Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00839/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00960/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Chiarito, con domicilio eletto presso il suo studio in San Cipriano Picenti, via A. Amato n. 15/I;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, Questura di Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del decreto, prot.: -OMISSIS- recante data del 31/03/2025 ma notificato il successivo 22.04.2025 con il quale il Questore della Provincia di Salerno ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo;
- del decreto, emesso dalla Prefettura di Salerno, di divieto di detenzione armi, munizioni o materie esplodenti, notificato il 16.05.2025;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
e per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’ Ufficio Territoriale del Governo di Salerno e della Questura di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. LE IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Con ricorso notificato e depositato il 18 giugno 2025, il ricorrente impugna i provvedimenti con cui, rispettivamente, la Questura di Salerno e la Prefettura di Salerno hanno disposto nei suoi confronti il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo e il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti; il ricorrente è stato infatti “controllato nel tempo con soggetti controindicati e da ultimo, in data 22.3.2023 ... con persona gravata da precedenti e/o pregiudizi penali e/o di polizia per gravi reati contro la persona e in materia di armi.
2. Il ricorrente deduce il difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando che gli episodi in questione sono indicati in maniera generica e non circostanziata, sono connessi a “sporadiche, occasionali e risalenti” oltre che inconsapevoli frequentazioni; gli stessi non risultano valutati, sotto il profilo prognostico, unitamente alla personalità e alla condotta del ricorrente.
3. Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
4. All'udienza pubblica del 25 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Occorre rilevare che Consiglio di Stato, Sez. III, 30 novembre 2021, n. 7967 ha affermato che “ L’oramai univoca giurisprudenza ha accertato l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018). L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del Tulps, può quindi legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta”, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2404 del 2017; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018). In questa valutazione prettamente discrezionale possono essere apprezzati, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, anche fatti o episodi privi di rilievo penale, purché la considerazione che se ne renda non sia irrazionale e sia motivata in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018). La ragione di questa ampia latitudine del raggio valutativo dell’amministrazione rimanda al fatto che la misura in materia di armi è priva di intento sanzionatorio o carattere punitivo, essendo connotata da natura essenzialmente cautelare e concepita, dunque, in un’ottica preventiva di possibili abusi, ovvero a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018”)”.
Anche Consiglio di Stato, Sez. III, 28 dicembre 2022, n. -OMISSIS- ha ribadito che “ l’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi. Come recentemente confermato da questa Sezione (28 dicembre 2021, n. 8701) l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di comune buona convivenza. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzata da ampia discrezionalità, perseguendo lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti (ma anche i sinistri involontari), che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; tanto che il giudizio di “non affidabilità” è per certi versi più stringente rispetto a quello di “pericolosità sociale”, giustificando per esempio il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta”.
La revoca o il diniego dell’autorizzazione possono perciò essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 13 settembre 2019, n. 4334). Il giudice amministrativo è dunque chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità in ordine all’esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’Autorità amministrativa trae da essi, secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva – e non sanzionatoria – della misura in esame (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 gennaio 2023, n. 923).
Più di recente, Consiglio di Stato, Sez. III, 27 febbraio 2023, n. 1963 ha affermato che “ uno degli elementi che concorre alla suddetta valutazione di affidabilità è il contesto socio-familiare dell’istante, potendo il diniego giustificarsi per una situazione che non riguarda direttamente il titolare delle armi, bensì un terzo verso cui sussistono fondate ragioni di sospetto. I provvedimenti inibitori in materia di armi, infatti, possono essere legittimamente applicati anche nei casi in cui, pur non potendosi imputare direttamente nulla al titolare delle armi, vi sia una situazione di fatto che rende le armi stesse accessibili ad un terzo nei cui confronti vi siano fondate ragioni di sospetto. Il titolare dell'autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da emende o da indizi negativi, deve anche assicurare non solo la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, ma anche che non vi sia il pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali ”.
Anche TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, 21marzo 2024, n. 433 ha affermato che “ uno degli elementi che concorrono alla valutazione di affidabilità del soggetto circa il buon uso delle armi è rappresentato dal contesto socio-familiare del richiedente, essendosi affermato, al riguardo, che i provvedimenti inibitori in materia di armi possono essere legittimamente applicati anche nei casi in cui, pur non potendosi imputare direttamente nulla al titolare delle armi, vi sia una situazione di fatto che rende le armi stesse liberamente accessibili ad un terzo (convivente o meno) nei cui confronti vi siano fondate ragioni di sospetto (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24/09/2019, n.993; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I 9.11.2020, n. 1770) ” e che “ stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687) ”.
6. Alla luce di tali coordinate normative e interpretative, i rilievi formulati devono essere disattesi.
Occorre considerare che il ricorrente, pur impugnando formalmente sia il provvedimento della Questura di Salerno di diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo (risalente al 31 marzo 2025 e notificato il 22 aprile 2025) sia il provvedimento della Prefettura di Salerno di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti (risalente al 12 maggio 2025 e notificato il 16 maggio 2025), formula censure unicamente nei confronti del primo, risultando invece l'impugnazione del secondo unicamente formale.
Il ricorso dovrebbe pertanto essere dichiarato inammissibile, in quanto la definitività del provvedimento prefettizio renderebbe inutile la decisione di annullamento dell’altro provvedimento; infatti la sussistenza di un divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti a carico del ricorrente impedirebbe di per sé il rinnovo della licenza di porto di fucile.
7. In ogni caso, anche a voler prescindere da tale profilo, il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato controllato in compagnia di soggetti controindicati in data 16 novembre 2000, 20 aprile 2001, 31 dicembre 2004, 22 marzo 2023; nel corso dell'ultimo controllo, in particolare, il ricorrente è stato identificato in compagnia di un soggetto gravato da pregiudizi e/o precedenti penali e/o di polizia per gravi reati quali detenzione abusiva di armi, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, lesioni personali e rapina aggravata
La memoria dell’Amministrazione afferma inoltre che “Il ricorrente, inoltre, è stato controllato nello stesso anno, precisamente in data 28.1.2023 presso la Stazione Marittima di -OMISSIS-, con altro soggetto nei cui confronti risultano pregiudizi penali e di polizia per reati quali invito alla prostituzione, furto auto, incendio, e tratto in arresto nel 2022 in esecuzione di pena detentiva, come è emerso dalla interrogazione alla banca dati interforze”.
Alla luce del tenore del ricorso, il ricorrente non disconosce tali frequentazioni, che non possono ritenersi risalenti, occasionali o inconsapevoli, in quanto protrattesi dal 2000 al 2004 e riprese nel 2023; ciò dimostra che le stesse hanno avuto nel passato carattere continuativo e ripetuto e che, nel presente, non sono state interrotte, con conseguente attualità e concretezza degli elementi rappresentati dall'Amministrazione, dai quali, alla luce della giurisprudenza citata, non risulta irragionevole dedurre la non piena affidabilità del ricorrente.
Deve essere quindi respinta anche la domanda risarcitoria, formulata peraltro in maniera assolutamente generica.
8. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AP, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario
LE IT, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| LE IT | TO AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.