Ordinanza collegiale 16 aprile 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/03/2026, n. 5948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5948 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05948/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06410/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6410 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Garzuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- di rigetto domanda di dipendenza da causa di servizio e relativo equo indennizzo, datato 22.03.2019, notificato da parte dell''Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Terni in data 25.03.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno.
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. NG OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente, Ispettore superiore della Polizia di Stato, ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del 23/3/2019 con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di corresponsione dell’equo indennizzo per l’infermità “ artrosi diffusa della colonna vertebrale con discopatia C5-C6 e C6-C7 ”.
2. – Ne ha dedotto l’illegittimità per eccesso di potere per travisamento dei fatti, adducendo, in particolare, che nel parere del Comitato di Verifica n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS- del 12.03.2018, posto a fondamento dell’impugnato decreto ministeriale, non sarebbe stato preso in esame, ai fini della valutazione della predetta infermità, il periodo di servizio prestato antecedentemente al 1997, nel corso del quale è stato assegnato presso la Sezione Polizia Stradale di Terni ove è stato impiegato dal 1987 sino al 1996.
2.1. – Durante tale periodo, afferma, è stato “ comandato in turni di servizi, diurni e notturni, automontati e motomontati per lo svolgimento di attività di vigilanza stradale, scorte a carichi eccezionali e scorte a manifestazioni sportive, entrambi quest’ultimi servizi espletati principalmente in moto ”, sicché – prosegue il ricorrente – sarebbe “ ovvio quindi che nell’espletamento del suddetto servizio […] è stato esposto soventemente ad avversità atmosferiche, invernali ed estive ”; analogamente, anche nel periodo dal 1997 al 2008, avrebbe “ comunque effettuato innumerevoli servizi esterni, anche questi diurni e notturni, automontati ed appiedati, inerenti servizi di Volante, di prevenzione e repressione, ordine pubblico per manifestazioni varie e soprattutto calcistiche, ed anche in questi casi con inevitabile esposizione ad avversità atmosferiche, invernali ed estive ”, senza considerare, in aggiunta, come pure indicato nel cit. parere del Comitato, “ il periodo espletato presso un reparto operativo dal 2008 al 2014 ”.
2.2. – Come emerge dalla relazione di parte prodotta in giudizio, inoltre, nella specie ricorrerebbero a carico del ricorrente dei fattori di rischio “ meccanici ” – ad es. il sovraccarico articolare – in conseguenza di fatti di servizio che rivestirebbero il ruolo di ‘ concausa efficiente e determinante ’.
Da qui, per le ragioni anzidette, la pretesa illegittimità dell’avversato decreto ministeriale.
3. – Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha concluso per l’infondatezza del ricorso, del quale ha conseguentemente chiesto la reiezione.
4. – All’udienza pubblica straordinaria del 27 febbraio 2026, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame, la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è insuscettibile di accoglimento.
6. – Secondo il giudizio del Comitato di Verifica “ l’infermità: artrosi diffusa della colonna vertebrale con discopatia C5 C6 E C6 C7 non può riconoscersi dipendente da fatti servizio perché trattasi di degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo questi ultimi possono essere favoriti nella loro evoluzione da traumi contusivi o fratturativi, condizioni queste che non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall’interessato (dal 1997 al 2008 attività ufficio, poi dal 2008 al 2014 reparto operativo e poi ufficio gabinetto). In assenza di tali comprovati fattori (troppo breve e ravvicinato nel tempo il reparto operativo) i processi artrosici sono da considerarsi idiopatici, nella fattispecie endogeni, sintomo di un invecchiamento delle strutture articolari, talvolta precoce. Nessuna influenza ha, invece, nell'eziopatogenesi e nella successiva evoluzione dell'infermità l'esposizione ai fattori climatici e/o perfrigeranti, responsabili sono dell'acutizzarsi di una sintomatologia dolorosa, frequentemente per risentimento muscolare, ma non già del processo degenerativo in esame ”.
6.1. – Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, siffatto giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, al pari di quello della commissione medica ospedaliera, è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali (cfr., ex aliis , Consiglio di Stato, Sez. II, sentenze 18 giugno 2021, n. 4702 e 1° luglio 2021, n. 5013).
Se, in base a un costante insegnamento giurisprudenziale, è precluso al giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità in sede di riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, è anche vero che tale sindacato è ammesso nell’ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, Sent. n. 6684 in data 7 ottobre 2021).
6.2. – Come recentemente osservato in casi analoghi, al giudice amministrativo è in tal caso consentita “ una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico ” (così Cons. Stato, Sez. II, n. 3740/2023; cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454, 8 giugno 2009, n. 3500, 9 marzo 2017, n. 1435 e 27 giugno 2017, n. 5357; Cons. Stato, Sez. II, 28 maggio 2021, n. 4136).
6.3. – Ai fini del positivo apprezzamento della dipendenza di una patologia da causa di servizio, non è sufficiente, peraltro, la mera ‘possibile’ valenza patogenetica del servizio prestato, richiedendosi la puntuale verifica, connotata da certezza o da elevato grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o concausale nella genesi della patologia. Ove il ricorso alle nozioni della medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, deve farsi applicazione del criterio (vigente nel sottosistema della responsabilità civile) ispirato alla regola della normalità causale, del « più probabile che non ».
6.4. – Ed inoltre, quando i fatti di servizio si accompagnino ad altre concause, è necessario che: i) la concausa correlata al servizio sia dotata di una significativa attività eziopatogenetica o di concreta idoneità lesiva; ii) si tratti di episodi particolarmente gravosi per intensità e durata, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, tali da far presumere che si siano causalmente innestati sull’insorgenza o aggravamento dell’infermità.
In definitiva, quindi, resta precluso al giudice amministrativo “[…] accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2019, n. 6091), in quanto tale valutazione spetta - unicamente - al Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.), organo tecnico munito di speciale competenza tecnica e di articolata composizione professionale […]” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 26 ottobre 2020, n. 6483).
7. – Poiché gli elementi medici in base a cui accertare il riconoscimento della causa di servizio sono nella disponibilità dell’istante, spetta a quest’ultimo – inoltre – fornire una seria contestazione dell’accertamento negativo opposto dall’Amministrazione, da documentarsi attraverso la prova medico-legale.
7.1. – Nel caso di specie il parere del Comitato di verifica appare essere stato reso con motivazione priva di vizi macroscopici e palesi travisamenti della realtà fattuale, sicché lo spazio per l’esercizio del sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali del predetto Comitato appare alquanto angusto.
Il Comitato di verifica ha valutato che l’inabilità non poteva essere riconosciuta come dipendente da causa di servizio “ perché trattasi di degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo questi ultimi possono essere favoriti nella loro evoluzione da traumi contusivi o fratturativi, condizioni queste che non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall’interessato […] In assenza di tali comprovati fattori (troppo breve e ravvicinato nel tempo il reparto operativo) i processi artrosici sono da considerarsi idiopatici, nella fattispecie endogeni, sintomo di un invecchiamento delle strutture articolari, talvolta precoce. Nessuna influenza ha, invece, nell'eziopatogenesi e nella successiva evoluzione dell'infermità l'esposizione ai fattori climatici e/o perfrigeranti […]”
7.2. – Da quanto precede emerge con chiarezza che il Comitato di verifica ha compiutamente ed esaurientemente esaminato e valutato la documentazione istruttoria, ricostruendo la tipologia e le caratteristiche delle prestazioni lavorative rese dal ricorrente negli ultimi 20 anni, ed ha formulato un giudizio prognostico che ne ha tenuto conto e che ha altresì fornito una spiegazione non viziata da manifesta irragionevolezza, né illogica o frutto di travisamento dei fatti e come tale insindacabile da parte di questo Collegio.
7.3. – In proposito la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che in assenza di una analitica definizione normativa della nozione “causa di servizio”, appare ragionevole presumere che il legislatore si sia voluto riferire a circostanze di natura particolare che, in ragione della loro eccezionalità rispetto all’ordinario, abbiano effettivamente influito in modo significativo sull’insorgenza o sull’evoluzione dell’infermità. Nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccendenti le ordinarie condizioni di lavoro, particolarmente ed eccezionalmente gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione delle circostanze e condizioni non eccezionali, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr., ex aliis, Cons. St., sez. II, 19 gennaio 2022, n. 341, 14 marzo 2022, n. 1791, 14 aprile 2022, n. 2825 e 8 maggio 2019, n. 2975; Cons. St., sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2613), il che assume maggiore frequenza fisiologica in relazione alle mansioni dei militari e delle forze di polizia in generale, dove le condizioni di criticità psicofisica (tra cui il lavoro notturno, gli straordinari e le intemperie climatiche su cui ha insistito il ricorrente) sono connaturate al peculiare lavoro svolto, sicché, laddove non assurgano a livelli di eccezionale intensità e gravità, non possono reputarsi giuridicamente concause efficienti rilevanti ai fini del riconoscimento della causa di servizio e dei benefici economici connessi.
8. – Ciò detto, va posta in rilievo, nel caso di specie, la sostanziale genericità delle osservazioni prospettate dal ricorrente, il quale ha allegato circostanze e condizioni che non costituiscono fattore di rischio speciale o straordinario in relazione alla tipologia di prestazione lavorativa svolta, connotata da inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress comuni proprie delle funzioni che in alcuni periodi della vita possono caratterizzare la vita professionale del personale in forza alla Polizia di Stato.
8.1. – Nemmeno assume rilevanza dirimente, contrariamente a quanto dedotto, l’omessa considerazione, nel parere, periodo di servizio dal 1987 al 1996 nella Polizia Stradale, profilo che parte ricorrente enfatizza senza però allegare documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale (egli fa riferimento, infatti, a “ turni di servizi, diurni e notturni, automontati e motomontati per lo svolgimento di attività di vigilanza stradale, scorte a carichi 3 eccezionali e scorte a manifestazioni sportive, entrambi quest’ultimi servizi espletati principalmente in moto ”).
8.2. – Va rammentato, sul punto, che la dipendenza da causa di servizio può essere riconosciuta soltanto allorché sia dimostrato che tra il danno riportato e i fatti di servizio esista un legame causale ovvero concausale, ma per poter affermare la dipendenza da causa di servizio delle predette infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psico-fisica dell’interessato siano da porre in stretta correlazione causale o concausale con l’attività di servizio, mentre “ un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non può che ritenersi necessariamente immanente al disimpegno di mansioni, costituendo le stesse un aspetto caratterizzante di detta attività ” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Cons. Stato, Sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169).
8.3. – Tale prova, per quanto sopra osservato, nella specie non può dirsi raggiunta a fronte di allegazioni generiche e scarsamente circostanziate prodotte dal ricorrente, il quale ha in concreto omesso di fornire elementi specifici riguardanti il cd. ubi consistam del servizio prestato, le modalità concrete di svolgimento, la durata e la specificità dell’attività espletata, nonché la sua caratterizzazione come estranea al servizio in generale, ossia a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità.
9. – Ne deriva, alla luce di quanto sinora osservato, la reiezione del ricorso, siccome infondato.
10. – Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del Ministero dell’Interno, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN NI, Presidente
NG OR, Primo Referendario, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG OR | EN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.