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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/11/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 33/2025 - Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 33/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, c.f. , nata a AN AL (Cs) in [...] Parte_1 C.F._1
31/03/1974, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Pellegrino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- Ricorrente -
E
, c.f. nato a AN AL (Cs) in [...] Controparte_1 C.F._2
15/01/1972, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sposato, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- Resistente -
NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- Interventore ex lege -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha convenuto in giudizio allegando: Parte_1 Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con il resistente in data 13/08/1994 nel Comune di AN
AL (Cs);
- che dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il Persona_1
23/09/1995 e residente in [...], e nata a [...] il Parte_2
21/06/1997;
- che entrambi i figli sono autonomi economicamente;
R.G. n.° 33/2025 - Pag. 2 di 5
- che il resistente ha lasciato la casa coniugale, sita nel Comune di AN AL alla
Via Nazionale snc, e che lei provvede da sola al pagamento del canone di locazione;
- che il resistente, con il passare degli anni, ha manifestato in modo crescente disinteresse ed indifferenza nei suoi confronti;
- che è risultato vano il tentativo di raggiungere un accordo consensuale di separazione;
- che il resistente lavora come autista a tempo indeterminato, percependo uno stipendio di oltre € 2.500,00 mensili;
- di aver iniziato solamente quest'anno a svolgere attività lavorativa come addetta alle pulizie a tempo determinato;
- che i coniugi hanno già stabilito che ad abitare nella casa coniugale sarà la ricorrente, la quale provvederà a pagare il canone di locazione e tutte le utenze.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale: “Si chiede da ora che il sig. Parte_1
Giudice adito voglia stabilire per il sig. l'obbligo di versare alla ricorrente, considerato le CP_1 sue precarie condizioni di lavoro, un assegno di mantenimento che le consenta di poter vivere in modo dignitoso. con l'invito a parte resistente di depositare in cancelleria, nel termine ritenuto, memoria difensiva e con l'ordine di depositare i modelli fiscali degli ultimi anni. In via istruttoria qualora il volesse resistere alla richiesta di separazione proponendo addebito alla sig.ra CP_1
, e si opponesse alla richiesta di versare un contributo per il mantenimento, sin da ora si Pt_1 chiede di voler disporre prova testimoniale con i testi: e;
Sui Persona_1 Parte_2 seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione vero è: 1) che negli ultimi tempi ha assistito a litigi a volte conclusosi con aggressioni verbali, ingiurie e minacce da parte del nei Controparte_1 confronti della;
2) che e sono dovuti intervenire Parte_1 Persona_1 Parte_2 per evitare che i coniugi durante i litigi venissero alle mani;
3) Che il ha aggredito Controparte_1 verbalmente accusandola di tradimenti e accusandola di non essere una buona Parte_1 moglie e mamma;
4) che il ha sempre avuto un atteggiamento di controllo e Controparte_1 autoritario nei confronti della ricorrente e dei figli;
5) se è vero che il da qualche mese ha CP_1 lasciato la casa coniugale;
6) se è vero che a corrispondere il canone di locazione e tutte le utenze della casa coniugale è la sig.ra ; Si chiede la dispensa del piano genitoriale ovvero Parte_1 mediazione attesa che i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non vivono in famiglia;
Le spese ed onorari per compenso dell'avvocato patrocinante a carico dell'erario essendo la ricorrente ammessa a gratuito patrocinio.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 5/06/2025 si è costituito
, il quale non si è opposto alla domanda di separazione ma ha contestato le ulteriori Controparte_1 richieste ex adverso avanzate, deducendo che: R.G. n.° 33/2025 - Pag. 3 di 5
- le reali motivazioni che hanno reso impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale sono da imputare alla ricorrente e all'allontanamento emotivo e affettivo posto in essere da quest'ultima;
- che il matrimonio circa cinque anni fa è improvvisamente entrato in crisi a causa del comportamento della ricorrente, che ha allontanato ed escluso il marito dalla propria sfera affettiva e familiare;
- che nel tempo è venuta meno anche ogni manifestazione di affetto, intimità o vicinanza;
- che tale condotta, reiterata e non occasionale, ha progressivamente disgregato l'unione coniugale e generato un clima domestico insostenibile;
- che l'abbandono affettivo e il diniego dei doveri coniugali costituiscono violazione degli obblighi coniugali, idonei a fondare l'addebito della separazione, come confermato da consolidata giurisprudenza;
- che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che la ricorrente lavora regolarmente ed è in grado di sostenersi autonomamente;
- che non si oppone all'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente;
- che, invece, intende opporsi alla richiesta di assegno di mantenimento non solo perché la separazione è addebitabile alla ricorrente ma anche perché dal 2023 ha subito il pignoramento di 1/5 dello stipendio per un credito di € 56.268,74, oltre spese legali, derivante dal mancato pagamento di un finanziamento contratto per far fronte ai bisogni della famiglia.
Tanto dedotto, ha concluso chiedendo al Tribunale di voler: “
1. dichiarare la separazione dei coniugi con addebito a carico della SI.ra ;
2. Rigettare la richiesta di Parte_1 riconoscimento di assegno di mantenimento alla SI.ra e stabilire che ciascun Parte_1 coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza dell'8/07/2025 le parti non sono comparse personalmente ed i difensori hanno dato atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni di separazione già depositato telematicamente in data 2/07/2025. Il Tribunale, preso atto dell'accordo e ritenuto di dover disporre la comparizione delle parti al fine di ottenere chiarimenti sui punti 2 e 4 dello stesso, ha rinviato la causa all'udienza del 7/10/2025, successivamente ricalendarizzata al 22/10/2025, in cui le parti e i difensori hanno fornito i chiarimenti richiesti e hanno discusso oralmente la causa, chiedendo al R.G. n.° 33/2025 - Pag. 4 di 5
Tribunale di pronunciare la separazione alle condizioni contenute nell'accordo già depositato telematicamente, con la precisazione, riguardo ai punti 2 e 4, che la rinuncia reciproca al mantenimento è stata fatta in virtù dell'assunzione del debito nei confronti dell'IFIS Investing da parte del resistente e che, con riguardo alla casa familiare, non si tratta di un assegnazione in senso tecnico ex art. 337 sexies c.c. ma di un accordo obbligatorio tra le parti.
Il giudice delegato alla trattazione, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed urgenti in ragione dell'accordo raggiunto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM non ha fatto pervenire conclusioni.
3. Nel merito
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale, alle concordate condizioni, come sopra precisate, di seguito riportate: “
1. i coniugi e vivranno separatamente, ciascuno per proprio Parte_1 Controparte_1 conto e liberi di fissare dove meglio riterranno opportuno le rispettive residenze, anche all'estero;
2. i coniugi rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica, rimanendo a Parte_3 carico del SI. il debito contratto con IFIS NPL INVESTING SpA, nell'interesse Controparte_1 della famiglia, e per il quale ha subito ed ha in corso un pignoramento presso terzi dell'importo di
€56.268,74; 3. Nulla i coniugi sono tenuta a versare nell'interesse dei figli, Parte_3
e essendo entrambi maggiorenni ed autosufficienti Persona_1 Persona_2 economicamente;
4. la casa coniugale, condotta in fitto dal SI. , rimarrà in uso al Controparte_1 medesimo, che la utilizzerà quale propria abitazione unitamente alla di lui figlia Persona_2
e del suo compagno;
5 i coniugi dichiarano che con il presente accordo di Persona_3 separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza e/o pretesa economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno R.G. n.° 33/2025 - Pag. 5 di 5
dall'altro a nessun titolo o ragione, con compensazione delle spese di lite;
6. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”.
Deve essere pronunziata, quindi, la separazione personale alle pattuite condizioni, tenuto conto che gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e che nulla va disposto in tema di affidamento e mantenimento dei figli poiché maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
B. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN-Rossano per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto Anno 2018, n. 6, Parte II, Serie A).
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 26 novembre 2025.
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Valeria Morrone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 33/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, c.f. , nata a AN AL (Cs) in [...] Parte_1 C.F._1
31/03/1974, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Pellegrino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- Ricorrente -
E
, c.f. nato a AN AL (Cs) in [...] Controparte_1 C.F._2
15/01/1972, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sposato, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- Resistente -
NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- Interventore ex lege -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha convenuto in giudizio allegando: Parte_1 Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con il resistente in data 13/08/1994 nel Comune di AN
AL (Cs);
- che dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il Persona_1
23/09/1995 e residente in [...], e nata a [...] il Parte_2
21/06/1997;
- che entrambi i figli sono autonomi economicamente;
R.G. n.° 33/2025 - Pag. 2 di 5
- che il resistente ha lasciato la casa coniugale, sita nel Comune di AN AL alla
Via Nazionale snc, e che lei provvede da sola al pagamento del canone di locazione;
- che il resistente, con il passare degli anni, ha manifestato in modo crescente disinteresse ed indifferenza nei suoi confronti;
- che è risultato vano il tentativo di raggiungere un accordo consensuale di separazione;
- che il resistente lavora come autista a tempo indeterminato, percependo uno stipendio di oltre € 2.500,00 mensili;
- di aver iniziato solamente quest'anno a svolgere attività lavorativa come addetta alle pulizie a tempo determinato;
- che i coniugi hanno già stabilito che ad abitare nella casa coniugale sarà la ricorrente, la quale provvederà a pagare il canone di locazione e tutte le utenze.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale: “Si chiede da ora che il sig. Parte_1
Giudice adito voglia stabilire per il sig. l'obbligo di versare alla ricorrente, considerato le CP_1 sue precarie condizioni di lavoro, un assegno di mantenimento che le consenta di poter vivere in modo dignitoso. con l'invito a parte resistente di depositare in cancelleria, nel termine ritenuto, memoria difensiva e con l'ordine di depositare i modelli fiscali degli ultimi anni. In via istruttoria qualora il volesse resistere alla richiesta di separazione proponendo addebito alla sig.ra CP_1
, e si opponesse alla richiesta di versare un contributo per il mantenimento, sin da ora si Pt_1 chiede di voler disporre prova testimoniale con i testi: e;
Sui Persona_1 Parte_2 seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione vero è: 1) che negli ultimi tempi ha assistito a litigi a volte conclusosi con aggressioni verbali, ingiurie e minacce da parte del nei Controparte_1 confronti della;
2) che e sono dovuti intervenire Parte_1 Persona_1 Parte_2 per evitare che i coniugi durante i litigi venissero alle mani;
3) Che il ha aggredito Controparte_1 verbalmente accusandola di tradimenti e accusandola di non essere una buona Parte_1 moglie e mamma;
4) che il ha sempre avuto un atteggiamento di controllo e Controparte_1 autoritario nei confronti della ricorrente e dei figli;
5) se è vero che il da qualche mese ha CP_1 lasciato la casa coniugale;
6) se è vero che a corrispondere il canone di locazione e tutte le utenze della casa coniugale è la sig.ra ; Si chiede la dispensa del piano genitoriale ovvero Parte_1 mediazione attesa che i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non vivono in famiglia;
Le spese ed onorari per compenso dell'avvocato patrocinante a carico dell'erario essendo la ricorrente ammessa a gratuito patrocinio.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 5/06/2025 si è costituito
, il quale non si è opposto alla domanda di separazione ma ha contestato le ulteriori Controparte_1 richieste ex adverso avanzate, deducendo che: R.G. n.° 33/2025 - Pag. 3 di 5
- le reali motivazioni che hanno reso impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale sono da imputare alla ricorrente e all'allontanamento emotivo e affettivo posto in essere da quest'ultima;
- che il matrimonio circa cinque anni fa è improvvisamente entrato in crisi a causa del comportamento della ricorrente, che ha allontanato ed escluso il marito dalla propria sfera affettiva e familiare;
- che nel tempo è venuta meno anche ogni manifestazione di affetto, intimità o vicinanza;
- che tale condotta, reiterata e non occasionale, ha progressivamente disgregato l'unione coniugale e generato un clima domestico insostenibile;
- che l'abbandono affettivo e il diniego dei doveri coniugali costituiscono violazione degli obblighi coniugali, idonei a fondare l'addebito della separazione, come confermato da consolidata giurisprudenza;
- che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che la ricorrente lavora regolarmente ed è in grado di sostenersi autonomamente;
- che non si oppone all'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente;
- che, invece, intende opporsi alla richiesta di assegno di mantenimento non solo perché la separazione è addebitabile alla ricorrente ma anche perché dal 2023 ha subito il pignoramento di 1/5 dello stipendio per un credito di € 56.268,74, oltre spese legali, derivante dal mancato pagamento di un finanziamento contratto per far fronte ai bisogni della famiglia.
Tanto dedotto, ha concluso chiedendo al Tribunale di voler: “
1. dichiarare la separazione dei coniugi con addebito a carico della SI.ra ;
2. Rigettare la richiesta di Parte_1 riconoscimento di assegno di mantenimento alla SI.ra e stabilire che ciascun Parte_1 coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza dell'8/07/2025 le parti non sono comparse personalmente ed i difensori hanno dato atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni di separazione già depositato telematicamente in data 2/07/2025. Il Tribunale, preso atto dell'accordo e ritenuto di dover disporre la comparizione delle parti al fine di ottenere chiarimenti sui punti 2 e 4 dello stesso, ha rinviato la causa all'udienza del 7/10/2025, successivamente ricalendarizzata al 22/10/2025, in cui le parti e i difensori hanno fornito i chiarimenti richiesti e hanno discusso oralmente la causa, chiedendo al R.G. n.° 33/2025 - Pag. 4 di 5
Tribunale di pronunciare la separazione alle condizioni contenute nell'accordo già depositato telematicamente, con la precisazione, riguardo ai punti 2 e 4, che la rinuncia reciproca al mantenimento è stata fatta in virtù dell'assunzione del debito nei confronti dell'IFIS Investing da parte del resistente e che, con riguardo alla casa familiare, non si tratta di un assegnazione in senso tecnico ex art. 337 sexies c.c. ma di un accordo obbligatorio tra le parti.
Il giudice delegato alla trattazione, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed urgenti in ragione dell'accordo raggiunto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM non ha fatto pervenire conclusioni.
3. Nel merito
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale, alle concordate condizioni, come sopra precisate, di seguito riportate: “
1. i coniugi e vivranno separatamente, ciascuno per proprio Parte_1 Controparte_1 conto e liberi di fissare dove meglio riterranno opportuno le rispettive residenze, anche all'estero;
2. i coniugi rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica, rimanendo a Parte_3 carico del SI. il debito contratto con IFIS NPL INVESTING SpA, nell'interesse Controparte_1 della famiglia, e per il quale ha subito ed ha in corso un pignoramento presso terzi dell'importo di
€56.268,74; 3. Nulla i coniugi sono tenuta a versare nell'interesse dei figli, Parte_3
e essendo entrambi maggiorenni ed autosufficienti Persona_1 Persona_2 economicamente;
4. la casa coniugale, condotta in fitto dal SI. , rimarrà in uso al Controparte_1 medesimo, che la utilizzerà quale propria abitazione unitamente alla di lui figlia Persona_2
e del suo compagno;
5 i coniugi dichiarano che con il presente accordo di Persona_3 separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza e/o pretesa economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno R.G. n.° 33/2025 - Pag. 5 di 5
dall'altro a nessun titolo o ragione, con compensazione delle spese di lite;
6. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”.
Deve essere pronunziata, quindi, la separazione personale alle pattuite condizioni, tenuto conto che gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e che nulla va disposto in tema di affidamento e mantenimento dei figli poiché maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
B. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN-Rossano per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto Anno 2018, n. 6, Parte II, Serie A).
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 26 novembre 2025.
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Valeria Morrone