevano che, prima della dichiarazione di recesso, cl.1965, giusta atto notarile del 2 Pt_1 ottobre 2008, aveva rivestito la carica di amministratore unico della società con poteri di rappresentanza verso i terzi, mentre i soci ed non avevano mai ricoperto la CP_2 CP_4 carica di amministratori, potendo compiere, in nome e per conto della società, solo gli atti espressamente previsti.
Escludevano la circostanza addotta dagli attori, secondo cui nei primi mesi del 2011 si fossero manifestate divergenze nei modi di concepire l'attività aziendale e che i soci ed CP_2 CP_4 avessero perpetrato vessazioni psicologiche nei confronti degli attori.
Sostenevano, piuttosto, di aver chiesto all'amministratore informazioni sulla reale Pt_1 situazione economica della società ai sensi dell'art. 2261 c.c., avendo avuto sentore dell'esistenza di uno stato di crisi, alla luce soprattutto della stipula nel giro di pochi mesi di ulteriori mutui e, precisamente, di quello contratto nel Luglio 2010 con Monte dei Paschi di Siena s.p.a. dell'importo di € 70.000 e quello dell'importo di € 100.000,00, contratto nel mese di Febbraio 2011 con
IC s.p.a. , ( che il aveva giustificato con la necessità di recuperare la somma di € Pt_1
48.000,00 , da lui anticipata in precedenza).
Aggiungevano che, non avendo ricevuto alcuna risposta, in data 14/03/2011, avevano chiesto al consulente contabile della società di mettere a disposizione i dati necessari a verificare la reale situazione finanziaria della ma che anche tale richiesta di informazioni era stata Controparte_1 disattesa, in quanto il cl. 1965 aveva diffidato il consulente dal provvedervi, sostenendo che Pt_1 lui stesso avrebbe fornito a stretto giro la documentazione richiesta.
Le perplessità avvertite dai soci circa la situazione di crisi in cui versava la avevano CP_1 lasciato il posto alla certezza, nel momento in cui dal prospetto fornito dall'amministratore era emersa la sussistenza al 28/02/2011 di passività per circa € 283.608,40.
Aggiungevano che, nell'intento condiviso di risoluzione della crisi, erano state convocate varie riunioni anche alla presenza delle organizzazioni sindacali per discutere le misure da adottare, sulle quali solo il cl. 1965 aveva dichiarato di non concordare, proponendo, unitamente a Pt_1
cl. 1982, di acquisire le quote della società, lasciando agli altri soci la proprietà degli Pt_1 immobili nella misura corrispondente alle quote sociali.
La proposta, però, non aveva avuto esito positivo .
Contestavano, pertanto, la ricostruzione dei fatti effettuata dagli attori , chiedendo il rigetto delle domande ed, in via riconvenzionale, la condanna di cl. 1965 alla restituzione delle somme Pt_1 incassate ed indebitamente trattenute e di entrambi gli attori al risarcimento dei danni subiti.
Istruita la causa con prova documentale e testimoniale, il Tribunale, con sentenza n. n.108/2021, rigettava le domande attoree, dichiarava nullo ed inefficace il recesso dei soci Parte_1
(1965) e (1982) ; rigettava le domande riconvenzionali e compensava Parte_1 interamente, tra le parti, le spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia cl. 1965 e cl. 1982 proponevano appello ritualmente Pt_1 Pt_1 notificato, con cui, previa formulazione di istanza di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c., eccepivano in via preliminare l'incompetenza per materia e per valore del giudice di prime cure e, nel merito, insistevano per l'accoglimento di tutte le domande azionate in prime cure, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio nonché i soci Controparte_1
e chiedendo il rigetto delle domande formulate ex CP_2 Parte_2 Controparte_3 adverso , poiché inammissibili e/o infondate e invocavano in via incidentale la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato le domande spiegate in riconvenzionale, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa del 29 dicembre 2022 si costituiva , il quale instava per il rigetto Controparte_4 delle domande formulate dagli appellanti.
Disposta con decreto presidenziale del 29.06.2021 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 221
D.L. 34/20 conv. con L. 77/20220 e succ. mod. ed int. la Corte, con ordinanza del 16.07.2021, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e ritenuta inammissibile a richiesta di inibitoria stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
05.06.2023.
Nelle more con ulteriore decreto presidenziale del 6.03.2023 , veniva disposta la sostituzione dell'udienza come sopra fissata con il deposito telematico di note scritte , ex artt. 127 ter e 35 d.lgs.
149/2022.
Assegnata la causa ad altro C.R. e regolamentato l'ulteriore corso , con successivo decreto del
Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, veniva disposta la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione e, per l'effetto, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore, nel rispetto del numero progressivo d'iscrizione a ruolo e del criterio di anzianità.
Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del
05.03.2025 la Corte, in diversa composizione, assumeva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
1.-Deve essere preliminarmente rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dagli appellanti ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., è stata già rigettata dalla Corte con ordinanza del
16 luglio 2021.
§
2.-Con il primo motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono l' incompetenza per materia e valore del giudice onorario, che ha emesso la sentenza impugnata.
Sotto il primo profilo, premettono che la causa era stata assegnata originariamente ad un giudice togato, che aveva provveduto alla istruzione, ed affidata in sede di precisazione delle conclusioni ad un giudice onorario, senza peraltro esplicitare le gravi esigenze di servizio o l'assoluto impedimento che, ai sensi dell'art. 174 c.p.c. avrebbero potuto giustificare la disposta sostituzione.
Sostengono, quindi, che, giusta la riforma della magistratura onoraria operata con il d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017 (in attuazione della legge 29 aprile 2017, n. 57), la competenza dei giudici onorari in materia societaria è espressamente esclusa dall'art. 11, comma 6, lett. a), n. 4) .
Sotto il secondo profilo, evidenziano che l'art. 10, comma 12 d.lgs. cit. prevede che eccezionalmente possa essere delegata al giudice onorario la pronuncia di provvedimenti definitori entro determinati limiti di materia e di valore appositamente elencati, tra cui quelli che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000 nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore.
L'eccezione deve essere disattesa.
Deve preliminarmente osservarsi che , contrariamente a quanto inteso dagli appellati, l'eccezione in esame non mira a contestare la competenza del Tribunale ordinario in favore delle Sezioni
Specializzate in materia di impresa, ma semplicemente quella del giudice onorario presso il
Tribunale di Barcellona P.G, poiché chiamato a decidere una causa in materia societaria e di valore ben superiore all'importo limite di € 50.000.
Ebbene, è noto che i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall'art. 106 Cost., cosicché, in ipotesi siffatte, deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata (Cass. civ. n. 29237/2024; n. 22845 del 2016; n. 2047 del
2019).
Neppure è richiesto, ai sensi dell'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941, che sia documentata la situazione legittimante l'assegnazione al giudice onorario del lavoro giudiziario, atteso che il presupposto dell'"impedimento o mancanza dei giudici ordinari", previsto dalla norma, risulta integrato anche dalla mera insufficienza degli organici, essendo attribuita alla magistratura onoraria una funzione suppletiva ed il suo impiego costituendo una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia (Cass. civ. n. 2047/2019)
Quanto , poi, all'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall' articolo 174 del c.p.c. , va osservato che la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità sancita dalla legge, non incide sulla validità degli atti, né
è causa di nullità del giudizio o della sentenza.
L'identità della persona fisica del magistrato è, infatti, prescritta a pena di nullità, solo fra il magistrato che recepisce le conclusioni all'udienza all'uopo fissata e quello che decide la causa. Ne consegue che, nella specie, non sussiste nullità delle sentenza per vizio di costituzione del giudice , avendo il nuovo giudice designato ha trattato la causa e l'ha trattenuta in decisione dopo aver assegnato all'udienza del 26 settembre 2019 un nuovo termine alle parti per la precisazione delle conclusioni (v. Cass. civ. 23250/2024).
Tuttavia, non può trascurarsi che il procedimento rientrava proprio tra quelli relativamente ai quali l'art. 11 comma 6 D.Lgs. cit. vieta l'assegnazione ai giudici onorari di pace, vertendo in materia societaria , benchè - nell'ambito di questa -su controversia non rientrante nella competenza della
Sezione specializzata.
A prescindere dal fatto che la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa è limitata alle società di capitali e, dunque, non si estende alle s.r.l. , va osservato che la controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, a seguito della trasformazione della società, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza delle dette sezioni s, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello status socio e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota che non ne costituisce una condizione sospensiva ma una conseguenza stabilita dalla legge (Cass.civ. n. 10325/2024)
Ebbene, secondo consolidato principio giurisprudenziale, ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto (Cass.civ. n.13439/2020;
22958/2010).
Tale soluzione non è, però , praticabile in questa sede , operando la preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. (il quale dispone che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione).
Ne consegue che, pur vertendo la controversia de qua in materia rientrante nel divieto di cui all'art. 11 cit., l'incompetenza non può più essere eccepita e/o rilevata in sede di gravame ,di talchè spetta alla Corte decidere nel merito.
§
3.-Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti criticano la sentenza impugnata per avere il primo decidente ritenuto invalido (nullo ed inefficace) il recesso , dolendosi dell'omessa e/o insufficiente della motivazione, della violazione di legge, dell' errata ricostruzione della fattispecie e delle risultanze istruttorie.
In particolare, premettono che, nell'escludere la ricorrenza di una giusta causa di recesso, il
Tribunale aveva affermato che : «Posto che da quanto risulta dagli atti di causa e dalle risultanze probatorie, le divergenze tra i soci hanno riguardato la gestione dell'attività e non si individua una violazione degli obblighi derivanti dal contratto sociale quali l'osservanza di fedeltà, lealtà
o correttezza da parte dei soci, né le liti testimoniate: ”i soci sono venuti alle mani” (testi Tes_1
e ) possono rappresentare una giusta causa che giustifichi il recesso
[...] Testimone_2 del socio, questo giudice non ritiene legittimo il recesso dei soci (1965) e Parte_1 [...]
(1982)». Parte_1
Ciò posto, lamentano che il giudice di primo grado non solo aveva dichiarato la nullità del recesso, travisando in modo singolare i caratteri della presunta (patologia) dell'atto (dichiarazione unilaterale recettizia) e sancendone così il difetto strutturale, piuttosto che semplicemente la caducazione degli effetti (inefficacia), ma, peraltro, aveva fatto retroagire la partecipazione dei fino a undici anni addietro senza che gli stessi avessero contezza di quanto successo medio Pt_1 tempore.
Precisano, in proposito, che nelle società contratte a tempo determinato la giusta causa di recesso non ha nulla a che vedere con la validità e serve esclusivamente a verificare se la dichiarazione sia anche idonea a produrre effetti o se invece sia rimasta neutra, di talchè la statuizione giudiziale in punto di sussistenza della predetta “giusta causa” non può che incidere sugli effetti di detta dichiarazione e non certo sulla sua sussistenza giuridica.
Rilevano, ancora, il grave errore commesso nella ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra essi appellanti e gli altri soci, caratterizzati da continui dissidi e contrasti, sfociati, addirittura, in aggressioni verbali e fisiche alla presenza del personale dipendente.
Al riguardo, evidenziano che una delle ipotesi più frequenti di “giusta causa” di recesso è proprio quella dell'insanabile dissidio tra i soci, che, peraltro, costituisce perfino causa “codificata” di scioglimento della società ogni qualvolta comporti l'impossibilità della stessa di conseguire l'oggetto sociale (cfr. art. 2272 c.c.). Muovendo da tali premesse, rilevano che, nella specie, i contrasti insorti in merito alla gestione dei lavoratori dipendenti e alle scelte strategiche aziendali — tutti documentalmente provati nel giudizio di primo grado — non erano certo finalizzati a ottenere lo scioglimento della società (mai richiesto), bensì miravano esclusivamente a ottenere un riconoscimento giudiziale della legittimità del recesso e, conseguentemente, la corresponsione della quota di liquidazione spettante.
Secondo quanto sostenuto dagli appellanti, l'insanabile dissidio era già eloquentemente dimostrato da quanto accaduto durante l'incontro del 6.07.2011 nel corso del quale i soci e CP_4 CP_2 avevano assunto “atteggiamenti schizofrenici e contraddittori” in merito alla delicata questione del licenziamento dei dipendenti.
Il contrasto, inoltre, risultava documentalmente provato — per tabulas — dalle comunicazioni intercorse tra i soci (cfr. pagg. 14-15 dell'atto di appello), che non erano state contestate da controparte ma di cui il primo decidente non aveva tenuto conto.
Omessa era stata anche la considerazione dell'atteggiamento ostativo manifestato dagli altri soci in occasione della formalizzazione del recesso, ossia la mancata partecipazione all'incontro fissato il 20.04.2012 presso il Notaio al fine di modificare la compagine sociale a seguito del Per_2 decorso dei tre mesi previsti ex art.9 statuto perché la dichiarazione de qua producesse effetti.
A causa di tale condotta, il Notaio aveva potuto ricevere dichiarazioni unilaterali in ordine al decorso del termine trimestrale e solo in data 30.04.2012 era stato possibile procedere all'annotazione nel Registro dele Imprese dell'atto modificativo, con conseguente pregiudizio di essi appellanti, rimasti formalmente prigionieri della società a causa dell'illegittima mancata collaborazione degli altri soci.
Il Tribunale, inoltre, aveva erroneamente escluso che le liti intercorse tra le parti e confermate dai testi e e le vessazioni di cui essi appellanti erano stati vittima non costituissero Tes_1 Tes_2 giusta causa di recesso.
A dire dei predetti, il diverbio sfociato in un'aggressione fisica integra, invece, la nozione stessa di giusta causa, che ricorre in presenza di un comportamento la cui gravità, oggettivamente e soggettivamente considerata, scuota irreparabilmente il vincolo fiduciario alla base del rapporto societario e ne impedisca la stessa prosecuzione anche solo in via temporanea.
Palese è, dunque, il vizio che caratterizza anche sotto tale profilo la sentenza impugnata, che non ha considerato inerente all'oggetto sociale, e dunque attentato all'affectio societatis, la situazione fortemente conflittuale tra i soci, avente come causa prima proprio le questioni societarie.
La ricorrenza della una giusta causa di recesso, dedotta dagli appellanti, risulta specificamente contestata dagli appellati, che, come già esposto, sostengono una diversa ricostruzione della vicenda, imputando il disaccordo tra i soci alla condotta del classe1965, la cui disinvolta Pt_1 amministrazione della società e le cui ingiustificate dimissioni dalla carica di legale rappresentante avevano gravemente danneggiato la società, tanto da averli spinti a preannunciare l'intenzione di intraprendere opportune azioni legali.
Ciò posto, giova premettere in punto di diritto, che l'art. 2285 cod. civ. – dettata per le società semplici ma applicabile anche alle s.n.c. in forza del richiamo operato dall'art. 2293 c.c. - , sotto la rubrica "recesso del socio", dispone, al comma primo, che "ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci", e, al comma secondo, che " può inoltre recedere nei casi previsti dal contratto sociale ovvero quando sussista una giusta causa"; infine, al terzo comma, stabilisce che "nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
La disposizione in esame pone una deroga espressa al principio generale sancito nell'art. 1372 cod. civ., secondo il quale il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso, rappresentata proprio dalla facoltà di recesso, riconoscendo al socio, in presenza di determinate condizioni, la facoltà di sciogliere unilateralmente e limitatamente alla sola sua posizione il rapporto sociale.
Tale facoltà trova giustificazione nell'esigenza di tutela della libertà individuale, ivi compresa anche la libertà dell'iniziativa economica, pure nel suo aspetto negativo come libertà di rinunciare all'esercizio, in comune con altre parti, di una già intrapresa attività economica, che non può essere esclusa in caso di discordia tra i soci.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in materia di rapporti societari, la sussistenza di una giusta causa di recesso deve essere necessariamente ricondotta (così come per i rapporti di lavoro, di mandato, di apertura di credito e per tutti quelli cui la legge attribuisca particolari effetti al concetto di 'giusta causa') alla altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante, con la conseguenza che il recesso di un socio di una società di persone può ritenersi determinato da giusta causa solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente e irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario" (Cass. 10 settembre 2004 n. 18243; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1602).
Ne consegue che per valutare se la situazione posta a fondamento del recesso per giusta causa sia o meno sussistente il giudice deve accertare l'insanabilità del dissidio e la non imputabilità al socio recedente. La dottrina ha, invece, ampliato la nozione di giusta causa, facendovi rientrare anche altre ipotesi non riconducibili agli inadempimenti ed alle scorrettezza degli altri soci ma riguardanti il socio uscente, quale l'esistenza solo all'esistenza di un dissidio insanabile sulla gestione dell'impresa, che ostacoli il conseguimento dell'oggetto sociale.
Ciò posto, nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che cl.1965 e cl. Pt_1 Pt_1
1982 con distinte pec, rispettivamente datate 9 e 7 dicembre 2011 , abbiano comunicato il loro recesso , motivato dal “grave e lungamente documentato dissidio insanabile cagionato da altri soci ed in particolare dai soci amministratori e , i quali Controparte_4 Controparte_2 hanno, peraltro, gravemente danneggiato il patrimonio sociale”.
Come già ritenuto dal primo decidente, l'esame degli atti di causa evidenzia effettivamente la sussistenza di un contrasto tra i soci .
Tale disaccordo aveva spinto cl. 1965 già in data 8.03.2011 a comunicare ai soci di essere Pt_1 obbligato ”ad assentarsi dalle funzioni operative svolte” a causa tanto della “incresciosa situazione di difficoltà umane ed ambientali “ , quanto delle proprie condizioni di salute e, quindi,
a dimettersi dalla carica di legale rappresentante della società in data 12 luglio 2011 a seguito della riunione del 6 luglio 2011, a causa del profondo dissenso rispetto alle decisioni ivi assunte dai soci ed, in particolare ,alla scelta di procedere al licenziamento dei dipendenti.
Tuttavia, tale giustificazione, basato sul preteso disaccordo rispetto alle scelte effettuate nella detta riunione, non trova riscontro nelle emergenze documentali, le quali comprovano l'adozione all'esito della riunione del 6 luglio 2011 di una decisione concordata da tutti i soci.
Di tale incontro, infatti, svoltosi alla presenza di rappresentanti di organizzazioni sindacali, ha fornito adeguato resoconto il teste , presente nella qualità di rappresentante della Testimone_3
Fencal Uil.
Il predetto ha riferito di essere stato“...contattato dai sigg. per affrontare le problematiche Pt_1 relative alla situazione della Dopo i primi incontri, d'accordo con i sigg.ri Controparte_1 Pt_1 si era giunti alla determinazione di accedere alla cassa integrazione in deroga, che era l'unica alternativa al licenziamento dei lavoratori . stante la crisi economica e, quindi, in particolare , della mancanza di commesse…“.
Il teste ha precisato che, a fronte dell' intesa raggiunta su detta soluzione anche da parte del Pt_1
(cl. 65) , egli si era attivato per reperire la necessaria documentazione ma che, improvvisamente, la “linea di condotta” era mutata in conseguenza del venir meno del “precedente interlocutore “ relativo alla parte datoriale. La società, infatti, come comunicato, in rappresentanza della stessa ed in assenza del , Pt_1 dall' e da una non meglio identificata signora, non intendeva più “percorrere la strada CP_4 della cassa integrazione in deroga” , così da rendere inevitabile il licenziamento dei lavoratori.
Il teste ha ribadito che i , presenti al primo incontro, non parteciparono a quello successivo, Pt_1 in cui venne assunta la più decisione drastica.
Alla stregua di tali emergenze, dunque, non può ritenersi provato che le dimissioni dalla carica di legale rappresentante, che aveva verosimilmente ostacolato la regolare gestione della società, attesi i più limitati poteri rappresentativi dell' e del , siano riconducibili ad CP_4 CP_2 una scelta imposta dagli altri soci circa le modalità di gestione della crisi e non condivisa dal cl.1965. Pt_1
Invero, la decisione di accedere alla cassa integrazione era stata frutto dell'intesa dei soci presenti alla riunione sindacale del luglio 2011, ivi compreso cl. 1982. Pt_1
E se la deposizione del conferma che tale decisione non era stata mantenuta, avendo la Tes_3 società scelto di procedere ai licenziamenti, tuttavia, non può ritenersi che tale mutato atteggiamento, che gli appellanti definiscono “shizofrenico e contraddittorio“ ed a cui riconducono la causa del recesso, sia idoneo ad integrarne la giusta causa.
Ciò in quanto , a fronte dell'accertata situazione di crisi di , determinata dalla riduzione CP_1 delle commesse citata dal teste e che rendeva concreto il rischio di licenziamento degli Tes_3 operai in esubero, gli appellanti neanche hanno allegato la possibilità di una scelta diversa, che avrebbe potuto comportare il superamento del delicato momento ed a cui gli altri soci si erano immotivatamente opposti, determinando il venir meno del rapporto fiduciario .
Del resto, come emerge dal verbale di assemblea del 18 novembre 2011 e non contestato da contrarie allegazioni degli appellanti, a fronte del drastico calo delle commesse , la riduzione del personale si rendeva necessaria al fine di salvaguardare il patrimonio aziendale.
A ciò aggiungasi che, come allegato dagli appellati e pure riscontrato dalla deposizione del teste i , successivamente al periodo feriale, non parteciparono più alla vita societaria, Tes_3 Pt_1 assentandosi dal lavoro e facendo mancare la loro collaborazione alle scelte che la delicata situazione della società richiedeva.
E poiché ad integrare la giusta causa non è sufficiente il disaccordo su qualsiasi pretesa, né un qualsiasi pretestuoso motivo di dissenso” (Cass. 14.10.1966 n. 2454; Cass.
6.02.65 n. 186; Cass.
10.06.1999 n. 5732; Cass. 14.02.2000 N. 1602), ma è necessaria l' altrui violazione di obblighi contrattuali ovvero dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante, non può ritenersi che, nella specie, essa possa essere integrata dalla decisione di procedere al licenziamento di alcuni dipendenti.
E' vero , poi, che dalla deposizione dei testi e risulta che fin dal Testimone_1 Testimone_2
2011 erano nati forti dissidi tra i componenti della compagine societaria, tanto da avere spesso assistito a discussioni tra i soci , talvolta sfociate in vere e proprie zuffe.
I testi hanno, infatti, riferito di avere assistito nel luglio 2011 ad una di tali liti e di aver visto l' rincorrere il cognato (1965), precisando che i due “erano Controparte_4 Parte_1 venuti alle mani” fino a quando erano stati separati dagli altri operai e da . Controparte_2
Tuttavia, se è vero che dette discussioni comprovano il clima di tensione che si respirava all'interno della società e che contrassegnava i rapporti tra i soci, nulla è dato conoscere in concreto sull'oggetto delle discussioni e sulla relativa addebitabilità né quanto riferito dai testi ( “i due erano venuti alle mani “) è sufficiente a dimostrare che sia stato il a subire l'aggressione Pt_1 fisica.
Parimenti non vi è nessuna prova in merito alle vessazioni, che i , in termini alquanto vaghi, Pt_1 assumono di aver subito ad opera del e dell' . CP_2 CP_4
La genericità delle deduzioni non consente, infatti, di comprendere con precisione quale sia stata l'inadempienza dei soci agli obblighi derivanti dal rapporto sociale, né la documentazione acquisita consente di far luce sulla sussistenza dell'addotta causa di recesso.
Mette conto, altresì, evidenziare che la situazione risulta ancor più sfumata quanto alla posizione del più giovane dei , relativamente al quale non è agevole individuare concrete ragioni di Pt_1 dissenso rispetto all'operato degli altri, avuto riguardo alla sua condivisione circe le scelte adottate nella riunione sindacale del luglio 2011.
Di contro, dagli atti emerge la forte sfiducia nutrita dagli altri soci nei confronti dell'amministratore cl. 65 , a cui i predetti hanno attribuito una gestione disinvolta della società, caratterizzata Pt_1 dal frequente e non giustificato ricorso a finanziamenti , oltre che l' omesso riscontro alla loro legittima richiesta di avere maggiori informazioni sulla situazione patrimoniale della società medesima, cui il cl. 65 non aveva inteso dare seguito (v. richiesta del 14.03.20211 all. 3 in Pt_1 fascicolo appellati)
Risulta, invero, che quest'ultimo, con nota del 23.03.2011, aveva pure invitato il dott. , CP_7 cui evidentemente si erano rivolti gli altri soci, a non provvedere alla consegna della documentazione richiesta , di cui si sarebbe curato personalmente ed è, semmai, il mancato riscontro alla richiesta di informazioni sulla situazione patrimoniale della società a costituire giusta causa di recesso.
In definitiva, ritiene il Collegio che il dissidio tra i soci, che indubbiamente traspare dagli atti di causa, non sia sufficiente a giustificare il recesso dei , mancando la prova della sua Pt_1 riconducibilità al comportamento altrui gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali o ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza, inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario (Cass. civ. n. 28716/2020).
Il recesso , infatti- giova ribadire - deve essere una legittima reazione al comportamento scorretto ed inadempiente dell'altro socio, obiettivamente, ragionevolmente ed irrimediabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra i soci (Cass. civ. n. 1602/200).
Va aggiunto che le condotte successive al dicembre 2011 come pure le diverse iniziative proposte da entrambe le parti, finalizzate alla divisione del patrimonio, non possono valere ad integrare retroattivamente la giusta causa del precedente recesso.
Ne consegue che , in assenza dei presupposti di legge, il recesso dei soci non può considerarsi legittimo, con conseguente conferma in parte qua della sentenza impugnata.
§
4.-Alla stregua delle argomentazioni che precedono, può ritenersi assorbito il terzo motivo di gravame , avente ad oggetto la domanda di liquidazione della quota
§
5.-Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti ripropongono la domanda, ritenuta assorbita dal primo decidente, volta ad ottenere la condanna di controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti a causa del “comportamento dilatorio dolosamente posto in essere dagli amministratori e soci della Controparte_1
Assumono, in particolare, che l'immotivata opposizione dei predetti al riconoscimento della giusta causa di recesso, aveva costretto essi soci uscenti ad avviare un lungo processo e comportato il peggioramento delle loro condizioni economiche e del tenore di vita.
La doglianza, oltre che del tutto priva di riscontro probatorio, deve ritenersi assorbita in conseguenza del rigetto del primo motivo di appello ed, in particolare, della accertata insussistenza della dedotta giusta causa di recesso.
§
Appello incidentale
6.- Con il primo motivo di appello incidentale, si lamenta l'erroneità della sentenza per avere il primo decidente rigettato la richiesta di condanna al risarcimento dei danni , asseritamente determinati dai comportamenti illegittimi e dalla mala gestio della imputabile a Controparte_1
(1965) nella qualità di amministratore unico e rappresentante legale. Parte_1
In particolare, gli appellanti incidentali chiedono la condanna di entrambi i ZZ (“degli odierni appellanti”) al risarcimento:
1) dei danni derivanti dall' irregolare tenuta delle scritture contabili e dall' omessa registrazione in contabilità di somme incassate dai clienti dell' da parte del (cl.1965); CP_1 Pt_1
2) dei danni subiti a seguito della mancata opposizione al decreto ingiuntivo n.161/11 emesso dal
Tribunale di Barcellona PG su istanza di ed avente ad oggetto le somme Parte_3 dovute alla predetta a titolo di TFR;
3) dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. derivanti dall'avere i soci screditato Pt_1
l'immagine, la reputazione e la credibilità dell' ; CP_1
4) dei danni derivanti dal mancato conferimento da parte dei , dopo l'illegittimo recesso, Pt_1 della loro opera in favore della società.
A sostegno della domanda ed a confutazione della motivazione del primo decidente, gli appellanti incidentali osservano, sotto il primo profilo, che la discordanza tra incassi effettivi e contabilizzati era certamente imputabile all'amministratore , che si occupava in via esclusiva della Pt_1 contabilità ed era responsabile della regolare tenuta.
Aggiungono di aver verificato che alcuni clienti, apparentemente morosi, avevano estinto i propri debiti , versando il dovuto direttamente al , il quale aveva ammesso di aver incassato somme Pt_1 non riportate in contabilità.
Quanto al secondo profilo, evidenziano che , benchè all'epoca della notifica del decreto ingiuntivo
( 2.12.2011) il avesse rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore, il suo Pt_1 mancato attivarsi ai fini della nomina del nuovo amministratore, aveva impedito la nomina di un legale e l'instaurazione del giudizio di opposizione e, quindi, la revoca del decreto in conseguenza dell'accertato pregresso pagamento di quanto dovuto alla dipendente . Pt_3
Richiamano, a sostegno della domanda risarcitoria, l'art.2260 c.c., a mente del quale il mandatario che rinuncia senza giusta causa al mandato - come, nella specie, il , dimessosi Pt_1 ingiustificatamente - è tenuto al risarcimento del danni.
Quanto al terzo profilo, assumono che la comunicazione del recesso agli istituti di credito, con cui intratteneva rapporti, ed ai fornitori, aveva danneggiato l'immagine della società, tanto CP_1 che IC aveva disposto il blocco degli affidamenti . La diffusione della notizia circa l'insanabile contrasto tra i soci e l'aggravamento della situazione patrimoniale aveva ,inoltre, determinato il convincimento di un imminente fallimento con conseguente calo delle vendite.
Quanto, infine, all'ultimo profilo, assumono che il mancato conferimento d'opera in favore della società aveva ostacolato l'ordinario svolgimento dell'attività d'impresa ed il perseguimento dello scopo sociale.
A causa dell'omesso apporto lavorativo dei soci recedenti, specie di c. 1982, operaio Pt_1 specializzato, aveva costretto la società ad assumere altri dipendenti , ( in Parte_4 sostituzione di c. 1982) ed ( cl. 1965), costringendo essi soci, per far Pt_1 Persona_1 Pt_1 fronte all'esborso, ad effettuare nuovi conferimenti e finanziamenti, che, invece, avrebbero potuto utilizzare in maniera alternativa per l'estinzione di passività.
L'appello incidentale che, contrariamente all'assunto dei risulta ammissibile, è, però, Pt_1 infondato.
Quanto ai danni derivanti dalla irregolare tenuta delle scritture contabili, l'assunto dei convenuti, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, non ha trovato conferma all'esito della compiuta istruttoria, da cui, piuttosto, è stato smentito.
E', infatti, risultato che l'amministrazione della non spettava in via esclusiva al CP_1 Pt_1
(cl. 65), essendone soci - amministratori anche il e l' , sebbene con poteri più CP_2 CP_4 limitati rispetto all'altro (v. visura).
A ciò aggiungasi che, secondo le incontestate allegazioni degli appellanti, a dispetto della dedotta irregolare tenuta delle scritture contabili, il bilancio 2010 è stato approvato senza alcuna contestazione da parte dei soci.
Né, poi, è stata fornita alcuna prova circa l'asserita autonoma gestione degli incassi da parte del citato . Parte_1
Il teste ha , infatti, dichiarato che la cassa relativa ai pagamenti era gestita anche Testimone_4 dal ,al quale egli aveva talvolta consegnato le somme incassate dai clienti , in coerenza, CP_2 del resto, con il potere di ciascuno di soci- amministratori ed di riscuotere CP_2 CP_4 denaro in nome e per conto della società (v. visura camerale).
Né rileva, in senso contrario, la suddivisione degli incarichi tra i diversi soci, che, benchè confermata da alcuni dipendenti, non dimostra che la gestione della stessa non fosse comune.
La circostanza che ciascun socio, in considerazione della specifica attitudine , avesse la propria specializzazione non dimostra che la gestione degli incassi fosse affidata esclusivamente ad un'unica persona.
Mette conto, altresì, evidenziare che , secondo quanto rappresentato dagli stessi appellanti incidentali, il cl. 1965 aveva dichiarato di avere utilizzato tutte le somme incassate per far Pt_1 fronte al “fabbisogno “ed alle “obbligazioni” della società e che le rappresentate incoerenze erano riconducibili ad errate rappresentazioni contabili degli effettivi accadimenti aziendali.
Ebbene, ritiene la Corte che a smentire tale giustificazione- peraltro riscontrata dalla richiesta di correzione di talune schede contabili rivolta dal al dott. - consulente della società Pt_1 Per_3
- non siano sufficienti, come , invece, preteso dagli appellanti incidentali, le controdeduzioni da questi trasmesse al c.t.u., di guisa che non può ritenersi raggiunta la prova del preteso danno.
Quanto all'omessa instaurazione del giudizio di opposizione del decreto ingiuntivo emesso su istanza della dipendente , vale osservare che cl.1965 alla data della notifica di detto Pt_3 Pt_1 decreto ingiuntivo, aveva già da tempo formalmente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore.
Nessun ostacolo si frapponeva alla possibilità di nominare un legale e di proporre il giudizio, al fine di far valere le ragioni della società, che, a dire degli appellanti incidentali, aveva già provveduto al pagamento del dovuto.
Tale assunto, peraltro, non risulta provato, atteso il contrasto sul punto tra gli stessi consulenti di
, evidenziato dagli appellanti incidentali in sede di comparsa conclusionale CP_1
Quanto al danno all'immagine, giova premettere che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all' immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno -evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell' immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l' immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata) (Cass. civ. n. 19551/2023) Nella specie, detta prova non è stata fornita .
In particolare, risulta che il blocco degli affidamenti è stato disposto da IC non già in conseguenza della perdita di prestigio e di credibilità della società, ma a seguito della comunicazione dei di recesso dalle fideiussioni ed, inoltre, gli appellanti neanche hanno Pt_1 allegato i danni derivanti da tale decisione.
In ogni caso, non vi è alcuna prova – ed, ancor prima, alcuna allegazione- in merito alle conseguenze patrimoniali derivanti da tale blocco.
Parimenti infondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'omesso apporto lavorativo dei soci in seguito al recesso illegittimo, non essendo provato che Pt_1
l'assunzione dei dipendenti ed (v. all. nn. 55 e 56 in fascicolo appellati) sia dipesa Pt_4 CP_4 dalla necessità di sostituzione dei soci uscenti.
§
7.-Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi infondato anche l'ultimo motivo di appello incidentale, concernente la regolamentazione delle spese di lite, risultando la disposta compensazione corretta conseguenza della soccombenza reciproca .
§
Restano, a questo punto, da regolamentare le spese di questo grado.
Ritiene la Corte che il rigetto di entrambi le impugnazioni giustifichi l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto tra appellanti principali ed appellanti incidentali.
I vanno, invece, condannati in solido tra loro , al pagamento in favore di Pt_1 CP_4
, che , non avendo proposto appello incidentale, risulta vittorioso nei loro confronti.
[...]
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) e tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al disputatum (oggetto della disputa) ed applicando i parametri tariffari inferiori ai medi in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, Ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
A carico degli appellanti , in solido tra loro, e degli appellati, in solido tra loro, vanno definitivamente poste le spese di c.t.u. come già liquidate dal primo decidente, nella misura del
50% per ciascuna parte
Stante il rigetto degli appelli, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti principali, in solido tra loro, e di quelli incidentali, in solido tra loro, il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
220/21 R.G. sull'appello proposto da ( c. 1965) e da ((cl. 1982) Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza n.108/2021 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 19 gennaio 2021 e pubblicata in data 8.02.2021 e sull'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza da in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nonché da , , Controparte_2 Controparte_2 Parte_2 [...]
, così provvede: CP_3
1) rigetta entrambi gli appelli;
2) dichiara compensate le spese di questo grado di giudizio nel rapporto tra appellanti principali ed incidentali;
3) condanna ( c. 1965) e ((cl. 1982) al pagamento delle spese Parte_1 Parte_1 di questo grado in favore di , che liquida in complessivi euro 19.000,00 ( Controparte_4 di cui euro 4.000,00 per la fase di studio;
euro 3.500,00 per quella introduttiva;
euro 5.000,00 per quella di trattazione ed euro 6.500,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute).
4) pone definitivamente a carico degli appellanti , in solido tra loro, e degli appellati, in solido tra loro, le spese di c.t.u. come già liquidate dal primo decidente, nella misura del 50% per ciascuna parte (complessa);
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti principali, in solido tra loro, e di quelli incidentali, in solido tra loro, il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello
Così deciso nella camera di consiglio in data 9 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino