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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 910/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 910/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza del 23 ottobre 2024 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela alla via Parte_1 CodiceFiscale_1
Europa nr. 9, presso lo studio dell'Avv. Angela Pellegrino (C.F.: ), che lo C.F._2 rappresenta e difende unitamente all'Avv.to Fabrizio Marcello Pietropoli (C.F.: ), C.F._3 giusto mandato alle liti in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
contro
(C.F.: , elettivamente domiciliata IN in Niscemi Controparte_1 C.F._4 alla via Cavour n. 115, presso lo studio dell'Avv. Pietro Stimolo (C.F.: ), giusta C.F._5 procura in atti.
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex artt. 615 co I, 617 c.p.c.
pagina 1 di 5 Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 23 ottobre 2024, all'esito della quale le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate ciascuno nei rispettivi atti e hanno chiesto la decisione della causa, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli da parte convenuta in data 3 giugno 2020 in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza emessa ex art. 4 della legge n. 898/1970 emessa dal Tribunale di Gela nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1590/2018 R.G.A.C..
Nel merito, a sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha dedotto:
1. l'illegittimità dell'atto di precetto per omessa datazione dello stesso nonché della procura alle liti
(motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
2. l'omessa apposizione della formula esecutiva sull'ordinanza costituente odierno titolo esecutivo giudiziale (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
3. l'inidoneità dell'ordinanza emessa ex art. 4 della legge n. 898/1970 a fungere da titolo esecutivo in relazione alle somme richieste a titolo di spese straordinarie (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 615 c.p.c.);
4. l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito di cui all'atto di precetto (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 615 c.p.c.);
5. l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente per il credito scaturente dalle spese di registrazione del decreto ingiuntivo nr. 223/2013 (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Parte opponente ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare l'insussistenza del diritto di credito vantato dall'opposta, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'opposta contestando quanto ex adverso dedotto, in Controparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto.
Celebrata la prima udienza, con ordinanza del 18 febbraio 2021 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed ha assegnato i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., nel rispetto dei quali le parti hanno depositato le previste memorie.
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 30 marzo 2022, il Giudice ha ammesso la prova per testi così come articolata da parte opponente e, esaminati i testi del 3 ottobre 2023, dato atto del mutamento della persona fisica del
Giudice, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 ottobre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è fondata.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 Cost. e
111 Cost., la presente causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (sul punto, cfr. Cassazione Civile, Sez. V, 09/01/2019,
n. 363; Cassazione Civile, Sez. V, 11/05/2018, n. 11458; Cassazione Civile, Sez. VI, 20/03/2015, n.
5724; Cassazione Civile, Sez. VI, 28/05/2014, n. 12002). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze, parimenti di rango costituzionale, di celerità e speditezza del giudizio, che garantiscono il diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. In virtù del principio della “ragione più liquida” sopra citato deve, quindi, ritenersi consentito al Giudice esaminare un motivo di merito, idoneo ad assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale di rito, suscettibile di assorbimento improprio (in questi termini, cfr.
Cassazione Civile, Sez. Un., 08/05/2014, n. 9936). Tanto premesso, è opportuno procedere all'esame del motivo di cui al n.ro 3), attenendo il medesimo all'idoneità del provvedimento posto alla base dell'atto di precetto a fungere da titolo esecutivo, la cui sussistenza il giudice dell'opposizione all'esecuzione è sempre tenuto ad accertare, anche d'ufficio. Ebbene nel caso di specie, ritenuto che i crediti di cui parte opponente intende ottenere il pagamento e per i quali ha spiccato atto di precetto, costituiscono spese straordinarie, ad eccezione delle somme di euro 75,78 per spese mediche, si ritiene prioritario l'esame dello stesso in quanto idoneo a definire nel merito il giudizio.
L'ordinanza presidenziale emessa ex art. 4 della legge n. 898/1970 non costituisce titolo esecutivo per le spese straordinarie che “per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole” (cfr. Cass. sez. 1 ord. nr. 3835/2021 -Rv. 660607). Ebbene ritiene il Tribunale che nel caso di pagina 3 di 5 specie le spese universitarie relative al percorso di studi della prole delle parti processuali, atteso che si tratta di spese di particolare rilevanza anche alla luce del luogo di studi, sono da considerarsi straordinarie in senso stretto e, pertanto, necessitano di essere consacrate in autonomo titolo esecutivo.
Si richiama sul punto quanto statuito dalla Suprema Corte con orientamento costante, la quale così si esprime “In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole” (cfr. Cass. sez. 1, ord. 3835/2021 - Rv. 660607). Ancora si richiama la sentenza della Suprema
Corte nr. 4543/2011, nella quale si è affermato che il principio espresso nelle precedenti pronunce
782/99 e 4722/1991, secondo cui l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., non costituisce titolo per l'emanazione di decreto ingiuntivo, trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva, opera in relazione alle somme che in detto titolo risultino determinate o determinabili con un semplice calcolo aritmetico, mentre, ove "l'obbligo inadempiuto di contribuzione afferisce anche alle spese straordinarie della minore, genericamente considerate in quel provvedimento, in conformità ai principi che regolano il processo di esecuzione, è necessario acquisire il titolo esecutivo attraverso un intervento del giudice che accerti l'insorgenza stessa dell'obbligo di quelle spese, e ne determini
l'esatto ammontare - Cass. n. 1758/2008". Ne consegue che deve affermarsi l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente, per carenza di titolo esecutivo, dal momento che nel caso in esame le spese straordinarie appartengono al novero di quelle spese che per loro natura sono rilevanti ed eccezionali, tant'è vero che richiedono di esserre concordate tra le parti.
E' poi appena il caso di aggiungere che nell'atto di precetto non è richiesto il pagamento di alcuna somma quale spese di registrazione del decreto ingiuntivo nr. 223/2013, sebbene lo stesso sia citato nel corpo dell'atto stragiudiziale.
Con riferimento alla somma a titolo di spese mediche di cui è intimato il pagamento, pari a circa 75,00 euro, l'esiguità della medesima non giustifica l'attivazione del procedimento esecutivo.
pagina 4 di 5 Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, le stesse devono essere poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, complessità bassa, parametri minimi, per l'attività di studio pari ad euro 460,00, per la fase introduttiva pari ad euro 389,00, per la fase istruttoria pari ad euro 840,00 e per la fase decisionale pari ad euro 851,00 – per un compenso complessivo pari ad euro 2.540,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto Parte_1 ad agire esecutivamente di per la somma di cui all'atto di precetto Controparte_1 notificato in data 3 giugno 2020;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in euro 2.540,00, oltre IVA, spese generali e CPA.
[...]
Gela, 13 maggio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 910/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza del 23 ottobre 2024 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela alla via Parte_1 CodiceFiscale_1
Europa nr. 9, presso lo studio dell'Avv. Angela Pellegrino (C.F.: ), che lo C.F._2 rappresenta e difende unitamente all'Avv.to Fabrizio Marcello Pietropoli (C.F.: ), C.F._3 giusto mandato alle liti in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
contro
(C.F.: , elettivamente domiciliata IN in Niscemi Controparte_1 C.F._4 alla via Cavour n. 115, presso lo studio dell'Avv. Pietro Stimolo (C.F.: ), giusta C.F._5 procura in atti.
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex artt. 615 co I, 617 c.p.c.
pagina 1 di 5 Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 23 ottobre 2024, all'esito della quale le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate ciascuno nei rispettivi atti e hanno chiesto la decisione della causa, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli da parte convenuta in data 3 giugno 2020 in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza emessa ex art. 4 della legge n. 898/1970 emessa dal Tribunale di Gela nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1590/2018 R.G.A.C..
Nel merito, a sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha dedotto:
1. l'illegittimità dell'atto di precetto per omessa datazione dello stesso nonché della procura alle liti
(motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
2. l'omessa apposizione della formula esecutiva sull'ordinanza costituente odierno titolo esecutivo giudiziale (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
3. l'inidoneità dell'ordinanza emessa ex art. 4 della legge n. 898/1970 a fungere da titolo esecutivo in relazione alle somme richieste a titolo di spese straordinarie (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 615 c.p.c.);
4. l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito di cui all'atto di precetto (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 615 c.p.c.);
5. l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente per il credito scaturente dalle spese di registrazione del decreto ingiuntivo nr. 223/2013 (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Parte opponente ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare l'insussistenza del diritto di credito vantato dall'opposta, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'opposta contestando quanto ex adverso dedotto, in Controparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto.
Celebrata la prima udienza, con ordinanza del 18 febbraio 2021 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed ha assegnato i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., nel rispetto dei quali le parti hanno depositato le previste memorie.
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 30 marzo 2022, il Giudice ha ammesso la prova per testi così come articolata da parte opponente e, esaminati i testi del 3 ottobre 2023, dato atto del mutamento della persona fisica del
Giudice, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 ottobre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è fondata.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 Cost. e
111 Cost., la presente causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (sul punto, cfr. Cassazione Civile, Sez. V, 09/01/2019,
n. 363; Cassazione Civile, Sez. V, 11/05/2018, n. 11458; Cassazione Civile, Sez. VI, 20/03/2015, n.
5724; Cassazione Civile, Sez. VI, 28/05/2014, n. 12002). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze, parimenti di rango costituzionale, di celerità e speditezza del giudizio, che garantiscono il diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. In virtù del principio della “ragione più liquida” sopra citato deve, quindi, ritenersi consentito al Giudice esaminare un motivo di merito, idoneo ad assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale di rito, suscettibile di assorbimento improprio (in questi termini, cfr.
Cassazione Civile, Sez. Un., 08/05/2014, n. 9936). Tanto premesso, è opportuno procedere all'esame del motivo di cui al n.ro 3), attenendo il medesimo all'idoneità del provvedimento posto alla base dell'atto di precetto a fungere da titolo esecutivo, la cui sussistenza il giudice dell'opposizione all'esecuzione è sempre tenuto ad accertare, anche d'ufficio. Ebbene nel caso di specie, ritenuto che i crediti di cui parte opponente intende ottenere il pagamento e per i quali ha spiccato atto di precetto, costituiscono spese straordinarie, ad eccezione delle somme di euro 75,78 per spese mediche, si ritiene prioritario l'esame dello stesso in quanto idoneo a definire nel merito il giudizio.
L'ordinanza presidenziale emessa ex art. 4 della legge n. 898/1970 non costituisce titolo esecutivo per le spese straordinarie che “per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole” (cfr. Cass. sez. 1 ord. nr. 3835/2021 -Rv. 660607). Ebbene ritiene il Tribunale che nel caso di pagina 3 di 5 specie le spese universitarie relative al percorso di studi della prole delle parti processuali, atteso che si tratta di spese di particolare rilevanza anche alla luce del luogo di studi, sono da considerarsi straordinarie in senso stretto e, pertanto, necessitano di essere consacrate in autonomo titolo esecutivo.
Si richiama sul punto quanto statuito dalla Suprema Corte con orientamento costante, la quale così si esprime “In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole” (cfr. Cass. sez. 1, ord. 3835/2021 - Rv. 660607). Ancora si richiama la sentenza della Suprema
Corte nr. 4543/2011, nella quale si è affermato che il principio espresso nelle precedenti pronunce
782/99 e 4722/1991, secondo cui l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., non costituisce titolo per l'emanazione di decreto ingiuntivo, trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva, opera in relazione alle somme che in detto titolo risultino determinate o determinabili con un semplice calcolo aritmetico, mentre, ove "l'obbligo inadempiuto di contribuzione afferisce anche alle spese straordinarie della minore, genericamente considerate in quel provvedimento, in conformità ai principi che regolano il processo di esecuzione, è necessario acquisire il titolo esecutivo attraverso un intervento del giudice che accerti l'insorgenza stessa dell'obbligo di quelle spese, e ne determini
l'esatto ammontare - Cass. n. 1758/2008". Ne consegue che deve affermarsi l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente, per carenza di titolo esecutivo, dal momento che nel caso in esame le spese straordinarie appartengono al novero di quelle spese che per loro natura sono rilevanti ed eccezionali, tant'è vero che richiedono di esserre concordate tra le parti.
E' poi appena il caso di aggiungere che nell'atto di precetto non è richiesto il pagamento di alcuna somma quale spese di registrazione del decreto ingiuntivo nr. 223/2013, sebbene lo stesso sia citato nel corpo dell'atto stragiudiziale.
Con riferimento alla somma a titolo di spese mediche di cui è intimato il pagamento, pari a circa 75,00 euro, l'esiguità della medesima non giustifica l'attivazione del procedimento esecutivo.
pagina 4 di 5 Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, le stesse devono essere poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, complessità bassa, parametri minimi, per l'attività di studio pari ad euro 460,00, per la fase introduttiva pari ad euro 389,00, per la fase istruttoria pari ad euro 840,00 e per la fase decisionale pari ad euro 851,00 – per un compenso complessivo pari ad euro 2.540,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto Parte_1 ad agire esecutivamente di per la somma di cui all'atto di precetto Controparte_1 notificato in data 3 giugno 2020;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in euro 2.540,00, oltre IVA, spese generali e CPA.
[...]
Gela, 13 maggio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 5 di 5